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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 3277/2024 IL G. O. P. dott.ssa MAILA CASALE
Visto l'articolo 127-ter c.p.c.: verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione ai difensori costituiti del decreto di fissazione dell'udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte a cura di tutte le parti costituite;
lette le note di trattazione scritta e in particolare la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte attrice e l'accettazione formulata da parte convenuta, pronuncia la presente ordinanza
TRA
, nato a [...] il [...],C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Molaro, C.F. , - CodiceFiscale_2
in forza di procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti;
ATTORE
E iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Controparte_1
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Parma, numero iscrizione e C.F. in persona del suo procuratore speciale Dott. P.IVA_1 [...]
giusta delega di poteri conferita con delibera del C.d.A. della Banca nella CP_2
seduta dell'11 febbraio 2021, rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce/unito alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Vinicio Squillacioti ,C.F. :
[...]
,elettivamente domiciliati come in atti C.F._3
CONVENUTO Preliminarmente si evidenzia che giusto decreto n. 141/2025 reso dal Presidente f.f. del Tribunale di Avellino, la scrivente ha sostituito all'odierna udienza la dott.ssa
Alessia Marotta.
conveniva dinanzi al Tribunale di Avellino la Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare la nullità della fideiussione per violazione normativa
[...]
antitrust sottoscritta da esso Pt_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto della la Controparte_1 Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ritenuta inammissibile ed infondata.
[...]
Con ordinanza del 27/01/2025 il precedente Giudicante rilevava che la cognizione sulla domanda volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust spetterebbe alla competenza della sezione specializzata delle imprese.
Preso atto di ciò, in data 28/01/2025 depositava telematicamente Parte_1
rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. notificata al difensore di Controparte_1
in data 11 febbraio 2025, a mezzo PEC, rinuncia che è stata espressamente
[...]
accettata dalla ex art. 306 co. 2 c.p.c. in data 12/02/2025 Controparte_1
a mezzo PEC.
Ritiene il giudice che debba pervenirsi alla definizione in rito del presente giudizio, con la declaratoria della estinzione ex art. 306 c.p.c.
Invero risulta dagli atti che a mezzo dell'avv. Vincenzo Molaro, Parte_1
munito dei poteri di rinunciare agli atti giusta procura in atti, ha depositato uno scritto contenente una sua inequivoca dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio senza, peraltro, nulla chiedere sulle spese del presente giudizio.
Risulta parimenti documentato che anche la a mezzo Controparte_1
dell'avv. Vinicio Squillaciotti, munito dei poteri di rinunciare agli atti ed accettare le avverse rinunce come da procura in atti, ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio, senza, peraltro, nulla chiedere sulle spese del giudizio. Ciò posto, va rammentato che, a norma dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla relativa prosecuzione.
La medesima norma prevede, poi, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, e che il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Va, peraltro, rammentato che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – ai fini della declaratoria della estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la formale accettazione dell'avversa rinuncia agli atti è necessaria solo con riferimento alla parte che possa avere interesse alla prosecuzione del giudizio (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2011, n. 6850).
Per quanto, poi, di specifico interesse in relazione alla fattispecie concreta, va rimarcato che la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale ma può essere contenuta in qualsiasi atto scritto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio.
Nel caso di specie, dunque, sono senz'altro ravvisabili i presupposti per la declaratoria della estinzione del giudizio, atteso che la rinuncia agli atti del giudizio risulta rassegnata con dichiarazione di parte attrice, trasfusa in dichiarazione notificata tra le parti e recanti rispettivamente, per la firma del difensore il quale Parte_1
risulta munito anche del potere di rinunciare agli atti, espressamente conferito con la procura speciale ad litem e per la la sottoscrizione del Controparte_1
difensore il quale risulta munito anche del potere di rinunciare agli atti ed accettare le avverse rinunce, espressamente conferito con la procura speciale ad litem.
Ciò posto, verificata la sussistenza dei presupposti ex art. 306 c.p.c. in quanto vi è la rinuncia agli atti del giudizio a cura dell'attore e la correlata accettazione espressa della controparte costituita, entrambe eseguite nelle forme dell'avvenuta notifica delle rispettive dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio. Con riferimento alle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, nella fattispecie insussistente, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, che si liquidano come da dispositivo che segue a mente del DM 147/2022 considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e la intervenuta rinuncia agli atti senza svolgimento di fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.T.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che liquida in € 2.941,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 01/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale