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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7571/2024 R.G. promossa da
(avv. MARCO MOLINARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro avv. SIMONA MICHELI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Per_
Le parti, non coniugate, sono genitori di , nato a [...] d/G (BS) il 12 novembre 2018.
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare in comproprietà, ha delineato un calendario di visite paterne e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il minore di euro 400,00 mensili.
Il resistente ha rappresentato di essere stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, ma ha comunque insistito per conseguire l'affidamento condiviso del figlio, che si è offerto di mantenere con un assegno di euro 250,00 mensili.
All'udienza del 26 novembre 2024 le parti sono state sentite separatamente, dopodiché è stata formulata, alla presenza dei soli difensori, una proposta conciliativa.
L'accordo non è stato raggiunto, sicché, con ordinanza del 20 dicembre 2024, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il minore conservi la residenza presso la casa familiare;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone, quanto ai diritti di visita, come in parte motiva1; incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con deposito di una relazione di aggiornamento entro la data del 18 aprile 2025; dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: giugno 2024) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di euro 275,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
Le prove orali non sono state ammesse. L'istruttoria si è articolata nel monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, che hanno depositato le ultime due relazioni nelle date del 28 e
30 ottobre 2025.
All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio.
1 Si trascrive il calendario: «il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nella settimana in cui il week end è di sua spettanza, ovvero due pomeriggi infrasettimanali, di regola il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, quando il week end è di spettanza della madre. I genitori avranno cura di evitare contatti in occasione della consegna e del ritiro del figlio. Una volta che saranno cessati gli effetti della misura cautelare, il padre potrà altresì tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in periodo estivo». 2 2.
L'affidamento condiviso non è in discussione. Esso costituisce il modulo più aderente alla mutata realtà del nucleo familiare, oggi caratterizzata da un rinnovato e costruttivo dialogo fra i genitori e dall'assenza di qualsivoglia pregiudizio a carico del minore2.
Anche sul collocamento non v'è contrasto, essendo pacifico che il bambino conservi la residenza abituale presso la madre.
Il resistente ha richiesto un aumento dei suoi tempi di cura. Poiché il padre è risultato adeguato, non vi sono ragioni per disattendere tale istanza. Di conseguenza, viene introdotto un pernottamento infrasettimanale, così da addivenire al seguente calendario definitivo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale, dalle ore 17.00 del mercoledì sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il week end è di sua spettanza;
il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nonché il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola, quando il week end è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in periodo estivo.
Resta da definire il profilo economico.
La ricorrente, nell'ultimo periodo d'imposta documentato (2022), ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.287,66 e non ha allegato costi abitativi.
Il resistente, nel 2023, ha percepito un reddito, al netto dei contributi, delle imposte e delle addizionali, pari ad euro 13.495,00, corrispondente ad una media mensile di euro 1.124,58, con cui deve far fronte ad un canone di locazione mensile di euro 350,00, per un residuo spendibile di euro 774,58.
Sulla base di questi elementi, è stato posto a carico del padre, in via provvisoria, un assegno di euro 275,00 mensili.
In questa sede, viene però ampliato il tempo di permanenza del minore presso il resistente. Ciò giustifica, unitamente alle innegabili ristrettezze in cui il padre versa, una lieve riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, che viene determinato in euro 250,00 mensili. Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016.
3.
L'esito della lite, largamente basato su conclusioni convergenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore conservi la residenza presso la casa familiare;
3. assegna la casa familiare alla madre;
4. dispone, quanto ai diritti di visita, come in parte motiva;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di euro
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e nel supporto del nucleo familiare, in forma amministrativa, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla pronuncia della presente sentenza;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali
(Azienda Speciale Consortile Garda Sociale e Servizi sociali di Castiglione delle Stiviere).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE LL
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Questi elementi sono esplicitati con chiarezza in ambo le relazioni finali redatte dall'Azienda Speciale Consortile Garda
Sociale e dai Servizi sociali di Castiglione delle Stiviere. 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LL Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7571/2024 R.G. promossa da
(avv. MARCO MOLINARI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro avv. SIMONA MICHELI) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Per_
Le parti, non coniugate, sono genitori di , nato a [...] d/G (BS) il 12 novembre 2018.
1 La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa familiare in comproprietà, ha delineato un calendario di visite paterne e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento per il minore di euro 400,00 mensili.
Il resistente ha rappresentato di essere stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, ma ha comunque insistito per conseguire l'affidamento condiviso del figlio, che si è offerto di mantenere con un assegno di euro 250,00 mensili.
All'udienza del 26 novembre 2024 le parti sono state sentite separatamente, dopodiché è stata formulata, alla presenza dei soli difensori, una proposta conciliativa.
L'accordo non è stato raggiunto, sicché, con ordinanza del 20 dicembre 2024, sono stati dati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che il minore conservi la residenza presso la casa familiare;
assegna la casa familiare alla madre;
dispone, quanto ai diritti di visita, come in parte motiva1; incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio del nucleo familiare, con deposito di una relazione di aggiornamento entro la data del 18 aprile 2025; dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: giugno 2024) e detratte le somme eventualmente corrisposte per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di euro 275,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016».
Le prove orali non sono state ammesse. L'istruttoria si è articolata nel monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali, che hanno depositato le ultime due relazioni nelle date del 28 e
30 ottobre 2025.
All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio.
1 Si trascrive il calendario: «il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nella settimana in cui il week end è di sua spettanza, ovvero due pomeriggi infrasettimanali, di regola il martedì e il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, quando il week end è di spettanza della madre. I genitori avranno cura di evitare contatti in occasione della consegna e del ritiro del figlio. Una volta che saranno cessati gli effetti della misura cautelare, il padre potrà altresì tenere con sé il figlio metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in periodo estivo». 2 2.
L'affidamento condiviso non è in discussione. Esso costituisce il modulo più aderente alla mutata realtà del nucleo familiare, oggi caratterizzata da un rinnovato e costruttivo dialogo fra i genitori e dall'assenza di qualsivoglia pregiudizio a carico del minore2.
Anche sul collocamento non v'è contrasto, essendo pacifico che il bambino conservi la residenza abituale presso la madre.
Il resistente ha richiesto un aumento dei suoi tempi di cura. Poiché il padre è risultato adeguato, non vi sono ragioni per disattendere tale istanza. Di conseguenza, viene introdotto un pernottamento infrasettimanale, così da addivenire al seguente calendario definitivo: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale, dalle ore 17.00 del mercoledì sino alla mattina successiva, con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui il week end è di sua spettanza;
il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30, nonché il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola, quando il week end è di spettanza della madre;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché due settimane, anche non consecutive, da concordare di anno in anno entro il 31 maggio, in periodo estivo.
Resta da definire il profilo economico.
La ricorrente, nell'ultimo periodo d'imposta documentato (2022), ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.287,66 e non ha allegato costi abitativi.
Il resistente, nel 2023, ha percepito un reddito, al netto dei contributi, delle imposte e delle addizionali, pari ad euro 13.495,00, corrispondente ad una media mensile di euro 1.124,58, con cui deve far fronte ad un canone di locazione mensile di euro 350,00, per un residuo spendibile di euro 774,58.
Sulla base di questi elementi, è stato posto a carico del padre, in via provvisoria, un assegno di euro 275,00 mensili.
In questa sede, viene però ampliato il tempo di permanenza del minore presso il resistente. Ciò giustifica, unitamente alle innegabili ristrettezze in cui il padre versa, una lieve riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio, che viene determinato in euro 250,00 mensili. Le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, saranno disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016.
3.
L'esito della lite, largamente basato su conclusioni convergenti, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
2. dispone che il minore conservi la residenza presso la casa familiare;
3. assegna la casa familiare alla madre;
4. dispone, quanto ai diritti di visita, come in parte motiva;
5. dispone che, fermi quanto al pregresso i provvedimenti provvisori, il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, un assegno di euro
250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio e nel supporto del nucleo familiare, in forma amministrativa, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla pronuncia della presente sentenza;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali
(Azienda Speciale Consortile Garda Sociale e Servizi sociali di Castiglione delle Stiviere).
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE LL
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Questi elementi sono esplicitati con chiarezza in ambo le relazioni finali redatte dall'Azienda Speciale Consortile Garda
Sociale e dai Servizi sociali di Castiglione delle Stiviere. 3