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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2264/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3364 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 666/2013
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Savino Genovese Parte_1
OPPONENTI
E
e per essa, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CP_2
Fausta MATTEO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo quale debitore Parte_2
principale, e quali fideiussori, hanno proposto Parte_2 Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2013 del tribunale di
Potenza con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 251.671,70 per scoperto di conto corrente ordinario n. 10076321, scoperto di conto anticipi fatture
SBF n. 10678994, finanziamento n. 6439372.
Parte opponete ha eccepito: la violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione;
la mancata produzione a corredo del ricorso monitorio degli estratti
Part conto relativi ai rapporti di c/c ordinario n.10076321 e al conto anticipi fatture n.10678994; l'autonomia giuridica e contabile del conto anticipi fatture;
la nullità delle CMS applicate al rapporto;
l'illegittimità dello “ius variandi”; la violazione dell'art.118 LB per abusivo esercizio dello “ius variandi” derivante dal mutamento ingiustificato dei tassi di interesse e delle condizioni applicate al rapporto e relative conseguenze;
la pattuizione usuraria degli interessi relativa al c/c ordinario e al conto anticipi e relativa sanzione;
la pattuizione usuraria degli interessi e la indebita richiesta relativa al contratto di finanziamento.
Preliminarmente va evidenziato che, nelle more del giudizio è stato dichiarato il fallimento degli opponenti e del socio Parte_2
illimitatamente responsabile con conseguente interruzione del Parte_2
processo nei loro confronti.
Il giudizio è regolarmente proseguito nei confronti del fideiussore Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione che si sovrappone al procedimento monitorio e nel quale l'autorità giudiziaria è chiamata - nel contraddittorio delle parti - non solo a valutare la legittimità dell'ingiunzione in relazione alle condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento sommario, ma anche ad accertare il fondamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio;
sicché applicando il principio sopra enunciato è evidente che, una volta dichiarato il fallimento del debitore opponente, il giudizio di opposizione (rectius la domanda monitoria) diviene improcedibile al pari di qualsiasi altro giudizio di accertamento di un credito e il creditore opposto non potrà fare altro che far valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo.
Passando a valutare l'opposizione va evidenziato che con comparsa conclusionale ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle intese Parte_1
anticoncorrenziali.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal fascicolo del monitorio risulta che parte opponente ha sottoscritto le seguenti fideiussioni.
Fideiussione specifica del 22.2.2007 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società derivanti da Parte_2
contratto di apertura di credito di euro 30.000,00.
Fideiussione ominibus del 22.2.2007 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società fino alla Parte_2
somma di euro 110.000,00.
Fideiussione specifica del 19.8.2009 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società derivanti da Parte_2
mutuo di euro 115.000,00. Parte opposta indica anche una fideiussione omnibus del 24.6.2009 con cui avrebbe garantito le obbligazioni della società Parte_1 [...]
fino alla somma di euro 255.000,00. Orbene tale Parte_2
documento non è stato prodotto in giudizio da nessuno;
è stata prodotta una fideiussione omnibus sottoscritta in tale data solo da . Parte_2
Come detto parte opponente solo con la comparsa conclusionale ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle intese anticoncorrenziali.
Tale eccezione, a prescindere dalla sua ammissibilità, è infonda.
La Cassazione civile con sentenza I, 25/11/2024, n.30383 ha affermato che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce. Pertanto, le due fideiussioni specifiche sono escluse dal rilievo di nullità.
Quanto alla fideiussione omnibus del 22.2.2007, la Corte di Cassazione con al medesima sentenza ha affermato che va valutata l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova. Orbene parte opponente non ha fornito tale prova.
Passando a valutare i motivi di opposizione sollevati in citazione sono in parte fondati.
