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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott. Roberto Rivello Consigliere
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1382/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Rizzo del foro di Imperia (P.E.C.: C.F._2
, presso cui sono elettivamente domiciliati in Torino, Via Giolitti n. 4, Email_1
APPELLANTI
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cabutti del Foro di Cuneo, (P.E.C.: ), presso cui è Email_2
elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Nizza n. 11,
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 176/2022, del Tribunale di Asti, pubblicata in data
28.03.2022,
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
in via principale: - in riforma della gravata sentenza emessa il 28.03.2022 dal Tribunale di Asti n.
176/2022, previa disponenda rinnovazione della CTU già svolta nel primo grado di giudizio, volta a correggere i vizi e le criticità censurate dagli appellanti nei motivi di appello, tanto relativamente alle modalità di stima dei beni dividendi quanto ai criteri di assegnazione dei lotti, disporre nuova divisione dei beni oggetto di comunione tra le parti, preferibilmente assegnando al sig.
[...]
i terreni siti nel Comune di Bossolasco e individuati a C.T. al Fg. 2, Particelle 233, 234 e CP_1
al Fg. 6, Particelle 41, 49, 50, 31 AA e 31AB; assegnando i residui beni ai conchiudenti in regime di proprietà indivisa, ovvero i seguenti: nel Comune di Bossolasco, individuati a C.T. al Fg. 2, Particelle
191, 237, 239, 356, 382 e Fg. 6, Particelle 5, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 45, 48, 99, 139, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 184, 185, 187, 199, 206, 239, 240; nel Comune di NE, individuati a C.T. al Fg. 7,
Particelle 149, 133 AA e 133 AB;
nel Comune di LE LA, al C.T. al Fg. 4, Particella 6.
- disporre l'integrale compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio comprese le spese di ctu gia versate dagli appellanti;
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di rimborso parziale delle spese legali del primo grado di giudizio e spese CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Rinnovazione delle istanze istruttorie: nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello decida di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, per tuziorismo difensivo, si ribadiscono le istanze istruttorie in precedenza formulate e non accolte.
Con richiamo a tutta la documentazione prodotta in corso di causa.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
2 adversiis reiectis
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc o comunque inammissibile l'appello proposto da e alla sentenza n. 176/2022 emessa il Parte_2 Parte_1
28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019;
- dichiarare inammissibili, illegittimi ed improducibili tutti i documenti nuovi allegati alla perizia del dott. in particolare gli allegati da 1 a 6 compresi;
Pt_3
In via subordinata:
- rigettare l'appello proposto da e alla Parte_2 Parte_1
sentenza n. 176/2022 emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 176/2022 emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019 anche in punto spese;
- porre le spese del presente giudizio di appello, oltre rimb. spese gen. 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese anche le spese dell' a carico di Parte_4 Parte_2
e Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.07.2019, conveniva in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Pt_2 [...]
davanti al Tribunale di Asti, affinché venisse disposto lo scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria sui beni immobili censiti ai Catasti Terreni dei Comuni di Bossolasco (CN),
NE (CN) e LE LA (CN) con assegnazione in proprietà esclusiva delle quote di pertinenza.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.12.2021, eccependo l'intervenuta usucapione in loro favore di parte dei beni oggetto di comunione ereditaria, classificati come “prato” e “seminativo”.
Il GI, ritenuta la complessiva superfluità delle istanze istruttorie proposte da parte convenuta e stante l'opportunità di previamente decidere la domanda pregiudiziale di usucapione, fissava l'udienza per
3 la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'11.11.2020, successivamente rinviata all'udienza del 21.1.2021.
Con sentenza parziale n. 30/2021 il Tribunale di Asti rigettava la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il licenziamento di CTU estimativa del patrimonio ereditario e divisionale.
Depositata la CTU, all'udienza del 13.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 176/2022 del 28.3.2022, il Tribunale di Asti definiva il giudizio disponendo la divisione ereditaria fra le parti secondo la stima ed il progetto divisionale effettuato dal CTU, con la sola eccezione dell'accoglimento della richiesta dei convenuti di mantenere unita tra loro la comunione dei beni assegnati al in quanto di fatto coltivati unitariamente. Le spese CP_1
venivano compensate al 70%, pesando l'esito della soccombenza dei convenuti nella causa incidentale e contenziosa di accertamento dell'usucapione sopra i terreni colti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti aveva disposto lo scioglimento della comunione tra le parti secondo la stima ed il progetto divisionale effettuato dal CTU, previo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione di parte dei fondi oggetto della domanda principale (e, in particolare, dei fondi classificati a “prato”
e “seminativi”), pregiudiziale rispetto alla domanda di divisione ereditaria.
Il Collegio giudicante aveva condiviso la proposta di divisione del C.T.U., ritenendo equi i criteri e le modalità adottati nella valutazione del compendio ereditario, nella formazione dei due lotti e nell'assegnazione ai convenuti del terreno più grande facente parte di un più ampio appezzamento già da loro detenuto e coltivato, così aumentandone il valore economico e la funzionalità, e qualche appezzamento a bosco.
Il Giudice di prime cure aveva poi respinto tutte le contestazioni dei convenuti in merito alla valutazione dei terreni da parte del C.T.U., giudicate infondate e confutate dalle osservazioni del
C.T.U. stesso, ponendo le spese necessarie per lo svolgimento del giudizio nel comune interesse a
4 carico della massa ereditaria, mentre quelle derivanti da eccessive pretese o ingiustificata resistenza,
che avevano comportato il protrarsi del giudizio e l'espletamento di ulteriori attività non strettamente necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, erano state poste a carico della parte soccombente, anche a causa del rigetto della loro domanda riconvenzionale di usucapione all'esito della pronuncia non definitiva.
2) I motivi di appello proposti di e Parte_5 Pt_2
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano alcune censure, volte ad ottenere in riforma della sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Asti, pubblicata il 23.03.2022, previa rinnovazione della CTU già svolta nel primo grado di giudizio, una nuova divisione dei beni oggetto di comunione tra le parti.
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostenevano che il Tribunale di Asti nel disporre la divisione dei beni ereditari aveva errato nella valutazione dei fatti rilevanti e nell'utilizzo dei criteri estimativi, recependo acriticamente nella sentenza le valutazioni e le decisioni prese dal C.T.U.,
Geom. , in ordine sia alla stima dei terreni dividendi che ai criteri di distribuzione Persona_1
dei beni.
