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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RAPPUOLI NIKI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Guido Monaco n. 11, Arezzo
PARTE ATTRICE contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. DI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Francesco Crispi n. 30, Arezzo
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCI LAUDIA Controparte_2 C.F._3
MARIA GORETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fratelli Rosselli n. 63,
Camucia – Cortona (AR)
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 16 OGGETTO: simulazione – donazione – azione di riduzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024.
Per parte attrice: come in atto di citazione, anche in via istruttoria, ossia: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
a) accertare e dichiarare che il valore effettivo dei beni immobili oggetto della compravendita tra il
Sig. e eseguita a rogito del notaio in Arezzo, Dott. Parte_2 Controparte_1 Persona_1
in data 23.01.2020, repertorio n. 69242 ed avente ad oggetto la nuda proprietà dei beni
[...]
immobili ivi indicati è pari ad euro 437.004,00 o a diversa somma di giustizia quantificata a seguito di espletanda CTU.
b) accertare e dichiarare che la compravendita, che si impugna, a rogito del notaio in Arezzo, Dott.
in data 23.01.2020, repertorio n. 69242, avente ad oggetto la nuda proprietà dei Persona_1
beni ivi indicati costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione degli immobili ivi indicati da parte del Sig. in favore di ed accertare che il bonifico di euro Parte_2 Controparte_1
50.000,00 eseguito in favore del Sig. unitamente al pagamento dei lavori di Controparte_2
ristrutturazione costituiscano in realtà la restituzione del prezzo della compravendita de quo;
accertare e dichiarare che il bonus fiscale per l'esecuzione dei lavori costituisce una ulteriore donazione a vantaggio del Sig. e per l'effetto Controparte_1
c) ricostruire l'asse ereditario Sig. ricomprendendovi tutti i suoi beni, e quindi anche le Parte_2
unità immobiliari fittiziamente vendute al Sig. e previa dichiarazione di nullità e/o Controparte_1
annullabilità e/o inefficacia del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima del Sig. condannare il Parte_1
Sig. alla reintegrazione della quota lesa del Sig. fino a concorrenza Controparte_1 Parte_1
della quota disponibile prevista per legge, da noi quantificata in euro 307.471,42 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, mediante riduzione proporzionale della donazione sia dei beni immobili che delle donazioni in denaro, oltre al pagamento dei frutti maturati e maturandi- previo rendimento dei conti da parte del Sig. anche a titolo di indennità di occupazione, sui beni Controparte_1 immobili de quo dalla domanda giudiziale fino all'effettiva restituzione dei beni o dell'equivalente in danaro, disponendo la facoltà del convenuto donatario di compensare la quota dell'attore con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni di stima
pagina 2 di 16 e fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni immobili ereditari liberi da ogni peso.
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta autorità giudiziaria non dovesse imputare, la somma di euro 50.000,00 (per interposizione del Sig. a titolo di restituzione del Controparte_2
prezzo di vendita al Sig. accertare e dichiarare comunque che la dazione della Controparte_1
somma di euro 50.000,00 a mezzo bonifico effettuata in data 10.02.2020 dal Sig. in Parte_2
favore del Sig. costituisce in realtà una donazione in suo favore accertando e Controparte_2
dichiarandone la nullità perché trattasi di donazione affetta da nullità assoluta per difetto della forma prescritta dalla legge. In ulteriore via subordinata accertare e dichiarare che la predetta somma costituisce il pagamento di una somma indebita e, per l'effetto dei predetti accertamenti, condannare il
Sig. a restituire al Sig. la somma di euro 50.000,00 oltre interessi dal Controparte_2 Parte_1
10.02.2020 fino al giorno dell'effettivo saldo.
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, con riserva di articolare e dedurre e formulare ulteriori mezzi istruttori in sede di memorie 183 co, 6 c.p.c., ai sensi dell'art. 61 c.p.c., si richiede la nomina di un consulente tecnico
d'ufficio onde quantificare il valore dei bani venduti dal Sig. al Sig. Parte_2 Controparte_1
quantificare il patrimonio relictum del de cuius, quantificare il valore della quota spettante al Sig.
alla luce del valore dei beni venduti a del bonifico di euro Parte_1 Controparte_1
50.000,00, del costo dei lavori di ristrutturazione e del bonus fiscale del 65%.”
Per parte convenuta : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Vogli Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria eccezione, istanza e richiesta disattesa, per tutte le motivazioni di cui in atti:
- in via principale, rigettare nella sua interezza le domande attoree perché infondate, sia in fatto che in diritto, e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita del 23.01.2020, a rogito Notaio Dott. Persona_1
, n. 69242 rep., tra il Sig. e
[...] Parte_2 Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia dichiarata la simulazione del contratto di compravendita del 23.01.2020, a rogito Notaio Dott. , n. 69242 rep., Persona_1
tra il Sig. e come atto dissimulante una donazione, accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare l'effettivo valore della porzione disponibile e la quota di legittima spettante al figlio
anche mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP come per legge”.
pagina 3 di 16 Per parte convenuta : come da comparsa ed in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., Controparte_2 ossia: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice designato, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare che il bonifico pari ad Euro 50.000,00 disposto dal sig. a favore Parte_2
del sig. costituisce la restituzione di un prestito e, per l'effetto, dichiarare la piena Controparte_2
validità ed efficacia del bonifico di Euro 50.000,00 eseguito in data 10.02.2020 dal sig. Parte_2
in favore del sig. e così l'inesistenza di una donazione;
Controparte_2
- accertare e dichiarare che il bonifico del 10.02.2020, il contratto di compravendita del 23.01.2020, i lavori di ristrutturazione e il bonus fiscale non costituivano donazione alcuna, né diretta né indiretta e, pertanto, non possono computarsi ai fini della determinazione della quota disponibile, con assorbimento di ogni altra questione correlata e subordinata e, per l'effetto
- rigettare in toto le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non siano accolte le richieste di cui sopra, accertare e dichiarare l'effettivo valore della porzione disponibile e la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e suo padre esponendo: Controparte_2
- di essere l'unico figlio di , nato a [...] il [...] e deceduto Parte_2
ab intestato a Cortona il 21.11.2020;
- di aver appreso, a seguito della morte del padre, che lo stesso aveva ceduto mediante compravendita il 23.01.2020, a pochi mesi dalla propria morte, la nuda proprietà di gran parte degli immobili che componevano il suo patrimonio al sig. , riservandosene Controparte_1
l'usufrutto, ed in particolare:
a) Locale ad uso deposito ubicato alla località Mezzavia, su due livelli, composto da cantina al piano interrato, quattro locali rimessa al piano terra, corredato con resede esclusivo, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, foglio 84 p.lla 274 sub.1, cat. C/2, cl.4, mq 109, R.C. 264,58;
pagina 4 di 16 b) Locale ad uso negozio posto al piano terra di un più ampio fabbricato ubicato in località
Mezzavia, Centro Abitato, civico 10, composto da cucina, bar, bagno e portico, oltre sovrastante lastrico solare e resede esclusivo, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, foglio84, p.lla 260 sub 13, cat. c/1 cl. 5, mq 87, r.c. 1568,12; p.lla 260 sub 14 (ex sub 10), categoria F /5; p.lla 272, area urbana di 200 metri quadrati;
c) Zona terreno posta in località Mezzavia, estesa catastalmente 3625 metri quadrati contraddistinta al Catasto terreni nel Comune di Cortona con foglio 84, p.lla 375, uliveto, cl.3, are 06.52, RD 1,01, R.A. 1,52; p.lla 378, seminativo arborato, cl. 3, are 9.75, RD 3,52, R.A.
2,01; p.lla 380, vigneto, cl. 2, are 19.98, RD 11,87, R.A. 8,26;
d) Zona terreno posta alla località Cegliolo, vocabolo Viozzola, estesa catastalmente 3050 metri quadrati, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Cortona, foglio 181, p.lla 67 seminativo, c.3, are 3.90, R.D. 1,41, R.A. 1,01; p.lla 68, seminativo arborato, cl.3, are 26.60,
R.D. 9,62, R.A. 5,50;
e) Zona di terreno posta in località La Contadina, estesa catastalmente 10600 metri quadrati riportata nel Catasto Terreni del Comune di Cortona, foglio 63, p.lla 1, castagneto da frutto, cl.
3, ha 1.06.00, R.D. 7,66, R.A. 2,74;
- che per tale compravendita il prezzo pattuito, pari ad € 96.000,00, oltre ad essere nettamente inferiore al prezzo di mercato, sarebbe stato anche parzialmente restituito dal venditore, , mediante Parte_2 un bonifico bancario per € 50.000,00, disposto il 10.02.2020, in favore di con la Controparte_2 significativa causale “anticipo pag. immobile”, che paleserebbe l'intento restitutorio del prezzo versato da in sede di stipula, per interposta persona di , o comunque in ogni Controparte_1 Controparte_2
caso una donazione, nulla per difetto di forma, in favore di;
Controparte_2
- che il de cuius aveva effettuato a proprie spese ingenti lavori di ristrutturazione degli immobili già venduti ad , per circa € 80.258,78, provvedendo altresì ad estinguere il 10.02.2020 un Controparte_1
mutuo contratto per finanziare i lavori di ristrutturazione e di cui era fideiussore, Controparte_1 versando € 30.378,03;
- che, in particolare, la compravendita in favore di dissimulerebbe una donazione, e Controparte_1
ciò sarebbe confermato dalle seguenti circostanze: prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, riserva di usufrutto (nella consapevolezza della precarietà dello stato di salute del venditore) prosecuzione dopo la vendita di lavori di ristrutturazione per € 80.258,78 a carico del venditore, prezzo in buona parte reintegrato con il bonifico di € 50.000 in favore di o comunque dal Controparte_2
pagamento dei lavori di ristrutturazione suddetti;
pagina 5 di 16 - che, dunque, l'effettivo valore degli immobili venduti ad sarebbe pari ad € Controparte_1
437.004,00, come stimato da relazione tecnica di parte (doc. 11 attore);
- che stante quanto sopra, le poste attive residue nell'asse ereditario di sarebbero Parte_2
unicamente:
a) Quota pari ad 1/8 della piena proprietà dell'appartamento ad uso civile abitazione sito nel nucleo
Abitato il Borgo n.18, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, con il foglio 86, particella 72 8 graffata con le particelle 73 e 329, R.C. 599,09;
b) Quota pari ad 1/8 della piena proprietà dell'appezzamento di Terreno sito in località il Borgo censito al Catasto Terreni del Comune di Cortona con il foglio 86, particella 224, R.D. 0,70, (beni del valore stimato di € 11.250,00);
c) Conto Corrente ordinario n. 00010663656 presso la Banca Popolare di Cortona s.c.p.a., che alla data del decesso portava un saldo di soli euro 121,29 (All. 13 residuo saldo conto corrente);
d) Deposito a risparmio nominativo n. 00010052611 intrattenuto presso la Banca popolare di Cortona, portante alla data del decesso un saldo attivo di euro 0.95.
e) Numero due autovetture, rispettivamente una FIAT panda targata EV 798 XL dell'anno 2014 del valore di euro 5.000,00 e FIAT panda 4x4 targata DS532BG dell'anno 2000 del valore di euro
2.000,00.
f) Mobilio del valore complessivo di euro 2.330,00; cui andrebbero detratti, quali passività, debiti per € 6.600 per spese di inventario e funebri (doc. 14, 15,
16).
Pertanto, l'attore ha concluso deducendo che le disposizioni in favore di e Controparte_1 CP_2
dissimulerebbero delle donazioni disposte in evidente lesione della quota di legittima spettante
[...] al figlio , e si quantificherebbero in € 437.004,00 quale valore effettivo dei beni Parte_1 immobili venduti ad , nonché ulteriori donazioni in denaro quali € 50.000 al sig. Controparte_1
, € 93.647,13 per lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius prima della Controparte_2 compravendita, € 80.258,78 per lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius dopo la compravendita,
€ 113.038,84 per detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni di cui il sig. potrebbe Controparte_1
usufruire, chiedendone dunque la riduzione fino alla reintegrazione della quota di legittima (cfr. pag. 14 citazione).
Si è costituito in giudizio , contestando gli assunti avversari e chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, l'accertamento della effettiva quota di legittima spettante all'attore.
pagina 6 di 16 Il convenuto, in particolare, ha contestato l'asserita natura simulata della compravendita immobiliare del 23.01.2020, evidenziando:
- che il prezzo della compravendita, versato tramite assegno bancario, sarebbe stato integralmente saldato ed incassato dal beneficiario, come dimostrato dal proprio doc. 5;
- che il prezzo pattuito di € 96.000 non sarebbe irrisorio in quanto conforme al valore catastale degli immobili, non essendovi alcun obbligo, ai fini della validità della compravendita, che il prezzo di vendita debba corrispondere anche al valore commerciale del bene, che in ogni caso sarebbe stato grandemente sovrastimato dall'attore;
- che il versamento di € 50.000 a mezzo di bonifico bancario in favore del padre Parte_3
sarebbe del tutto estraneo alla compravendita immobiliare conclusa, non provando alcunché in merito alla asserita restituzione del prezzo di € 96.000,00, e ciò sarebbe dimostrato sia dalla non corrispondenza delle cifre suddette sia dall'assenza di qualsiasi prova in ordine all'eventuale trasferimento delle suddette somme da a;
Controparte_2 Controparte_1
- che era logicamente ammissibile che avesse portato a termine i lavori di ristrutturazione Parte_2
già iniziati prima della vendita, sostenendone le relative spese, poiché ancora usufruttuario degli immobili;
- che, in ogni caso, i conteggi effettuati dalla parte attrice conterrebbero duplicazioni, conteggiando sia le spese di ristrutturazione che il valore dell'immobile all'esito della ristrutturazione, oltre al bonus fiscale, di cui non ha mai usufruito, nonché una erronea indicazione delle passività Controparte_1
ereditarie, tali non essendo le spese per inventario e quelle funebri.
Si è altresì costituito in giudizio il sig. , contestando le deduzioni di parte attrice e Controparte_2
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, l'accertamento della effettiva quota di legittima spettante all'attore.
In particolare, , oltre a formulare difese similari a quelle di in ordine Controparte_2 Controparte_1
alla validità della compravendita e al valore attribuito ai beni suddetti dalla parte attrice, ha dedotto che il bonifico di € 50.000 ricevuto dal sig. il 10.02.2020 non sarebbe in alcun modo Parte_2 correlato al contratto di compravendita concluso tra quest'ultimo ed il proprio figlio, bensì rappresenterebbe la restituzione di un prestito reso in favore del de cuius diversi anni addietro e mai restituito.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che tramite l'esperimento di prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate.
pagina 7 di 16 Ciò premesso, prima di verificare la fondatezza dell'azione di riduzione esperita, occorre in questa sede preliminarmente vagliare la fondatezza delle domande di simulazione avanzate dalla parte attrice, e di conseguenza verificare se gli atti di disposizione patrimoniale indicati dall'attore ed effettuati in favore dei convenuti possano essere qualificati come donazioni, al fine di individuare le corrette coordinate per la determinazione dell'asse ereditario del de cuius e della quota di legittima del figlio Parte_2
eventualmente lesa.
Quanto al contratto di compravendita del 23.01.2020 tra e (doc. 5 Parte_2 Controparte_1
attore) avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del venditore, dei beni immobili sopra indicati, va chiarito che lo stesso non può considerarsi, come asserito dalla difesa dell'attore, un contratto simulato dissimulante una donazione, di conseguenza nulla per difetto di forma, per i motivi che seguono.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, impediscono di considerare simulato il contratto di compravendita de quo due fondamentali circostanze: la prima, che vi è prova documentale (doc. 5 di parte convenuta ) che il prezzo indicato nell'atto di compravendita in € 96.000,00 sia Controparte_1
stato versato e incassato;
la seconda, che non vi è prova della restituzione del suddetto importo da a . Parte_2 Controparte_1
Infatti, dal doc. 5 di parte convenuta si evince che l'assegno bancario n. 939750431-09, tratto presso
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., emesso da il 23.01.2020 per la somma di € Controparte_1
96.000,00, è stato girato per l'incasso da il 27.01.2020, pertanto deve affermarsi che la Parte_2 parte acquirente abbia dato prova dell'integrale versamento del prezzo indicato nell'atto di compravendita.
Non può dirsi inoltre provata la restituzione del suddetto prezzo all'acquirente . Controparte_1
Sul punto, la parte attrice sostiene che la restituzione del prezzo sarebbe avvenuta per interposta persona del sig. , poiché il 10.02.2020 lo stesso avrebbe ricevuto dal de cuius un Controparte_2 bonifico dell'importo di € 50.000,00 recante come causale “anticipo pag. immobile”.