Si deve evidenziare che i contratti di fideiussione stipulati dalla banca con parte opponente non hanno le caratteristiche di “garanzia autonoma”. In particolare, nei contratti di fideiussione suindicati è prevista solo la clausola di pagamento “a semplice richiesta” ed “immediatamente”, ma non l'espressa rinunzia dei garanti alla possibilità di sollevare eccezioni.
Quanto all'esclusione espressa del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., la decorrenza a carico dei garanti in ritardo nel pagamento degli interessi moratori, la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso della dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite, si tratta di condizioni del tutto compatibili con lo schema della fideiussione.
Tanto premesso va evidenziato che la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento: nel contratto di conto corrente n. 000076321 dell'11.6.2003 intercorso tra UniCreditBanca e nel contratto di Parte_2
conto anticipi n. 000010678994 del 18.9.2006 intercorso tra UniCreditBanca e contratto di finanziamento chirografo Parte_2
n. 6439372 del 19.8.2009 intercorso tra UniCreditBanca e
[...]
nelle fideiussioni suindicate;
nonché negli estratti conto. Parte_2
Va, poi, rammentato che le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi del conto medesimo non solo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo ma anche, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Nella specie, pur non avendo la banca fornito la prova della periodica comunicazione al correntista dell'estratto del conto corrente, va rammentato che la produzione in giudizio degli estratti periodici del conto corrente costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832
c.c. -applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente, ex art. 1857 c.c.-, determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per il fideiussore, al quale è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto.
Parte opponente non ha contestato le poste e le operazioni contabili: è consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Pertanto, in difetto delle necessarie specifiche contestazioni non può ritenersi superata l'efficacia probatoria della produzione documentale della banca opposta.
Contratto di finanziamento n. 6439372 del 19.8.2009
In relazione a tale finanziamento parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso di interessi l'esistenza di garanzia Cofidi.
Irrilevante è l'esistenza di una garanzia Cofidi, non essendo stato neppure dedotto che si stata escussa.
La banca e hanno stipulato un CP_3 Parte_2
contratto di mutuo in data 19.8.2009, con piano di ammortamento e documento di sintesi allegato.
Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro
115.000,00, per la durata di 84 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 84 rate mensili posticipate di ammortamento di euro 1.682,74 cadauna, convesso con tasso annuo nominale fisso del 6,05%.
Al contratto è stato allegato dettagliato piano di ammortamento, riportante per ciascuna scadenza la relativa quota capitale e quota interessi corrispettivi, quest'ultima computata a scalare sul capitale via via residuo applicando il tasso di interesse pattuito del 6,05%.
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari ad 2 punto percentuale in più rispetto al tasso applicato (quindi concretamente il tasso di mora pattuito è pari all'8,05% nominale annuo).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha verificato che la Banca ha correttamente determinato la rata mensile posticipata costante (euro 1.682,74), nonché le relative quote di capitale e di interessi corrispettivi, con conseguente azzeramento del capitale al momento della scadenza dell'ultima rata (cfr. consulenza del dr.
[...]
del 20.2.2025). Persona_1
Passando a valutare se i tassi pattuiti siano usurari va premesso che la commissione di estinzione anticipata è un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa collegata all'erogazione del credito e non remunera il credito concesso dalla banca, ma rappresenta il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al contratto. In sostanza essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario e come tale non va computata ai fini della verifica di usurarietà.
Da ultimo anche la Cassazione ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento»).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto di tutte le spese previste in contratto, con esclusione della commissione di anticipata estinzione, ha verificato: relativamente all'interesse corrispettivo che il Tasso Annuo Effettivo Globale previsto nel contratto è pari a 6,385% e quindi non eccedente il tasso soglia del
7,785%; relativamente all'interesse di mora tasso di mora che quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto è pari all'8,05% e quindi non eccedente il tasso soglia di mora del 10,935% rata (cfr. consulenza del dr. Persona_1
del 20.2.2025).
[...]
Quindi tutte le deduzioni di parte opponente sono infondate.