A sostegno delle proprie ragioni, gli appellanti ripercorrevano le operazioni peritali compiute dal
CTU, avvalendosi dell'elaborato tecnico peritale del dott. For. intitolato Persona_2
“Osservazioni in merito alla divisione di beni immobiliari, terreni ad uso agricolo e superfici boscate,
in causa civile di I Grado iscritta al NRG 2875/19 Tribunale di Asti”, in cui si evidenziavano i punti a loro parere critici, incongrui ed erronei rispetto ai principi agronomici, della Relazione peritale dell'11.05.2021, già riscontrati nel corso del giudizio di primo grado.
Il CT dott. , al riguardo, ha evidenziato nell' operazione del CTU di raggruppamento Persona_3
dei terreni l'elemento critico consistente nell'avere il CTU medesimo considerato come facenti parte dell'appezzamento n.1 i due mappali più a sud (Bossolasco F.6 partt. 31 e 41) invece che attribuirli all'appezzamento n. 5, come sarebbe stato preferibile. Ciò in quanto le partt. 31 e 41 ricadono nello stesso piccolo bacino idrografico dei terreni inclusi nell'appezzamento n. 5 delimitato dai due
5 spartiacque prospicienti il rio a sud-ovest ed il rio senza nome a nord. Anche se le particelle Pt_6
sono separate fisicamente la unità di bacino corrisponde meglio alla unità colturale ed i terreni sono omogenei per categoria.
Con specifico riferimento al prezzo attribuito alle diverse qualità di terreno per appezzamento, il CT
dott. (cfr. pagg. 9, 10 e 11, all. 7) ha sottolineato come la stima dei seminativi effettuata Persona_3
dal CTU in una forbice compresa tra € 10.000 e € 14.000 alla gp sia eccessiva, in quanto nettamente superiore al valore di mercato al momento della stima. Da informazioni ottenute presso studi professionali della zona di riferimento, infatti, il CT riferisce che analoghi terreni seminativi in areee cointigue vengono oggi di norma venduti a prezzi intorno a € 9.000,00 a gp con oscillazioni di +/-
15%. Ad esempio, riferisce il CT che il vigneto (in precedenza seminativo) a sud dell'intersezione tra strada Prato Noero e la S.P. 32 è stato compravenduto a circa € 10.000,00 a gp. Secondo i signori il terreno di cui si parla è di circa 4 gp (15000 m2), connotato da condizioni di massimo Parte_1
CP_ pregio e accorpato con ottima esposizione e accessibile direttamente dalla La differenza di valore deve ritenersi molto significativa, anche in relazione ad altre considerazioni (di carattere agronomico,
colturale e di assetto aziendale) che il CTU ha preso o avrebbe dovuto prendere in esame nella suddivisione dei lotti.
Parte appellante muove poi censure specifiche , sempre con riferimento alla stima del valore dei terreni, relative ad asserite anomalie nella stima dei singoli appezzamenti:
- appezzamento n. 1: con riferimento a terreni di fondovalle, i mappali F.6 147, 148, 30, afferma che essi sono caratterizzati dalla pendenza superiore a quella del resto dell'appezzamento, per i quali sono richieste lavorazioni e opere idrauliche onerose, tali da restituirne un valore di mercato più basso rispetto al resto dell'appezzamento; tali terreni hanno un valore quantificabile in misura non superiore agli € 7.000,00 a gp (in luogo di € 14.000,00 a gp a cui sono stati stimati tutti i seminativi). Poiché i terreni in questione misurano circa 6 gp, la differenza di quantificazione sarebbe pari a € 42.000,00 a danno dei sig.ri , ai quali è stato assegnato l'appezzamento 1. Parte_1
- appezzamento n. 5: i terreni classati al F.6 partt. 31 e 41, appartenendo allo stesso bacino idrografico dei terreni dell'appezzamento n. 5, avrebbero dovuto essere ricompresi in tale appezzamento e
6 condividerne la valutazione di mercato, tenuto anche conto della loro omogeneità di pendenza,
esposizione, coltura. La valutazione corretta di tali terreni avrebbe dovuto quindi essere di € 10.000
a gp invece che di € 14.000 a gp. Tenuto conto che tali terreni hanno un'estensione pari a circa 2 gp,
la differenza di valore sarebbe di circa € 8.000,00 in sfavore dei EL . Parte_1
- appezzamento n. 3 (assegnato al sig. : dei tre terreni che compongono l'appezzamento CP_1
(Fg. 6, mappali 48, 139 e 187), che nella Perizia del CTU sono classificati come incolti e valutati €
3.000,00 a gp, l'unità Fg. 6 p. 48 è in realtà un bosco mentre i restanti le unità Fg.6 partt. 139 e 187
sono in attualità di coltura. Tali terreni vantano un'ottima esposizione, pendenza, quota e caratteristiche pedologiche che li rendono particolarmente adatti all'impianto di vigneto Parte_7
, per sarebbe stato corretto attribuire valori di mercato pari a € 2.000,00 alla gp per il bosco ed
[...]
€ 14.000 alla gp per i seminativi. L'appezzamento n. 3, assegnato avrebbe quindi dovuto essere valutato per un totale di € 30.860 ,00 invece di € 9.390,00 stimati dal CTU, con una differenza di circa € 20.000,00 in favore del sig. CP_1
Gli errori di valutazione denunciati comportano differenze macroscopiche rispetto alle stime che sarebbero state corrette e conformi ad equità, tali da imporre, ad avviso dei signori , che il Parte_1
Giudice d'appello disponga una integrazione di CTU volta ad accertare l'effettivo valore dei terreni assegnati alle parti e a stabilire i correttivi necessari nel progetto divisionale.
Secondo motivo
In merito al secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Asti
aveva errato in ordine ai criteri di assegnazione dei lotti, trascurando circostanze di fatto esistenti, e nel non aver rispettato nella divisione dei terreni i criteri di preferenza per le unità colturali preesistenti, violando in tal modo l'art. 720 c.c.
Secondo gli stessi, nel progetto divisionale, il CTU, dopo aver raggruppato i terreni dividendi in 5
grandi appezzamenti (lasciando fuori alcune unità), aveva effettuato una stima degli stessi secondo la natura e la qualità dei terreni, suddividendo le poste in lotti di valore corrispondente alle quote,
assegnando al sig. il lotto corrispondente agli appezzamenti nn.
2 -3 per una somma pari CP_1
7 alla quota dei sigg. , con l'obiettivo di eliminare la necessità di conguagli in denaro tra le Parte_1
parti.
In realtà, affermavano gli appellanti, nella formazione dei lotti non era necessario considerare prioritario il valore economico dei terreni, ma era invece fondamentale tener conto della qualità di coltura, della qualità dei suoli, dell'assestamento dei terreni, nonché della suddivisione aziendale esistente e della prossimità o confine con i terreni già coltivati dalla stessa azienda.
