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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/08/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ernesto Chirico con domicilio eletto presso il suo studio in Selvazzano Dentro (PD), via
Euganea n. 6/A e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
TERZI (C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Favaro con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, notificata il 23 giugno 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• previa sospensione dell'esecutività, anche parziale, della Sentenza impugnata che condanna Pt_1 [...] CP_ al pagamento in favore di controparte della somma di € 36.045,02, oltre interessi dalla data della domanda, ed alla rifusione delle spese di lite pari a € 4.735,66, oltre accessori, e, previa sospensione, se nel frattempo sopravvenuta, dell'eventuale esecuzione, ricorrendo i gravi e fondati motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., disponendo eventuale cauzione;
• accertata, alla luce di quanto suesposto, l'erroneità della Sentenza di primo grado,
accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la Sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022,
Rep. n. 2158/2022, emessa il 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, nel procedimento R.G. n. 4863/2020, limitatamente alle parti impugnate e sopraindicate, e così decidere:
• In via preliminare:
ritenuto necessario, per i motivi in narrativa esposti, ammettere la C.T.U. tecnica dedotta in primo grado di giudizio dal patrocinio di nella 2° memoria ex art. 183, VI c., c.p.c., depositata il 15.02.2021, Pt_1 CP_1 ma dal Tribunale di Padova non ammessa, disporre l'assunzione di tale C.T.U. ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
Sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, della prova e della documentazione prodotta in prime cure, ed in riforma dell'impugnata Sentenza,
• nel merito, in via principale:
- confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1392/2020, n. R.G. 3193/2020, emesso in data 16.06.2020, dal Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Vincenza Lanteri, e depositato il 17.06.2020, e, per l'effetto, condannare la società in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, nonché il sig. quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della Parte_2 suddetta società, in solido tra loro, al pagamento in favore di in persona Pt_1 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, della minore somma pari a € 37.720,38, quale residuo importo per lavorazioni edili eseguite in regime di subappalto, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza di pagamento sino al saldo effettivo;
- respingersi in toto le domande svolte dall'impresa , anche in via riconvenzionale, nei confronti di Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_1 CP_1
• nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo,
- accertato e dichiarato che la società in persona del socio accomandatario e legale
Parte_2 rappresentante pro tempore, nonché il sig. quale socio accomandatario illimitatamente
Parte_2 responsabile della suddetta società, sono debitori nei confronti della società in persona Pt_1 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, della somma di € 37.720,38, quale residuo importo per lavorazioni edili eseguite in regime di subappalto, condannare la società
Parte_2 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché il sig. quale
Parte_2 socio accomandatario illimitatamente responsabile della suddetta società, in solido tra loro, al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, che sarà accertato Pt_1 CP_1 in corso di causa e/o ritenuto equo e/o di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza di pagamento sino al saldo effettivo.
2 • In ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande formulate dall'odierna appellante, ridursi nei confronti di il quantum risarcitorio. Pt_1 CP_1
• In ogni caso:
con condanna di al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio, oltre che del procedimento monitorio.
• In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio e non ammesse e, in particolare:
Si chiede l'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile che accerti e verifichi le opere in cartongesso eseguite dalla società nel cantiere dell'Hotel Tahiti di Jesolo riportate nel SAL n. 8 del 31.03.2019, le Pt_1 CP_1 quantifichi e ne indichi l'esatto corrispettivo in termini monetari spettante all'esecutrice Pt_1 CP_1
Rilevi, altresì, il nominando CTU, se le opere riportate nel predetto SAL n. 8 del 31.03.2019 siano state Con eseguite da secondo la regola dell'arte”. Pt_1
2) Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare
Accertata e dichiarata l'inammissibilità dei motivi di appello proposti da per le ragioni Pt_1 CP_1 esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2022, rigettare l'appello promosso dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 Pt_1 CP_1 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020.
In via principale
Accertata e dichiarata l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso proposti per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2022, rigettare l'appello promosso dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno Pt_1 CP_1
2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Sulla tenuta del cantiere e sugli Stato Avanzamento Lavori
1. “Vero che la documentazione fotografica allegata sub doc. 16 che Le si rammostra riporta lo stato dei Con luoghi del cantiere dell'ex Hotel Tahiti, nel periodo in cui ha ivi prestato la propria attività in Pt_1 esecuzione del contratto di subappalto concluso con ” Parte_2
3 2. “Vero che, durante la vigenza del contratto di subappalto presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti intercorrente tra Vilnai S.p.A. e Vilnai S.p.A. ha in più occasioni lamentato a Parte_2 Parte_2 lo stato di sporcizia e degrado dei locali nei quali prestavano la propria attività i Dipendenti di
[...] Con
?” Pt_1
3. “Vero che per tutta la durata dei lavori del contratto di subappalto intercorrente tra Parte_2
e presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti, ha contestato a più riprese ad Pt_1 CP_1 Parte_2 Con
di tenere il cantiere sporco e in grave disordine, causando così le legittime lamentele della Pt_1
Committente principale, Vilnai S.p.A.?”
4. “Vero che per tutta la durata dei lavori del contratto di subappalto intercorrente tra Parte_2
e presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti, ha richiesto mensilmente ad Pt_1 CP_1 Parte_2 Con
un appuntamento in cantiere al fine di effettuare le misurazioni delle opere eseguite dalla stessa Pt_1 el contradditorio tra le Parti, senza ottenere riscontro dalla Subappaltatrice?” Pt_1 CP_1
Sullo Stato Avanzamento Lavori finale redatto da Pt_1 CP_1
5. Vero che lo Stato Avanzamento Lavori finale al 31 marzo 2019, di cui al doc. 36 che Le si rammostra, è Con stato redatto autonomamente da , senza alcun contraddittorio con ” Pt_1 Parte_2
Con 6. “Vero che nell'aprile del 2019 ha invitato a partecipare alla verifica e alla Pt_2 Parte_2 Pt_1 Con misurazione delle lavorazioni eseguite al 31 marzo 2019, e ha omesso di riscontrare detto invito?” Pt_1
7. “Vero che nello Stato Avanzamento Lavori finale al 31 marzo 2019, di cui al doc. 36 che Le si rammostra, sono state incluse lavorazioni non eseguite da ” Pt_1 CP_1
8. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, con riguardo alla posa delle pareti divisorie con Con doppia lastra in gesso rivestita per facciata dello spessore di 200 mm, ha conteggiato 820,31 mq, Pt_1 mentre la superficie complessiva effettiva delle pareti posate era di 808,47 mq?”
9. “Vero che ed per la posa dei tubolari per portoncini blindati presso il Parte_2 Pt_1 CP_1 cantiere dell'ex Hotel Tahiti, avevano concordato un prezzo di € 30,00 per ogni portoncino?”
10. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra il prezzo di € 30,00 è stato conteggiato da per ogni tubolare, anziché per ogni portoncino, con conseguente raddoppio del corrispettivo Pt_1 CP_1 richiesto a ” Parte_2
11. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, con riguardo alla posa dei controsoffitti ribassati in lastre di cartongesso rivestito, ha addebitato alla Convenuta il 100% del prezzo Pt_1 CP_1 concordato, mentre avrebbe dovuto addebitare il 96% del prezzo?”
12. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, i metri lineari delle velette sono stati conteggiati Con da in eccesso, in quanto la posa di pareti o
contro
-pareti intorno alle colonne è stata Pt_1 indebitamente conteggiata dalla stessa ome velette?” Pt_1 CP_1
13. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra sono state conteggiate 470 porte asseritamente realizzate da ” Pt_1 CP_1
14. “Vero che dell'immobile dell'ex Hotel Tahiti, al termine dei lavori di realizzazione delle pareti in cartongesso da parte di vi erano – e vi sono attualmente – complessivamente 346 porte?” Pt_1 CP_1
15. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, tra le lavorazioni extra-contratto, è stata Con conteggiata da la realizzazione di quattro cassoni sospesi da terra?” Pt_1
4 16. “Vero che nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti sono stati realizzati da complessivamente tre Pt_1 CP_1 cassoni sospesi da terra?”
Sulla mancata ultimazione dei lavori affidati ad Pt_1 CP_1
17. “Vero che nella fase delle trattative precedenti la conclusione del contratto di subappalto tra Parte_2 Con ed il sig. ha garantito al sig. che avrebbe
[...] Pt_1 CP_1 CP_3 Parte_2 Pt_1 impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti diciotto dipendenti per ogni giorno di esecuzione del contratto di subappalto?”
18. “Vero che fino al mese di giugno del 2018 ha impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti Pt_1 CP_1 da un minimo di otto ad un massimo di tredici persone al giorno?”
19. “Vero che dal mese di ottobre del 2018, al momento della ripresa dei lavori dopo il periodo estivo, ha impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti da un minimo di due ad un massimo di tre Pt_1 CP_1 persone al giorno?”
Con 20. “Vero che, alla ripresa dei lavori nel mese di ottobre del 2018, aveva accumulato un ritardo di Pt_1 quattro mesi rispetto ai tempi di realizzazione concordati con delle pareti in Parte_2 cartongesso presso l'ex Hotel Tahiti?”
21. “Vero che dal mese di ottobre del 2018 nella persona del sig. e del Parte_2 Parte_2 geom. ha sollecitato quotidianamente ad incrementare il numero dei propri CP_4 Pt_1 CP_1
Dipendenti nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti?”
22. “Vero che, a fronte dei solleciti di cui al capitolo che precede, il sig. si è rifiutato di CP_3 incrementare il numero quotidiano dei propri Dipendenti nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti, affermando che Con
non era in grado di sostenere i costi di un numero di Dipendenti superiore a tre?” Pt_1
Sugli ulteriori inadempimenti di e sui danni conseguenti Pt_1 CP_1
“Vero che ha inviato la documentazione di cui all'art. 5 del contratto di subappalto per il Pt_1 CP_1 periodo febbraio-marzo 2019 in modo del tutto carente, e comunque incompleto?”
“Vero che le carenze di Atlas. di cui al capitolo che precede hanno avuto come conseguenza il CP_1 ritardato pagamento da parte di Vilnai S.p.A. della fattura n. 25 del 30 aprile 2019 emessa da Parte_2
e di cui al doc. 32 che Le si rammostra?”
[...]
Con
“Vero che ha smaltito i rifiuti delle proprie lavorazioni nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti in modo Pt_1 non conforme alle regole stabilite per il cantiere stesso, smaltendo nei cassoni destinati unicamente al cartongesso anche altri materiali, quali cartone, nylon, plastica e lana di vetro, come da documentazione fotografica allegata sub docc. 10 e 13 che Le si rammostrano?”
“Vero che, sin dall'inizio dei lavori del contratto di subappalto intercorso tra e Parte_2 Pt_1 [...] CP_ nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti, nella persona del geom. ha contestato ad Parte_2 CP_4 che la stessa non separava correttamente i rifiuti di cantiere?” Pt_1 CP_1
“Vero che in conseguenza della circostanza di cui ai capitoli che precedono la società di smaltimento rifiuti
Bigaran S.r.l. ha applicato a una tariffa maggiorata di € 185/ton anziché quella Parte_2 concordata di € 130/ton, come da doc. 43 che Le si rammostra?”
5 “Vero che l'esposizione dei materiali forniti da agli agenti atmosferici a seguito Parte_2 dell'omissione di cui al capitolo che precede ha comportato il deterioramento e l'inutilizzabilità di detti materiali?”
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria sui capitoli di prova di Parte appellante che dovessero in denegata ipotesi essere ammessi: il geom. presso Vilnai S.p.A.; il sig. di CP_5 CP_6
Milano; il sig. , il sig. , il sig. il sig. , il sig. , la CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 sig.ra , la sig.ra , tutti presso il sig. CP_12 Controparte_13 Parte_2 CP_14 presso Bigaran S.r.l.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_2
1392/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 44.914,18, in favore di Pt_1 [...]
CP_1
La pretesa creditoria veniva azionata in forza di due fatture relative al contratto di subappalto inter partes dell'11 dicembre 2017, rispettivamente a titolo di saldo lavori e di svincolo di somme trattenute in garanzia.
A sostegno dell'atto oppositivo, detta società ingiunta deduceva vizi e difetti delle opere subappaltate e l'utilizzo di SAL redatti senza previo contraddittorio con la stessa, a suo dire quindi recanti lavori rimasti ineseguiti, nonché contabilizzazioni difformi ai prezzi ed agli accordi pattuiti;
l'opponente lamentava inoltre la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 5 del richiamato contratto (comunicazioni di assunzione, buste paga e DURC), l'incompletezza delle opere, il mancato scomputo del pagamento dell'importo di € 7.194,37 e, da ultimo, la generale incuria nella gestione del materiale e del cantiere.
concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via di Parte_2 riconvenzione per la riduzione del prezzo di subappalto per un importo di € 39.408,00, pari ai costi che assumeva di aver sostenuto per emendare i vizi ed i difetti delle opere, con condanna dell'opposta alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso, nonché alla corresponsione dell'importo di € 16.805,15 a titolo di risarcimento del danno per gli asseriti plurimi inadempimenti contrattuali e l'incompletezza delle lavorazioni.
L'attrice, infine, chiedeva procedersi a compensazione dei rivendicati importi con gli eventuali controcrediti riconosciuti alla ingiungente.
Ritualmente costituitasi in giudizio resisteva alla proposta opposizione argomentando a Controparte_15 confutazione delle avverse tesi;
a tal riguardo contestava gli inadempimenti che a sua volta riteneva imputabili alla committente non mancando di segnalare come il rinvio del controllo dei SAL ed il ritardo nei pagamenti le avevano arrecato difficoltà finanziarie e procrastinato l'ottenimento dei DURC laddove la stessa aveva consentito di riscontrare una generale e diffusa disorganizzazione del Parte_2 cantiere.
L'opposta, ad ogni modo, riconosceva l'erroneità nella contabilizzazione del credito ingiunto che, pertanto, rideterminava in definitivi € 37.720,38 dei quali chiedeva conseguentemente riconoscimento giudiziale.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative e, disattesa la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto nonché fallito il tentativo di conciliazione proposto dal Giudice ai sensi dell'art. 185 c.p.c. , passava poi in decisione.