Conto corrente ordinario n. 000076321
Conto anticipi su fatture n. 000010678994
In relazione a tali conti parte attrice ha dedotto: la violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione;
la mancata produzione a corredo del ricorso monitorio degli estratti conto;
l'autonomia giuridica e contabile del conto anticipi fatture;
la nullità delle
CMS applicate al rapporto;
l'illegittimità dello “ius variandi”; la pattuizione usuraria degli interessi.
La contestazione relativa alla violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione è infondata, non imponendo la norma l'espressa indicazione del nominativo del dirigente.
La contestazione relativa alla mancata produzione in sede di monitorio di tutti gli estratti conto è irrilevante, essendo stati prodotti nel presente giudizio.
Dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge quanto segue.
La banca e hanno stipulato CP_3 Pt_2 Parte_2
l'11.6.2003 il contratto di conto corrente n. 000076321.
Tale conto è stato chiuso il 27 marzo 2012.
La banca e hanno stipulato il CP_3 Parte_2
1.9.2006 il contratto di conto anticipi n. 000010678994.
Tale conto è stato chiuso il 27 marzo 2012.
Il conto corrente ordinario n. 10076321 è assistito sin dall'accensione dall'apertura di credito di euro 35.000,00 sino a revoca, utilizzabile per elasticità di cassa;
il limite del fido è variato nel corso del rapporto ed è stato poi revocato con decorrenza 29.2.2012.
Anche il conto anticipi n. 10678994 è assistito sin dall'accensione dall'apertura di credito di euro 25.000,00 sino a revoca, utilizzabile per anticipazioni fatture;
il limite del fido è variato nel corso del rapporto ed è stato poi revocato con decorrenza 29.2.2012
La banca ha prodotto per entrambi i conti correnti tutti gli estratti conto e riassunti scalare dal momento di accensione del singolo rapporto sino alla relativa estinzione.
Dalla lettura di entrambi i contratti risulta la pattuizione di tutte le condizioni economiche, i tassi di interesse sono espressamente previsti così come sono espressamente indicate le spese fisse di tenuta conto, le spese forfettarie di chiusura e le spese variabili delle operazioni.
Entrambi i contratti sono stati sottoscritti successivamente al 22 aprile 2000 e prevedono espressamente la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In entrambi i contratti la pattuizione della CMS è illegittima per indeterminatezza.
In particolare, i contratti indicano esclusivamente l'aliquota della commissione di massimo scoperto, ma non esplicitano la relativa modalità di computo, con ciò rendendo la pattuizione indeterminabile.
Ne consegue che per entrambi i conti correnti e per l'intera durata del rapporto gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto vanno eliminati.
Non è stata neppure pattuita la Commissione di Affidamento, con conseguente sua eliminazione.
Passando a verificare se i tassi di interesse siano usurari va evidenziato quanto segue.
I contratti che vengono in rilievo sono i seguenti.
Conto corrente ordinario n. 10076321:
a) contratto di apertura di conto corrente dell'11 giugno 2003;
b) contratto di adeguamento fido del 7 febbraio 2005;
c) contratto di adeguamento fido del 18 settembre 2006;
d) contratto di adeguamento fido del 22 febbraio 2007;
e) contratto di adeguamento fido del 1° aprile 2008;
f) contratto di adeguamento fido del 24 giugno 2009;
Conto anticipi n. 10678994:
a) contratto di apertura di conto anticipi del 18 settembre 2006;
b) contratto di adeguamento fido del 22 febbraio 2007;
c) contratto di adeguamento fido del 1° aprile 2008 ;
d) contratto di adeguamento fido del 24 giugno 2009; dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che: per il conto corrente ordinario n.
10076321 per nessuno dei contratti sopra riportati si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996; per il conto anticipi n. 10678994 si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 per il contratto di apertura sottoscritto in data 18 settembre 2006 (cfr. consulenza del dr. del Persona_1
20.2.2025).
