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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa M. Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada V. Scifo Giudice rel. nel procedimento iscritto al n.r.g. 14733/2023, promosso da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1 resso l n Parma, Via Garibaldi n. 57;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, richiamato nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.7.2025.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 11 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con il provvedimento emesso in data 21.3.2023 dal Questore della Provincia di Parma, notificatogli in data 12.10.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 16.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “... dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU...”.
Avverso tale provvedimento l'istante ha presentato ricorso, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio e la difficile situazione del suo Paese di provenienza.
In data 27 novembre 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo, all'udienza del 17 giugno 2025: “... ADR: sto bene in salute, qualche mese fa mentre ero al lavoro mi sono sentito poco bene e mi hanno portato in ospedale ma dopo diversi controlli la situazione è rientrata. Non prendo, infatti, alcuna medicina e non mi devo sottoporre a futuri controlli. ADR: da gennaio 2025 lavoro per la ditta EUROPO, lavoro come operaio nella sede di Casalmaggiore, in provincia di Parma. Lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Guadagno circa 1300,00- 1400,00 al mese, dipende dalle ore anche di straordinario. Io, in realtà, lavoro con questa società sin dal 2023 e ogni volta che mi scade il contratto mi viene rinnovato. ADR: vivo a Sorbolo in un appartamento di un mio connazionale, pago 150,00 euro al mese, consegno i soldi direttamente nelle mani del mio amico perché è lui l'intestatario del contratto di locazione. ADR: io sono sposato, mia moglie vive in Ghana, a Kumasi, e abbiamo tre figli di 27, 24 e 21 anni. Stanno tutti bene, sono in contatto telefonico con loro;
ogni mese riesco ad inviare 300,00 euro alla mia famiglia. Se necessario, posso consegnare al mio avvocato le copie di alcune delle rimesse monetarie che effettuo, non avrò tutte le ricevute ma quelle che troverò a casa le posso far produrre dal mio avvocato. ADR: non mi sono mai iscritto a scuola per imparare la lingua italiana, a lavoro ascolto molto i miei colleghi italiani, però. Ho partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza nella società dove lavoro;
se riesco recupererò anche gli attestati che eventualmente la ditta per cui lavoro mi rilascerà. ADR: dopo il lavoro cerco di riposare a casa, ascoltando musica e guardando la TV. Non ho un hobby in particolare. ADR: si, confermo di essere in Italia dal 2021. ADR: non voglio aggiungere altro, ho detto tutto, grazie....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare l'udienza di discussione del 8.7.2025 e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Va premesso, quanto alla disciplina applicabile, che occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta anche dal provvedimento questorile impugnato la data di presentazione della domanda è quella del 29.12.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va a questo punto osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio per il ricorrente di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio Per_1 nel corso della vita lavorativa che la mag lle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 under f the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale. Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che egli, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è riferito nel provvedimento impugnato), è giunto in Italia nel 2021, svolge dal novembre 2022 regolare attività lavorativa ed attualmente è assunto con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.12.2025. I redditi percepiti (euro 18.500 nel 2023, euro 24.100 nel 2024, euro 3.000 circa nei mesi di gennaio e febbraio del 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce una retribuzione mensile di circa 1400 euro (cfr. busta paga maggio 2025) e invia denaro ai familiari rimasti in patria. L'autosufficienza economica raggiunta ha consentito al ricorrente di reperire autonoma sistemazione abitativa: egli infatti risiede in provincia di Parma, presso l'immobile di cui un amico connazionale è il conduttore e al quale paga regolarmente la sua parte di affitto mensile (cfr. comunicazione ospitalità). Ad oggi, poi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da quattro anni circa (2021); ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Egli non ha più fatto ritorno nel proprio Paese d'origine e i legami con la propria famiglia d'origine (moglie e tre figli maggiorenni), ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti e, ad ogni modo, sporadici e meramente economici. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Né l'integrazione del richiedente potrebbe apparire meno effettiva solo per la scarsa padronanza della lingua italiana manifestata in sede giudiziale dall'ausilio dell'interprete durante la sua audizione ivi svoltasi (v. sul punto verbale d'udienza), dovendo, comunque, considerare tutti i superiori elementi (contratto a tempo determinato sin dal 2023 con lo stesso datore di lavoro, reddito attuale superiore ai limiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponibilità alloggiativa) e la loro doverosa complessiva valutazione in forza delle citate pronunce giurisprudenziali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, considerata la contumacia di parte resistente ed essendo la decisione fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.7.2025. Il Giudice est. (Rada V. Scifo) Il Presidente (Marco Gattuso)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa M. Cristina Borgo Giudice dott.ssa Rada V. Scifo Giudice rel. nel procedimento iscritto al n.r.g. 14733/2023, promosso da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1 resso l n Parma, Via Garibaldi n. 57;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, richiamato nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.7.2025.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 11 novembre 2023 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con il provvedimento emesso in data 21.3.2023 dal Questore della Provincia di Parma, notificatogli in data 12.10.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 16.2.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, secondo la quale “... dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'art.8 CEDU...”.