Con sentenza n. 1153/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando così statuiva:
“…ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1392/2020 emesso dal Tribunale di
Padova in data 6.06.2020;
accerta il credito residuo di per le causali di cui in atti in € 29.775,55, oltre interessi legali Pt_1 CP_1 dalla data della domanda al saldo;
condanna a pagare ad per le causali di cui in atti la somma di € Parte_2 Pt_1 CP_1
29.775,55, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato l'inadempimento di condanna Pt_1 CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento danni la somma di € 36.045,02, oltre Pt_1 CP_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Condanna altresì a rimborsare a 1/3 delle spese di lite, che si liquidano Pt_1 CP_1 Parte_2 per l'intero in € 777,00 per spese, € 13.430,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali, compensati i restanti due terzi”.
In sostanza il Giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di un difetto di prova del credito come azionato dalla che appunto incombeva su quest'ultima in ragione delle puntuali e Controparte_15 rigorose contestazioni sollevate dall'opponente. Il Tribunale è così pervenuto a riconoscere in favore della odierna appellante un minor credito di € 10.465,34, non avendo riscontrato le lamentate violazioni degli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nei cantieri.
La sentenza impugnata dava quindi altresì atto della consequenziale necessità di rideterminazione del credito di cui alle pretese ritenute in garanzia;
ciò tenuto conto della suddetta riduzione di quanto spettante a titolo di corrispettivo e della corrispondenza dell'importo, quantificato in definitivi € 19.290,21, ai lavori incontestatamente eseguiti, al netto delle lavorazioni realizzate in via diretta dalla subcommittente per porre rimedio ai vizi denunciati come dalla stessa rivendicato in via di riconvenzione con richiesta di compensazione.
Il credito opposto veniva così definitivamente quantificato in complessivi € 29.775,55.
Il Giudice di primo grado riconosceva poi, in accoglimento di alcune delle domande riconvenzionali proposte da il suo diritto al risarcimento del danno per gli accertati inadempimenti Parte_2 della subappaltatrice, come specificato nel dispositivo adottato.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, Pt_1 CP_1 affidando il gravame ai seguenti motivi:
• Incoerente diniego delle istanze istruttorie e della sollecitata CTU in contrasto logico con il ritenuto difetto di prova di un corretto adempimento (primo motivo).
• Erronea valutazione del compendio istruttorio nell'accertamento e nella liquidazione del risarcimento del danno accordato alla impresa subcommittente (secondo motivo);
• Erroneità di calcolo nella determinazione del proprio credito fatto valere in giudizio (terzo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (quarto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la società per Parte_2 resistere all'avverso gravame, previa eccezione di sua inammissibilità, instando per la conferma della statuizione impugnata.
7 La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 31 maggio 2023 la parziale sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 5 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata in ritenuto difetto dei requisiti di legge.
In proposito si rileva come il gravame introduttivo in effetti superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., in quanto comunque espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa, la Corte, ad una ripercorsa lettura degli atti di causa, osserva l'infondatezza della critica sollevata alla statuizione di primo grado per non aver il Giudice fatto ricorso alla sollecitata CTU.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali l'odierna appellante ha rivendicato pagamenti per l'esecuzione di opere di cui al contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso presso il fabbricato ad uso turistico alberghiero denominato
“Hotel Thaiti” a Jesolo, la richiesta di CTU appare inammissibile, in disparte il fatto che alcun utile contributo avrebbe comunque potuto apportare (né tantomeno può esservi apportato ora in ragione della oggettiva immutazione dello stato dei luoghi), stante la incontrovertibile completezza del compendio probatorio, costituito da copiose prove rappresentative, peraltro ulteriormente suffragate dalle acquisite testimonianze.
Sul punto si ha infatti motivo per apprezzare un coacervo probatorio correttamente valutato dal Decidente di primo grado, il quale non risulta essersi soffermato ad una disamina atomistica dei dati di causa, bensì aver operato una complessiva ed esaustiva loro visione di insieme per la formazione del proprio convincimento.
Appare significativo evidenziare come la CTU, indipendentemente dal fatto (comunque di non scarso rilievo) che l'appellante non deduce in che modo, in particolare, essa potrebbe sovvertire il convincimento raggiunto ove ammessa, risulterebbe di natura esplorativa venendo utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui risulta essere incorsa la creditrice opposta ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nel caso che occupa) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Posto quanto precede, si ha motivo per rilevare come il contratto di subappalto inter partes sottoscritto l'11 dicembre 2017 e successivamente modificato l'8 febbraio 2018 (cfr. docc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata e 2 e 3 di parte appellante) prevedeva un corrispettivo a misura, da pagarsi sulla base dei
SAL approvati nel contraddittorio delle parti e dietro presentazione della documentazione comprovante il
8 regolare adempimento da parte della subappaltatrice degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti degli operai in cantiere. Gli accordi negoziali, del resto, contemplavano una trattenuta a garanzia del 10% con svincolo a 90 giorni dalla fine lavori, salvo contestazione di eventuali vizi e difetti.
In particolare l'indagine tecnica viene sollecitata dall'appellante in relazione all'ultimo SAL (il numero 8) al
31 marzo 2019, in effetti posto a fondamento della fattura n. 14 (cfr. doc. 36 fascicolo di primo grado di parte appellata, docc. 11/1, 11/2, 11 bis fascicolo di primo grado di parte appellante) azionata monitoriamente.
Esso, tuttavia, è stato immediatamente reso oggetto di una specifica contestazione da parte dell'opponente, odierna appellata che ha lamentato una contabilizzazione in Parte_2 eccedenza per l'importo di € 7.247,86.
Ed infatti, detta subcommittente, per quanto di specifico interesse, ha avuto modo di esprimere censure alla quantificazione della metratura per le pareti divisorie con doppia lastra in gesso rivestita per facciata dello spessore di 200 mm, ha contestato un doppio conteggio per la posa dei tubolari per i portoncini blindati, ha lamentato un ritenuto maggior addebito per posa dei controsoffitti ribassati in lastre di cartongesso rivestito, nonché il conteggio in eccesso dei metri lineari delle velette ed infine un conteggio maggiorato delle porte ed un errato conteggio dei cassoni sospesi da terra.
A fronte di tali articolate e documentate contestazioni (cfr. in particolare docc. da 27 a 35 del fascicolo di primo grado di parte appellata), convenuta opposta tenuta a fornire la prova del credito Controparte_15 quale attore in senso sostanziale, non ha preso specifica posizione, limitandosi appunto a sollecitare a riguardo l'espletamento di una CTU, evidentemente esplorativa.
Non condivisibile risulta del resto essere il rilievo proposto dall'appellante secondo il quale la copiosa documentazione versata in atti (cfr. in particolare docc. da 4 ad 11 e da 21 a 33 del fascicolo di primo grado) ben avrebbe giustificato i richiesti approfondimenti tecnici costituendo essa una elencazione di lavori, di misurazioni, di materiali impiegati, di costi sostenuti etc. che, come da essa stessa evidenziato a giustificazione dell'espletamento della CTU, necessitavano di una più idonea chiave di lettura che costituiva onere della deducente allegare.
Osserva in proposito il Collegio che la creditrice opposta avrebbe dovuto rendere giudizialmente intellegibile, ove ritenuto anche mediante una relazione tecnica di parte, la documentazione posta a suffragio della pretesa creditoria (peraltro azionata in sede monitoria), non potendo certo demandarsi ad una CTU la “lettura” ovvero la traduzione della stessa mediante interpretazione di dati disarticolati, pena la violazione di un leale contraddittorio. A maggior ragione tale incombente non può essere riversato sul
Decidente.