Pertanto, il consulente per il conto anticipi n. 10678994, ai sensi dell'articolo 1815
c.c., ha azzerato gli interessi, la commissione di massimo scoperto e qualunque altro onere collegato all'erogazione del credito (quindi rientrante nel computo del T.A.E.G.) per l'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente (dal 18 settembre 2006 al 27 marzo 2012).
Relativamente allo ius variandi il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 per il conto corrente ordinario n. 10076321 per il primo trimestre 2008 e dal quarto trimestre 2010 al primo trimestre 2012; pertanto, per i trimestri in cui è stato accertato tale superamento, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 1815 c.c., secondo comma, ad azzerare gli interessi, la commissione di massimo scoperto e qualunque altro onere collegato all'erogazione del credito.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi, procedendo al ricalcalo del debito per il saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi con operazioni immuni da errori e da vizi logici e ha accertato che alla data del 27.3.20124 il conto corrente ordinario n. 10076321 presentava un saldo attivo a credito del cliente pari a euro 14.977,37, il conto anticipi n. 10678994 presentava un saldo passivo a debito del cliente pari a euro
99.430,71. Con conseguente saldo complessivo a debito del correntista pari adeuuro
84.453,34, oltre interessi nella misura del saggio legale a decorrere dal 27 marzo
2012 sino al soddisfo (cfr. consulenza del dr. del 20.2.2025). Persona_1
Conclusioni
Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato ma parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 169.284,96, oltre interessi al tasso legale dal
27.3.2012 al soddisfo.
Quanto alle spese, quelle della fase monitoria restano a carico di parte opponente;
per le spese dell'opposizione, parte opponente va condannata al rimborso dei tre quarti delle spese del procedimento, in applicazione dei principi di causalità della lite e di soccombenza, con la compensazione del residuo, attesa la parziale - commisurata in proporzione al rapporto tra quanto preteso in monitorio e quanto riconosciuto nella presente fase di merito- fondatezza della proposta opposizione.
Alla luce del d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 2.552,00 fase introduttiva € 1.628,00 fase istruttoria € 5.670,00 fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%, di cui solo i tre quarti gravano su parte opponente.
Le spese di c.t.u. seguono, invece, nella loro totalità la sostanziale soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2013 del Tribunale di Potenza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
4666/2013 del Tribunale di Potenza e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 169.284,96, oltre interessi al tasso legale dal 27.3.2012 al soddisfo;
2. pone le spese della fase monitoria a carico di parte opponente;
3. condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali della fase di opposizione – nei limiti di tre quarti – liquidate complessivamente in € 14.103,00 per compenso professionale oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario al 15%;
4. pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Così deciso in camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3364 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 666/2013
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Savino Genovese Parte_1
OPPONENTI
E
e per essa, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CP_2
Fausta MATTEO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo quale debitore Parte_2
principale, e quali fideiussori, hanno proposto Parte_2 Parte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2013 del tribunale di
Potenza con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 251.671,70 per scoperto di conto corrente ordinario n. 10076321, scoperto di conto anticipi fatture
SBF n. 10678994, finanziamento n. 6439372.
Parte opponete ha eccepito: la violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione;
la mancata produzione a corredo del ricorso monitorio degli estratti
Part conto relativi ai rapporti di c/c ordinario n.10076321 e al conto anticipi fatture n.10678994; l'autonomia giuridica e contabile del conto anticipi fatture;
la nullità delle CMS applicate al rapporto;
l'illegittimità dello “ius variandi”; la violazione dell'art.118 LB per abusivo esercizio dello “ius variandi” derivante dal mutamento ingiustificato dei tassi di interesse e delle condizioni applicate al rapporto e relative conseguenze;
la pattuizione usuraria degli interessi relativa al c/c ordinario e al conto anticipi e relativa sanzione;
la pattuizione usuraria degli interessi e la indebita richiesta relativa al contratto di finanziamento.