Parte appellante evidenziava, inoltre, alcune criticità della Relazione Peritale del Geom. , tra Per_1
cui la mancata assegnazione di alcuna parte di bosco al sig. mentre ai EL CP_1 Parte_1
veniva assegnata tutta la superficie boscata (meno pregiata). Per di più, al sig. era stato CP_1
assegnato un terreno incolto che in realtà era coltivato e aveva un valore stimato superiore a quello indicato, nonché terreni già da tempo coltivati in un unico appezzamento colturale dai EL
e che, in esito alla divisione, risulterebbe suddiviso in due proprietà confinanti. Tale Parte_1
suddivisione operata dal C.T.U. avrebbe, altresì, creato a giudizio degli appellanti servitù di passaggio su alcuni terreni.
Tutta questa serie di incongruenze, ritenevano gli appellanti, vanificavano il principio di “non polverizzazione della piccola proprietà”, in quanto non si era tenuto conto dell'uso effettivo del terreno al momento della divisione, non era stata data importanza a chi già possedeva e lavorava i terreni, non era stato rispettato il principio di mantenimento dell'unità funzionale ed economica dei terreni non comodamente divisibili, come previsto dall'art. 720 c.c.. Infine, proseguivano gli appellanti, la divisione aveva altresì comportato una diminuzione della funzionalità e/o del valore economico dei beni, anche in relazione alla loro destinazione e pregressa utilizzazione del bene.
Nel caso di specie, proseguivano gli appellanti, i terreni assegnati al signor rientravano CP_1
nel fascicolo aziendale dell' , subentrato al padre Parte_8 Parte_2
. Al momento della divisione, quindi, questi terreni risultavano coltivati dall'azienda agricola
[...]
dei EL , i quali continuavano ad utilizzare unitariamente i terreni, nonostante la Parte_1
titolarità di un'impresa agricola individuale da parte di . Parte_5
8 Alla luce di tali considerazioni, gli appellanti ritenevano la soluzione divisionale operata dal C.T.U.
incongrua perché terreni accorpati e coltivati dalla stessa azienda ( ) erano stati suddivisi e Parte_1
assegnati a un'altra azienda ( , che non aveva terreni finitimi, con conseguente pregiudizio CP_1
nell'utilizzo del suolo agricolo. Inoltre, osservavano gli appellanti, i terreni assegnati al sig.
in particolare le particelle 5, 45, 239, facevano parte di un'unica unità colturale, CP_1
precedentemente coltivate dai EL di cui erano parte anche le particelle F.6 310 e 11. Parte_1
A seguito della divisione, proseguivano gli appellanti, il terreno del sig. era diventato un CP_1
fondo intercluso, rendendo pertanto necessario il passaggio sui terreni dei sigg. per Parte_1
consentirne l'accesso, non essendo possibile l'accesso diretto alle particelle 5, 45, 239 dalla strada sterrata in crescita dello spartiacque.
A giudizio degli appellanti, la divisione ereditaria, così come rappresentata dal C.T.U., determinava in ogni caso un grave danno economico alle aziende agricole , in quanto aziende Parte_1
biologiche per le quali si sarebbe reso necessario un nuovo confine adiacente a un'azienda agricola convenzionale, con la conseguente creazione ex lege di una fascia di rispetto non coltivabile,
all'interno della quale il raccolto prodotto non avrebbe potuto considerarsi biologico e non potrebbe essere commercializzato come tale.
Per tali motivi, gli appellanti proponevano un'ipotesi alternativa di ripartizione dei terreni, secondo gli stessi maggiormente rispettosa dell'unità economica colturale preesistente (ai sensi dell'art. 720
c.c.) e della parità di condizioni tra le parti e dell'equità.
La suddivisione alternativa dei lotti, proposta dagli appellanti, prevedeva che gli stessi:
- siano omogenei per qualità di coltura;
- siano rispettosi della coltivazione già in atto da parte delle aziende agricole coinvolte;
- siano rispettose dei confini con terreni già in proprietà o in possesso dei sigg. ; Parte_1
- siano in posizione laterale ma facilmente accessibili senza servitù o commistioni da parte del sig.
CP_1
- considerino il valore economico dei terreni in modo da contemperare le esigenze delle aziende agricole delle proprietà.
9 A tal fine, gli appellanti proponevano una nuova suddivisione dei lotti, tenendo conto delle quote di proprietà spettanti alle parti (168/1008 al sig. e 420/1008 ciascuno ai sig.ri ), CP_1 Parte_1
della superficie, della qualità e del valore stimato dei terreni, precisando ulteriormente che secondo questa proposta residuavano 0,2596 gp di incolto per un valore di € 372,18 e che i lotti assegnati al risultavano leggermente superiori sia in superficie che in valore rispetto alla sua quota CP_1
proporzionale iniziale.
Terzo motivo
Considerata la grave compromissione dei propri interessi, unitamente al nuovo giudizio in ordine alla stima ed all'assegnazione dei beni, le parti appellanti chiedevano la compensazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
Parte appellata ha preliminarmente rilevato come l'atto di appello contenga plurimi fatti e documenti nuovi inammissibili in sede di impugnazione.
In particolare deduce che il primo motivo di appello contenga fatti costitutivi nuovi, mai allegati neppure dal ctp di parte appellante in primo grado e del tutto aleatori. Il ctu di primo grado Pt_4
avrebbe utilizzato un normale criterio divisionale.
Le anomalie nella stima dei terreni sarebbero inconsistenti.
Secondo il secondo motivo è fondato su circostanze non vere, nonché nuove. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO
La critica al CTU di avere considerato come facenti parte dell'appezzamento n.1 i due mappali più
a sud (Bossolasco F.6 partt. 31 e 41) invece che attribuirli all'appezzamento n. 5, in ragione del fatto che ciò “sarebbe stato preferibile” non costituisce una critica di natura tecnica ma solo una valutazione di opportunità espressa in forma del tutto generica e come tale non può trovare accoglimento.
10 Inoltre il fatto che “le particelle f.6 n. 31 e 41 ricadano nello stesso bacino idrogeografico
dell'appezzamento 5” è fatto nuovo e quindi la sua deduzione è inammissibile in appello.
Anche il motivo di appello secondo cui la stima dei seminativi effettuata dal CTU in una forbice compresa tra € 10.000 e € 14.000 alla gp sarebbe eccessiva, in quanto nettamente superiore al valore di mercato al momento della stima, è del tutto generica. Parte appellante afferma infatti di avere ottenuto dette informazioni ottenute presso studi professionali della zona di riferimento, ma questa deduzione è priva di qualunque riscontro concreto e non può pertanto essere condivisa.
Appezzamento n. 1
L'allegazione di un valore di € 7.000 ai terreni in questione è fatto nuovo inammissibile in appello.