E' pur vero, come sostiene parte appellante, che in linea generale possa farsi ricorso anche ad una CTU percipiente, ma ciò può avvenire in casi nei quali, come tuttavia per quanto innanzi precisato non ricorre nella fattispecie, la parte abbia adeguatamente dedotto e allegato, non essendo certamente consentito all'ausiliare del Giudice indagare sui fatti che sarebbe stato onere della odierna appellante provare.
Prive di pregio si rivelano inoltre le prospettazioni secondo le quali alla subappaltante andrebbero imputati i ritardi nella approvazione dei SAL con conseguente profilo di danno per la stessa Controparte_15 essendosi rivelati tali assunti sprovvisti di riscontri probatori e dunque inquadrabili, al pari della addotta riferibilità di alcuni dei vizi alla stessa contestati alle ulteriori imprese impegnate nel cantiere, a mere ed unilaterali allegazioni di parte.
9 Infondato si manifesta inoltre l'assunto che vorrebbe attribuire alla argomentazione decisoria adottata nella sentenza appellata una incoerente valutazione delle prove testimoniali, laddove ha riscontrato la non conforme esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice riconoscendo la sussistenza di vizi e difetti in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Parte_2
Sottoponendo quindi ad un'attenta rilettura le testimonianze acquisite al processo deve essere sullo specifico punto evidenziato come la sussistenza dei vizi in effetti risulti dalla copiosa documentazione fotografica (cfr. doc. 39 fascicolo di primo grado di parte appellata) che ha inoltre trovato appagante riscontro nelle deposizioni testimoniali acquisite al processo
Rileva, invero, la deposizione del teste …ricordo che ho sistemato molti lavori, non posso dire che CP_6 tutte le pareti e contropareti fossero errate, tantissime si… riconosco le foto di cui al doc. 39… nonché quella del teste siamo andati a riprendere dall'ottavo piano in giù su entrambe le scale gli appartamenti Tes_1 per sistemare pareti fuori squadra, fuori piombo, dipinti male, stuccati male, i difetti erano molti e vari… riconosco le foto… molte porte erano fuori bolla…., entrambe dunque convergenti per la non corretta esecuzione dei lavori subappaltati.
Anche il Direttore dei Lavori, geom. , ha del resto riferito all'udienza del 5 ottobre 2021 che CP_5 alcune porte …avevano avuto delle problematiche…ribadisco che c'erano alcune pareti e contropareti non conformi e che pertanto vi devono essere stati dei ripristini…., mentre, escusso alla stessa udienza, il teste geom. , addotto proprio dalla odierna parte appellante ha altresì affermato che …si sono Tes_2 verificati dei problemi con talune pareti e contropareti…”.
La pretesa valorizzazione della ulteriore deposizione resa dal teste per come dedotto dalla Testimone_3 non risulta idonea a scalfire il richiamato impianto probatorio, connotandosi di genericità. Controparte_15
Non vi è dunque motivo per discostarsi dal convincimento raggiunto dal Tribunale in ordine alla entità del credito spettante all'odierna appellante ed alla effettiva sussistenza di vizi e difetti delle opere che
[...] ha diritto a vedersi riconoscere, laddove è comunque dato riscontrare l'avvenuta Parte_2 sottoposizione dei testi ai necessari riscontri di credibilità soggettiva ed oggettiva.
Emerge, in definitiva, un contesto istruttorio che conferisce prevalente attendibilità alle tesi argomentative sottoposte in giudiziale valutazione dall'opponente, odierna parte appellata, che conferma la sussistenza delle problematiche delle opere commissionate in subappalto, dovendo così essere respinti i contrari rilievi espressi dalla difesa di Controparte_15
Né, sott'altro profilo, rileva la reiterazione delle istanze istruttorie genericamente proposta in questa sede atteso che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza espressamente censurare, con specifico motivo di gravame (come non ricorre tuttavia nella fattispecie), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi della omessa pronuncia a riguardo.
Ciò rilevato meritevole di accoglimento si manifesta tuttavia il rilievo secondo il quale la sentenza gravata avrebbe erroneamente scomputato da quanto dovuto alla subappaltatrice (e di cui al richiamato SAL del 31 marzo 2019) l'importo di € 7.247,86, in ragione delle opere rimaste incompiute, tuttavia poi condannandola alla ulteriore rifusione in favore di dell'importo di € 5.165,02 che quest'ultima ha Parte_2 corrisposto proprio per il completamento di dette opere a cura dell' impresa CP_6
Quanto sopra indipendentemente dalla pur evidente discrasia riscontrabile nella diversa quantificazione delle stesse opere che, se eseguite dalla appellante avrebbero un costo inferiore.
10 Trattasi invero di un evidente contrasto logico che determinerebbe una ingiustificata locupletazione della creditrice opposta, così condannata sia alla decurtazione del corrispettivo per non aver eseguito le lavorazioni pattuite, sia a sostenere i corrispettivi che la subappaltante ha versato proprio per l'esecuzione di dette lavorazioni rimaste incompiute.
Non assumono del resto rilievo, in quanto prive di necessari riscontri probatori, le contrarie argomentazioni offerte dalla parte appellata secondo le quali sussisterebbero nella fattispecie meri errori di contabilizzazione, a ciò non rilevando il documento n. 38 attinente a quanto corrisposto per l'esecuzione delle suddette opere rimaste ineseguite, eccedente quanto contrattualmente previsto in favore della
[...]
CP_15
Dalle argomentazioni che precedono consegue la necessaria rideterminazione dell'importo dovuto da in favore di a titolo risarcitorio in definitivi € 30.880,00 (36.045,02- Controparte_15 Parte_2
5.165,02), con gli interessi legali come già tassati in prime cure.
La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del Giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, per effetto della attuata riforma della sentenza di primo grado risultano essere sostanzialmente equivalenti le rispettive e reciproche condanne delle parti contendenti (€ 29.775,55 oltre accessori la statuizione di condanna di € 30.880,00 oltre interessi quella di Parte_2 [...]
, con ciò giustificando l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_15
Analogamente, la reciproca soccombenza consente la totale compensazione degli oneri processuali per il presente grado di giudizio, sottendendosi – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1450/2022 di Ruolo Generale promossa da contro avverso la Pt_1 CP_1 Parte_2 sentenza n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, notificata il 23 giugno 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto, ridetermina la condanna di in persona del suo legale Controparte_15 rappresentante pro tempore in favore di in definitivi € 30.880,00 oltre Parte_2 interessi come indicato in parte motiva.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
11 (Dott. Pierluigi Galella)
(Dott. Alessandro Rizzieri)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Ernesto Chirico con domicilio eletto presso il suo studio in Selvazzano Dentro (PD), via
Euganea n. 6/A e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
TERZI (C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Favaro con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, notificata il 23 giugno 2022 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
• previa sospensione dell'esecutività, anche parziale, della Sentenza impugnata che condanna Pt_1 [...] CP_ al pagamento in favore di controparte della somma di € 36.045,02, oltre interessi dalla data della domanda, ed alla rifusione delle spese di lite pari a € 4.735,66, oltre accessori, e, previa sospensione, se nel frattempo sopravvenuta, dell'eventuale esecuzione, ricorrendo i gravi e fondati motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., disponendo eventuale cauzione;
• accertata, alla luce di quanto suesposto, l'erroneità della Sentenza di primo grado,
accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la Sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022,
Rep. n. 2158/2022, emessa il 15.06.2022, pubblicata il 16.06.2022, nel procedimento R.G. n. 4863/2020, limitatamente alle parti impugnate e sopraindicate, e così decidere:
• In via preliminare:
ritenuto necessario, per i motivi in narrativa esposti, ammettere la C.T.U. tecnica dedotta in primo grado di giudizio dal patrocinio di nella 2° memoria ex art. 183, VI c., c.p.c., depositata il 15.02.2021, Pt_1 CP_1 ma dal Tribunale di Padova non ammessa, disporre l'assunzione di tale C.T.U. ai sensi dell'art. 356 c.p.c.
