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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1713/2019 ruolo civile contenzioso , promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pezzuto Parte_1
mandato in atti
Attore
Contro
Oggetto:
in persona del legale rappresentante pro- tempore risarcimento danni Parte_2 ex.2051 c.c. rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sansonetti mandato in atti
Convenuto
Nonché contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico Lavermicocca
Terza chiamata in causa
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Valente
Terza Chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2019 l' attore conveniva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro-tempore per Parte_2
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e 2
dichiarare che il sinistro de quo è ascrivibile sotto il profilo della responsabilità
CP_ alla condotta omissiva dell convenuto e per lo effetto;
2)condannare
CP_
convenuto al pagamento in favore del sig. a titolo di Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva di
€.1.621,87 per spese mediche e motociclo, nonché dei danni non patrimoniali pari ad €.36.562,50 ovvero altra somma maggiore e minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Premetteva l' attore che il giorno 07.10.2017 alle ore 16,00 circa circa alla guida del motociclo tg. BT92715 mentre percorreva via Brenta in Pt_2
direzione via Lecce, giunto all'altezza del civico n.102 a causa di alcuni dissesti stradali ivi presenti perdeva il controllo cadendo rovinosamente per terra.
Asseriva l'attore che causa di tanto subiva delle lesioni personali e danni alla moto per complessivi €. 38.184,37.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della Parte_2
domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, escludeva in particolare sia la sussistenza di una responsabilità aquiliana, sia di una responsabilità oggettiva. Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la
Ariete perché tenuta in virtù di apposito Controparte_1
contratto di appalto alla “ manutenzione strade e piazze pubbliche o di uso pubblico….
Autorizzata la chiamata in giudizio si costituiva la Società Cooperativa per azioni ” la quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a CP_1
chiamare in giudizio la al fine di essere manlevata Controparte_2
e garantita, in virtù di apposita polizza. nel merito chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti siccome infondata. 3
Autorizzata la chiamata in giudizio con Comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_2
eccepiva la inoperatività della polizza e comunque evidenziava che se operativa la stessa dovesse ritenersi operante nei limiti e secondo le condizioni di polizza con i limiti temporali previsti e la franchigia di €.
1.500,00= Nel merito contestava la domanda attorea in fatto ed in diritto ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore per la pretesa risarcitoria afferente i danni al motociclo poiché il non ne risultava proprietario, né risultava essere stato l'autore del Pt_1
pagamento degli stessi.
Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore prova testimoniale e ctu medica , precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata l'udienza a trattazione scritta del 15.01.2025 per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e per quanto di ragione merita accoglimento,
sia pure nei termini e nei limiti che appresso si diranno
Occorre evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto,
connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità
(elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è
demandata al Giudice di merito( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Perché si abbia un situazione di pericolo occulto è indispensabile – alla luce di una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte di Cassazione –
che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal doppio e 4
concorrente requisito della non visibilità oggettiva (del pericolo) e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cfr.ad esempio , Cass. 25 Giugno
1997 n.5670, nonché Cass.24 Maggio 1997 n.4632 e Cass. 28 Aprile 1997
n.3630)
Nella specie in esame, la documentazione versata in atti unitamente alle sotto riportate dichiarazioni testimoniali, evidenzia la duplice circostanza dedotta dall'attore - trattasi di dislivelli del manto stradale che in determinate condizione ( tufina che cedeva al passaggio) ben può rivestire i caratteri propri dell'insidia sia sotto il profilo della non visibilità sia con riferimento al requisito della non prevedibilità, intesa come impossibilità ad avvistare tempestivamente il pericolo per poterlo evitare;
(posto che lo stato dei luoghi del sinistro non faceva certo prevedere la presenza di dislivelli sul manto stradale)
Peraltro, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
(art.2051c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno si ascrivibile al caso fortuito( Cass. 472/2003).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue la seguente ripartizione dell'onere della prova : a carico dell'attore - la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa che costituisce insidia;
- a carico del convenuto il superamento della presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito ( comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato). 5
Nel caso che ci occupa l'attore ha dimostrato il nesso causale tra la caduta
(evento) ed il dislivello sul manto stradale ( cosa in custodia), attraverso la prova testimoniale.
In particolare il teste presente sul luogo del sinistro dichiarava ” Tes_1
…ho visto il sig. riverso per terra …preciso che ho visto la caduta Pt_1
…erano presenti dei dissesti stradali ..ricordo che erano stati fatti dei lavori e
che il manto stradale era stato sistemato approssimativamente ..anzi sul
tracciato non vi era asfalto….”
