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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 590 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 590/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti OLIVERO DARIO e MARCARINO SARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in modo condiviso. Per_1
Essi eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per il minore
(scuola, salute, educazione, residenza etc.). avrà la propria residenza anagrafica e la Per_1 prevalente collocazione presso l'abitazione della madre in Alba (CN), Via Cuneo n. 1;
3) la casa familiare sita in Alba Via Cuneo n. 1, rimarrà definitivamente assegnata alla IG
(trattasi di immobile di proprietà della madre della predetta e che la ricorrente ne Parte_1 usufruisce in forza di comodato d'uso gratuito), con tutti i beni mobili ivi esistenti ad eccezione degli effetti personali del GN . Lo stesso si impegna ad asportare quanto sopra entro la data fissata Pt_2 per l'udienza di comparizione dei coniugi;
tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale rimarranno a carico della GNa;
Parte_1
4) il SInor avrà ampia facoltà di vedere il figlio minore e di tenerlo con sé, secondo Pt_2 Per_1
le seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle eSIenze lavorative del padre ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche del figlio, ormai quasi sedicenne: 4a - trascorrerà i Per_1
week end in modo alternato con i due genitori con facoltà di pernottare presso il papà; il tutto secondo le eSIenze di;
4b - trascorrerà con il papà un pomeriggio/sera a settimana, con Per_1 Per_1 facoltà di pernottamento presso l'abitazione del papà; il tutto secondo le eSIenze di e Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4c - , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare e regolamenterà in autonomia i tempi di permanenza e le visite presso ciascun genitore;
4d - nelle vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di trascorrere due settimane anche non consecutive con , previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio i genitori Per_1
trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello della Vigilia, con facoltà per entrambi i genitori, previo accordo tra loro, di organizzare giornate e/o periodi di vacanza con i figli;
per quanto riguarda la Pasqua, i ponti e le altre festività i genitori concordano sulla regola generale dell'alternanza annuale, fatto salvo diverso accordo tra loro, anche in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5) Il SInor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando alla SI.ra , Pt_2 Parte_1
genitore collocatario, un assegno mensile pari ad euro 750,00 complessivi, annualmente rivalutati secondo indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG;
Parte_1
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti, consegnato in copia prima d'ora ad entrambi i coniugi;
dette spese verranno sostenute al 60% dal padre e al 40% dalla madre. In caso di disaccordo, la spesa verrà sostenuta per intero dal genitore che la autorizzerà;
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall'INPS al 50% alla IG
e al 50% al SI. , anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti;
Parte_1 Pt_2
8) Quale condizione essenziale per la separazione, la SI.ra cederà a titolo oneroso al SI. Parte_1
la intera proprietà della casa di campagna sita in Montelupo Albese (CN), Via Mortizzo n. 4, Pt_2
censita al Catasto Fabbricati foglio 3 particella 401 sub. 1, cat. A/7 classe U, consistenza 8,5 vani, con la relativa quota di proprietà degli enti comuni e di uso comune dell'intero fabbricato, nonché tutti gli arredi ivi esistenti, oltre alla piena proprietà del pertinenziale box auto censito al Catasto
Fabbricati foglio 3 particella 401 sub. 2, cat. C/6, classe U, consistenza 39 mq;
9) Tale cessione avverrà per il complessivo importo di € 175.000 (di cui € 50.000,00 già versati dal SI. alla SI.ra mediante bonifico bancario in data 05.09.2019) e avrà luogo entro Pt_2 Parte_1
sei mesi dalla sentenza di separazione, mediante la stipulazione di rogito notarile ad opera del NO
. Tutte le spese e tasse relative al trasferimento saranno a carico esclusivo del SI. Persona_3
. Per quanto riguarda le imposte, le parti chiederanno l'esenzione ai sensi dell'art. 19 Parte_2
della legge 6.3.1987 n. 74 alla quale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.5.1999, ritengono di avere diritto, trattandosi di convenzione di trasferimento inerente la regolazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti la separazione;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente – salvo quanto sopra – di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere oggi retro;
11) i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore”; la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 7/10/1968, celebrato in MONTELUPO ALBESE in data 07/07/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2007, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 590/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti OLIVERO DARIO e MARCARINO SARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) i coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in modo condiviso. Per_1