Sulla base della rinnovata valutazione dei fatti, della prova e della documentazione prodotta in prime cure, ed in riforma dell'impugnata Sentenza,
• nel merito, in via principale:
- confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1392/2020, n. R.G. 3193/2020, emesso in data 16.06.2020, dal Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Vincenza Lanteri, e depositato il 17.06.2020, e, per l'effetto, condannare la società in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Parte_2 pro tempore, nonché il sig. quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della Parte_2 suddetta società, in solido tra loro, al pagamento in favore di in persona Pt_1 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, della minore somma pari a € 37.720,38, quale residuo importo per lavorazioni edili eseguite in regime di subappalto, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza di pagamento sino al saldo effettivo;
- respingersi in toto le domande svolte dall'impresa , anche in via riconvenzionale, nei confronti di Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Pt_1 CP_1
• nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto Decreto Ingiuntivo,
- accertato e dichiarato che la società in persona del socio accomandatario e legale
Parte_2 rappresentante pro tempore, nonché il sig. quale socio accomandatario illimitatamente
Parte_2 responsabile della suddetta società, sono debitori nei confronti della società in persona Pt_1 CP_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, della somma di € 37.720,38, quale residuo importo per lavorazioni edili eseguite in regime di subappalto, condannare la società
Parte_2 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, nonché il sig. quale
Parte_2 socio accomandatario illimitatamente responsabile della suddetta società, in solido tra loro, al pagamento in favore di del predetto importo o di quello diverso, maggiore o minore, che sarà accertato Pt_1 CP_1 in corso di causa e/o ritenuto equo e/o di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza di pagamento sino al saldo effettivo.
2 • In ulteriore subordine:
nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle domande formulate dall'odierna appellante, ridursi nei confronti di il quantum risarcitorio. Pt_1 CP_1
• In ogni caso:
con condanna di al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di Parte_2 giudizio, oltre che del procedimento monitorio.
• In via istruttoria:
si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio e non ammesse e, in particolare:
Si chiede l'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile che accerti e verifichi le opere in cartongesso eseguite dalla società nel cantiere dell'Hotel Tahiti di Jesolo riportate nel SAL n. 8 del 31.03.2019, le Pt_1 CP_1 quantifichi e ne indichi l'esatto corrispettivo in termini monetari spettante all'esecutrice Pt_1 CP_1
Rilevi, altresì, il nominando CTU, se le opere riportate nel predetto SAL n. 8 del 31.03.2019 siano state Con eseguite da secondo la regola dell'arte”. Pt_1
2) Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare
Accertata e dichiarata l'inammissibilità dei motivi di appello proposti da per le ragioni Pt_1 CP_1 esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2022, rigettare l'appello promosso dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 Pt_1 CP_1 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020.
In via principale
Accertata e dichiarata l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso proposti per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 22 novembre 2022, rigettare l'appello promosso dalla stessa avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno Pt_1 CP_1
2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, nel giudizio R.G. n. 4863/2020.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
Sulla tenuta del cantiere e sugli Stato Avanzamento Lavori
1. “Vero che la documentazione fotografica allegata sub doc. 16 che Le si rammostra riporta lo stato dei Con luoghi del cantiere dell'ex Hotel Tahiti, nel periodo in cui ha ivi prestato la propria attività in Pt_1 esecuzione del contratto di subappalto concluso con ” Parte_2
3 2. “Vero che, durante la vigenza del contratto di subappalto presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti intercorrente tra Vilnai S.p.A. e Vilnai S.p.A. ha in più occasioni lamentato a Parte_2 Parte_2 lo stato di sporcizia e degrado dei locali nei quali prestavano la propria attività i Dipendenti di
[...] Con
?” Pt_1
3. “Vero che per tutta la durata dei lavori del contratto di subappalto intercorrente tra Parte_2
e presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti, ha contestato a più riprese ad Pt_1 CP_1 Parte_2 Con
di tenere il cantiere sporco e in grave disordine, causando così le legittime lamentele della Pt_1
Committente principale, Vilnai S.p.A.?”
4. “Vero che per tutta la durata dei lavori del contratto di subappalto intercorrente tra Parte_2
e presso il cantiere dell'ex Hotel Tahiti, ha richiesto mensilmente ad Pt_1 CP_1 Parte_2 Con
un appuntamento in cantiere al fine di effettuare le misurazioni delle opere eseguite dalla stessa Pt_1 el contradditorio tra le Parti, senza ottenere riscontro dalla Subappaltatrice?” Pt_1 CP_1
Sullo Stato Avanzamento Lavori finale redatto da Pt_1 CP_1
5. Vero che lo Stato Avanzamento Lavori finale al 31 marzo 2019, di cui al doc. 36 che Le si rammostra, è Con stato redatto autonomamente da , senza alcun contraddittorio con ” Pt_1 Parte_2
Con 6. “Vero che nell'aprile del 2019 ha invitato a partecipare alla verifica e alla Pt_2 Parte_2 Pt_1 Con misurazione delle lavorazioni eseguite al 31 marzo 2019, e ha omesso di riscontrare detto invito?” Pt_1
7. “Vero che nello Stato Avanzamento Lavori finale al 31 marzo 2019, di cui al doc. 36 che Le si rammostra, sono state incluse lavorazioni non eseguite da ” Pt_1 CP_1
8. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, con riguardo alla posa delle pareti divisorie con Con doppia lastra in gesso rivestita per facciata dello spessore di 200 mm, ha conteggiato 820,31 mq, Pt_1 mentre la superficie complessiva effettiva delle pareti posate era di 808,47 mq?”
9. “Vero che ed per la posa dei tubolari per portoncini blindati presso il Parte_2 Pt_1 CP_1 cantiere dell'ex Hotel Tahiti, avevano concordato un prezzo di € 30,00 per ogni portoncino?”
10. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra il prezzo di € 30,00 è stato conteggiato da per ogni tubolare, anziché per ogni portoncino, con conseguente raddoppio del corrispettivo Pt_1 CP_1 richiesto a ” Parte_2
11. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, con riguardo alla posa dei controsoffitti ribassati in lastre di cartongesso rivestito, ha addebitato alla Convenuta il 100% del prezzo Pt_1 CP_1 concordato, mentre avrebbe dovuto addebitare il 96% del prezzo?”
12. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, i metri lineari delle velette sono stati conteggiati Con da in eccesso, in quanto la posa di pareti o
contro
-pareti intorno alle colonne è stata Pt_1 indebitamente conteggiata dalla stessa ome velette?” Pt_1 CP_1
13. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra sono state conteggiate 470 porte asseritamente realizzate da ” Pt_1 CP_1
14. “Vero che dell'immobile dell'ex Hotel Tahiti, al termine dei lavori di realizzazione delle pareti in cartongesso da parte di vi erano – e vi sono attualmente – complessivamente 346 porte?” Pt_1 CP_1
15. “Vero che nel SAL di cui al doc. 36 che Le si rammostra, tra le lavorazioni extra-contratto, è stata Con conteggiata da la realizzazione di quattro cassoni sospesi da terra?” Pt_1
4 16. “Vero che nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti sono stati realizzati da complessivamente tre Pt_1 CP_1 cassoni sospesi da terra?”
Sulla mancata ultimazione dei lavori affidati ad Pt_1 CP_1
17. “Vero che nella fase delle trattative precedenti la conclusione del contratto di subappalto tra Parte_2 Con ed il sig. ha garantito al sig. che avrebbe
[...] Pt_1 CP_1 CP_3 Parte_2 Pt_1 impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti diciotto dipendenti per ogni giorno di esecuzione del contratto di subappalto?”
18. “Vero che fino al mese di giugno del 2018 ha impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti Pt_1 CP_1 da un minimo di otto ad un massimo di tredici persone al giorno?”
19. “Vero che dal mese di ottobre del 2018, al momento della ripresa dei lavori dopo il periodo estivo, ha impiegato nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti da un minimo di due ad un massimo di tre Pt_1 CP_1 persone al giorno?”
Con 20. “Vero che, alla ripresa dei lavori nel mese di ottobre del 2018, aveva accumulato un ritardo di Pt_1 quattro mesi rispetto ai tempi di realizzazione concordati con delle pareti in Parte_2 cartongesso presso l'ex Hotel Tahiti?”
21. “Vero che dal mese di ottobre del 2018 nella persona del sig. e del Parte_2 Parte_2 geom. ha sollecitato quotidianamente ad incrementare il numero dei propri CP_4 Pt_1 CP_1
Dipendenti nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti?”
22. “Vero che, a fronte dei solleciti di cui al capitolo che precede, il sig. si è rifiutato di CP_3 incrementare il numero quotidiano dei propri Dipendenti nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti, affermando che Con
non era in grado di sostenere i costi di un numero di Dipendenti superiore a tre?” Pt_1
Sugli ulteriori inadempimenti di e sui danni conseguenti Pt_1 CP_1
“Vero che ha inviato la documentazione di cui all'art. 5 del contratto di subappalto per il Pt_1 CP_1 periodo febbraio-marzo 2019 in modo del tutto carente, e comunque incompleto?”
“Vero che le carenze di Atlas. di cui al capitolo che precede hanno avuto come conseguenza il CP_1 ritardato pagamento da parte di Vilnai S.p.A. della fattura n. 25 del 30 aprile 2019 emessa da Parte_2
e di cui al doc. 32 che Le si rammostra?”
[...]
Con
“Vero che ha smaltito i rifiuti delle proprie lavorazioni nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti in modo Pt_1 non conforme alle regole stabilite per il cantiere stesso, smaltendo nei cassoni destinati unicamente al cartongesso anche altri materiali, quali cartone, nylon, plastica e lana di vetro, come da documentazione fotografica allegata sub docc. 10 e 13 che Le si rammostrano?”
“Vero che, sin dall'inizio dei lavori del contratto di subappalto intercorso tra e Parte_2 Pt_1 [...] CP_ nel cantiere dell'ex Hotel Tahiti, nella persona del geom. ha contestato ad Parte_2 CP_4 che la stessa non separava correttamente i rifiuti di cantiere?” Pt_1 CP_1
“Vero che in conseguenza della circostanza di cui ai capitoli che precedono la società di smaltimento rifiuti
Bigaran S.r.l. ha applicato a una tariffa maggiorata di € 185/ton anziché quella Parte_2 concordata di € 130/ton, come da doc. 43 che Le si rammostra?”
5 “Vero che l'esposizione dei materiali forniti da agli agenti atmosferici a seguito Parte_2 dell'omissione di cui al capitolo che precede ha comportato il deterioramento e l'inutilizzabilità di detti materiali?”
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria sui capitoli di prova di Parte appellante che dovessero in denegata ipotesi essere ammessi: il geom. presso Vilnai S.p.A.; il sig. di CP_5 CP_6
Milano; il sig. , il sig. , il sig. il sig. , il sig. , la CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 sig.ra , la sig.ra , tutti presso il sig. CP_12 Controparte_13 Parte_2 CP_14 presso Bigaran S.r.l.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. Parte_2
1392/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, per l'importo di € 44.914,18, in favore di Pt_1 [...]
CP_1
La pretesa creditoria veniva azionata in forza di due fatture relative al contratto di subappalto inter partes dell'11 dicembre 2017, rispettivamente a titolo di saldo lavori e di svincolo di somme trattenute in garanzia.
A sostegno dell'atto oppositivo, detta società ingiunta deduceva vizi e difetti delle opere subappaltate e l'utilizzo di SAL redatti senza previo contraddittorio con la stessa, a suo dire quindi recanti lavori rimasti ineseguiti, nonché contabilizzazioni difformi ai prezzi ed agli accordi pattuiti;
l'opponente lamentava inoltre la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 5 del richiamato contratto (comunicazioni di assunzione, buste paga e DURC), l'incompletezza delle opere, il mancato scomputo del pagamento dell'importo di € 7.194,37 e, da ultimo, la generale incuria nella gestione del materiale e del cantiere.
concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via di Parte_2 riconvenzione per la riduzione del prezzo di subappalto per un importo di € 39.408,00, pari ai costi che assumeva di aver sostenuto per emendare i vizi ed i difetti delle opere, con condanna dell'opposta alla restituzione di quanto ricevuto in eccesso, nonché alla corresponsione dell'importo di € 16.805,15 a titolo di risarcimento del danno per gli asseriti plurimi inadempimenti contrattuali e l'incompletezza delle lavorazioni.
L'attrice, infine, chiedeva procedersi a compensazione dei rivendicati importi con gli eventuali controcrediti riconosciuti alla ingiungente.
Ritualmente costituitasi in giudizio resisteva alla proposta opposizione argomentando a Controparte_15 confutazione delle avverse tesi;
a tal riguardo contestava gli inadempimenti che a sua volta riteneva imputabili alla committente non mancando di segnalare come il rinvio del controllo dei SAL ed il ritardo nei pagamenti le avevano arrecato difficoltà finanziarie e procrastinato l'ottenimento dei DURC laddove la stessa aveva consentito di riscontrare una generale e diffusa disorganizzazione del Parte_2 cantiere.
L'opposta, ad ogni modo, riconosceva l'erroneità nella contabilizzazione del credito ingiunto che, pertanto, rideterminava in definitivi € 37.720,38 dei quali chiedeva conseguentemente riconoscimento giudiziale.
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali, assunzione di prove narrative e, disattesa la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto nonché fallito il tentativo di conciliazione proposto dal Giudice ai sensi dell'art. 185 c.p.c. , passava poi in decisione.