Mentre il teste affermava “ ….è vero che ero preceduto da un Testimone_2
motociclo guidato da un giovane che poi ho saputo essere .i sig. …ho Pt_1
visto improvvisamente il sig. perdere il controllo del suo Pt_1
mezzo…sulla strada vi erano dei ripristini stradali trasversali alla carreggiata
che però erano ceduti. Ricordo che si trattava di due tagli in sequenza …non
erano presenti segnali di pericolo che potessero avvisare la presenza degli
stessi. …i ripristini non si potevano evitare. .subito dopo l'incidente prestavo
soccorso al sig unitamente ai sigg.ri e Pt_1 Tes_1 [...]
conosciuti nell'occasione. CP_4
Il teste conferma:” mi trovavo sulla strada interessata dal Controparte_4
sinistro perché abito a pochi metri…. Sopraggiunto .ho riconosciuto che era
mio nipote e mi sono offerto di soccorrerlo ed accompagnarlo al Pronto
soccorso…”
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062). 6
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062).
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la riscontrata la responsabilità dell'
Ente Convenuto nella causazione dell'evento in oggetto non può essere ritenuta esclusiva concorrendo quella paritaria dell'attore . Si ritiene , infatti che una maggiore prudenza ed attenzione, in condizioni di luminosità
adeguata (- orario sinistro ore 16.00 circa -percorrendo una strada con ampi dissesti foto versate in atti- ), avrebbe quanto meno, contenuto i danni subiti.
Affermata la pari e concorrente responsabilità nella causazione dell'evento tra l' Ente convenuto e l'attore) e, passando alla quantificazione dei danni subiti dal sig. il C.T.U. ha quantificato nella misura del Parte_1
8% l'invalidità permanente, nella mentre ha indicato in giorni 5 la I.T.T. ; in giorni 40 la I.T.P. al 75% ; in giorni 25 la ITP al 50% ed in ulteriori 25 giorni la
ITP al 25% riteneva congrue la spese documentate delle quali si chiedeva il rimborso della somma di €.1.357,61
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili
Pertanto, facendo riferimento alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano il danno subito dal Sig può essere quantificato nella Parte_1
misura che segue: €.26.669,86 per danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico da invalidità permanente (€.19.131,00); €.575,00 per ITT;
€.3.450,00 per ITP al 75%; €.1.437,50 per ITP al 50% ed €.718,75 per ITP al
25%; €.1.357,61,00 per spese (le nuove Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano
adeguando i valori monetari, finora utilizzati nella liquidazione del danno non patrimoniale hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva) 7
Tali somme devono essere dimezzate stante la attribuita pari responsabilità
del sig. nella causazione del sinistro e pertanto allo Parte_1
stesso va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €. 13.334,93 a tale somma già rivalutata vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. ( nulla per danni alla moto pure- richiesti per euro 250,00- perché non ne ricorrono i presupposti e comunque non adeguatamente provati )
Tale somma, alla luce di quanto sopra va posto a carico dell'
[...]
convenuto, quale ente responsabile, nei confronti degli utenti delle CP_5
singole strade, ex art.2051 c.c..
Dalla affermazione di responsabilità come sopra riportato ne discende il difetto di legittimazione passiva delle società chiamate in causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
mentre, le stesse,
Riguardo alle spese di giustizia, il pari grado di responsabilità attribuito alle parti giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 50% restando la rimanente parte compensata;
restano interamente compensate tra le restanti parti processuali
Spese CTU definitivamente a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)dichiara il difetto di legittimazione passiva della società Cooperativa per azioni ” e della CP_1 Controparte_2 8
2) Nel merito, dichiara il concorso di responsabilità nella misura del 50% a carico dell e nella misura del 50% a carico dell' attore Controparte_6
e per lo effetto lo condanna al pagamento in favore dell'attore nella espressa qualità della somma di €.13.334,93 oltre interessi legali dalla data dell'incidente e sino al soddisfo;
CP_ 3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, condannando l convenuto, al pagamento in favore dell' attore nella espressa qualità , del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 1.600,00 ( Euro Milleseicento/00 già al 50%) di cui 272,50 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) spese della CTU tecnica e medica definitivamente a carico dell'Ente
convenuto.
5) spese interamente compensate tra le rimanenti parti.
