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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3393 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nadya Rita Vetere, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Zumbini n. 46, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
debitore esecutato opponente/attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace, presso il cui studio, in Catanzaro, via Carmine Lidonnici n. 33, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice procedente opposta/convenuta in riassunzione
avente ad oggetto: riassunzione di opposizione a pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “l'Ill.mo Tribunale adito, voglia nel merito, salvo gravame, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'esecuzione opposta e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con consequenziale declaratoria di estinzione della procedura limitatamente alle cartelle indicate, per tutte le ragioni esposte. Con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito legale”; per l'opposta: “l'On.le Tribunale adito, voglia in sua giustizia, accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della proposta opposizione per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in via subordinata, si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna comparente, rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con condanna del ricorrente a diritti, onorari e spese di giudizio”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Il opponeva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatogli da il 15.11.2019, terzo pignorato il Controparte_1 [...]
ottenendone la sospensione inaudita altera parte, poi revocata in Parte_2 ragione del rilievo sulla giurisdizione tributaria, in ragione del carico esattoriale;
rappresentava quindi di aver introdotto il giudizio di merito dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, eccependo l'illegittimità dell'espropriazione, nell'ordine, (a) per l'integrale pagamento di 19 delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'espropriazione, (b) per difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, in cui non indicati analiticamente né il carico esattoriale né le modalità di calcolo degli interessi, (c) per l'intervenuta prescrizione di parte del credito, (d) per l'impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, (e) per l'improcedibilità dell'esecuzione siccome iniziata prima del decorso del termine di gg. 60 dalla notifica di alcune cartelle, (f) per la nullità del pignoramento poiché omessa la notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973; deduceva quindi che il giudizio era stato definito con sentenza n. 3406/2023, che, tra le altre statuizioni, conteneva quella di carenza di giurisdizione per una cartella esattoriale e due avvisi di addebito, fissando il termine di mesi tre per la relativa riassunzione, cui provvedeva con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, invocando preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento, e rassegnando nondimeno le ritrascritte conclusioni. Denegata, con decreto del 27.10.2023, la cautela sospensiva, si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_1 riassunzione, atteso che il avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito entro i 90 gg. Pt_1 assegnati dal G.E. nell'ordinanza di revoca della sospensione, ed in ogni caso perché tardiva ed incompleta della vocatio in ius del terzo pignorato;
nel merito, eccepiva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, siccome il pignoramento ormai privo di efficacia, ovvero con effetti ormai esauriti, residuando eventualmente la sola azione di risarcimento del danno ex art. 59 d.P.R. n. 602/1973; rappresentava ancora l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito, deducendo la regolare notifica dei medesimi, oltre che dell'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento, nonché, da ultimo, l'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973, senza alcun obbligo di specificazione;
rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione – che cumula, in ragione dei motivi spesi, il gravame di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. - è sia inammissibile, sia, in ogni caso, infondata. L'inammissibilità non è quella eccepita in prima battuta dall' , atteso che la regola CP_2 della traslatio iudici impedisce che la riassunzione del merito dinanzi all'odierno G.O. possa essere considerata tardiva, rispetto al termine per l'introduzione del giudizio di merito, rispettato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che ha declinato parzialmente la sua giurisdizione. In altri termini: quello odierno è prosecuzione parziale del giudizio tempestivamente introdotto dinanzi alla giurisdizione tributaria. Ciò posto, il ricorso in riassunzione appare invece tardivo perché depositato oltre il termine di tre mesi assegnato dalla Corte di Giustizia Tributaria, la cui sentenza è stata depositata il 28 giugno 2023, di tal ché, non applicandosi la sospensione feriale dei termini alle
