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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2276/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Montana Parte_1
Giuseppe)
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Troja Luigi) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 28.05.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1
dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
31.07.1985, con chiedeva altresì la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in CP_1
favore della moglie e della figlia maggiorenne perché autonoma. Per_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati quattro figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 25 maggio 2022, allorché essi coniugi erano comparsi davanti al
Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente omologata con decreto del 31.05.2022, divenuto esecutivo.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale di divorzio. CP_1
All'udienza del 14.05.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo chiedevano congiuntamente la revoca dell'assegno in favore e di prevedere un assegno divorzile in Per_1 favore della convenuta di euro 150,00; veniva quindi esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata omologata dal Tribunale di Agrigento con decreto depositato il 9.06.2022, divenuto esecutivo e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura di separazione risale al 25.05.2022.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Per il resto, il divorzio può essere pronunziato sulla scorta delle conclusioni congiunte delle parti alle quali non si è opposto il P.M.
Pertanto, deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo corrispondere a l'assegno CP_1 divorzile di euro 150,00, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
In ragione dell'accordo tra le parti, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Porto ED il 31 luglio 1985 da nato a [...] il [...] e nata Parte_1 CP_1
ad Agrigento il 28/02/1964, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto
ED al n. 49, parte II, serie A, anno 1985.
OBBLIGA
a corrispondere l'assegno divorzile di euro 150,00, rivalutabile Parte_1 CP_1
Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto ED, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del
D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 29.5.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)