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1713/2019 ruolo civile contenzioso , promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pezzuto Parte_1
mandato in atti
Attore
Contro
Oggetto:
in persona del legale rappresentante pro- tempore risarcimento danni Parte_2 ex.2051 c.c. rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sansonetti mandato in atti
Convenuto
Nonché contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico Lavermicocca
Terza chiamata in causa
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Valente
Terza Chiamata in causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 05.02.2019 l' attore conveniva in giudizio il in persona del legale rappresentante pro-tempore per Parte_2
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e 2
dichiarare che il sinistro de quo è ascrivibile sotto il profilo della responsabilità
CP_ alla condotta omissiva dell convenuto e per lo effetto;
2)condannare
CP_
convenuto al pagamento in favore del sig. a titolo di Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva di
€.1.621,87 per spese mediche e motociclo, nonché dei danni non patrimoniali pari ad €.36.562,50 ovvero altra somma maggiore e minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Premetteva l' attore che il giorno 07.10.2017 alle ore 16,00 circa circa alla guida del motociclo tg. BT92715 mentre percorreva via Brenta in Pt_2
direzione via Lecce, giunto all'altezza del civico n.102 a causa di alcuni dissesti stradali ivi presenti perdeva il controllo cadendo rovinosamente per terra.
Asseriva l'attore che causa di tanto subiva delle lesioni personali e danni alla moto per complessivi €. 38.184,37.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il rigetto della Parte_2
domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, escludeva in particolare sia la sussistenza di una responsabilità aquiliana, sia di una responsabilità oggettiva. Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la
Ariete perché tenuta in virtù di apposito Controparte_1
contratto di appalto alla “ manutenzione strade e piazze pubbliche o di uso pubblico….
Autorizzata la chiamata in giudizio si costituiva la Società Cooperativa per azioni ” la quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a CP_1
chiamare in giudizio la al fine di essere manlevata Controparte_2
e garantita, in virtù di apposita polizza. nel merito chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti siccome infondata. 3
Autorizzata la chiamata in giudizio con Comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente Controparte_2
eccepiva la inoperatività della polizza e comunque evidenziava che se operativa la stessa dovesse ritenersi operante nei limiti e secondo le condizioni di polizza con i limiti temporali previsti e la franchigia di €.
1.500,00= Nel merito contestava la domanda attorea in fatto ed in diritto ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore per la pretesa risarcitoria afferente i danni al motociclo poiché il non ne risultava proprietario, né risultava essere stato l'autore del Pt_1
pagamento degli stessi.
Istruita la causa con produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore prova testimoniale e ctu medica , precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali la stessa veniva rinviata l'udienza a trattazione scritta del 15.01.2025 per la decisione
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e per quanto di ragione merita accoglimento,
sia pure nei termini e nei limiti che appresso si diranno
Occorre evidenziare che per la responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto,
connotato dalla non visibilità ( elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità
(elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione per la efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è
demandata al Giudice di merito( Cass. Civ. 14.01.2000 n.366).
Perché si abbia un situazione di pericolo occulto è indispensabile – alla luce di una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte di Cassazione –
che lo stato dei luoghi sia caratterizzato dal doppio e 4
concorrente requisito della non visibilità oggettiva (del pericolo) e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cfr.ad esempio , Cass. 25 Giugno
1997 n.5670, nonché Cass.24 Maggio 1997 n.4632 e Cass. 28 Aprile 1997
n.3630)
Nella specie in esame, la documentazione versata in atti unitamente alle sotto riportate dichiarazioni testimoniali, evidenzia la duplice circostanza dedotta dall'attore - trattasi di dislivelli del manto stradale che in determinate condizione ( tufina che cedeva al passaggio) ben può rivestire i caratteri propri dell'insidia sia sotto il profilo della non visibilità sia con riferimento al requisito della non prevedibilità, intesa come impossibilità ad avvistare tempestivamente il pericolo per poterlo evitare;
(posto che lo stato dei luoghi del sinistro non faceva certo prevedere la presenza di dislivelli sul manto stradale)
Peraltro, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia
(art.2051c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno si ascrivibile al caso fortuito( Cass. 472/2003).
Dall'applicabilità dell'art.2051 c.c. consegue la seguente ripartizione dell'onere della prova : a carico dell'attore - la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno e la cosa che costituisce insidia;
- a carico del convenuto il superamento della presunzione di colpa, attraverso la prova della riferibilità del danno a caso fortuito ( comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato). 5
Nel caso che ci occupa l'attore ha dimostrato il nesso causale tra la caduta
(evento) ed il dislivello sul manto stradale ( cosa in custodia), attraverso la prova testimoniale.
In particolare il teste presente sul luogo del sinistro dichiarava ” Tes_1
…ho visto il sig. riverso per terra …preciso che ho visto la caduta Pt_1
…erano presenti dei dissesti stradali ..ricordo che erano stati fatti dei lavori e
che il manto stradale era stato sistemato approssimativamente ..anzi sul
tracciato non vi era asfalto….”
