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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale G. Falcone n. 136, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Massimo Sacco che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e CP_1
Umberto Ferrato - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., handicap in condizioni di gravità ex art.
3, comma 3, legge 104/1992; indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 e per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992
con decorrenza dal 12.10.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica con riferimento al requisito sanitario per l'indennità di
CP_ accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale l' si è
costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In relazione al requisito per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992, va dato seguito all'accertamento del dott. nella prima fase del Per_1
procedimento, non oggetto di contestazione delle parti, sicché deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario indicato con decorrenza 12.10.2022.
In relazione al requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, va dichiarata
CP_ l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall' in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario, atteso che il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla
discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)] riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità
deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
2 In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
Posta tale premessa, secondo la quale l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, occorre evidenziare che la dott.ssa ha riconosciuto la sussistenza Per_2
del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre
2022.
Ebbene, non vi è ragione in questa sede per discostarsi dagli esiti della c.t.u., ben argomentata e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, in maniera tale che la domanda deve accogliersi nei termini indicati.
Le spese di lite di lite si compensano, atteso il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento successivo alla visita amministrativa.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge con decorrenza dal 12.10.2022;
3 dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2022;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 649/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale G. Falcone n. 136, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Massimo Sacco che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gilda Avena e CP_1
Umberto Ferrato - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., handicap in condizioni di gravità ex art.
3, comma 3, legge 104/1992; indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3,
legge 104/1992 e per l'indennità di accompagnamento, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992
con decorrenza dal 12.10.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica con riferimento al requisito sanitario per l'indennità di
CP_ accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale l' si è
costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In relazione al requisito per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992, va dato seguito all'accertamento del dott. nella prima fase del Per_1
procedimento, non oggetto di contestazione delle parti, sicché deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario indicato con decorrenza 12.10.2022.
In relazione al requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, va dichiarata
CP_ l'inammissibilità, in questa sede, delle eccezioni proposte dall' in ordine ai requisiti diversi da quello sanitario, atteso che il procedimento per a.t.p.o. [che va considerato unitariamente anche in riferimento alla fase di opposizione “… limitata "solo" alla
discussione sulla invalidità …” (Cass. 6085/2014)] riguarda esclusivamente l'accertamento tecnico relativo al requisito sanitario, per il quale il legislatore, per evidente finalità
deflattiva, ha previsto un procedimento speciale.
2 In tal senso, la sentenza che definisce il giudizio conseguente alla contestazione delle conclusioni del c.t.u. non regola i rapporti di dare e avere tra le parti, perché nulla dice o può
dire sul diritto dell'istante alla prestazione, ma si limita all'accertamento del requisito sanitario, ossia all'accertamento di un mero spezzone della fattispecie complessa, che necessita dell'ulteriore fase di verifica dell'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge per il diritto alla prestazione (art. 445 bis, comma 5, c.p.c.); fase, questa, che ancora non si è compiuta, talché non si è affatto concluso il giudizio sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
Posta tale premessa, secondo la quale l'odierno giudizio deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario, occorre evidenziare che la dott.ssa ha riconosciuto la sussistenza Per_2
del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre
2022.
Ebbene, non vi è ragione in questa sede per discostarsi dagli esiti della c.t.u., ben argomentata e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, in maniera tale che la domanda deve accogliersi nei termini indicati.
Le spese di lite di lite si compensano, atteso il riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento successivo alla visita amministrativa.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge con decorrenza dal 12.10.2022;
3 dichiara la sussistenza per la parte ricorrente del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2022;
compensa le spese di lite;
CP_ pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 4.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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