Preliminarmente va evidenziato che, nelle more del giudizio è stato dichiarato il fallimento degli opponenti e del socio Parte_2
illimitatamente responsabile con conseguente interruzione del Parte_2
processo nei loro confronti.
Il giudizio è regolarmente proseguito nei confronti del fideiussore Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione che si sovrappone al procedimento monitorio e nel quale l'autorità giudiziaria è chiamata - nel contraddittorio delle parti - non solo a valutare la legittimità dell'ingiunzione in relazione alle condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento sommario, ma anche ad accertare il fondamento nel merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio;
sicché applicando il principio sopra enunciato è evidente che, una volta dichiarato il fallimento del debitore opponente, il giudizio di opposizione (rectius la domanda monitoria) diviene improcedibile al pari di qualsiasi altro giudizio di accertamento di un credito e il creditore opposto non potrà fare altro che far valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo.
Passando a valutare l'opposizione va evidenziato che con comparsa conclusionale ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle intese Parte_1
anticoncorrenziali.
Dalla documentazione in atti, in particolare dal fascicolo del monitorio risulta che parte opponente ha sottoscritto le seguenti fideiussioni.
Fideiussione specifica del 22.2.2007 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società derivanti da Parte_2
contratto di apertura di credito di euro 30.000,00.
Fideiussione ominibus del 22.2.2007 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società fino alla Parte_2
somma di euro 110.000,00.
Fideiussione specifica del 19.8.2009 con cui ha garantito le Parte_1
obbligazioni della società derivanti da Parte_2
mutuo di euro 115.000,00. Parte opposta indica anche una fideiussione omnibus del 24.6.2009 con cui avrebbe garantito le obbligazioni della società Parte_1 [...]
fino alla somma di euro 255.000,00. Orbene tale Parte_2
documento non è stato prodotto in giudizio da nessuno;
è stata prodotta una fideiussione omnibus sottoscritta in tale data solo da . Parte_2
Come detto parte opponente solo con la comparsa conclusionale ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione delle intese anticoncorrenziali.
Tale eccezione, a prescindere dalla sua ammissibilità, è infonda.
La Cassazione civile con sentenza I, 25/11/2024, n.30383 ha affermato che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce. Pertanto, le due fideiussioni specifiche sono escluse dal rilievo di nullità.
Quanto alla fideiussione omnibus del 22.2.2007, la Corte di Cassazione con al medesima sentenza ha affermato che va valutata l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova. Orbene parte opponente non ha fornito tale prova.
Passando a valutare i motivi di opposizione sollevati in citazione sono in parte fondati.
Si deve evidenziare che i contratti di fideiussione stipulati dalla banca con parte opponente non hanno le caratteristiche di “garanzia autonoma”. In particolare, nei contratti di fideiussione suindicati è prevista solo la clausola di pagamento “a semplice richiesta” ed “immediatamente”, ma non l'espressa rinunzia dei garanti alla possibilità di sollevare eccezioni.
Quanto all'esclusione espressa del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., la decorrenza a carico dei garanti in ritardo nel pagamento degli interessi moratori, la sopravvivenza dell'obbligo dei garanti anche per il caso della dichiarazione di invalidità delle obbligazioni garantite, si tratta di condizioni del tutto compatibili con lo schema della fideiussione.
Tanto premesso va evidenziato che la pretesa creditoria di parte opposta trova il suo fondamento: nel contratto di conto corrente n. 000076321 dell'11.6.2003 intercorso tra UniCreditBanca e nel contratto di Parte_2
conto anticipi n. 000010678994 del 18.9.2006 intercorso tra UniCreditBanca e contratto di finanziamento chirografo Parte_2
n. 6439372 del 19.8.2009 intercorso tra UniCreditBanca e
[...]
nelle fideiussioni suindicate;
nonché negli estratti conto. Parte_2
Va, poi, rammentato che le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi del conto medesimo non solo legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo ma anche, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Nella specie, pur non avendo la banca fornito la prova della periodica comunicazione al correntista dell'estratto del conto corrente, va rammentato che la produzione in giudizio degli estratti periodici del conto corrente costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832
c.c. -applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente, ex art. 1857 c.c.-, determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per il fideiussore, al quale è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto.