In ogni caso, con riferimento a tale appezzamento, il CTU ha affermato che “risulta essere il più bello
come coltivazione, esposizione ed estensione ed è inserito all'interno di un molto più ampio
appezzamento di proprietà dei ” (cfr. CTU pag. 35). Parte_1
Peraltro, come affermato dall'appellante, nemmeno il CT Geom. nelle sue Parte_1
osservazioni aveva contestato tale stima di € 14.000,00 alla g.p. e, se fosse vero che tali terreni varrebbero solo € 7.000 alla g.p., sarebbero state antieconomiche le spese che i affermano Parte_1
di avere sostenuto nel 1995 per lavori di sistemazione dei medesimi.
Appezzamento n. 5
Fermo quanto sopra affermato, con riferimento alle osservazioni sul valore, ai terreni del mappale
31AA e 31BB è stato attribuito dal CTU un valore di € 2.000,00 a perché bosco e di Controparte_3
€ 14.000 al solo seminativo della particella n. 4, con un valore medio che non si discosta pertanto da quanto ritenuto dal Dott. . Pt_3
Appezzamento n. 3
Trattasi di circostanza nuova non dedotta in primo grado.
Afferma il ctu che “I terreni del lotto 3, mappali 139-137 risultano essere degli incolti, cosi' come
il mappale 48, come già concordato con i CT durante gli incontri nell'ufficio del CTU, agli stessi
è stato assegnato un valore di 3000 € alla giornata piemontese, in quanto incolti potevano anche
essere valutati come i boschi, ma vista l'esposizione sono stati valutati di piu', in ogni caso per
11 diventare un ottimo terreno per coltivazione della vite saranno necessari notevoli lavori per
miglioramenti fondiari.”
Inoltre, parte appellata, senza che sul punto vi sia stata replica da parte dell'appellante, afferma che la qualifica data dal CTU emergeva dalle stesse planimetrie del CT . Parte_1
SECONDO MOTIVO
Anche questo motivo non può essere accolto.
In merito all'asserzione di parte appellante secondo cui sarebbero stati violati i criteri di preferenza per le unità colturali preesistenti, certamente un progetto divisionale deve rispettare, quando possibile,
l'originaria destinazione economica dei fondi ma questo principio deve contemperarsi con i diritti di tutti i condividenti ad una divisione che assegni a tutti in modo equo i beni migliori e quelli peggiori,
in questo caso ai fini della coltura.
Il ctu dichiara di avere tenuto conto nelle diverse attribuzioni di ubicazione, esposizione, coltura in atto, coerenze, estensione appezzamento, ecc..
Afferma poi il ctu che “Sempre nell'ottica di non polverizzare la piccola proprietà contadina si è
ritenuto di formare tre lotti che abbiano un senso compiuto;
infatti al Sig. è stato Controparte_1
assegnato un lotto che avesse un suo senso compiuto in posizione laterale sia con terreni a
destinazione seminativo che terreni incolti, facendo così il CTU si è anche preoccupato di non andare
ad assegnare al Sig. porzioni di terreno all'interno dell'appezzamento più grande Controparte_1
lasciando così tutta la proprietà dello stesso ai EL ” (pag. 32 CTU) Parte_1
Dunque, tra tutte le soluzioni di divisione possibili, quella proposta dal C.T.U. consente agli appellanti di vedersi assegnare un terreno ampio facente parte di un più ampio appezzamento già da loro detenuto e coltivato, aumentandone il valore economico e la funzionalità, in quanto unico corpo colturale, e nel contempo di rispettare i diritti del signor mentre la soluzione proposta dai CP_1
signori non rispetterebbe in modo equilibrato i diritti di ciascuno. Parte_1
Quanto all'asserzione di parte appellante che al Sig. non sono stati assegnati terreni CP_1
boschivi, afferma il ctu che ciò è avvenuto in quanto “i terreni incolti assegnati oggi e quindi che
necessitano di lavori di miglioramento fondiario sono stati equiparati ai terreni boschivi;
inoltre con
12 questa assegnazione al Sig. dei mappali FG.6 N. 5-45-239-48-139-187 del Comune di CP_1
Bossolasco si è ottenuto un appezzamento raccolto e collocato in un unico luogo, cosi' come non sono stati danneggiati gli appezzamenti piu' grandi dei EL .” Parte_1
Non può essere neppure condivisa l'allegazione di parte appellante secondo cui il progetto divisionale del CTU ” crea servitù di passaggio sui terreni dei , in base a una risultanza Per_1 Parte_1
puramente cartografica;
il fatto doveva essere infatti oggetto di specifica prova che è mancata.
Lo stesso dicasi per la circostanza che il fondo fg. 6 mappali 5, 45 e 239 sia intercluso.
Il fatto che i mappali n. 5, 45, 239 del fg. 6 assegnati al facciano parte dell' CP_1 [...]
, figlio di , è fatto nuovo non dedotto in primo grado Parte_8 Parte_2
e quindi inammissibile.
La produzione del documento indicato come allegato 1 Parte_9 Parte_8
della perizia del dott. e di tutti gli altri allegati fino all'allegato n. 6 è inammissibile
[...] Pt_3
in quanto i documenti erano già disponibili in precedenza e dovevano essere prodotti nel primo grado.
Per quanto riguarda la coltivazione biologica che sarebbe effettuata da parte appellante, essa è
sfornita delle necessarie prove sia circa la sua sussistenza sia in merito a quali siano i prodotti asseritamente coltivati e quindi la relativa deduzione non può essere condivisa, anche a fronte dell'inammissibilità degli allegati 5 e 6 della perizia per le ragioni già indicate. Pt_3
TERZO MOTIVO
Deve essere infine rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di compensazione integrale delle spese legali del giudizio di primo grado. La condanna contenuta nella sentenza di prime cure di parte , previa compensazione del 70% delle spese legali, al pagamento del restante Parte_1
30% appare del tutto giustificata con il fatto che gli appellanti hanno visto respinta la propria domanda riconvenzionale di usucapione.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese di parte appellata,
conforme allo scaglione di legge (da 52.000,00 a 260.000 euro); spetta anche a parte appellata il
13 rimborso delle spese sostenute per il ct di parte , la necessità della cui assistenza è emersa a Pt_4
seguito della produzione da parte appellante della consulenza tecnica Camino.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.176/2022, pronunciata dal Tribunale di Asti,
[...]