Mentre il teste affermava “ ….è vero che ero preceduto da un Testimone_2
motociclo guidato da un giovane che poi ho saputo essere .i sig. …ho Pt_1
visto improvvisamente il sig. perdere il controllo del suo Pt_1
mezzo…sulla strada vi erano dei ripristini stradali trasversali alla carreggiata
che però erano ceduti. Ricordo che si trattava di due tagli in sequenza …non
erano presenti segnali di pericolo che potessero avvisare la presenza degli
stessi. …i ripristini non si potevano evitare. .subito dopo l'incidente prestavo
soccorso al sig unitamente ai sigg.ri e Pt_1 Tes_1 [...]
conosciuti nell'occasione. CP_4
Il teste conferma:” mi trovavo sulla strada interessata dal Controparte_4
sinistro perché abito a pochi metri…. Sopraggiunto .ho riconosciuto che era
mio nipote e mi sono offerto di soccorrerlo ed accompagnarlo al Pronto
soccorso…”
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062). 6
Mentre l'Ente convenuto non ha offerto la prova idonea ad interrompere il prefato nesso causale cioè l'esistenza di un fattore esterno ( terzo o stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. ( Cass. Civ.III 20.10.03 n.15656; Cass. Civ.III 4.2.04
n.2062).
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la riscontrata la responsabilità dell'
Ente Convenuto nella causazione dell'evento in oggetto non può essere ritenuta esclusiva concorrendo quella paritaria dell'attore . Si ritiene , infatti che una maggiore prudenza ed attenzione, in condizioni di luminosità
adeguata (- orario sinistro ore 16.00 circa -percorrendo una strada con ampi dissesti foto versate in atti- ), avrebbe quanto meno, contenuto i danni subiti.
Affermata la pari e concorrente responsabilità nella causazione dell'evento tra l' Ente convenuto e l'attore) e, passando alla quantificazione dei danni subiti dal sig. il C.T.U. ha quantificato nella misura del Parte_1
8% l'invalidità permanente, nella mentre ha indicato in giorni 5 la I.T.T. ; in giorni 40 la I.T.P. al 75% ; in giorni 25 la ITP al 50% ed in ulteriori 25 giorni la
ITP al 25% riteneva congrue la spese documentate delle quali si chiedeva il rimborso della somma di €.1.357,61
Tali valutazioni appaiono del tutto condivisibili
Pertanto, facendo riferimento alle tabelle compilate dal Tribunale di Milano il danno subito dal Sig può essere quantificato nella Parte_1
misura che segue: €.26.669,86 per danno non patrimoniale comprensivo del danno biologico da invalidità permanente (€.19.131,00); €.575,00 per ITT;
€.3.450,00 per ITP al 75%; €.1.437,50 per ITP al 50% ed €.718,75 per ITP al
25%; €.1.357,61,00 per spese (le nuove Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano
adeguando i valori monetari, finora utilizzati nella liquidazione del danno non patrimoniale hanno tenuto conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva) 7
Tali somme devono essere dimezzate stante la attribuita pari responsabilità
del sig. nella causazione del sinistro e pertanto allo Parte_1
stesso va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €. 13.334,93 a tale somma già rivalutata vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. ( nulla per danni alla moto pure- richiesti per euro 250,00- perché non ne ricorrono i presupposti e comunque non adeguatamente provati )
Tale somma, alla luce di quanto sopra va posto a carico dell'
[...]
convenuto, quale ente responsabile, nei confronti degli utenti delle CP_5
singole strade, ex art.2051 c.c..
Dalla affermazione di responsabilità come sopra riportato ne discende il difetto di legittimazione passiva delle società chiamate in causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
mentre, le stesse,
Riguardo alle spese di giustizia, il pari grado di responsabilità attribuito alle parti giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 50% restando la rimanente parte compensata;
restano interamente compensate tra le restanti parti processuali
Spese CTU definitivamente a carico dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)dichiara il difetto di legittimazione passiva della società Cooperativa per azioni ” e della CP_1 Controparte_2 8
2) Nel merito, dichiara il concorso di responsabilità nella misura del 50% a carico dell e nella misura del 50% a carico dell' attore Controparte_6
e per lo effetto lo condanna al pagamento in favore dell'attore nella espressa qualità della somma di €.13.334,93 oltre interessi legali dalla data dell'incidente e sino al soddisfo;
CP_ 3) Compensa in ragione del 50% le spese di lite, condannando l convenuto, al pagamento in favore dell' attore nella espressa qualità , del rimanente 50% che liquida in complessivi €. 1.600,00 ( Euro Milleseicento/00 già al 50%) di cui 272,50 per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
4) spese della CTU tecnica e medica definitivamente a carico dell'Ente
convenuto.
5) spese interamente compensate tra le rimanenti parti.
Il G.O. Marilena Caroppo