2 opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, il deposito fatto il successivo 26 ottobre 2023 rimane oltre il termine trimestrale, che scadeva il 28 settembre 2023. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7.10.1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30.1.1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione” (Cass. nn. 171/2012, 11780/2020). Ove anche per assurdo superato il prefato rilievo, pur assorbente, in ogni caso la documentata regolare notifica sia della cartella esattoriale n. 034 2018 0017003080000, a mezzo PEC, che degli avvisi di addebito INPS nn. 334 2019 0003434758000 e 334 2019 000343516200, prodotti dallo stesso Comune opponente, senza che nessuno di quegli atti sia stato impugnato nei termini e nei modi di legge, produce la c.d. irretrattabilità della pretesa, che rimane quindi sensibile esclusivamente a fatti sopravvenuti. Quelli dedotti dal opponente, nondimeno, non sono fondati, atteso che non è Pt_1 stato documentato l'asserito pagamento del carico esattoriale, mentre invece, l' ha CP_2 prodotto l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, notificata via PEC il 24.10.2019, e ripristinatoria dell'efficacia esecutiva della sola cartella, per la quale trascorso l'anno dalla notifica, mentre invece gli avvisi di addebito INPS sono stato notificati il 20.08.2019 (come da timbro di ricezione del , e non necessitavano quindi di ripristino Pt_1 dell'efficacia esecutiva. Sotto diverso profilo, il difetto di motivazione del pignoramento – vizio di irregolarità formale dello stesso integrante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – non sussiste, atteso il saggio e la decorrenza degli interessi di mora non necessita di alcuna esplicitazione analitica, al di fuori del richiamo alla loro fonte legale, che risiede nell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. Per tali pur succinte argomentazioni, come premesso, l'opposizione va ritenuta e dichiarata inammissibile, o, comunque, infondata, non potendosi accedersi alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, sia perché il termine di efficacia del pignoramento esattoriale rimane sospeso durante l'intero giudizio di opposizione, sia nondimeno perché la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, paventata dall'opponente, è cosa ben diversa da quella di inefficacia del pignoramento. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal , siccome inammissibile e, Parte_1 comunque, infondata;
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per competenze
[...] professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 28 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3393 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nadya Rita Vetere, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Zumbini n. 46, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
debitore esecutato opponente/attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Antonio Pedace, presso il cui studio, in Catanzaro, via Carmine Lidonnici n. 33, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice procedente opposta/convenuta in riassunzione
avente ad oggetto: riassunzione di opposizione a pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “l'Ill.mo Tribunale adito, voglia nel merito, salvo gravame, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'esecuzione opposta e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con consequenziale declaratoria di estinzione della procedura limitatamente alle cartelle indicate, per tutte le ragioni esposte. Con la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito legale”; per l'opposta: “l'On.le Tribunale adito, voglia in sua giustizia, accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della proposta opposizione per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- in via subordinata, si chiede dichiararsi la cessata materia del contendere, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa;
- nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna comparente, rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con condanna del ricorrente a diritti, onorari e spese di giudizio”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Il opponeva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, notificatogli da il 15.11.2019, terzo pignorato il Controparte_1 [...]
ottenendone la sospensione inaudita altera parte, poi revocata in Parte_2 ragione del rilievo sulla giurisdizione tributaria, in ragione del carico esattoriale;
rappresentava quindi di aver introdotto il giudizio di merito dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, eccependo l'illegittimità dell'espropriazione, nell'ordine, (a) per l'integrale pagamento di 19 delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'espropriazione, (b) per difetto di motivazione dell'atto di pignoramento, in cui non indicati analiticamente né il carico esattoriale né le modalità di calcolo degli interessi, (c) per l'intervenuta prescrizione di parte del credito, (d) per l'impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, (e) per l'improcedibilità dell'esecuzione siccome iniziata prima del decorso del termine di gg. 60 dalla notifica di alcune cartelle, (f) per la nullità del pignoramento poiché omessa la notifica dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973; deduceva quindi che il giudizio era stato definito con sentenza n. 3406/2023, che, tra le altre statuizioni, conteneva quella di carenza di giurisdizione per una cartella esattoriale e due avvisi di addebito, fissando il termine di mesi tre per la relativa riassunzione, cui provvedeva con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, invocando preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento, e rassegnando nondimeno le ritrascritte conclusioni. Denegata, con decreto del 27.10.2023, la cautela sospensiva, si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_1 riassunzione, atteso che il avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito entro i 90 gg. Pt_1 assegnati dal G.E. nell'ordinanza di revoca della sospensione, ed in ogni caso perché tardiva ed incompleta della vocatio in ius del terzo pignorato;
nel merito, eccepiva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, siccome il pignoramento ormai privo di efficacia, ovvero con effetti ormai esauriti, residuando eventualmente la sola azione di risarcimento del danno ex art. 59 d.P.R. n. 602/1973; rappresentava ancora l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione della cartella esattoriale e degli avvisi di addebito, deducendo la regolare notifica dei medesimi, oltre che dell'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento, nonché, da ultimo, l'applicazione degli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973, senza alcun obbligo di specificazione;
rassegnava, quindi, le conclusioni sopra ritrascritte. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza dell'11 marzo 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica. Tanto premesso in fatto, l'opposizione – che cumula, in ragione dei motivi spesi, il gravame di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. - è sia inammissibile, sia, in ogni caso, infondata. L'inammissibilità non è quella eccepita in prima battuta dall' , atteso che la regola CP_2 della traslatio iudici impedisce che la riassunzione del merito dinanzi all'odierno G.O. possa essere considerata tardiva, rispetto al termine per l'introduzione del giudizio di merito, rispettato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria che ha declinato parzialmente la sua giurisdizione. In altri termini: quello odierno è prosecuzione parziale del giudizio tempestivamente introdotto dinanzi alla giurisdizione tributaria. Ciò posto, il ricorso in riassunzione appare invece tardivo perché depositato oltre il termine di tre mesi assegnato dalla Corte di Giustizia Tributaria, la cui sentenza è stata depositata il 28 giugno 2023, di tal ché, non applicandosi la sospensione feriale dei termini alle
2 opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi, il deposito fatto il successivo 26 ottobre 2023 rimane oltre il termine trimestrale, che scadeva il 28 settembre 2023. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7.10.1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30.1.1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione” (Cass. nn. 171/2012, 11780/2020). Ove anche per assurdo superato il prefato rilievo, pur assorbente, in ogni caso la documentata regolare notifica sia della cartella esattoriale n. 034 2018 0017003080000, a mezzo PEC, che degli avvisi di addebito INPS nn. 334 2019 0003434758000 e 334 2019 000343516200, prodotti dallo stesso Comune opponente, senza che nessuno di quegli atti sia stato impugnato nei termini e nei modi di legge, produce la c.d. irretrattabilità della pretesa, che rimane quindi sensibile esclusivamente a fatti sopravvenuti. Quelli dedotti dal opponente, nondimeno, non sono fondati, atteso che non è Pt_1 stato documentato l'asserito pagamento del carico esattoriale, mentre invece, l' ha CP_2 prodotto l'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, notificata via PEC il 24.10.2019, e ripristinatoria dell'efficacia esecutiva della sola cartella, per la quale trascorso l'anno dalla notifica, mentre invece gli avvisi di addebito INPS sono stato notificati il 20.08.2019 (come da timbro di ricezione del , e non necessitavano quindi di ripristino Pt_1 dell'efficacia esecutiva. Sotto diverso profilo, il difetto di motivazione del pignoramento – vizio di irregolarità formale dello stesso integrante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – non sussiste, atteso il saggio e la decorrenza degli interessi di mora non necessita di alcuna esplicitazione analitica, al di fuori del richiamo alla loro fonte legale, che risiede nell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973. Per tali pur succinte argomentazioni, come premesso, l'opposizione va ritenuta e dichiarata inammissibile, o, comunque, infondata, non potendosi accedersi alla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, sia perché il termine di efficacia del pignoramento esattoriale rimane sospeso durante l'intero giudizio di opposizione, sia nondimeno perché la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione, paventata dall'opponente, è cosa ben diversa da quella di inefficacia del pignoramento. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal , siccome inammissibile e, Parte_1 comunque, infondata;
- condanna il ridetto opponente alla refusione, in favore dell' Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 500,00 per competenze
[...] professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ulisse Antonio Pedace, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 28 giugno 2025
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