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 8.433,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa oltre ad euro
989,66 a titolo di rimborso ct di parte;
Pt_4
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
14
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
composta dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott. Roberto Rivello Consigliere
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1382/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Rizzo del foro di Imperia (P.E.C.: C.F._2
, presso cui sono elettivamente domiciliati in Torino, Via Giolitti n. 4, Email_1
APPELLANTI
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Controparte_1 CodiceFiscale_3
Cabutti del Foro di Cuneo, (P.E.C.: ), presso cui è Email_2
elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Nizza n. 11,
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 176/2022, del Tribunale di Asti, pubblicata in data
28.03.2022,
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis;
in via principale: - in riforma della gravata sentenza emessa il 28.03.2022 dal Tribunale di Asti n.
176/2022, previa disponenda rinnovazione della CTU già svolta nel primo grado di giudizio, volta a correggere i vizi e le criticità censurate dagli appellanti nei motivi di appello, tanto relativamente alle modalità di stima dei beni dividendi quanto ai criteri di assegnazione dei lotti, disporre nuova divisione dei beni oggetto di comunione tra le parti, preferibilmente assegnando al sig.
[...]
i terreni siti nel Comune di Bossolasco e individuati a C.T. al Fg. 2, Particelle 233, 234 e CP_1
al Fg. 6, Particelle 41, 49, 50, 31 AA e 31AB; assegnando i residui beni ai conchiudenti in regime di proprietà indivisa, ovvero i seguenti: nel Comune di Bossolasco, individuati a C.T. al Fg. 2, Particelle
191, 237, 239, 356, 382 e Fg. 6, Particelle 5, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 45, 48, 99, 139, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 184, 185, 187, 199, 206, 239, 240; nel Comune di NE, individuati a C.T. al Fg. 7,
Particelle 149, 133 AA e 133 AB;
nel Comune di LE LA, al C.T. al Fg. 4, Particella 6.
- disporre l'integrale compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio comprese le spese di ctu gia versate dagli appellanti;
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di rimborso parziale delle spese legali del primo grado di giudizio e spese CTU, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Rinnovazione delle istanze istruttorie: nell'ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello decida di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, per tuziorismo difensivo, si ribadiscono le istanze istruttorie in precedenza formulate e non accolte.
Con richiamo a tutta la documentazione prodotta in corso di causa.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
2 adversiis reiectis
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc o comunque inammissibile l'appello proposto da e alla sentenza n. 176/2022 emessa il Parte_2 Parte_1
28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019;
- dichiarare inammissibili, illegittimi ed improducibili tutti i documenti nuovi allegati alla perizia del dott. in particolare gli allegati da 1 a 6 compresi;
Pt_3
In via subordinata:
- rigettare l'appello proposto da e alla Parte_2 Parte_1
sentenza n. 176/2022 emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019;
- per l'effetto confermare la sentenza n. 176/2022 emessa il 28/03/2022 dal Tribunale di Asti, nel procedimento R.G. 2875/2019 anche in punto spese;
- porre le spese del presente giudizio di appello, oltre rimb. spese gen. 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge, ivi comprese anche le spese dell' a carico di Parte_4 Parte_2
e Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.07.2019, conveniva in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Pt_2 [...]
davanti al Tribunale di Asti, affinché venisse disposto lo scioglimento della Parte_1
comunione ereditaria sui beni immobili censiti ai Catasti Terreni dei Comuni di Bossolasco (CN),
NE (CN) e LE LA (CN) con assegnazione in proprietà esclusiva delle quote di pertinenza.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.12.2021, eccependo l'intervenuta usucapione in loro favore di parte dei beni oggetto di comunione ereditaria, classificati come “prato” e “seminativo”.
Il GI, ritenuta la complessiva superfluità delle istanze istruttorie proposte da parte convenuta e stante l'opportunità di previamente decidere la domanda pregiudiziale di usucapione, fissava l'udienza per
3 la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. all'11.11.2020, successivamente rinviata all'udienza del 21.1.2021.
Con sentenza parziale n. 30/2021 il Tribunale di Asti rigettava la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dai convenuti e disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il licenziamento di CTU estimativa del patrimonio ereditario e divisionale.
Depositata la CTU, all'udienza del 13.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 176/2022 del 28.3.2022, il Tribunale di Asti definiva il giudizio disponendo la divisione ereditaria fra le parti secondo la stima ed il progetto divisionale effettuato dal CTU, con la sola eccezione dell'accoglimento della richiesta dei convenuti di mantenere unita tra loro la comunione dei beni assegnati al in quanto di fatto coltivati unitariamente. Le spese CP_1
venivano compensate al 70%, pesando l'esito della soccombenza dei convenuti nella causa incidentale e contenziosa di accertamento dell'usucapione sopra i terreni colti.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti aveva disposto lo scioglimento della comunione tra le parti secondo la stima ed il progetto divisionale effettuato dal CTU, previo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione di parte dei fondi oggetto della domanda principale (e, in particolare, dei fondi classificati a “prato”
e “seminativi”), pregiudiziale rispetto alla domanda di divisione ereditaria.
Il Collegio giudicante aveva condiviso la proposta di divisione del C.T.U., ritenendo equi i criteri e le modalità adottati nella valutazione del compendio ereditario, nella formazione dei due lotti e nell'assegnazione ai convenuti del terreno più grande facente parte di un più ampio appezzamento già da loro detenuto e coltivato, così aumentandone il valore economico e la funzionalità, e qualche appezzamento a bosco.
Il Giudice di prime cure aveva poi respinto tutte le contestazioni dei convenuti in merito alla valutazione dei terreni da parte del C.T.U., giudicate infondate e confutate dalle osservazioni del
C.T.U. stesso, ponendo le spese necessarie per lo svolgimento del giudizio nel comune interesse a
4 carico della massa ereditaria, mentre quelle derivanti da eccessive pretese o ingiustificata resistenza,
che avevano comportato il protrarsi del giudizio e l'espletamento di ulteriori attività non strettamente necessarie allo scioglimento della comunione ereditaria, erano state poste a carico della parte soccombente, anche a causa del rigetto della loro domanda riconvenzionale di usucapione all'esito della pronuncia non definitiva.
2) I motivi di appello proposti di e Parte_5 Pt_2
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano alcune censure, volte ad ottenere in riforma della sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Asti, pubblicata il 23.03.2022, previa rinnovazione della CTU già svolta nel primo grado di giudizio, una nuova divisione dei beni oggetto di comunione tra le parti.
Primo motivo
Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostenevano che il Tribunale di Asti nel disporre la divisione dei beni ereditari aveva errato nella valutazione dei fatti rilevanti e nell'utilizzo dei criteri estimativi, recependo acriticamente nella sentenza le valutazioni e le decisioni prese dal C.T.U.,
Geom. , in ordine sia alla stima dei terreni dividendi che ai criteri di distribuzione Persona_1
dei beni.
