Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4933 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
1) Dr. Paolo Bernardini Presidente relatore
2) Dr. Giulia Capannoli Giudice
3) Dr. Chiara Flavia Scarselli GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. 4933 /2024 v.g., promosso da
, data di nascita 20/03/1954 , luogo di nascita MILANO, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso da Avv. GIOMI ALICE , C.F._1
per l'adozione di LA CA nata a [...] il [...]. Tes_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO il quale in data 20/2/2025 ha apposto il proprio “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/12/2024 l'attore ha premesso di essere coniuge della madre di Pt_2
, nata a [...] il [...], giusto matrimonio contratto in San
[...] Persona_1
Gimignano il 29.6.2002; che sin dall'anno 1996, epoca cui risale l'inizio della relazione sentimentale tra l'istante e la signora il comparente, unitamente alla stessa, dapprima compagna e poi Per_1
moglie, ha provveduto ad ogni necessità e bisogno di , curando ogni aspetto della sua Parte_2
vita (aggiunge che il padre naturale, non ha più frequentato la figlia da quando questa Persona_2
All'udienza del 28/1/2025, tenutasi avanti al Presidente relatore (nel corso della quale veniva espresso il consenso alla adozione anche da parte dell'adottanda nonché l'assenso della relativa genitrice: il padre naturale è risultato sostanzialmente irreperibile e dunque è rimasto assente anche nel presente procedimento) non sono emerse apparenti incongruenze nè dubbi sulle capacità cognitive del ricorrente.
Nella specie risulta anche rispettato il requisito del divario di età (diciotto anni), richiesto dal codice civile tra adottante ed adottanda.
Peraltro, il "diritto vivente" dell'adozione si conforma alle importanti modifiche intervenute ad opera delle decisioni dei giudici delle leggi, a partire dalla sentenza n. 557 dei 19 maggio 1988, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.291 c.c., nella parte in cui non consentiva l'adozione di maggiorenni a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati, maggiorenni e consenzienti. In
tal modo, la Corte ha esteso l'applicazione della disciplina dell'art.297 c.c., che indica i soggetti tenuti a manifestare il proprio assenso per l'adozione di persone maggiorenni conferendole un contenuto generale. Nella stessa sentenza n.557/1988, la Corte ha rilevato come sia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive, e come tali irrazionali, rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost., anche in relazione al favor sempre dimostrato dal legislatore verso l'istituto.
Nella specie, l'adottante ha chiesto l'adozione al fine di assicurare legami più stabili tra l'adottando e gli altri familiari, nello specifico interesse di questi ultimi oltre che dell'adottanda. Questi, in effetti,
anche se l'adozione costituisce un rapporto personale tra adottata ed adottante, beneficerà dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi.
Nella sentenza n. 44 del 1990 la stessa Corte costituzionale ha ritenuto, inoltre, fondata con riferimento all'art. 30, 1' e 3' comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, 5° comma, L. 4 maggio 1983 n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Quello che conta, secondo i giudici della legittimità delle leggi, è il valore complessivamente riconosciuto all'unità della famiglia. Senza lo strumento dell'adozione così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole, figlia di primo letto e rimasta orfana del padre, se non adottata dal nuovo coniuge resterebbe estranea all'altro coniuge, ed inoltre vivrebbe, il disagio sociale della manifesta diversità di origine.
La ratio di queste considerazioni non muta se il divario di età tra adottando e adottante resti pur sempre nell'ambito dell'imitatio naturae. Infatti, il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e l' adottando, non può essere considerato in ogni caso inderogabile, perché
altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. In altri termini, previo attento esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale scolpito in Costituzione, si può accordare una ragionevole riduzione dei termine di diciotto anni.
L'esigenza, oggi molto più diffusa che in passato, di favorire le adozioni da parte del coniuge del genitore va pienamente riconosciuta, rispondendo a situazioni che si verificano sempre più spesso,
anche in forza dei diffondersi del divorzio. Mentre prima poteva verificarsi solo nell'ipotesi del coniuge superstite con figli piccoli che contraeva un nuovo matrimonio, con il divorzio sempre più si fa sentire l'esigenza di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, già dotate di figli, nati da un precedente matrimonio Per cui anche in mancanza di un rapporto parentale tra la vecchia famiglia ed il nuovo coniuge esiste tuttavia una situazione di forte convivenza, accresciuta dall'arrivo di nuova prole frutto del secondo matrimonio, e la presenza qualificata dei nuovo coniuge può dispiegare un rapporto valido e proficuo anche con i figli nati dal primo matrimonio.
Stando così le cose, il Collegio non ritiene che sussistano ragioni ostative di ordine pubblico all'accoglimento del ricorso.
Merita essere ricordato riguardo all'uso del cognome come la Corte Costituzionale, con sentenza 10
maggio - 4 luglio 2023, n. 135, abbia dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere,
anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto" (come avvenuto nelle specie).
Nulla sulle spese processuali, state la natura del procedimento.
P.Q.M.
visto l'art.313 cod. civ., dispone farsi luogo alla adozione di , data di nascita Persona_3
27/3/1993, luogo di nascita Milano, da parte di , data di nascita 20/3/1954 , Parte_1
luogo di nascita Milano, specificando che il cognome dell'adottante verrà anteposto a quello dell'adottata che si chiamerà ”. Parte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.314 primo comma c.c..
Così deciso in Siena 10/4/2025 .
Il Presidente estensore