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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/12/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1349/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Enna al Viale dell'Unità d'Italia n. 26 presso lo studio dell'Avv.
Filippo Fiammetta (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 26.11.2024, resa all'esito dell'udienza del
05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le Parte_1 Parte_2
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato l'01.07.2024, precisando di aver contratto matrimonio civile ad Enna in data 28.09.2016, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Enna al n. 19, Parte I, Ufficio 1, anno 2016, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione non sono nati figli e che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è divenuta intollerabile.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“- in assenza di prole, la casa che era destinata ad abitazione coniugale rimane in uso esclusivo al titolare del diritto reale di proprietà, sig. ; Parte_2
− la sig.ra provvederà a soddisfare le proprie esigenze abitative presso altra Parte_1
abitazione;
− ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e di potere soddisfare in piena autonomia le proprie esigenze personali;
in considerazione di ciò, entrambi i coniugi rinunciano alla richiesta di riconoscimento di qualsivoglia contributo alimentare e/o di mantenimento”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 05.11.2024, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 28.10.1971 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
07.03.1967 (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
2 IL GIUDICE EST.
Dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cristina Russo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1349/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Enna al Viale dell'Unità d'Italia n. 26 presso lo studio dell'Avv.
Filippo Fiammetta (C.F.: ) che li rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 26.11.2024, resa all'esito dell'udienza del
05.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto omologarsi le Parte_1 Parte_2
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato l'01.07.2024, precisando di aver contratto matrimonio civile ad Enna in data 28.09.2016, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Enna al n. 19, Parte I, Ufficio 1, anno 2016, e di avere scelto il regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione non sono nati figli e che, venuta meno l'affectio coniugalis, la prosecuzione del rapporto coniugale è divenuta intollerabile.
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“- in assenza di prole, la casa che era destinata ad abitazione coniugale rimane in uso esclusivo al titolare del diritto reale di proprietà, sig. ; Parte_2
− la sig.ra provvederà a soddisfare le proprie esigenze abitative presso altra Parte_1
abitazione;
− ciascuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e di potere soddisfare in piena autonomia le proprie esigenze personali;
in considerazione di ciò, entrambi i coniugi rinunciano alla richiesta di riconoscimento di qualsivoglia contributo alimentare e/o di mantenimento”.
Ciò premesso, ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso dalle parti, considerato che le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare con il deposito di note, autorizzato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione del 05.11.2024, insistendo in ricorso per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 28.10.1971 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
07.03.1967 (C.F.: , alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._2
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2024.
2 IL GIUDICE EST.
Dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cristina Russo
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