A sostegno delle proprie ragioni, gli appellanti ripercorrevano le operazioni peritali compiute dal
CTU, avvalendosi dell'elaborato tecnico peritale del dott. For. intitolato Persona_2
“Osservazioni in merito alla divisione di beni immobiliari, terreni ad uso agricolo e superfici boscate,
in causa civile di I Grado iscritta al NRG 2875/19 Tribunale di Asti”, in cui si evidenziavano i punti a loro parere critici, incongrui ed erronei rispetto ai principi agronomici, della Relazione peritale dell'11.05.2021, già riscontrati nel corso del giudizio di primo grado.
Il CT dott. , al riguardo, ha evidenziato nell' operazione del CTU di raggruppamento Persona_3
dei terreni l'elemento critico consistente nell'avere il CTU medesimo considerato come facenti parte dell'appezzamento n.1 i due mappali più a sud (Bossolasco F.6 partt. 31 e 41) invece che attribuirli all'appezzamento n. 5, come sarebbe stato preferibile. Ciò in quanto le partt. 31 e 41 ricadono nello stesso piccolo bacino idrografico dei terreni inclusi nell'appezzamento n. 5 delimitato dai due
5 spartiacque prospicienti il rio a sud-ovest ed il rio senza nome a nord. Anche se le particelle Pt_6
sono separate fisicamente la unità di bacino corrisponde meglio alla unità colturale ed i terreni sono omogenei per categoria.
Con specifico riferimento al prezzo attribuito alle diverse qualità di terreno per appezzamento, il CT
dott. (cfr. pagg. 9, 10 e 11, all. 7) ha sottolineato come la stima dei seminativi effettuata Persona_3
dal CTU in una forbice compresa tra € 10.000 e € 14.000 alla gp sia eccessiva, in quanto nettamente superiore al valore di mercato al momento della stima. Da informazioni ottenute presso studi professionali della zona di riferimento, infatti, il CT riferisce che analoghi terreni seminativi in areee cointigue vengono oggi di norma venduti a prezzi intorno a € 9.000,00 a gp con oscillazioni di +/-
15%. Ad esempio, riferisce il CT che il vigneto (in precedenza seminativo) a sud dell'intersezione tra strada Prato Noero e la S.P. 32 è stato compravenduto a circa € 10.000,00 a gp. Secondo i signori il terreno di cui si parla è di circa 4 gp (15000 m2), connotato da condizioni di massimo Parte_1
CP_ pregio e accorpato con ottima esposizione e accessibile direttamente dalla La differenza di valore deve ritenersi molto significativa, anche in relazione ad altre considerazioni (di carattere agronomico,
colturale e di assetto aziendale) che il CTU ha preso o avrebbe dovuto prendere in esame nella suddivisione dei lotti.
Parte appellante muove poi censure specifiche , sempre con riferimento alla stima del valore dei terreni, relative ad asserite anomalie nella stima dei singoli appezzamenti:
- appezzamento n. 1: con riferimento a terreni di fondovalle, i mappali F.6 147, 148, 30, afferma che essi sono caratterizzati dalla pendenza superiore a quella del resto dell'appezzamento, per i quali sono richieste lavorazioni e opere idrauliche onerose, tali da restituirne un valore di mercato più basso rispetto al resto dell'appezzamento; tali terreni hanno un valore quantificabile in misura non superiore agli € 7.000,00 a gp (in luogo di € 14.000,00 a gp a cui sono stati stimati tutti i seminativi). Poiché i terreni in questione misurano circa 6 gp, la differenza di quantificazione sarebbe pari a € 42.000,00 a danno dei sig.ri , ai quali è stato assegnato l'appezzamento 1. Parte_1
- appezzamento n. 5: i terreni classati al F.6 partt. 31 e 41, appartenendo allo stesso bacino idrografico dei terreni dell'appezzamento n. 5, avrebbero dovuto essere ricompresi in tale appezzamento e
6 condividerne la valutazione di mercato, tenuto anche conto della loro omogeneità di pendenza,
esposizione, coltura. La valutazione corretta di tali terreni avrebbe dovuto quindi essere di € 10.000
a gp invece che di € 14.000 a gp. Tenuto conto che tali terreni hanno un'estensione pari a circa 2 gp,
la differenza di valore sarebbe di circa € 8.000,00 in sfavore dei EL . Parte_1
- appezzamento n. 3 (assegnato al sig. : dei tre terreni che compongono l'appezzamento CP_1
(Fg. 6, mappali 48, 139 e 187), che nella Perizia del CTU sono classificati come incolti e valutati €
3.000,00 a gp, l'unità Fg. 6 p. 48 è in realtà un bosco mentre i restanti le unità Fg.6 partt. 139 e 187
sono in attualità di coltura. Tali terreni vantano un'ottima esposizione, pendenza, quota e caratteristiche pedologiche che li rendono particolarmente adatti all'impianto di vigneto Parte_7
, per sarebbe stato corretto attribuire valori di mercato pari a € 2.000,00 alla gp per il bosco ed
[...]
€ 14.000 alla gp per i seminativi. L'appezzamento n. 3, assegnato avrebbe quindi dovuto essere valutato per un totale di € 30.860 ,00 invece di € 9.390,00 stimati dal CTU, con una differenza di circa € 20.000,00 in favore del sig. CP_1
Gli errori di valutazione denunciati comportano differenze macroscopiche rispetto alle stime che sarebbero state corrette e conformi ad equità, tali da imporre, ad avviso dei signori , che il Parte_1
Giudice d'appello disponga una integrazione di CTU volta ad accertare l'effettivo valore dei terreni assegnati alle parti e a stabilire i correttivi necessari nel progetto divisionale.
Secondo motivo
In merito al secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di Asti
aveva errato in ordine ai criteri di assegnazione dei lotti, trascurando circostanze di fatto esistenti, e nel non aver rispettato nella divisione dei terreni i criteri di preferenza per le unità colturali preesistenti, violando in tal modo l'art. 720 c.c.
Secondo gli stessi, nel progetto divisionale, il CTU, dopo aver raggruppato i terreni dividendi in 5
grandi appezzamenti (lasciando fuori alcune unità), aveva effettuato una stima degli stessi secondo la natura e la qualità dei terreni, suddividendo le poste in lotti di valore corrispondente alle quote,
assegnando al sig. il lotto corrispondente agli appezzamenti nn.
2 -3 per una somma pari CP_1
7 alla quota dei sigg. , con l'obiettivo di eliminare la necessità di conguagli in denaro tra le Parte_1
parti.
In realtà, affermavano gli appellanti, nella formazione dei lotti non era necessario considerare prioritario il valore economico dei terreni, ma era invece fondamentale tener conto della qualità di coltura, della qualità dei suoli, dell'assestamento dei terreni, nonché della suddivisione aziendale esistente e della prossimità o confine con i terreni già coltivati dalla stessa azienda.