Essi eserciteranno la loro responsabilità genitoriale disgiuntamente per gli incombenti inerenti all'ordinaria amministrazione e congiuntamente per le scelte di maggiore interesse per il minore
(scuola, salute, educazione, residenza etc.). avrà la propria residenza anagrafica e la Per_1 prevalente collocazione presso l'abitazione della madre in Alba (CN), Via Cuneo n. 1;
3) la casa familiare sita in Alba Via Cuneo n. 1, rimarrà definitivamente assegnata alla IG
(trattasi di immobile di proprietà della madre della predetta e che la ricorrente ne Parte_1 usufruisce in forza di comodato d'uso gratuito), con tutti i beni mobili ivi esistenti ad eccezione degli effetti personali del GN . Lo stesso si impegna ad asportare quanto sopra entro la data fissata Pt_2 per l'udienza di comparizione dei coniugi;
tutte le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale rimarranno a carico della GNa;
Parte_1
4) il SInor avrà ampia facoltà di vedere il figlio minore e di tenerlo con sé, secondo Pt_2 Per_1
le seguenti previsioni di massima, da allineare di volta in volta alle eSIenze lavorative del padre ed a quelle scolastiche ed extrascolastiche del figlio, ormai quasi sedicenne: 4a - trascorrerà i Per_1
week end in modo alternato con i due genitori con facoltà di pernottare presso il papà; il tutto secondo le eSIenze di;
4b - trascorrerà con il papà un pomeriggio/sera a settimana, con Per_1 Per_1 facoltà di pernottamento presso l'abitazione del papà; il tutto secondo le eSIenze di e Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre;
4c - , maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare e regolamenterà in autonomia i tempi di permanenza e le visite presso ciascun genitore;
4d - nelle vacanze estive ciascuno dei genitori avrà facoltà di trascorrere due settimane anche non consecutive con , previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio i genitori Per_1
trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello della Vigilia, con facoltà per entrambi i genitori, previo accordo tra loro, di organizzare giornate e/o periodi di vacanza con i figli;
per quanto riguarda la Pasqua, i ponti e le altre festività i genitori concordano sulla regola generale dell'alternanza annuale, fatto salvo diverso accordo tra loro, anche in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
5) Il SInor contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando alla SI.ra , Pt_2 Parte_1
genitore collocatario, un assegno mensile pari ad euro 750,00 complessivi, annualmente rivalutati secondo indici Istat, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG;
Parte_1
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Asti, consegnato in copia prima d'ora ad entrambi i coniugi;
dette spese verranno sostenute al 60% dal padre e al 40% dalla madre. In caso di disaccordo, la spesa verrà sostenuta per intero dal genitore che la autorizzerà;
7) L'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e pagato dall'INPS al 50% alla IG
e al 50% al SI. , anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti;
Parte_1 Pt_2
8) Quale condizione essenziale per la separazione, la SI.ra cederà a titolo oneroso al SI. Parte_1
la intera proprietà della casa di campagna sita in Montelupo Albese (CN), Via Mortizzo n. 4, Pt_2
censita al Catasto Fabbricati foglio 3 particella 401 sub. 1, cat. A/7 classe U, consistenza 8,5 vani, con la relativa quota di proprietà degli enti comuni e di uso comune dell'intero fabbricato, nonché tutti gli arredi ivi esistenti, oltre alla piena proprietà del pertinenziale box auto censito al Catasto
Fabbricati foglio 3 particella 401 sub. 2, cat. C/6, classe U, consistenza 39 mq;
9) Tale cessione avverrà per il complessivo importo di € 175.000 (di cui € 50.000,00 già versati dal SI. alla SI.ra mediante bonifico bancario in data 05.09.2019) e avrà luogo entro Pt_2 Parte_1
sei mesi dalla sentenza di separazione, mediante la stipulazione di rogito notarile ad opera del NO
. Tutte le spese e tasse relative al trasferimento saranno a carico esclusivo del SI. Persona_3
. Per quanto riguarda le imposte, le parti chiederanno l'esenzione ai sensi dell'art. 19 Parte_2
della legge 6.3.1987 n. 74 alla quale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.5.1999, ritengono di avere diritto, trattandosi di convenzione di trasferimento inerente la regolazione dei loro rapporti patrimoniali conseguenti la separazione;
10) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando espressamente – salvo quanto sopra – di aver definito ogni questione patrimoniale tra di essi intercorsa in ragione del matrimonio contratto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere oggi retro;
11) i coniugi rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minore”; la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 7/10/1968, celebrato in MONTELUPO ALBESE in data 07/07/2007, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie, Anno 2007, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 28/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.