Con sentenza n. 1153/2022 il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando così statuiva:
“…ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
6 in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1392/2020 emesso dal Tribunale di
Padova in data 6.06.2020;
accerta il credito residuo di per le causali di cui in atti in € 29.775,55, oltre interessi legali Pt_1 CP_1 dalla data della domanda al saldo;
condanna a pagare ad per le causali di cui in atti la somma di € Parte_2 Pt_1 CP_1
29.775,55, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertato l'inadempimento di condanna Pt_1 CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento danni la somma di € 36.045,02, oltre Pt_1 CP_1 Parte_2 interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Condanna altresì a rimborsare a 1/3 delle spese di lite, che si liquidano Pt_1 CP_1 Parte_2 per l'intero in € 777,00 per spese, € 13.430,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali, compensati i restanti due terzi”.
In sostanza il Giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di un difetto di prova del credito come azionato dalla che appunto incombeva su quest'ultima in ragione delle puntuali e Controparte_15 rigorose contestazioni sollevate dall'opponente. Il Tribunale è così pervenuto a riconoscere in favore della odierna appellante un minor credito di € 10.465,34, non avendo riscontrato le lamentate violazioni degli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nei cantieri.
La sentenza impugnata dava quindi altresì atto della consequenziale necessità di rideterminazione del credito di cui alle pretese ritenute in garanzia;
ciò tenuto conto della suddetta riduzione di quanto spettante a titolo di corrispettivo e della corrispondenza dell'importo, quantificato in definitivi € 19.290,21, ai lavori incontestatamente eseguiti, al netto delle lavorazioni realizzate in via diretta dalla subcommittente per porre rimedio ai vizi denunciati come dalla stessa rivendicato in via di riconvenzione con richiesta di compensazione.
Il credito opposto veniva così definitivamente quantificato in complessivi € 29.775,55.
Il Giudice di primo grado riconosceva poi, in accoglimento di alcune delle domande riconvenzionali proposte da il suo diritto al risarcimento del danno per gli accertati inadempimenti Parte_2 della subappaltatrice, come specificato nel dispositivo adottato.
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, Pt_1 CP_1 affidando il gravame ai seguenti motivi:
• Incoerente diniego delle istanze istruttorie e della sollecitata CTU in contrasto logico con il ritenuto difetto di prova di un corretto adempimento (primo motivo).
• Erronea valutazione del compendio istruttorio nell'accertamento e nella liquidazione del risarcimento del danno accordato alla impresa subcommittente (secondo motivo);
• Erroneità di calcolo nella determinazione del proprio credito fatto valere in giudizio (terzo motivo);
• Erronea regolamentazione degli oneri processuali (quarto ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio la società per Parte_2 resistere all'avverso gravame, previa eccezione di sua inammissibilità, instando per la conferma della statuizione impugnata.
7 La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 31 maggio 2023 la parziale sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 5 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata in ritenuto difetto dei requisiti di legge.
In proposito si rileva come il gravame introduttivo in effetti superi il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., in quanto comunque espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Declinando congiuntamente i motivi di gravame in quanto tra loro connessi ed interdipendenti ancorché devolutivi di un complessivo riesame della res controversa, la Corte, ad una ripercorsa lettura degli atti di causa, osserva l'infondatezza della critica sollevata alla statuizione di primo grado per non aver il Giudice fatto ricorso alla sollecitata CTU.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale in ragione dei quali l'odierna appellante ha rivendicato pagamenti per l'esecuzione di opere di cui al contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso presso il fabbricato ad uso turistico alberghiero denominato
“Hotel Thaiti” a Jesolo, la richiesta di CTU appare inammissibile, in disparte il fatto che alcun utile contributo avrebbe comunque potuto apportare (né tantomeno può esservi apportato ora in ragione della oggettiva immutazione dello stato dei luoghi), stante la incontrovertibile completezza del compendio probatorio, costituito da copiose prove rappresentative, peraltro ulteriormente suffragate dalle acquisite testimonianze.
Sul punto si ha infatti motivo per apprezzare un coacervo probatorio correttamente valutato dal Decidente di primo grado, il quale non risulta essersi soffermato ad una disamina atomistica dei dati di causa, bensì aver operato una complessiva ed esaustiva loro visione di insieme per la formazione del proprio convincimento.
Appare significativo evidenziare come la CTU, indipendentemente dal fatto (comunque di non scarso rilievo) che l'appellante non deduce in che modo, in particolare, essa potrebbe sovvertire il convincimento raggiunto ove ammessa, risulterebbe di natura esplorativa venendo utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui risulta essere incorsa la creditrice opposta ovvero per alleggerirne l'onere probatorio.
Per granitica giurisprudenza di legittimità, invero, il ricorso al consulente tecnico d'ufficio deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere (come sembrerebbe in effetti ricorrere nel caso che occupa) una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.
Posto quanto precede, si ha motivo per rilevare come il contratto di subappalto inter partes sottoscritto l'11 dicembre 2017 e successivamente modificato l'8 febbraio 2018 (cfr. docc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata e 2 e 3 di parte appellante) prevedeva un corrispettivo a misura, da pagarsi sulla base dei
SAL approvati nel contraddittorio delle parti e dietro presentazione della documentazione comprovante il
8 regolare adempimento da parte della subappaltatrice degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti degli operai in cantiere. Gli accordi negoziali, del resto, contemplavano una trattenuta a garanzia del 10% con svincolo a 90 giorni dalla fine lavori, salvo contestazione di eventuali vizi e difetti.
In particolare l'indagine tecnica viene sollecitata dall'appellante in relazione all'ultimo SAL (il numero 8) al
31 marzo 2019, in effetti posto a fondamento della fattura n. 14 (cfr. doc. 36 fascicolo di primo grado di parte appellata, docc. 11/1, 11/2, 11 bis fascicolo di primo grado di parte appellante) azionata monitoriamente.
Esso, tuttavia, è stato immediatamente reso oggetto di una specifica contestazione da parte dell'opponente, odierna appellata che ha lamentato una contabilizzazione in Parte_2 eccedenza per l'importo di € 7.247,86.
Ed infatti, detta subcommittente, per quanto di specifico interesse, ha avuto modo di esprimere censure alla quantificazione della metratura per le pareti divisorie con doppia lastra in gesso rivestita per facciata dello spessore di 200 mm, ha contestato un doppio conteggio per la posa dei tubolari per i portoncini blindati, ha lamentato un ritenuto maggior addebito per posa dei controsoffitti ribassati in lastre di cartongesso rivestito, nonché il conteggio in eccesso dei metri lineari delle velette ed infine un conteggio maggiorato delle porte ed un errato conteggio dei cassoni sospesi da terra.
A fronte di tali articolate e documentate contestazioni (cfr. in particolare docc. da 27 a 35 del fascicolo di primo grado di parte appellata), convenuta opposta tenuta a fornire la prova del credito Controparte_15 quale attore in senso sostanziale, non ha preso specifica posizione, limitandosi appunto a sollecitare a riguardo l'espletamento di una CTU, evidentemente esplorativa.
Non condivisibile risulta del resto essere il rilievo proposto dall'appellante secondo il quale la copiosa documentazione versata in atti (cfr. in particolare docc. da 4 ad 11 e da 21 a 33 del fascicolo di primo grado) ben avrebbe giustificato i richiesti approfondimenti tecnici costituendo essa una elencazione di lavori, di misurazioni, di materiali impiegati, di costi sostenuti etc. che, come da essa stessa evidenziato a giustificazione dell'espletamento della CTU, necessitavano di una più idonea chiave di lettura che costituiva onere della deducente allegare.