Parte appellante evidenziava, inoltre, alcune criticità della Relazione Peritale del Geom. , tra Per_1
cui la mancata assegnazione di alcuna parte di bosco al sig. mentre ai EL CP_1 Parte_1
veniva assegnata tutta la superficie boscata (meno pregiata). Per di più, al sig. era stato CP_1
assegnato un terreno incolto che in realtà era coltivato e aveva un valore stimato superiore a quello indicato, nonché terreni già da tempo coltivati in un unico appezzamento colturale dai EL
e che, in esito alla divisione, risulterebbe suddiviso in due proprietà confinanti. Tale Parte_1
suddivisione operata dal C.T.U. avrebbe, altresì, creato a giudizio degli appellanti servitù di passaggio su alcuni terreni.
Tutta questa serie di incongruenze, ritenevano gli appellanti, vanificavano il principio di “non polverizzazione della piccola proprietà”, in quanto non si era tenuto conto dell'uso effettivo del terreno al momento della divisione, non era stata data importanza a chi già possedeva e lavorava i terreni, non era stato rispettato il principio di mantenimento dell'unità funzionale ed economica dei terreni non comodamente divisibili, come previsto dall'art. 720 c.c.. Infine, proseguivano gli appellanti, la divisione aveva altresì comportato una diminuzione della funzionalità e/o del valore economico dei beni, anche in relazione alla loro destinazione e pregressa utilizzazione del bene.
Nel caso di specie, proseguivano gli appellanti, i terreni assegnati al signor rientravano CP_1
nel fascicolo aziendale dell' , subentrato al padre Parte_8 Parte_2
. Al momento della divisione, quindi, questi terreni risultavano coltivati dall'azienda agricola
[...]
dei EL , i quali continuavano ad utilizzare unitariamente i terreni, nonostante la Parte_1
titolarità di un'impresa agricola individuale da parte di . Parte_5
8 Alla luce di tali considerazioni, gli appellanti ritenevano la soluzione divisionale operata dal C.T.U.
incongrua perché terreni accorpati e coltivati dalla stessa azienda ( ) erano stati suddivisi e Parte_1
assegnati a un'altra azienda ( , che non aveva terreni finitimi, con conseguente pregiudizio CP_1
nell'utilizzo del suolo agricolo. Inoltre, osservavano gli appellanti, i terreni assegnati al sig.
in particolare le particelle 5, 45, 239, facevano parte di un'unica unità colturale, CP_1
precedentemente coltivate dai EL di cui erano parte anche le particelle F.6 310 e 11. Parte_1
A seguito della divisione, proseguivano gli appellanti, il terreno del sig. era diventato un CP_1
fondo intercluso, rendendo pertanto necessario il passaggio sui terreni dei sigg. per Parte_1
consentirne l'accesso, non essendo possibile l'accesso diretto alle particelle 5, 45, 239 dalla strada sterrata in crescita dello spartiacque.
A giudizio degli appellanti, la divisione ereditaria, così come rappresentata dal C.T.U., determinava in ogni caso un grave danno economico alle aziende agricole , in quanto aziende Parte_1
biologiche per le quali si sarebbe reso necessario un nuovo confine adiacente a un'azienda agricola convenzionale, con la conseguente creazione ex lege di una fascia di rispetto non coltivabile,
all'interno della quale il raccolto prodotto non avrebbe potuto considerarsi biologico e non potrebbe essere commercializzato come tale.
Per tali motivi, gli appellanti proponevano un'ipotesi alternativa di ripartizione dei terreni, secondo gli stessi maggiormente rispettosa dell'unità economica colturale preesistente (ai sensi dell'art. 720
c.c.) e della parità di condizioni tra le parti e dell'equità.
La suddivisione alternativa dei lotti, proposta dagli appellanti, prevedeva che gli stessi:
- siano omogenei per qualità di coltura;
- siano rispettosi della coltivazione già in atto da parte delle aziende agricole coinvolte;
- siano rispettose dei confini con terreni già in proprietà o in possesso dei sigg. ; Parte_1
- siano in posizione laterale ma facilmente accessibili senza servitù o commistioni da parte del sig.
CP_1
- considerino il valore economico dei terreni in modo da contemperare le esigenze delle aziende agricole delle proprietà.
9 A tal fine, gli appellanti proponevano una nuova suddivisione dei lotti, tenendo conto delle quote di proprietà spettanti alle parti (168/1008 al sig. e 420/1008 ciascuno ai sig.ri ), CP_1 Parte_1
della superficie, della qualità e del valore stimato dei terreni, precisando ulteriormente che secondo questa proposta residuavano 0,2596 gp di incolto per un valore di € 372,18 e che i lotti assegnati al risultavano leggermente superiori sia in superficie che in valore rispetto alla sua quota CP_1
proporzionale iniziale.
Terzo motivo
Considerata la grave compromissione dei propri interessi, unitamente al nuovo giudizio in ordine alla stima ed all'assegnazione dei beni, le parti appellanti chiedevano la compensazione delle spese anche del primo grado di giudizio.
LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
Parte appellata ha preliminarmente rilevato come l'atto di appello contenga plurimi fatti e documenti nuovi inammissibili in sede di impugnazione.
In particolare deduce che il primo motivo di appello contenga fatti costitutivi nuovi, mai allegati neppure dal ctp di parte appellante in primo grado e del tutto aleatori. Il ctu di primo grado Pt_4
avrebbe utilizzato un normale criterio divisionale.
Le anomalie nella stima dei terreni sarebbero inconsistenti.
Secondo il secondo motivo è fondato su circostanze non vere, nonché nuove. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato.
PRIMO MOTIVO
La critica al CTU di avere considerato come facenti parte dell'appezzamento n.1 i due mappali più
a sud (Bossolasco F.6 partt. 31 e 41) invece che attribuirli all'appezzamento n. 5, in ragione del fatto che ciò “sarebbe stato preferibile” non costituisce una critica di natura tecnica ma solo una valutazione di opportunità espressa in forma del tutto generica e come tale non può trovare accoglimento.
10 Inoltre il fatto che “le particelle f.6 n. 31 e 41 ricadano nello stesso bacino idrogeografico
dell'appezzamento 5” è fatto nuovo e quindi la sua deduzione è inammissibile in appello.
Anche il motivo di appello secondo cui la stima dei seminativi effettuata dal CTU in una forbice compresa tra € 10.000 e € 14.000 alla gp sarebbe eccessiva, in quanto nettamente superiore al valore di mercato al momento della stima, è del tutto generica. Parte appellante afferma infatti di avere ottenuto dette informazioni ottenute presso studi professionali della zona di riferimento, ma questa deduzione è priva di qualunque riscontro concreto e non può pertanto essere condivisa.