Parte opponente non ha contestato le poste e le operazioni contabili: è consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
Pertanto, in difetto delle necessarie specifiche contestazioni non può ritenersi superata l'efficacia probatoria della produzione documentale della banca opposta.
Contratto di finanziamento n. 6439372 del 19.8.2009
In relazione a tale finanziamento parte attrice ha dedotto la natura usuraria del tasso di interessi l'esistenza di garanzia Cofidi.
Irrilevante è l'esistenza di una garanzia Cofidi, non essendo stato neppure dedotto che si stata escussa.
La banca e hanno stipulato un CP_3 Parte_2
contratto di mutuo in data 19.8.2009, con piano di ammortamento e documento di sintesi allegato.
Tale contratto prevede la concessione di un mutuo per un importo di euro
115.000,00, per la durata di 84 mesi, con restituzione della somma mutuata mediante 84 rate mensili posticipate di ammortamento di euro 1.682,74 cadauna, convesso con tasso annuo nominale fisso del 6,05%.
Al contratto è stato allegato dettagliato piano di ammortamento, riportante per ciascuna scadenza la relativa quota capitale e quota interessi corrispettivi, quest'ultima computata a scalare sul capitale via via residuo applicando il tasso di interesse pattuito del 6,05%.
Viene poi definita la clausola relativa al tasso di mora, questo sarà pari ad 2 punto percentuale in più rispetto al tasso applicato (quindi concretamente il tasso di mora pattuito è pari all'8,05% nominale annuo).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha verificato che la Banca ha correttamente determinato la rata mensile posticipata costante (euro 1.682,74), nonché le relative quote di capitale e di interessi corrispettivi, con conseguente azzeramento del capitale al momento della scadenza dell'ultima rata (cfr. consulenza del dr.
[...]
del 20.2.2025). Persona_1
Passando a valutare se i tassi pattuiti siano usurari va premesso che la commissione di estinzione anticipata è un costo solo eventuale del finanziamento, correlato ad eventi particolari (che esulano dal fisiologico svolgimento del rapporto), che non configura una spesa collegata all'erogazione del credito e non remunera il credito concesso dalla banca, ma rappresenta il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni connessi al contratto. In sostanza essa è finalizzata a compensare il mancato guadagno prodottosi in capo al mutuante in ragione della liberazione anticipata del mutuatario e come tale non va computata ai fini della verifica di usurarietà.
Da ultimo anche la Cassazione ha affermato che la penale non entra a far parte del calcolo del TEG (cfr. Cass., 17 aprile 2023, n. 13228, in motivazione: «È ben vero che, a mente della l. 108 del 1996, art. 2, comma 1, le rilevazioni del tasso effettivo globale medio a cui procede trimestralmente la Banca d'Italia, onde dar modo di stabilire ai sensi dell'art. 644 c.p. il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, debbano avere ad oggetto, tra l'altro, le "remunerazioni a qualsiasi titolo" previste per l'operazione conclusa dal cliente, ma ciò non consente di estendere la norma anche alla penale per l'anticipata estinzione, giacché essa, come bene hanno detto entrambi i giudici di merito, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipato scioglimento»).
Il nominato consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto di tutte le spese previste in contratto, con esclusione della commissione di anticipata estinzione, ha verificato: relativamente all'interesse corrispettivo che il Tasso Annuo Effettivo Globale previsto nel contratto è pari a 6,385% e quindi non eccedente il tasso soglia del
7,785%; relativamente all'interesse di mora tasso di mora che quello previsto al momento della sottoscrizione del contratto è pari all'8,05% e quindi non eccedente il tasso soglia di mora del 10,935% rata (cfr. consulenza del dr. Persona_1
del 20.2.2025).