A tal proposito si rileva che, sebbene la causale dell'operazione appaia corroborare la tesi di parte attrice, ciò non è sufficiente a ritenere provata l'avvenuta restituzione del prezzo di compravendita per interposizione di persona. Occorre infatti rilevare che, per un verso, l'importo della somma trasferita da a è inferiore a quella indicata nell'atto di compravendita sicché in ogni Parte_2 Controparte_2
caso non consentirebbe di ritenere provata una integrale restituzione del prezzo ricevuto, e, per altro verso, che non vi è alcuna prova che la somma di € 50.000,00 suddetta sia successivamente transitata nella disponibilità di , né ciò può desumersi dal solo fatto che gli stessi siano padre e Controparte_1
figlio. Non può considerarsi neppure una forma di restituzione del prezzo di vendita, come sostenuto da pagina 8 di 16 parte attrice, l'avvenuto pagamento, da parte di di lavori di ristrutturazione sugli Parte_2
immobili venduti effettuati successivamente alla stipula della compravendita per € 80.258,78, non essendovi, anche in questo caso, corrispondenza tra le somme, né dazione diretta dal de cuius al convenuto (ma ciò non esclude, come meglio si chiarirà, che tali somme – che non possono essere considerate una forma di restituzione del prezzo della compravendita - possano invece essere considerate una forma di donazione indiretta a sé stante del de cuius in favore del convenuto).
Giova rammentare che la compravendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in assenza di prova del mancato versamento del prezzo o dell'integrale restituzione dello stesso, non consente di qualificare l'atto come donazione, poiché la donazione è ex se atto di liberalità a fronte del quale il donatario non sopporta il pagamento di corrispettivo alcuno.
Se le circostanze sopra richiamate impongono di ritenere non provata la ricostruzione di parte attrice secondo cui l'atto di compravendita del 23.01.2020 dissimulerebbe una donazione in favore di CP_1
nulla per carenza dei requisiti di validità dell'atto dissimulato (atto pubblico alla presenza di
[...]
due testimoni), è pur vero che una serie di altre circostanze emerse dagli atti, che meglio si andranno a specificare, fanno ravvisare comunque gli estremi di una donazione indiretta in parte dell'operazione immobiliare de quo.
In particolare, l'atto di compravendita del 23.01.2020, a parere del Collegio, integra pienamente la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, ravvisandosi comunque, nella stipula dell'atto suddetto, gli elementi oggettivi e soggettivi che dimostrano la sussistenza di una donazione indiretta costituita non dai beni immobili stessi (poiché se così fosse si tratterebbe di simulazione relativa di una donazione, e ciò lo si è già escluso per le ragioni sopra enunciate), bensì dalla differenza tra il prezzo pattuito ed incassato ed il valore di mercato che gli immobili in questione avevano al momento della compravendita.
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo
pagina 9 di 16 ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente. (così Cass., sez. 2, sent. n. 19601 del 29/09/2004).
Quanto all'elemento oggettivo, nel caso in questione occorre evidenziare che può dirsi già provata la significativa sproporzione tra il valore di mercato del bene al momento della compravendita ed il prezzo di acquisto indicato nel contratto del 23.01.2020, anche se il preciso valore di tale sproporzione,
e dunque la specifica entità della somma qualificabile come donazione indiretta effettuata da Pt_2
a , ai fini di cui agli artt. 556 e 555 c.c., sarà meglio determinata all'esito della
[...] Controparte_1
CTU che verrà espletata in seguito alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Occorre infatti rilevare che è lo stesso a confermare, con le proprie argomentazioni Controparte_1
difensive e la propria produzione documentale, la sussistenza di una rilevante sproporzione tra il valore di mercato del bene e quello indicato nell'atto di compravendita. Infatti, si rileva che sebbene il convenuto abbia contestato il valore di mercato attribuito al compendio immobiliare oggetto del contratto dalla difesa attorea, ritenuto esorbitante, lo stesso non ha contestato che il valore di mercato dei beni acquistati fosse maggiore del prezzo versato, limitandosi ad eccepire la validità della vendita stante la conformità del prezzo pattuito al valore catastale dei beni. Inoltre, appare significativa della sussistenza certa di una notevole sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato dei beni la circostanza che anche la relazione tecnica di parte depositata da quale doc. 6, a firma Controparte_1 dell'ing. , stimi il valore di mercato alla data del 23.01.2020 dei beni compravenduti in Testimone_1
€ 158.527,88, un valore nettamente superiore al prezzo versato, pari ad € 96.000,00.
Il prezzo versato, dunque, risulterebbe inferiore all'incirca del 40% rispetto al prezzo di mercato secondo la stessa stima fornita dalla parte convenuta, il che consente di affermare la sussistenza della significativa sproporzione tra il valore di mercato del bene ed il prezzo di vendita.
Sussiste, inoltre, anche il requisito soggettivo del negotium mixtum cum donatione della finalità, ulteriore rispetto a quella dello scambio, di arricchimento della controparte negoziale, da parte del venditore, per spirito di liberalità.
Ciò lo si desume da una serie di circostanze fattuali quali gli incontestati ottimi rapporti familiari tra il de cuius ed il convenuto e, per converso, i non idilliaci rapporti del de cuius con il Controparte_1
suo unico figlio , il fatto che l'atto fosse stato stipulato negli ultimi mesi di vita del de Parte_1
pagina 10 di 16 cuius, e nella consapevolezza di quest'ultimo delle sue non eccelse condizioni di salute, che depongono tutte per la sussistenza di un intento liberale del de cuius nei confronti del convenuto . Controparte_1
Il fatto che il de cuius intendesse consapevolmente e per spirito di liberalità avvantaggiare la propria controparte negoziale appare suffragata anche dalla deposizione testimoniale della teste Tes_2
amica di , escussa all'udienza del 11.01.2023, dalle cui dichiarazioni si evince
[...] Parte_2
che il le avesse palesato la volontà di lasciare il proprio patrimonio ad . Pt_2 Controparte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, a differenza di quanto accade nella simulazione relativa, ove la stipula del contratto è solo simulata dalle parti, che in realtà pongono in essere un altro atto negoziale diverso e con il primo incompatibile, nel caso della vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello che sarebbe dovuto, la compravendita è effettivamente voluta, ma è attribuito al contratto uno scopo ulteriore a quello suo proprio, che consiste nell'arricchimento, per la parte eccedente il prezzo, del contraente che riceve la prestazione (Cass. n. 24040/2020).
Pertanto, si deve concludere affermando che il contratto del 23.01.2020 non è un contratto simulato e non dissimula una donazione del compendio immobiliare nulla per difetto di forma (e dunque il trasferimento della proprietà dei beni immobili ivi indicati deve considerarsi valido ed efficace, ad ogni effetto), tuttavia palesa una donazione indiretta pari alla differenza di valore tra il prezzo pattuito (€
96.000) ed il valore di mercato dei beni stessi al momento della compravendita. Non saranno, dunque, gli immobili indicati in contratto, bensì solo quest'importo differenziale (meglio determinato a seguito dell'espletanda CTU) a poter essere computato ai fini della riunione fittizia e della determinazione della quota di legittima eventualmente lesa spettante all'attore.
Giova altresì precisare che per le medesime ragioni va escluso che debba essere tenuto conto nell'espletanda CTU del fatto che uno degli immobili suddetti sarebbe condotto in locazione da un'attività di ristorazione al canone annuo di € 10.800 (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice: “Pertanto, anche di ciò si dovrà tener conto in sede di computo di stima dei beni oggetto della presente causa e di eventuali restituzioni dei frutti maturati su detti beni”). Infatti, oltre ad evidenziarsi che tale circostanza di fatto è stata dedotta tardivamente dall'attore solo nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., quando ormai le preclusioni assertive erano già spirate (e dunque in ogni caso non può tenersene conto), va comunque precisato che stante la riconosciuta validità della compravendita e del trasferimento dei beni ivi indicati, in assenza di prova della simulazione, alcun diritto l'attore può vantare in relazione alle eventuali locazioni condotte nei locali ormai di proprietà di
. Controparte_1
Non può, inoltre, essere tenuto in considerazione quale donazione indiretta in favore del convenuto
(come invece prospettato dall'attore, cfr. conteggi a pag. 14 dell'atto di citazione) Controparte_1
pagina 11 di 16 l'importo di € 93.647,13 che il sig. avrebbe speso per lavori di ristrutturazione effettuati Parte_2
sugli immobili venduti ad antecedentemente alla stipula della compravendita. Infatti, Controparte_1
oltre ad evidenziarsi che si tratta di lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius sui propri immobili, quando ne era ancora proprietario, deve altresì rilevarsi che di tali somme già si tiene indirettamente conto nella determinazione della differenza tra il valore di mercato effettivo del bene al momento della compravendita ed il prezzo di vendita.
Infatti, i lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius antecedentemente alla vendita contribuiscono ad accrescere il valore di mercato effettivo dell'immobile al momento della stipula e vanno ad incidere, dunque, nella determinazione del valore differenziale tra il prezzo di vendita e quello effettivo di mercato qualificabile, come già detto, come donazione indiretta in favore di . Controparte_1
Non può neppure considerarsi, quale donazione indiretta a favore di , l'importo del Controparte_1
bonus fiscale relativo ai lavori di ristrutturazione eventualmente trasferibile al convenuto, quantificato dall'attore in € 113.038,84, per il motivo determinante che si tratta non di elargizione del de cuius in favore del convenuto , consistente in un depauperamento del patrimonio del de cuius Controparte_1
a fronte dell'arricchimento del patrimonio del convenuto, bensì si tratta di un beneficio di carattere fiscale, eventualmente accordato da un soggetto terzo, ossia dall'ente impositore, che è sottoposto a proprie regole determinate dall'amministrazione finanziaria. Non può considerarsi, dunque, una forma di donazione perché non consiste in una elargizione proveniente dal patrimonio del de cuius, bensì un beneficio impositivo, la cui consistenza e modalità di concessione è determinata e modificabile unilateralmente dall'amministrazione finanziaria. Tale bonus fiscale, pertanto, non può essere tenuto in alcuna considerazione nella ricostruzione del patrimonio del de cuius ai fini della determinazione della quota di legittima lesa.
Può invece tenersi in considerazione quale donazione indiretta la somma di € 80.258,78 pacificamente sostenuta da per i lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad Parte_2 Controparte_1
effettuati successivamente alla stipula. Per tali somme, infatti, si rileva che le stesse possono ben essere considerate quale elargizione resa per spirito di liberalità nei confronti di poiché si Controparte_1
evidenzia che, sebbene il de cuius avesse mantenuto l'usufrutto sugli immobili compravenduti, i lavori di manutenzione straordinaria, quali quelli di ristrutturazione, gravano sul proprietario e non sull'usufruttuario, secondo quanto si evince dalle previsioni di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c. Tali esborsi andranno dunque computati nella determinazione della massa ereditaria ai fini del calcolo della quota di legittima lesa.
pagina 12 di 16 Da ultimo, va tenuta in considerazione nel suddetto conteggio anche la somma di € 50.000,00 versata a mezzo bonifico il 10.02.2020 da a , che rappresenta una donazione, nulla Parte_2 Controparte_2 per difetto di forma, in favore di quest'ultimo.
Tale dazione in denaro intercorsa tra il de cuius e , incontestata, sarebbe secondo Controparte_2 quest'ultimo non una donazione bensì la restituzione di un vecchio prestito.
L'assunto di parte convenuta, tuttavia, non è dimostrato né era ammissibile la richiesta di prova orale formulata sul punto dalla medesima parte, come già chiarito con l'ordinanza del 05.10.2022.
Infatti, non era ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte convenuta con Controparte_2
la memoria ex art. 183, co. 6, n., 2 c.p.c., poiché, pur essendo pacifica la relazione di parentela tra e e che questi ultimi fossero in ottimi rapporti, l'entità assai rilevante Controparte_2 Parte_2
della somma che, secondo la tesi di , sarebbe stata oggetto di mutuo verbale in favore di Controparte_2
(100 milioni di lire), somma peraltro precisata unicamente con la formulazione del Parte_2
capitolo di prova n. 1 nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e quindi tardivamente, ossia quando il termine di legge per le preclusioni assertive risultava già spirato, rende assolutamente inverosimile la circostanza che tale somma potesse essere stata mutuata “ad una cena tra parenti” e in contanti, peraltro in un'unica soluzione, senza il benché minimo riscontro documentale. Pertanto, non potevano ravvisarsi, nel caso di specie, i presupposti per derogare al divieto di prova testimoniale dei contratti sancito dall'art. 2721 c.c. e quindi ammettere i suddetti capitoli di prova.
Essendo indimostrato il titolo oneroso della suddetta dazione di denaro, deve concludersi che la stessa costituisca una donazione in favore di , in difetto della forma dell'atto pubblico, non Controparte_2
trattandosi di donazione di modico valore, e ne va dunque affermata la nullità (cfr. Cass. Sez. Un.
18725/2017: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”). Ne consegue che tale somma, in conseguenza della nullità della donazione, non va riunita solo fittiziamente ai fini delle operazioni di riduzione ex art. 556 c.c. (così come per le donazioni indirette, ma valide, sopra richiamate), bensì va considerata come facente pienamente parte dell'asse ereditario relitto del de cuius
Da ultimo, quanto ai debiti da detrarsi dalla massa ai fini del compimento delle operazioni di cui all'art. 556 c.c. si rileva che, come chiarito dalla Suprema Corte, i debiti da detrarre all'attivo ereditario nelle operazioni di ricostruzione della massa necessarie a determinare la quota di legittima vanno valutati al pagina 13 di 16 momento dell'apertura della successione, trattandosi dunque di debiti contratti dal de cuius. In questo senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del
"donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (cfr. Cass. n. 11873/1993, e più di recente
Cass. n. 12919/2012: In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Non appaiono dunque riconducibili ai debiti da detrarre ex art. 556 c.c. le poste passive indicate dall'attore in € 6.600,00 di cui € 2.200,00 per spese di inventario ed € 4.400,00 per spese funebri, e la giurisprudenza sul punto richiamata dall'attore non appare aderente al caso di specie in quanto relativa alla determinazione dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c., ossia di quelli che vanno ripartiti tra i coeredi.
La causa, quindi, va rimessa sul ruolo istruttorio al fine di compiere CTU per accertare il valore dell'asse ereditario, secondo i principi di cui all'art. 556 c.c., sulla base dei criteri derivanti da quanto pagina 14 di 16 stabilito con la presente sentenza ossia tenendo conto, oltre al relictum indicato dall'attore (pag. 13 citazione):
- della somma di € 50.000,00 transitata da a come appartenente ab Parte_2 Controparte_2
origine alla massa ereditaria del de cuius, in quanto derivante da donazione nulla per difetto di forma;
- della differenza tra il valore di mercato effettivo del compendio immobiliare venduto da Parte_2
a in data 23.01.2020 e il prezzo versato per detta compravendita, pari ad € 96.000, in Controparte_1
quanto trattasi di importo qualificabile come donazione indiretta in favore di , Controparte_1
soggetta a riduzione ex artt. 809 e 556 c.c.;
- dell'importo di € 80.258,78 pacificamente versato da per i lavori di ristrutturazione Parte_2
degli immobili venduti ad effettuati successivamente alla stipula, in quanto trattasi di Controparte_1
importo qualificabile come donazione indiretta in favore di , soggetta a riduzione ex Controparte_1
artt. 809 e 556 c.c.
Le spese di lite saranno regolate al momento della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che la somma di € 50.000,00 versata da a a Parte_2 Controparte_2
mezzo bonifico bancario il 10.02.2020 costituisce una donazione nulla per difetto di forma;
- Accerta e dichiara che la differenza tra il valore di mercato effettivo del compendio immobiliare venduto da a in data 23.01.2020 e il prezzo versato per detta Parte_2 Controparte_1 compravendita, pari ad € 96.000, costituisce una donazione indiretta da in favore Parte_2
di ; Controparte_1
- Accerta e dichiara che l'importo di € 80.258,78 pacificamente versato da per i Parte_2
lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad in data 23.01.2020 ed Controparte_1
effettuati successivamente alla stipula costituisce una donazione indiretta da in Parte_2
favore di;
Controparte_1
- Accerta e dichiara che l'importo di € 93.647,13 per lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad in data 23.01.2020 ed effettuati anteriormente alla stipula, nonché Controparte_1
gli eventuali bonus fiscali derivanti da lavori di ristrutturazione non costituiscono donazioni indirette da in favore di;
Parte_2 Controparte_1
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Spese al definitivo.
pagina 15 di 16 Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1911/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RAPPUOLI NIKI ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Guido Monaco n. 11, Arezzo
PARTE ATTRICE contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. DI GIUSEPPE Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Francesco Crispi n. 30, Arezzo
PARTE CONVENUTA
e contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. RICCI LAUDIA Controparte_2 C.F._3
MARIA GORETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fratelli Rosselli n. 63,
Camucia – Cortona (AR)
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 16 OGGETTO: simulazione – donazione – azione di riduzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024.
Per parte attrice: come in atto di citazione, anche in via istruttoria, ossia: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
a) accertare e dichiarare che il valore effettivo dei beni immobili oggetto della compravendita tra il
Sig. e eseguita a rogito del notaio in Arezzo, Dott. Parte_2 Controparte_1 Persona_1
in data 23.01.2020, repertorio n. 69242 ed avente ad oggetto la nuda proprietà dei beni
[...]
immobili ivi indicati è pari ad euro 437.004,00 o a diversa somma di giustizia quantificata a seguito di espletanda CTU.
b) accertare e dichiarare che la compravendita, che si impugna, a rogito del notaio in Arezzo, Dott.
in data 23.01.2020, repertorio n. 69242, avente ad oggetto la nuda proprietà dei Persona_1
beni ivi indicati costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione degli immobili ivi indicati da parte del Sig. in favore di ed accertare che il bonifico di euro Parte_2 Controparte_1
50.000,00 eseguito in favore del Sig. unitamente al pagamento dei lavori di Controparte_2
ristrutturazione costituiscano in realtà la restituzione del prezzo della compravendita de quo;
accertare e dichiarare che il bonus fiscale per l'esecuzione dei lavori costituisce una ulteriore donazione a vantaggio del Sig. e per l'effetto Controparte_1
c) ricostruire l'asse ereditario Sig. ricomprendendovi tutti i suoi beni, e quindi anche le Parte_2
unità immobiliari fittiziamente vendute al Sig. e previa dichiarazione di nullità e/o Controparte_1
annullabilità e/o inefficacia del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima del Sig. condannare il Parte_1
Sig. alla reintegrazione della quota lesa del Sig. fino a concorrenza Controparte_1 Parte_1
della quota disponibile prevista per legge, da noi quantificata in euro 307.471,42 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, mediante riduzione proporzionale della donazione sia dei beni immobili che delle donazioni in denaro, oltre al pagamento dei frutti maturati e maturandi- previo rendimento dei conti da parte del Sig. anche a titolo di indennità di occupazione, sui beni Controparte_1 immobili de quo dalla domanda giudiziale fino all'effettiva restituzione dei beni o dell'equivalente in danaro, disponendo la facoltà del convenuto donatario di compensare la quota dell'attore con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni di stima
pagina 2 di 16 e fermo il diritto dell'attore di ottenere, anche fronte terzi, la restituzione dei beni immobili ereditari liberi da ogni peso.
d) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta autorità giudiziaria non dovesse imputare, la somma di euro 50.000,00 (per interposizione del Sig. a titolo di restituzione del Controparte_2
prezzo di vendita al Sig. accertare e dichiarare comunque che la dazione della Controparte_1
somma di euro 50.000,00 a mezzo bonifico effettuata in data 10.02.2020 dal Sig. in Parte_2
favore del Sig. costituisce in realtà una donazione in suo favore accertando e Controparte_2
dichiarandone la nullità perché trattasi di donazione affetta da nullità assoluta per difetto della forma prescritta dalla legge. In ulteriore via subordinata accertare e dichiarare che la predetta somma costituisce il pagamento di una somma indebita e, per l'effetto dei predetti accertamenti, condannare il
Sig. a restituire al Sig. la somma di euro 50.000,00 oltre interessi dal Controparte_2 Parte_1
10.02.2020 fino al giorno dell'effettivo saldo.
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, con riserva di articolare e dedurre e formulare ulteriori mezzi istruttori in sede di memorie 183 co, 6 c.p.c., ai sensi dell'art. 61 c.p.c., si richiede la nomina di un consulente tecnico
d'ufficio onde quantificare il valore dei bani venduti dal Sig. al Sig. Parte_2 Controparte_1
quantificare il patrimonio relictum del de cuius, quantificare il valore della quota spettante al Sig.
alla luce del valore dei beni venduti a del bonifico di euro Parte_1 Controparte_1
50.000,00, del costo dei lavori di ristrutturazione e del bonus fiscale del 65%.”
Per parte convenuta : come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Vogli Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria eccezione, istanza e richiesta disattesa, per tutte le motivazioni di cui in atti:
- in via principale, rigettare nella sua interezza le domande attoree perché infondate, sia in fatto che in diritto, e sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita del 23.01.2020, a rogito Notaio Dott. Persona_1
, n. 69242 rep., tra il Sig. e
[...] Parte_2 Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia dichiarata la simulazione del contratto di compravendita del 23.01.2020, a rogito Notaio Dott. , n. 69242 rep., Persona_1
tra il Sig. e come atto dissimulante una donazione, accertare e Parte_2 Controparte_1 dichiarare l'effettivo valore della porzione disponibile e la quota di legittima spettante al figlio
anche mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP come per legge”.
pagina 3 di 16 Per parte convenuta : come da comparsa ed in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., Controparte_2 ossia: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, giudice designato, per le causali di cui in narrativa, contrariis reiectis:
In via principale:
- accertare e dichiarare che il bonifico pari ad Euro 50.000,00 disposto dal sig. a favore Parte_2
del sig. costituisce la restituzione di un prestito e, per l'effetto, dichiarare la piena Controparte_2
validità ed efficacia del bonifico di Euro 50.000,00 eseguito in data 10.02.2020 dal sig. Parte_2
in favore del sig. e così l'inesistenza di una donazione;
Controparte_2
- accertare e dichiarare che il bonifico del 10.02.2020, il contratto di compravendita del 23.01.2020, i lavori di ristrutturazione e il bonus fiscale non costituivano donazione alcuna, né diretta né indiretta e, pertanto, non possono computarsi ai fini della determinazione della quota disponibile, con assorbimento di ogni altra questione correlata e subordinata e, per l'effetto
- rigettare in toto le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non siano accolte le richieste di cui sopra, accertare e dichiarare l'effettivo valore della porzione disponibile e la quota di legittima spettante al figlio Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e suo padre esponendo: Controparte_2
- di essere l'unico figlio di , nato a [...] il [...] e deceduto Parte_2
ab intestato a Cortona il 21.11.2020;
- di aver appreso, a seguito della morte del padre, che lo stesso aveva ceduto mediante compravendita il 23.01.2020, a pochi mesi dalla propria morte, la nuda proprietà di gran parte degli immobili che componevano il suo patrimonio al sig. , riservandosene Controparte_1
l'usufrutto, ed in particolare:
a) Locale ad uso deposito ubicato alla località Mezzavia, su due livelli, composto da cantina al piano interrato, quattro locali rimessa al piano terra, corredato con resede esclusivo, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, foglio 84 p.lla 274 sub.1, cat. C/2, cl.4, mq 109, R.C. 264,58;
pagina 4 di 16 b) Locale ad uso negozio posto al piano terra di un più ampio fabbricato ubicato in località
Mezzavia, Centro Abitato, civico 10, composto da cucina, bar, bagno e portico, oltre sovrastante lastrico solare e resede esclusivo, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, foglio84, p.lla 260 sub 13, cat. c/1 cl. 5, mq 87, r.c. 1568,12; p.lla 260 sub 14 (ex sub 10), categoria F /5; p.lla 272, area urbana di 200 metri quadrati;
c) Zona terreno posta in località Mezzavia, estesa catastalmente 3625 metri quadrati contraddistinta al Catasto terreni nel Comune di Cortona con foglio 84, p.lla 375, uliveto, cl.3, are 06.52, RD 1,01, R.A. 1,52; p.lla 378, seminativo arborato, cl. 3, are 9.75, RD 3,52, R.A.
2,01; p.lla 380, vigneto, cl. 2, are 19.98, RD 11,87, R.A. 8,26;
d) Zona terreno posta alla località Cegliolo, vocabolo Viozzola, estesa catastalmente 3050 metri quadrati, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Cortona, foglio 181, p.lla 67 seminativo, c.3, are 3.90, R.D. 1,41, R.A. 1,01; p.lla 68, seminativo arborato, cl.3, are 26.60,
R.D. 9,62, R.A. 5,50;
e) Zona di terreno posta in località La Contadina, estesa catastalmente 10600 metri quadrati riportata nel Catasto Terreni del Comune di Cortona, foglio 63, p.lla 1, castagneto da frutto, cl.
3, ha 1.06.00, R.D. 7,66, R.A. 2,74;
- che per tale compravendita il prezzo pattuito, pari ad € 96.000,00, oltre ad essere nettamente inferiore al prezzo di mercato, sarebbe stato anche parzialmente restituito dal venditore, , mediante Parte_2 un bonifico bancario per € 50.000,00, disposto il 10.02.2020, in favore di con la Controparte_2 significativa causale “anticipo pag. immobile”, che paleserebbe l'intento restitutorio del prezzo versato da in sede di stipula, per interposta persona di , o comunque in ogni Controparte_1 Controparte_2
caso una donazione, nulla per difetto di forma, in favore di;
Controparte_2
- che il de cuius aveva effettuato a proprie spese ingenti lavori di ristrutturazione degli immobili già venduti ad , per circa € 80.258,78, provvedendo altresì ad estinguere il 10.02.2020 un Controparte_1
mutuo contratto per finanziare i lavori di ristrutturazione e di cui era fideiussore, Controparte_1 versando € 30.378,03;
- che, in particolare, la compravendita in favore di dissimulerebbe una donazione, e Controparte_1
ciò sarebbe confermato dalle seguenti circostanze: prezzo nettamente inferiore al valore di mercato, riserva di usufrutto (nella consapevolezza della precarietà dello stato di salute del venditore) prosecuzione dopo la vendita di lavori di ristrutturazione per € 80.258,78 a carico del venditore, prezzo in buona parte reintegrato con il bonifico di € 50.000 in favore di o comunque dal Controparte_2
pagamento dei lavori di ristrutturazione suddetti;
pagina 5 di 16 - che, dunque, l'effettivo valore degli immobili venduti ad sarebbe pari ad € Controparte_1
437.004,00, come stimato da relazione tecnica di parte (doc. 11 attore);
- che stante quanto sopra, le poste attive residue nell'asse ereditario di sarebbero Parte_2
unicamente:
a) Quota pari ad 1/8 della piena proprietà dell'appartamento ad uso civile abitazione sito nel nucleo
Abitato il Borgo n.18, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cortona, con il foglio 86, particella 72 8 graffata con le particelle 73 e 329, R.C. 599,09;
b) Quota pari ad 1/8 della piena proprietà dell'appezzamento di Terreno sito in località il Borgo censito al Catasto Terreni del Comune di Cortona con il foglio 86, particella 224, R.D. 0,70, (beni del valore stimato di € 11.250,00);
c) Conto Corrente ordinario n. 00010663656 presso la Banca Popolare di Cortona s.c.p.a., che alla data del decesso portava un saldo di soli euro 121,29 (All. 13 residuo saldo conto corrente);
d) Deposito a risparmio nominativo n. 00010052611 intrattenuto presso la Banca popolare di Cortona, portante alla data del decesso un saldo attivo di euro 0.95.
e) Numero due autovetture, rispettivamente una FIAT panda targata EV 798 XL dell'anno 2014 del valore di euro 5.000,00 e FIAT panda 4x4 targata DS532BG dell'anno 2000 del valore di euro
2.000,00.
f) Mobilio del valore complessivo di euro 2.330,00; cui andrebbero detratti, quali passività, debiti per € 6.600 per spese di inventario e funebri (doc. 14, 15,
16).
Pertanto, l'attore ha concluso deducendo che le disposizioni in favore di e Controparte_1 CP_2
dissimulerebbero delle donazioni disposte in evidente lesione della quota di legittima spettante
[...] al figlio , e si quantificherebbero in € 437.004,00 quale valore effettivo dei beni Parte_1 immobili venduti ad , nonché ulteriori donazioni in denaro quali € 50.000 al sig. Controparte_1
, € 93.647,13 per lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius prima della Controparte_2 compravendita, € 80.258,78 per lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius dopo la compravendita,
€ 113.038,84 per detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni di cui il sig. potrebbe Controparte_1
usufruire, chiedendone dunque la riduzione fino alla reintegrazione della quota di legittima (cfr. pag. 14 citazione).
Si è costituito in giudizio , contestando gli assunti avversari e chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, l'accertamento della effettiva quota di legittima spettante all'attore.
pagina 6 di 16 Il convenuto, in particolare, ha contestato l'asserita natura simulata della compravendita immobiliare del 23.01.2020, evidenziando:
- che il prezzo della compravendita, versato tramite assegno bancario, sarebbe stato integralmente saldato ed incassato dal beneficiario, come dimostrato dal proprio doc. 5;
- che il prezzo pattuito di € 96.000 non sarebbe irrisorio in quanto conforme al valore catastale degli immobili, non essendovi alcun obbligo, ai fini della validità della compravendita, che il prezzo di vendita debba corrispondere anche al valore commerciale del bene, che in ogni caso sarebbe stato grandemente sovrastimato dall'attore;
- che il versamento di € 50.000 a mezzo di bonifico bancario in favore del padre Parte_3
sarebbe del tutto estraneo alla compravendita immobiliare conclusa, non provando alcunché in merito alla asserita restituzione del prezzo di € 96.000,00, e ciò sarebbe dimostrato sia dalla non corrispondenza delle cifre suddette sia dall'assenza di qualsiasi prova in ordine all'eventuale trasferimento delle suddette somme da a;
Controparte_2 Controparte_1
- che era logicamente ammissibile che avesse portato a termine i lavori di ristrutturazione Parte_2
già iniziati prima della vendita, sostenendone le relative spese, poiché ancora usufruttuario degli immobili;
- che, in ogni caso, i conteggi effettuati dalla parte attrice conterrebbero duplicazioni, conteggiando sia le spese di ristrutturazione che il valore dell'immobile all'esito della ristrutturazione, oltre al bonus fiscale, di cui non ha mai usufruito, nonché una erronea indicazione delle passività Controparte_1
ereditarie, tali non essendo le spese per inventario e quelle funebri.
Si è altresì costituito in giudizio il sig. , contestando le deduzioni di parte attrice e Controparte_2
chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande avversarie e, in via subordinata, l'accertamento della effettiva quota di legittima spettante all'attore.
In particolare, , oltre a formulare difese similari a quelle di in ordine Controparte_2 Controparte_1
alla validità della compravendita e al valore attribuito ai beni suddetti dalla parte attrice, ha dedotto che il bonifico di € 50.000 ricevuto dal sig. il 10.02.2020 non sarebbe in alcun modo Parte_2 correlato al contratto di compravendita concluso tra quest'ultimo ed il proprio figlio, bensì rappresenterebbe la restituzione di un prestito reso in favore del de cuius diversi anni addietro e mai restituito.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sia documentalmente che tramite l'esperimento di prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate.
pagina 7 di 16 Ciò premesso, prima di verificare la fondatezza dell'azione di riduzione esperita, occorre in questa sede preliminarmente vagliare la fondatezza delle domande di simulazione avanzate dalla parte attrice, e di conseguenza verificare se gli atti di disposizione patrimoniale indicati dall'attore ed effettuati in favore dei convenuti possano essere qualificati come donazioni, al fine di individuare le corrette coordinate per la determinazione dell'asse ereditario del de cuius e della quota di legittima del figlio Parte_2
eventualmente lesa.
Quanto al contratto di compravendita del 23.01.2020 tra e (doc. 5 Parte_2 Controparte_1
attore) avente ad oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto in favore del venditore, dei beni immobili sopra indicati, va chiarito che lo stesso non può considerarsi, come asserito dalla difesa dell'attore, un contratto simulato dissimulante una donazione, di conseguenza nulla per difetto di forma, per i motivi che seguono.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, impediscono di considerare simulato il contratto di compravendita de quo due fondamentali circostanze: la prima, che vi è prova documentale (doc. 5 di parte convenuta ) che il prezzo indicato nell'atto di compravendita in € 96.000,00 sia Controparte_1
stato versato e incassato;
la seconda, che non vi è prova della restituzione del suddetto importo da a . Parte_2 Controparte_1
Infatti, dal doc. 5 di parte convenuta si evince che l'assegno bancario n. 939750431-09, tratto presso
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., emesso da il 23.01.2020 per la somma di € Controparte_1
96.000,00, è stato girato per l'incasso da il 27.01.2020, pertanto deve affermarsi che la Parte_2 parte acquirente abbia dato prova dell'integrale versamento del prezzo indicato nell'atto di compravendita.
Non può dirsi inoltre provata la restituzione del suddetto prezzo all'acquirente . Controparte_1
Sul punto, la parte attrice sostiene che la restituzione del prezzo sarebbe avvenuta per interposta persona del sig. , poiché il 10.02.2020 lo stesso avrebbe ricevuto dal de cuius un Controparte_2 bonifico dell'importo di € 50.000,00 recante come causale “anticipo pag. immobile”.
A tal proposito si rileva che, sebbene la causale dell'operazione appaia corroborare la tesi di parte attrice, ciò non è sufficiente a ritenere provata l'avvenuta restituzione del prezzo di compravendita per interposizione di persona. Occorre infatti rilevare che, per un verso, l'importo della somma trasferita da a è inferiore a quella indicata nell'atto di compravendita sicché in ogni Parte_2 Controparte_2
caso non consentirebbe di ritenere provata una integrale restituzione del prezzo ricevuto, e, per altro verso, che non vi è alcuna prova che la somma di € 50.000,00 suddetta sia successivamente transitata nella disponibilità di , né ciò può desumersi dal solo fatto che gli stessi siano padre e Controparte_1
figlio. Non può considerarsi neppure una forma di restituzione del prezzo di vendita, come sostenuto da pagina 8 di 16 parte attrice, l'avvenuto pagamento, da parte di di lavori di ristrutturazione sugli Parte_2
immobili venduti effettuati successivamente alla stipula della compravendita per € 80.258,78, non essendovi, anche in questo caso, corrispondenza tra le somme, né dazione diretta dal de cuius al convenuto (ma ciò non esclude, come meglio si chiarirà, che tali somme – che non possono essere considerate una forma di restituzione del prezzo della compravendita - possano invece essere considerate una forma di donazione indiretta a sé stante del de cuius in favore del convenuto).
Giova rammentare che la compravendita a prezzo inferiore a quello di mercato, in assenza di prova del mancato versamento del prezzo o dell'integrale restituzione dello stesso, non consente di qualificare l'atto come donazione, poiché la donazione è ex se atto di liberalità a fronte del quale il donatario non sopporta il pagamento di corrispettivo alcuno.
Se le circostanze sopra richiamate impongono di ritenere non provata la ricostruzione di parte attrice secondo cui l'atto di compravendita del 23.01.2020 dissimulerebbe una donazione in favore di CP_1
nulla per carenza dei requisiti di validità dell'atto dissimulato (atto pubblico alla presenza di
[...]
due testimoni), è pur vero che una serie di altre circostanze emerse dagli atti, che meglio si andranno a specificare, fanno ravvisare comunque gli estremi di una donazione indiretta in parte dell'operazione immobiliare de quo.
In particolare, l'atto di compravendita del 23.01.2020, a parere del Collegio, integra pienamente la fattispecie del negotium mixtum cum donatione, ravvisandosi comunque, nella stipula dell'atto suddetto, gli elementi oggettivi e soggettivi che dimostrano la sussistenza di una donazione indiretta costituita non dai beni immobili stessi (poiché se così fosse si tratterebbe di simulazione relativa di una donazione, e ciò lo si è già escluso per le ragioni sopra enunciate), bensì dalla differenza tra il prezzo pattuito ed incassato ed il valore di mercato che gli immobili in questione avevano al momento della compravendita.
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo
pagina 9 di 16 ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente. (così Cass., sez. 2, sent. n. 19601 del 29/09/2004).
Quanto all'elemento oggettivo, nel caso in questione occorre evidenziare che può dirsi già provata la significativa sproporzione tra il valore di mercato del bene al momento della compravendita ed il prezzo di acquisto indicato nel contratto del 23.01.2020, anche se il preciso valore di tale sproporzione,
e dunque la specifica entità della somma qualificabile come donazione indiretta effettuata da Pt_2
a , ai fini di cui agli artt. 556 e 555 c.c., sarà meglio determinata all'esito della
[...] Controparte_1
CTU che verrà espletata in seguito alla rimessione della causa sul ruolo istruttorio.
Occorre infatti rilevare che è lo stesso a confermare, con le proprie argomentazioni Controparte_1
difensive e la propria produzione documentale, la sussistenza di una rilevante sproporzione tra il valore di mercato del bene e quello indicato nell'atto di compravendita. Infatti, si rileva che sebbene il convenuto abbia contestato il valore di mercato attribuito al compendio immobiliare oggetto del contratto dalla difesa attorea, ritenuto esorbitante, lo stesso non ha contestato che il valore di mercato dei beni acquistati fosse maggiore del prezzo versato, limitandosi ad eccepire la validità della vendita stante la conformità del prezzo pattuito al valore catastale dei beni. Inoltre, appare significativa della sussistenza certa di una notevole sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato dei beni la circostanza che anche la relazione tecnica di parte depositata da quale doc. 6, a firma Controparte_1 dell'ing. , stimi il valore di mercato alla data del 23.01.2020 dei beni compravenduti in Testimone_1
€ 158.527,88, un valore nettamente superiore al prezzo versato, pari ad € 96.000,00.
Il prezzo versato, dunque, risulterebbe inferiore all'incirca del 40% rispetto al prezzo di mercato secondo la stessa stima fornita dalla parte convenuta, il che consente di affermare la sussistenza della significativa sproporzione tra il valore di mercato del bene ed il prezzo di vendita.
Sussiste, inoltre, anche il requisito soggettivo del negotium mixtum cum donatione della finalità, ulteriore rispetto a quella dello scambio, di arricchimento della controparte negoziale, da parte del venditore, per spirito di liberalità.
Ciò lo si desume da una serie di circostanze fattuali quali gli incontestati ottimi rapporti familiari tra il de cuius ed il convenuto e, per converso, i non idilliaci rapporti del de cuius con il Controparte_1
suo unico figlio , il fatto che l'atto fosse stato stipulato negli ultimi mesi di vita del de Parte_1
pagina 10 di 16 cuius, e nella consapevolezza di quest'ultimo delle sue non eccelse condizioni di salute, che depongono tutte per la sussistenza di un intento liberale del de cuius nei confronti del convenuto . Controparte_1
Il fatto che il de cuius intendesse consapevolmente e per spirito di liberalità avvantaggiare la propria controparte negoziale appare suffragata anche dalla deposizione testimoniale della teste Tes_2
amica di , escussa all'udienza del 11.01.2023, dalle cui dichiarazioni si evince
[...] Parte_2
che il le avesse palesato la volontà di lasciare il proprio patrimonio ad . Pt_2 Controparte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, a differenza di quanto accade nella simulazione relativa, ove la stipula del contratto è solo simulata dalle parti, che in realtà pongono in essere un altro atto negoziale diverso e con il primo incompatibile, nel caso della vendita ad un prezzo notevolmente inferiore a quello che sarebbe dovuto, la compravendita è effettivamente voluta, ma è attribuito al contratto uno scopo ulteriore a quello suo proprio, che consiste nell'arricchimento, per la parte eccedente il prezzo, del contraente che riceve la prestazione (Cass. n. 24040/2020).
Pertanto, si deve concludere affermando che il contratto del 23.01.2020 non è un contratto simulato e non dissimula una donazione del compendio immobiliare nulla per difetto di forma (e dunque il trasferimento della proprietà dei beni immobili ivi indicati deve considerarsi valido ed efficace, ad ogni effetto), tuttavia palesa una donazione indiretta pari alla differenza di valore tra il prezzo pattuito (€
96.000) ed il valore di mercato dei beni stessi al momento della compravendita. Non saranno, dunque, gli immobili indicati in contratto, bensì solo quest'importo differenziale (meglio determinato a seguito dell'espletanda CTU) a poter essere computato ai fini della riunione fittizia e della determinazione della quota di legittima eventualmente lesa spettante all'attore.
Giova altresì precisare che per le medesime ragioni va escluso che debba essere tenuto conto nell'espletanda CTU del fatto che uno degli immobili suddetti sarebbe condotto in locazione da un'attività di ristorazione al canone annuo di € 10.800 (cfr. pag. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2,
c.p.c. di parte attrice: “Pertanto, anche di ciò si dovrà tener conto in sede di computo di stima dei beni oggetto della presente causa e di eventuali restituzioni dei frutti maturati su detti beni”). Infatti, oltre ad evidenziarsi che tale circostanza di fatto è stata dedotta tardivamente dall'attore solo nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., quando ormai le preclusioni assertive erano già spirate (e dunque in ogni caso non può tenersene conto), va comunque precisato che stante la riconosciuta validità della compravendita e del trasferimento dei beni ivi indicati, in assenza di prova della simulazione, alcun diritto l'attore può vantare in relazione alle eventuali locazioni condotte nei locali ormai di proprietà di
. Controparte_1
Non può, inoltre, essere tenuto in considerazione quale donazione indiretta in favore del convenuto
(come invece prospettato dall'attore, cfr. conteggi a pag. 14 dell'atto di citazione) Controparte_1
pagina 11 di 16 l'importo di € 93.647,13 che il sig. avrebbe speso per lavori di ristrutturazione effettuati Parte_2
sugli immobili venduti ad antecedentemente alla stipula della compravendita. Infatti, Controparte_1
oltre ad evidenziarsi che si tratta di lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius sui propri immobili, quando ne era ancora proprietario, deve altresì rilevarsi che di tali somme già si tiene indirettamente conto nella determinazione della differenza tra il valore di mercato effettivo del bene al momento della compravendita ed il prezzo di vendita.
Infatti, i lavori di ristrutturazione effettuati dal de cuius antecedentemente alla vendita contribuiscono ad accrescere il valore di mercato effettivo dell'immobile al momento della stipula e vanno ad incidere, dunque, nella determinazione del valore differenziale tra il prezzo di vendita e quello effettivo di mercato qualificabile, come già detto, come donazione indiretta in favore di . Controparte_1
Non può neppure considerarsi, quale donazione indiretta a favore di , l'importo del Controparte_1
bonus fiscale relativo ai lavori di ristrutturazione eventualmente trasferibile al convenuto, quantificato dall'attore in € 113.038,84, per il motivo determinante che si tratta non di elargizione del de cuius in favore del convenuto , consistente in un depauperamento del patrimonio del de cuius Controparte_1
a fronte dell'arricchimento del patrimonio del convenuto, bensì si tratta di un beneficio di carattere fiscale, eventualmente accordato da un soggetto terzo, ossia dall'ente impositore, che è sottoposto a proprie regole determinate dall'amministrazione finanziaria. Non può considerarsi, dunque, una forma di donazione perché non consiste in una elargizione proveniente dal patrimonio del de cuius, bensì un beneficio impositivo, la cui consistenza e modalità di concessione è determinata e modificabile unilateralmente dall'amministrazione finanziaria. Tale bonus fiscale, pertanto, non può essere tenuto in alcuna considerazione nella ricostruzione del patrimonio del de cuius ai fini della determinazione della quota di legittima lesa.
Può invece tenersi in considerazione quale donazione indiretta la somma di € 80.258,78 pacificamente sostenuta da per i lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad Parte_2 Controparte_1
effettuati successivamente alla stipula. Per tali somme, infatti, si rileva che le stesse possono ben essere considerate quale elargizione resa per spirito di liberalità nei confronti di poiché si Controparte_1
evidenzia che, sebbene il de cuius avesse mantenuto l'usufrutto sugli immobili compravenduti, i lavori di manutenzione straordinaria, quali quelli di ristrutturazione, gravano sul proprietario e non sull'usufruttuario, secondo quanto si evince dalle previsioni di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c. Tali esborsi andranno dunque computati nella determinazione della massa ereditaria ai fini del calcolo della quota di legittima lesa.
pagina 12 di 16 Da ultimo, va tenuta in considerazione nel suddetto conteggio anche la somma di € 50.000,00 versata a mezzo bonifico il 10.02.2020 da a , che rappresenta una donazione, nulla Parte_2 Controparte_2 per difetto di forma, in favore di quest'ultimo.
Tale dazione in denaro intercorsa tra il de cuius e , incontestata, sarebbe secondo Controparte_2 quest'ultimo non una donazione bensì la restituzione di un vecchio prestito.
L'assunto di parte convenuta, tuttavia, non è dimostrato né era ammissibile la richiesta di prova orale formulata sul punto dalla medesima parte, come già chiarito con l'ordinanza del 05.10.2022.
Infatti, non era ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte convenuta con Controparte_2
la memoria ex art. 183, co. 6, n., 2 c.p.c., poiché, pur essendo pacifica la relazione di parentela tra e e che questi ultimi fossero in ottimi rapporti, l'entità assai rilevante Controparte_2 Parte_2
della somma che, secondo la tesi di , sarebbe stata oggetto di mutuo verbale in favore di Controparte_2
(100 milioni di lire), somma peraltro precisata unicamente con la formulazione del Parte_2
capitolo di prova n. 1 nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. e quindi tardivamente, ossia quando il termine di legge per le preclusioni assertive risultava già spirato, rende assolutamente inverosimile la circostanza che tale somma potesse essere stata mutuata “ad una cena tra parenti” e in contanti, peraltro in un'unica soluzione, senza il benché minimo riscontro documentale. Pertanto, non potevano ravvisarsi, nel caso di specie, i presupposti per derogare al divieto di prova testimoniale dei contratti sancito dall'art. 2721 c.c. e quindi ammettere i suddetti capitoli di prova.
Essendo indimostrato il titolo oneroso della suddetta dazione di denaro, deve concludersi che la stessa costituisca una donazione in favore di , in difetto della forma dell'atto pubblico, non Controparte_2
trattandosi di donazione di modico valore, e ne va dunque affermata la nullità (cfr. Cass. Sez. Un.
18725/2017: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”). Ne consegue che tale somma, in conseguenza della nullità della donazione, non va riunita solo fittiziamente ai fini delle operazioni di riduzione ex art. 556 c.c. (così come per le donazioni indirette, ma valide, sopra richiamate), bensì va considerata come facente pienamente parte dell'asse ereditario relitto del de cuius
Da ultimo, quanto ai debiti da detrarsi dalla massa ai fini del compimento delle operazioni di cui all'art. 556 c.c. si rileva che, come chiarito dalla Suprema Corte, i debiti da detrarre all'attivo ereditario nelle operazioni di ricostruzione della massa necessarie a determinare la quota di legittima vanno valutati al pagina 13 di 16 momento dell'apertura della successione, trattandosi dunque di debiti contratti dal de cuius. In questo senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del
"donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (cfr. Cass. n. 11873/1993, e più di recente
Cass. n. 12919/2012: In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”).
Non appaiono dunque riconducibili ai debiti da detrarre ex art. 556 c.c. le poste passive indicate dall'attore in € 6.600,00 di cui € 2.200,00 per spese di inventario ed € 4.400,00 per spese funebri, e la giurisprudenza sul punto richiamata dall'attore non appare aderente al caso di specie in quanto relativa alla determinazione dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c., ossia di quelli che vanno ripartiti tra i coeredi.
La causa, quindi, va rimessa sul ruolo istruttorio al fine di compiere CTU per accertare il valore dell'asse ereditario, secondo i principi di cui all'art. 556 c.c., sulla base dei criteri derivanti da quanto pagina 14 di 16 stabilito con la presente sentenza ossia tenendo conto, oltre al relictum indicato dall'attore (pag. 13 citazione):
- della somma di € 50.000,00 transitata da a come appartenente ab Parte_2 Controparte_2
origine alla massa ereditaria del de cuius, in quanto derivante da donazione nulla per difetto di forma;
- della differenza tra il valore di mercato effettivo del compendio immobiliare venduto da Parte_2
a in data 23.01.2020 e il prezzo versato per detta compravendita, pari ad € 96.000, in Controparte_1
quanto trattasi di importo qualificabile come donazione indiretta in favore di , Controparte_1
soggetta a riduzione ex artt. 809 e 556 c.c.;
- dell'importo di € 80.258,78 pacificamente versato da per i lavori di ristrutturazione Parte_2
degli immobili venduti ad effettuati successivamente alla stipula, in quanto trattasi di Controparte_1
importo qualificabile come donazione indiretta in favore di , soggetta a riduzione ex Controparte_1
artt. 809 e 556 c.c.
Le spese di lite saranno regolate al momento della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, parzialmente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che la somma di € 50.000,00 versata da a a Parte_2 Controparte_2
mezzo bonifico bancario il 10.02.2020 costituisce una donazione nulla per difetto di forma;
- Accerta e dichiara che la differenza tra il valore di mercato effettivo del compendio immobiliare venduto da a in data 23.01.2020 e il prezzo versato per detta Parte_2 Controparte_1 compravendita, pari ad € 96.000, costituisce una donazione indiretta da in favore Parte_2
di ; Controparte_1
- Accerta e dichiara che l'importo di € 80.258,78 pacificamente versato da per i Parte_2
lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad in data 23.01.2020 ed Controparte_1
effettuati successivamente alla stipula costituisce una donazione indiretta da in Parte_2
favore di;
Controparte_1
- Accerta e dichiara che l'importo di € 93.647,13 per lavori di ristrutturazione degli immobili venduti ad in data 23.01.2020 ed effettuati anteriormente alla stipula, nonché Controparte_1
gli eventuali bonus fiscali derivanti da lavori di ristrutturazione non costituiscono donazioni indirette da in favore di;
Parte_2 Controparte_1
- Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- Spese al definitivo.
pagina 15 di 16 Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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