Appezzamento n. 1
L'allegazione di un valore di € 7.000 ai terreni in questione è fatto nuovo inammissibile in appello.
In ogni caso, con riferimento a tale appezzamento, il CTU ha affermato che “risulta essere il più bello
come coltivazione, esposizione ed estensione ed è inserito all'interno di un molto più ampio
appezzamento di proprietà dei ” (cfr. CTU pag. 35). Parte_1
Peraltro, come affermato dall'appellante, nemmeno il CT Geom. nelle sue Parte_1
osservazioni aveva contestato tale stima di € 14.000,00 alla g.p. e, se fosse vero che tali terreni varrebbero solo € 7.000 alla g.p., sarebbero state antieconomiche le spese che i affermano Parte_1
di avere sostenuto nel 1995 per lavori di sistemazione dei medesimi.
Appezzamento n. 5
Fermo quanto sopra affermato, con riferimento alle osservazioni sul valore, ai terreni del mappale
31AA e 31BB è stato attribuito dal CTU un valore di € 2.000,00 a perché bosco e di Controparte_3
€ 14.000 al solo seminativo della particella n. 4, con un valore medio che non si discosta pertanto da quanto ritenuto dal Dott. . Pt_3
Appezzamento n. 3
Trattasi di circostanza nuova non dedotta in primo grado.
Afferma il ctu che “I terreni del lotto 3, mappali 139-137 risultano essere degli incolti, cosi' come
il mappale 48, come già concordato con i CT durante gli incontri nell'ufficio del CTU, agli stessi
è stato assegnato un valore di 3000 € alla giornata piemontese, in quanto incolti potevano anche
essere valutati come i boschi, ma vista l'esposizione sono stati valutati di piu', in ogni caso per
11 diventare un ottimo terreno per coltivazione della vite saranno necessari notevoli lavori per
miglioramenti fondiari.”
Inoltre, parte appellata, senza che sul punto vi sia stata replica da parte dell'appellante, afferma che la qualifica data dal CTU emergeva dalle stesse planimetrie del CT . Parte_1
SECONDO MOTIVO
Anche questo motivo non può essere accolto.
In merito all'asserzione di parte appellante secondo cui sarebbero stati violati i criteri di preferenza per le unità colturali preesistenti, certamente un progetto divisionale deve rispettare, quando possibile,
l'originaria destinazione economica dei fondi ma questo principio deve contemperarsi con i diritti di tutti i condividenti ad una divisione che assegni a tutti in modo equo i beni migliori e quelli peggiori,
in questo caso ai fini della coltura.
Il ctu dichiara di avere tenuto conto nelle diverse attribuzioni di ubicazione, esposizione, coltura in atto, coerenze, estensione appezzamento, ecc..
Afferma poi il ctu che “Sempre nell'ottica di non polverizzare la piccola proprietà contadina si è
ritenuto di formare tre lotti che abbiano un senso compiuto;
infatti al Sig. è stato Controparte_1
assegnato un lotto che avesse un suo senso compiuto in posizione laterale sia con terreni a
destinazione seminativo che terreni incolti, facendo così il CTU si è anche preoccupato di non andare
ad assegnare al Sig. porzioni di terreno all'interno dell'appezzamento più grande Controparte_1
lasciando così tutta la proprietà dello stesso ai EL ” (pag. 32 CTU) Parte_1
Dunque, tra tutte le soluzioni di divisione possibili, quella proposta dal C.T.U. consente agli appellanti di vedersi assegnare un terreno ampio facente parte di un più ampio appezzamento già da loro detenuto e coltivato, aumentandone il valore economico e la funzionalità, in quanto unico corpo colturale, e nel contempo di rispettare i diritti del signor mentre la soluzione proposta dai CP_1
signori non rispetterebbe in modo equilibrato i diritti di ciascuno. Parte_1
Quanto all'asserzione di parte appellante che al Sig. non sono stati assegnati terreni CP_1
boschivi, afferma il ctu che ciò è avvenuto in quanto “i terreni incolti assegnati oggi e quindi che
necessitano di lavori di miglioramento fondiario sono stati equiparati ai terreni boschivi;
inoltre con
12 questa assegnazione al Sig. dei mappali FG.6 N. 5-45-239-48-139-187 del Comune di CP_1
Bossolasco si è ottenuto un appezzamento raccolto e collocato in un unico luogo, cosi' come non sono stati danneggiati gli appezzamenti piu' grandi dei EL .” Parte_1
Non può essere neppure condivisa l'allegazione di parte appellante secondo cui il progetto divisionale del CTU ” crea servitù di passaggio sui terreni dei , in base a una risultanza Per_1 Parte_1
puramente cartografica;
il fatto doveva essere infatti oggetto di specifica prova che è mancata.
Lo stesso dicasi per la circostanza che il fondo fg. 6 mappali 5, 45 e 239 sia intercluso.
Il fatto che i mappali n. 5, 45, 239 del fg. 6 assegnati al facciano parte dell' CP_1 [...]
, figlio di , è fatto nuovo non dedotto in primo grado Parte_8 Parte_2
e quindi inammissibile.
La produzione del documento indicato come allegato 1 Parte_9 Parte_8
della perizia del dott. e di tutti gli altri allegati fino all'allegato n. 6 è inammissibile
[...] Pt_3
in quanto i documenti erano già disponibili in precedenza e dovevano essere prodotti nel primo grado.
Per quanto riguarda la coltivazione biologica che sarebbe effettuata da parte appellante, essa è
sfornita delle necessarie prove sia circa la sua sussistenza sia in merito a quali siano i prodotti asseritamente coltivati e quindi la relativa deduzione non può essere condivisa, anche a fronte dell'inammissibilità degli allegati 5 e 6 della perizia per le ragioni già indicate. Pt_3
TERZO MOTIVO
Deve essere infine rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di compensazione integrale delle spese legali del giudizio di primo grado. La condanna contenuta nella sentenza di prime cure di parte , previa compensazione del 70% delle spese legali, al pagamento del restante Parte_1
30% appare del tutto giustificata con il fatto che gli appellanti hanno visto respinta la propria domanda riconvenzionale di usucapione.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese di parte appellata,
conforme allo scaglione di legge (da 52.000,00 a 260.000 euro); spetta anche a parte appellata il
13 rimborso delle spese sostenute per il ct di parte , la necessità della cui assistenza è emersa a Pt_4
seguito della produzione da parte appellante della consulenza tecnica Camino.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.176/2022, pronunciata dal Tribunale di Asti,
[...]
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 8.433,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa oltre ad euro
989,66 a titolo di rimborso ct di parte;
Pt_4
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115.
Torino, 17 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
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