Avverso tale provvedimento l'istante ha presentato ricorso, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio e la difficile situazione del suo Paese di provenienza.
In data 27 novembre 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle notifiche, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la prosecuzione della fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata istruita mediante l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo, all'udienza del 17 giugno 2025: “... ADR: sto bene in salute, qualche mese fa mentre ero al lavoro mi sono sentito poco bene e mi hanno portato in ospedale ma dopo diversi controlli la situazione è rientrata. Non prendo, infatti, alcuna medicina e non mi devo sottoporre a futuri controlli. ADR: da gennaio 2025 lavoro per la ditta EUROPO, lavoro come operaio nella sede di Casalmaggiore, in provincia di Parma. Lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì. Guadagno circa 1300,00- 1400,00 al mese, dipende dalle ore anche di straordinario. Io, in realtà, lavoro con questa società sin dal 2023 e ogni volta che mi scade il contratto mi viene rinnovato. ADR: vivo a Sorbolo in un appartamento di un mio connazionale, pago 150,00 euro al mese, consegno i soldi direttamente nelle mani del mio amico perché è lui l'intestatario del contratto di locazione. ADR: io sono sposato, mia moglie vive in Ghana, a Kumasi, e abbiamo tre figli di 27, 24 e 21 anni. Stanno tutti bene, sono in contatto telefonico con loro;
ogni mese riesco ad inviare 300,00 euro alla mia famiglia. Se necessario, posso consegnare al mio avvocato le copie di alcune delle rimesse monetarie che effettuo, non avrò tutte le ricevute ma quelle che troverò a casa le posso far produrre dal mio avvocato. ADR: non mi sono mai iscritto a scuola per imparare la lingua italiana, a lavoro ascolto molto i miei colleghi italiani, però. Ho partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza nella società dove lavoro;
se riesco recupererò anche gli attestati che eventualmente la ditta per cui lavoro mi rilascerà. ADR: dopo il lavoro cerco di riposare a casa, ascoltando musica e guardando la TV. Non ho un hobby in particolare. ADR: si, confermo di essere in Italia dal 2021. ADR: non voglio aggiungere altro, ho detto tutto, grazie....”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare l'udienza di discussione del 8.7.2025 e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Va premesso, quanto alla disciplina applicabile, che occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta anche dal provvedimento questorile impugnato la data di presentazione della domanda è quella del 29.12.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va a questo punto osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio per il ricorrente di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio Per_1 nel corso della vita lavorativa che la mag lle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 under f the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativa sul territorio nazionale. Dalla documentazione depositata in atti ed alla luce delle dichiarazioni rese in sede giudiziale, si evince che egli, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è riferito nel provvedimento impugnato), è giunto in Italia nel 2021, svolge dal novembre 2022 regolare attività lavorativa ed attualmente è assunto con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.12.2025. I redditi percepiti (euro 18.500 nel 2023, euro 24.100 nel 2024, euro 3.000 circa nei mesi di gennaio e febbraio del 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce una retribuzione mensile di circa 1400 euro (cfr. busta paga maggio 2025) e invia denaro ai familiari rimasti in patria. L'autosufficienza economica raggiunta ha consentito al ricorrente di reperire autonoma sistemazione abitativa: egli infatti risiede in provincia di Parma, presso l'immobile di cui un amico connazionale è il conduttore e al quale paga regolarmente la sua parte di affitto mensile (cfr. comunicazione ospitalità). Ad oggi, poi, il ricorrente si trova sul territorio italiano da quattro anni circa (2021); ciò gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l'attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Egli non ha più fatto ritorno nel proprio Paese d'origine e i legami con la propria famiglia d'origine (moglie e tre figli maggiorenni), ancora esistenti, non possono che apparire quantomeno affievoliti e, ad ogni modo, sporadici e meramente economici. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Né l'integrazione del richiedente potrebbe apparire meno effettiva solo per la scarsa padronanza della lingua italiana manifestata in sede giudiziale dall'ausilio dell'interprete durante la sua audizione ivi svoltasi (v. sul punto verbale d'udienza), dovendo, comunque, considerare tutti i superiori elementi (contratto a tempo determinato sin dal 2023 con lo stesso datore di lavoro, reddito attuale superiore ai limiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disponibilità alloggiativa) e la loro doverosa complessiva valutazione in forza delle citate pronunce giurisprudenziali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine da cui manca da oltre un decennio inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, considerata la contumacia di parte resistente ed essendo la decisione fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.7.2025. Il Giudice est. (Rada V. Scifo) Il Presidente (Marco Gattuso)