Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/1966, n. 2899
CASS
Sentenza 13 dicembre 1966

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Non si applica all'espromissione l'inefficacia per la sopravvenuta insolvenza del nuovo debitore, prevista dall'art. 1274 cod. civ.esclusivamente per le ipotesi di delegazione e di accollo. *

In caso di apertura di credito regolata in conto-corrente, la banca pone a disposizione del correntista un certo ammontare allo scoperto e nulla vieta che tale ammontare sia utilizzato per addebiti, anziche per prelievi. Se il correntista, che abbia scontato presso la banca mediante girata una cambiale emessa da un terzo, prima del pagamento chieda alla banca di ritirare la cambiale e di addebitarne l'importo al suo contocorrente, la banca, nell'accettare tale richiesta,consente a sostituire al previsto incasso dal terzo l'impegno del correntista. In tal caso, poiche non ha luogo un accredito, ma e concordato un addebito non puo trovare applicazione la regola contenuta nell'art.1829 cod. civ. *

Quando il titolare di un conto corrente bancario presenta un effetto cambiario allo sconto ed effettua la girata piena,debitore nei confronti della banca girataria diviene, in via principale, l'emittente della cambiale. Il cliente girante rimane terzo nei confronti del rapporto tra la banca girataria e l'emittente, anche se tenuto come debitore eventuale in via di regresso. Se il cliente girante, prima che il pagamento della cambiale abbia luogo, chiede alla banca di ritirare la cambiale e di porne l'ammontare in conto a suo debito, egli si presenta come un terzo che si assume di adempiere una prestazione dovuta da un altro soggetto. Tale richiesta va qualificata come espromissione. Ed invero, quando la banca, nell'accettare tale assunzione di debito, ritira l'effetto dalla circolazione e dichiara al cliente di aver effettuato l'iscrizione nel conto a suo debito, accetta anche di non far valere il diritto cambiario nei confronti dell'emittente o degli altri obbligati cambiari. Da questo momento il possesso del titolo da parte della banca non ha piu alcuna Rilevanza agli effetti del rapporto cambiario, giacche il titolo ritirato dalla circolazione diventa non altro che un documento che prova e giustifica la corrispondente posta di conto correntè ed a nulla rileva la circostanza che, al momento in cui viene emessa la dichiarazione di addebito al conto corrente, questo presenti un saldo passivo a carico del correntista. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/1966, n. 2899
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2899
    Data del deposito : 13 dicembre 1966

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