Osserva in proposito il Collegio che la creditrice opposta avrebbe dovuto rendere giudizialmente intellegibile, ove ritenuto anche mediante una relazione tecnica di parte, la documentazione posta a suffragio della pretesa creditoria (peraltro azionata in sede monitoria), non potendo certo demandarsi ad una CTU la “lettura” ovvero la traduzione della stessa mediante interpretazione di dati disarticolati, pena la violazione di un leale contraddittorio. A maggior ragione tale incombente non può essere riversato sul
Decidente.
E' pur vero, come sostiene parte appellante, che in linea generale possa farsi ricorso anche ad una CTU percipiente, ma ciò può avvenire in casi nei quali, come tuttavia per quanto innanzi precisato non ricorre nella fattispecie, la parte abbia adeguatamente dedotto e allegato, non essendo certamente consentito all'ausiliare del Giudice indagare sui fatti che sarebbe stato onere della odierna appellante provare.
Prive di pregio si rivelano inoltre le prospettazioni secondo le quali alla subappaltante andrebbero imputati i ritardi nella approvazione dei SAL con conseguente profilo di danno per la stessa Controparte_15 essendosi rivelati tali assunti sprovvisti di riscontri probatori e dunque inquadrabili, al pari della addotta riferibilità di alcuni dei vizi alla stessa contestati alle ulteriori imprese impegnate nel cantiere, a mere ed unilaterali allegazioni di parte.
9 Infondato si manifesta inoltre l'assunto che vorrebbe attribuire alla argomentazione decisoria adottata nella sentenza appellata una incoerente valutazione delle prove testimoniali, laddove ha riscontrato la non conforme esecuzione delle opere da parte della subappaltatrice riconoscendo la sussistenza di vizi e difetti in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Parte_2
Sottoponendo quindi ad un'attenta rilettura le testimonianze acquisite al processo deve essere sullo specifico punto evidenziato come la sussistenza dei vizi in effetti risulti dalla copiosa documentazione fotografica (cfr. doc. 39 fascicolo di primo grado di parte appellata) che ha inoltre trovato appagante riscontro nelle deposizioni testimoniali acquisite al processo
Rileva, invero, la deposizione del teste …ricordo che ho sistemato molti lavori, non posso dire che CP_6 tutte le pareti e contropareti fossero errate, tantissime si… riconosco le foto di cui al doc. 39… nonché quella del teste siamo andati a riprendere dall'ottavo piano in giù su entrambe le scale gli appartamenti Tes_1 per sistemare pareti fuori squadra, fuori piombo, dipinti male, stuccati male, i difetti erano molti e vari… riconosco le foto… molte porte erano fuori bolla…., entrambe dunque convergenti per la non corretta esecuzione dei lavori subappaltati.
Anche il Direttore dei Lavori, geom. , ha del resto riferito all'udienza del 5 ottobre 2021 che CP_5 alcune porte …avevano avuto delle problematiche…ribadisco che c'erano alcune pareti e contropareti non conformi e che pertanto vi devono essere stati dei ripristini…., mentre, escusso alla stessa udienza, il teste geom. , addotto proprio dalla odierna parte appellante ha altresì affermato che …si sono Tes_2 verificati dei problemi con talune pareti e contropareti…”.
La pretesa valorizzazione della ulteriore deposizione resa dal teste per come dedotto dalla Testimone_3 non risulta idonea a scalfire il richiamato impianto probatorio, connotandosi di genericità. Controparte_15
Non vi è dunque motivo per discostarsi dal convincimento raggiunto dal Tribunale in ordine alla entità del credito spettante all'odierna appellante ed alla effettiva sussistenza di vizi e difetti delle opere che
[...] ha diritto a vedersi riconoscere, laddove è comunque dato riscontrare l'avvenuta Parte_2 sottoposizione dei testi ai necessari riscontri di credibilità soggettiva ed oggettiva.
Emerge, in definitiva, un contesto istruttorio che conferisce prevalente attendibilità alle tesi argomentative sottoposte in giudiziale valutazione dall'opponente, odierna parte appellata, che conferma la sussistenza delle problematiche delle opere commissionate in subappalto, dovendo così essere respinti i contrari rilievi espressi dalla difesa di Controparte_15
Né, sott'altro profilo, rileva la reiterazione delle istanze istruttorie genericamente proposta in questa sede atteso che nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal Giudice di primo grado senza espressamente censurare, con specifico motivo di gravame (come non ricorre tuttavia nella fattispecie), le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta ovvero dolersi della omessa pronuncia a riguardo.
Ciò rilevato meritevole di accoglimento si manifesta tuttavia il rilievo secondo il quale la sentenza gravata avrebbe erroneamente scomputato da quanto dovuto alla subappaltatrice (e di cui al richiamato SAL del 31 marzo 2019) l'importo di € 7.247,86, in ragione delle opere rimaste incompiute, tuttavia poi condannandola alla ulteriore rifusione in favore di dell'importo di € 5.165,02 che quest'ultima ha Parte_2 corrisposto proprio per il completamento di dette opere a cura dell' impresa CP_6
Quanto sopra indipendentemente dalla pur evidente discrasia riscontrabile nella diversa quantificazione delle stesse opere che, se eseguite dalla appellante avrebbero un costo inferiore.
10 Trattasi invero di un evidente contrasto logico che determinerebbe una ingiustificata locupletazione della creditrice opposta, così condannata sia alla decurtazione del corrispettivo per non aver eseguito le lavorazioni pattuite, sia a sostenere i corrispettivi che la subappaltante ha versato proprio per l'esecuzione di dette lavorazioni rimaste incompiute.
Non assumono del resto rilievo, in quanto prive di necessari riscontri probatori, le contrarie argomentazioni offerte dalla parte appellata secondo le quali sussisterebbero nella fattispecie meri errori di contabilizzazione, a ciò non rilevando il documento n. 38 attinente a quanto corrisposto per l'esecuzione delle suddette opere rimaste ineseguite, eccedente quanto contrattualmente previsto in favore della
[...]
CP_15
Dalle argomentazioni che precedono consegue la necessaria rideterminazione dell'importo dovuto da in favore di a titolo risarcitorio in definitivi € 30.880,00 (36.045,02- Controparte_15 Parte_2
5.165,02), con gli interessi legali come già tassati in prime cure.
La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del Giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, per effetto della attuata riforma della sentenza di primo grado risultano essere sostanzialmente equivalenti le rispettive e reciproche condanne delle parti contendenti (€ 29.775,55 oltre accessori la statuizione di condanna di € 30.880,00 oltre interessi quella di Parte_2 [...]
, con ciò giustificando l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_15
Analogamente, la reciproca soccombenza consente la totale compensazione degli oneri processuali per il presente grado di giudizio, sottendendosi – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa riguardante una domanda articolata in un unico capo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1450/2022 di Ruolo Generale promossa da contro avverso la Pt_1 CP_1 Parte_2 sentenza n. 1153/2022 pubblicata in data 16 giugno 2022, notificata il 23 giugno 2022 del Tribunale
Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo il resto, ridetermina la condanna di in persona del suo legale Controparte_15 rappresentante pro tempore in favore di in definitivi € 30.880,00 oltre Parte_2 interessi come indicato in parte motiva.
2. COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
11 (Dott. Pierluigi Galella)
(Dott. Alessandro Rizzieri)
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