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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente Rel.
Dott. Michele MOGGI Giudice Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.2790/25 V.G, promossa congiuntamente da
(c.f.: , nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) e residente in [...] e
(c.f.: ), nato il [...] a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] Ponente n. 4 Entrambi assistiti, difesi e rappresentati dall'Avv. Cristiana Campoccia del Foro di Siena (c.f.: ), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Lucia C.F._3
AN (c.f.: ) del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati C.F._4 presso e nel di loro Studio sito in Siena - Via Camollia n. 176, giusta procura alle liti in atti RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 12.8.2025 ) OGGETTO: omologa separazione consensuale CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte contenute nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5.8.2025 i ricorrenti hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse pronunciata la propria separazione personale alle condizioni ivi indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di aver contratto matrimonio in data 25.08.2018 in Orvieto (TR); che dall'unione dei coniugi nascevano, in data 29.12.2006, in Volterra (PI), la figlia ed in data 5.04.2012, in Orvieto la figlia;
Per_1 Persona_2
che da tempo i coniugi, a causa di reciproche insanabili incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
1- La Sig.ra ed il Sig. vivranno separati nel reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto e potranno fissare liberamente la rispettiva residenza, ove ciascuno di essi più riterrà opportuno.
2- La casa ex coniugale - ove attualmente ancora risiedono sia il Sig. che le due Pt_2 figlie, come risulta dal certificato di stato di famiglia e di residenza, che in copia si produce (quale Allegato n. 3) - sita in Siena (SI), Strada Statale n. 73 Ponente n. 4, condotta attualmente in locazione dal solo Sig. , rimarrà assegnata a Parte_2 quest'ultimo.
3 -I coniugi, i quali hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni, si danno reciprocamente atto di non possedere alcun conto corrente tra i medesimi cointestato, né di aver ottenuto beni in costanza di matrimonio.
4 - La figlia , attualmente maggiorenne, seppur ancora residente presso la ex casa Per_1 coniugale, ha trasferito – di fatto - la propria collocazione in Lodi (MI), ove ha reperito un'attività lavorativa che la rende quasi del tutto indipendente economicamente, tuttavia i genitori provvederanno entrambi ai suoi bisogni in maniera paritaria, fino a quando non sarà totalmente indipendente;
5 - La figlia minore , invece, sarà affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento paritario presso l'abitazione di ciascuno di essi secondo un calendario concordato, che garantisca alla figlia tempi di permanenza sostanzialmente equivalenti presso entrambi. Tale assetto è volto ad assicurare il mantenimento di un equilibrio affettivo ed educativo con entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
6 - In ragione del suddetto collocamento paritetico ed in costanza dello stesso (salvo cambiamenti), ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della minore nei periodi in cui la stessa si trovi presso di lui, Persona_2 sostenendo le relative spese di vitto, alloggio, istruzione quotidiana e cura;
7 - Le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo di famiglia del Tribunale di Siena, saranno sostenute in misura del 50% ciascuno, previa concertazione tra i genitori, quali a titolo esemplificativo si riportano: Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Tutte le spese extra assegno dovranno essere debitamente documentate.
8 - I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno, equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, alla presenza delle figlie.
9- I genitori, sin d'ora, reciprocamente si concedono e comunque si impegnano a concedersi, anche relativamente ai figli minori, il consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento utile per l'espatrio, anche di identità ed autorizzazione amministrativa. Le parti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 473 bis 51 c.p.c. e si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con deposito di note scritte , rinunciando alla comparizione personale e dichiarando di non volersi riconciliare ( art. 473 bis .51 comma 2 seconda parte c.p.c) . Il giudice istruttore ha rimesso la decisione al Collegio Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza rumena), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile. Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate risulta applicabile la legge italiana.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e non sono contrari all'interesse della prole minorenne Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 12.8.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da e così provvede : Parte_1 Parte_2
1) Omologa la separazione consensuale tra e ( generalizzati Pt_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 25.08.2018 in Orvieto (TR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Orvieto (SI) dell'anno 2018, Atto n. 12, parte 1, alle condizioni sopraindicate 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Orvieto di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi