TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nella persona dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice
SENTENZA
nel procedimento iscritto a ruolo al n. 4583/2024 V.G. e promosso da:
(C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ZU (VI) il 24.05.1934, residente in [...]4 rappresentata e difesa dall'Avv. Eros Uguccioni (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (Vi), viale Monte Grappa, 74 come da procura allegata al ricorso
- ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
15.7.1952 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._4
01.03.1956 e residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] Parte_4 C.F._5 il 24.03.1959 e residente in [...];
- adottandi -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
1 in punto: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso introduttivo
CONCLUSIONI DEL PM: conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con il ricorso del 13.12.2024, la sig.ra ha Parte_1 esposto:
- che gli adottandi sono i figli legittimi del proprio marito-defunto, , Persona_1 nato il [...] a [...] e ivi deceduto il 29.1.1988 (doc. 10), e della prima moglie di quest'ultimo, , nata a [...] il [...] Persona_2
e deceduta in giovane età il 2.8.1963;
- che i ragazzi all'epoca del matrimonio di essa ricorrente con Persona_1 avevano rispettivamente 13 ( ), 9 ( e 6 anni ( ; Pt_2 Pt_3 Parte_4 conseguentemente avrebbe di fatto cresciuto i ragazzi, che la chiamano mamma, considerandoli come figli propri e creando un solido e reciproco legame affettivo, consolidatosi nel tempo e accresciuto dopo la morte del marito;
- di non avere discendenti né legittimi, né naturali;
- di aver compiuto 90 anni e di superare di 18 anni l'età degli adottandi;
- rappresentava che tutti gli adottandi fossero coniugati;
in particolare:
- è coniugato con la signora nata a [...] il Parte_2 CP_1
27.11.1957;
- è coniugato con la signora nata a [...] Parte_3 Persona_3 del
Grappa (VI) il 01.03.1964;
- è coniugata con il signor , nato a [...] Parte_4 Controparte_2 del
Grappa (VI) il 14.05.1957;
La ricorrente concludeva quindi chiedendo dichiararsi l'adozione degli adottandi da parte sua ad ogni effetto di legge, chiedendo, considerato che gli adottandi portano il cognome del marito-defunto, “che mantengano il cognome di origine e che, eventualmente, il suo cognome venga apposto in aggiunta, e non anteposto, a quello del marito”
Rilevato che all'udienza del 12.2.2025 avanti al Giudice delegato adottandi e adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione, i coniugi degli adottandi, presenti, hanno prestato l'assenso per i rispettivi coniugi;
2 Rilevato che le conclusioni del Pubblico Ministero sono favorevoli all'accoglimento del ricorso;
Ritenuto che la domanda debba essere accolta;
Rilevato al riguardo che, tanto l'adottante quanto gli adottandi hanno manifestato il rispettivo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c., e tenuto conto che anche i coniugi degli adottanti hanno espresso il proprio consenso a farsi luogo alla richiesta adozione;
Rilevato che l'adottante ha compiuto 90 anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
Ritenuto in definitiva che sussistano tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, che non ricorrano condizioni ostative ai sensi di legge e, in particolare, che l'adozione risulta conveniente per l'adottando, corrispondendo ad un suo preciso interesse, come emerge dal ricorso;
Rilevato, quanto alla domanda svolta in via principale, diretta a conservare il solo cognome del marito ( ), che essa non può essere accolta, non essendo Per_1 prevista tale possibilità dalla legge che permette di aggiungere o anteporre il cognome dell'adottante ma non di mantenere semplicemente il proprio cognome, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata di una norma di legge è proprio la lettera della norma (v. Corte Cost. sentenze n. 78 del 2012; n. 49 del 2015; n. 36 del
2016 e n. 82 del 2017, ricordate da Cass.S. U., 22 marzo 2019, n. 8230; Cass. S.U., 1° giugno 2021, n. 15177) e nella fattispecie la norma è chiara nel senso che l'adottato debba anteporre (o aggiungere a seguito della citata declaratoria di incostituzionalità, da ultimo Cort. Cost. n. 135/2023) il cognome dell'adottante al proprio. Tale scelta non appare irragionevole in quanto con l'adozione si va comunque a creare un legame giuridicamente rilevante tra l'adottante e l'adottato (o, come nel presente caso, si dà una “veste” giuridica ad un legame familiare già da tempo esistente).
Considerato pertanto che da ultimo la Corte Costituzionale (135/2023) ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto", sicché in tal senso, in accoglimento della domanda subordinata, va disposto con la presente pronuncia in quanto conseguenza prevista dalla legge;
Considerato infine che vanno disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza;
Nulla sulle spese, in assenza di soccombenza in senso tecnico;
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vicenza,
Visti gli artt. 291 e segg. cod. civ., così provvede:
- decide farsi luogo all'adozione da parte di Parte_1
(C.F. , nata a [...] il [...] – adottante – di C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
15.7.1952, (C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._4
(TA) il 01.03.1956, (C.F. ), Parte_4 C.F._5 nata a [...] il [...] – adottati – i quali, ai sensi dell'art. 299 c.c. e Cort. Cost. 135/2023 assumeranno il cognome dell'adottante ( ), aggiungendolo Pt_1 al proprio;
- dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività, alla trascrizione della presente sentenza nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
- nulla sulle spese di lite.
Vicenza, così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, l'11 marzo 2025
IL GIUDICE REL ed EST.
Dott. Ludovico Rossi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Biancamaria Biondo
4