Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/02/2023, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/02/2023
N. 02581/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15880 del 2022, proposto dal sig. AN OS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Daniele Rosato e Barbara Cataldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo Studio della seconda sito in Roma, Via Aurelia n. 353;
contro
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato con riferimento al procedimento per l’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sull’immobile di proprietà del ricorrente sito in Roma, via Kiiciro Toyoda n. 88, sc. A, int. 8, avviato con istanza prot. QI/2020/0110955 (doc. 1) e sull’atto di data 18/10/2022 con cui il ricorrente ha chiesto la finalizzazione del medesimo procedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia in oggetto riguarda l’affrancazione (ossia l’eliminazione o la liberazione) del vincolo convenzione del prezzo massimo di cessione degli immobili realizzati nell’ambito di un Piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), attuato dall’amministrazione resistente mediante Convenzioni edilizie, ai sensi della legge 16 aprile 1962, n. 167 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865. L’art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 5, comma 3-bis del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011, n. 106, subordina l’eliminazione del vincolo convenzione del prezzo massimo di cessione al ricorrere di alcuni presupposti tra cui, in particolare, il pagamento di un corrispettivo all’amministrazione interessata. Una volta eliminato il vincolo, il proprietario può vendere il bene al prezzo di libero mercato.
2. Il titolare di un diritto reale su un immobile rientrante nei Piani di edilizia economica e popolare è titolare, quindi, di una posizione di interesse legittimo di tipo oppositivo a che sia rimosso (o affrancato) il vincolo pubblicistico che gli impedisce di cedere il bene al prezzo del libero mercato, ovviamente all’esito di un procedimento amministrativo su istanza di parte.
3. Con deliberazione n. 13 del 5 agosto 2016, il Comune di Roma Capitale ha disciplinato il procedimento di affrancazione degli immobili realizzati su aree destinate all’Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865 del 1971 stabilendo, in particolare, al paragrafo 4, che “ attesa la complessità del procedimento, i tempi procedimentali sono pari a 180 giorni, fatti salvi eventuali interventi interruttivi e/o sospensivi dovuti a fattori esogeni ”. Ne deriva, quindi, che una volta trasmessa l’istanza di affrancazione del privato, l’Amministrazione capitolina è poi obbligata a concludere il procedimento di affrancazione entro un termine pari (in base alla normativa applicabile ratione temporis ) a 180 giorni.
4. Nel caso di specie, il ricorrente - titolare del diritto di superficie su un immobile sito in via Kiiciro Toyoda nn. 88 e 92 (pedonale) e via Luigi Olivi s.n.c. (carrabile), censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, particella 568, sub 23, nonché su un locale cantina censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, particella 568, sub 91 e su un posto auto coperto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 771, particella 568, sub 61, acquisito in data 23/06/2008 - ha proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 Cod. Proc. Amm. avverso il silenzio-inadempimento serbato da Roma Capitale sulla sua istanza di affrancazione trasmessa in data 7 ottobre 2020 (prot. n. QI/2020/0110955).
5. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso ed eccependo, in via pregiudiziale, anche l’irricevibilità del gravame per tardività della sua notifica.
6. Alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023, come da relativa verbalizzazione, parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, instando quindi per la dichiarazione di improcedibilità del gravame. Conseguentemente il Collegio ha introiettato la causa in decisione.
7. Tanto premesso in fatto, il Collegio non può che prendere atto dell’assorbente dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire resa da parte ricorrente, verbalizzata alla camera di consiglio del 8 febbraio 2023. Tale dichiarazione rende improcedibile il ricorso in forza di quanto previsto dall’art. 35, primo comma, lettera c), c.p.a.
8. In considerazione della natura in rito della pronunzia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Michele Tecchia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO