Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4872 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla Via Parte_1 C.F._1
Antica Casolare Campana, 24 presso lo studio dell'avv. Raffaela Arduo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
CF. elettivamente domiciliato in Qualiano alla Controparte_1 C.F._2
Via Canonico Migliaccio, 1 presso lo studio dell'avv. Elvira Aprea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti alla minore alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 13/12/2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nate due figlie Per_1
nata a Giugliano in [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Persona_2
17/11/2024) - regolarmente riconosciute da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti afferenti alla figlia minore alle condizioni in atti indicate ( avendo già consensualmente Per_2 regolato i rapporti inerenti giusta sentenza n. 222/24 del 9.7.2024). Per_1
All'udienza del 6 febbraio 2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7-2-2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) disporre l'affidamento condiviso, della figlia minore a favore di entrambi i genitori. Per_2
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che le riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé le figlie, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre potrà vedere le figlie secondo le seguenti modalità di visita:
A. Fermo restando la possibilità di concordare, con la sig.ra diverse modalità di Pt_1
incontro con , in ogni caso il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia Per_2 CP_1
minore secondo il seguente progetto di condivisione di vita padre-figli:
B. ogni settimana, il sig. compatibilmente con gli impegni propri e della minore così CP_1
come già previsto per terrà con sé il martedì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle Per_1 Per_2
ore 21.30, con la facoltà di poter concordare con la sig.ra fermo restando soprattutto Pt_1
le esigenze della minore anche un altro pomeriggio, previa comunicazione alla madre.
C. Inoltre, il sig. , terrà con sé la piccola due fine settimana di ogni mese (fine CP_1 Per_2
settimana alternati alla madre), e precisamente dalle ore 17,00 del sabato alle ore 20,30 dello stesso e dalle 11:00 della domenica alle 20:00 di sera. Considerando che a solo un Per_1
mese, non sarà previsto fino al compimento della stessa dei tre anni il pernottamento presso il padre. Ovviamente la sig.ra s'impegna ad essere collaborativa ed a lasciare che gradualmente il padre inizi a farla pernottare con lui già dall'estate del 2026, tuttavia ove ci
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fossero difficoltà lo stesso s'impegna a portarla subito a casa della madre.
D. In ogni caso i suddetti incontri andranno sempre coniugati con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali della minore, la cui volontà andrà sempre rispettata.
E. Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati all'altro genitore.
F. Durante le festività natalizie: la minore trascorrerà il giorni 24 Dicembre con la madre, il giorno 25 Dicembre con il padre ed il giorno 26 dicembre con la madre, mentre il 31
Dicembre con il padre ed il 1°primo Gennaio con la madre, ed il 6 gennaio con il padre, ad anni alterni, sempre compatibilmente con le esigenze della minori.
G. Durante le festività pasquali: la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore, mentre il lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
H. Durante il periodo estivo: la minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre senza pernottare fino al raggiungimento dei tre anni, nel periodo compreso tra luglio e settembre.
Il predetto periodo dovrà essere annualmente concordato tra i ricorrenti, entro la seconda metà di maggio. Ovviamente al raggiungimento dei tre anni potrà anche pernottare negli stessi giorni con il padre.
I. Ad anni alterni: la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori le festività infrasettimanali
(25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e'8 dicembre) ad anni alterni.
J. Nelle predette festività, il papà avrà la minore con sé dalle ore 10.30 alle ore 21.30, compatibilmente con i propri impegni di lavoro;
K. ogni anno: la minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno del medesimo nonché la festa del papà (19 marzo); qualora il sig. debba lavorare, le minori CP_1
festeggeranno le predette ricorrenze, con il papà, la domenica successiva. Resta fermo che trascorrerà, ogni anno, con la sig.ra il giorno dell'onomastico e del compleanno Per_2 Pt_1
della medesima nonché la Festa della Mamma.
L. La sig.ra nel caso in cui dovesse allontanarsi dal proprio luogo di domicilio e/o Pt_1
residenza con i minori, per periodi continuativi (o comunque per periodi superiori a due giorni), si obbliga a comunicare il luogo della località ove si recheranno con la minore;
i medesimi si obbligano altresì a favorire i contatti telefonici di con il genitore temporaneamente “non Per_2 affidatario” nonché, più in generale, i rapporti con i rispettivi nuclei familiari di origine;
1) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Per_2
mese, l'importo mensile di euro 200,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico sulla poste pay
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evolutions della madre, le cui coordinate sono: [...]. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate nel Protocollo del Tribunale di Napoli NORD Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni.
2) L' assegno unico sarà corrisposto interamente (cioè, al 100%) dalla sig.ra Pt_1
3) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
4) Le spese legali restano interamente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a Giugliano in [...] il Parte_1
14/8/1997) e (nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in Controparte_1
parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10 febbraio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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