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Quindi tutte le deduzioni di parte opponente sono infondate.
Conto corrente ordinario n. 000076321
Conto anticipi su fatture n. 000010678994
In relazione a tali conti parte attrice ha dedotto: la violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione;
la mancata produzione a corredo del ricorso monitorio degli estratti conto;
l'autonomia giuridica e contabile del conto anticipi fatture;
la nullità delle
CMS applicate al rapporto;
l'illegittimità dello “ius variandi”; la pattuizione usuraria degli interessi.
La contestazione relativa alla violazione dell'art. 50 TUB per la mancata indicazione dell'identità del dirigente della banca che ha sottoscritto la dichiarazione è infondata, non imponendo la norma l'espressa indicazione del nominativo del dirigente.
La contestazione relativa alla mancata produzione in sede di monitorio di tutti gli estratti conto è irrilevante, essendo stati prodotti nel presente giudizio.
Dalla documentazione in atti e dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge quanto segue.
La banca e hanno stipulato CP_3 Pt_2 Parte_2
l'11.6.2003 il contratto di conto corrente n. 000076321.
Tale conto è stato chiuso il 27 marzo 2012.
La banca e hanno stipulato il CP_3 Parte_2
1.9.2006 il contratto di conto anticipi n. 000010678994.
Tale conto è stato chiuso il 27 marzo 2012.
Il conto corrente ordinario n. 10076321 è assistito sin dall'accensione dall'apertura di credito di euro 35.000,00 sino a revoca, utilizzabile per elasticità di cassa;
il limite del fido è variato nel corso del rapporto ed è stato poi revocato con decorrenza 29.2.2012.
Anche il conto anticipi n. 10678994 è assistito sin dall'accensione dall'apertura di credito di euro 25.000,00 sino a revoca, utilizzabile per anticipazioni fatture;
il limite del fido è variato nel corso del rapporto ed è stato poi revocato con decorrenza 29.2.2012
La banca ha prodotto per entrambi i conti correnti tutti gli estratti conto e riassunti scalare dal momento di accensione del singolo rapporto sino alla relativa estinzione.
Dalla lettura di entrambi i contratti risulta la pattuizione di tutte le condizioni economiche, i tassi di interesse sono espressamente previsti così come sono espressamente indicate le spese fisse di tenuta conto, le spese forfettarie di chiusura e le spese variabili delle operazioni.
Entrambi i contratti sono stati sottoscritti successivamente al 22 aprile 2000 e prevedono espressamente la capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, con conseguente legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
In entrambi i contratti la pattuizione della CMS è illegittima per indeterminatezza.
In particolare, i contratti indicano esclusivamente l'aliquota della commissione di massimo scoperto, ma non esplicitano la relativa modalità di computo, con ciò rendendo la pattuizione indeterminabile.
Ne consegue che per entrambi i conti correnti e per l'intera durata del rapporto gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto vanno eliminati.
Non è stata neppure pattuita la Commissione di Affidamento, con conseguente sua eliminazione.
Passando a verificare se i tassi di interesse siano usurari va evidenziato quanto segue.
I contratti che vengono in rilievo sono i seguenti.
Conto corrente ordinario n. 10076321:
a) contratto di apertura di conto corrente dell'11 giugno 2003;
b) contratto di adeguamento fido del 7 febbraio 2005;
c) contratto di adeguamento fido del 18 settembre 2006;
d) contratto di adeguamento fido del 22 febbraio 2007;
e) contratto di adeguamento fido del 1° aprile 2008;
f) contratto di adeguamento fido del 24 giugno 2009;
Conto anticipi n. 10678994:
a) contratto di apertura di conto anticipi del 18 settembre 2006;
b) contratto di adeguamento fido del 22 febbraio 2007;
c) contratto di adeguamento fido del 1° aprile 2008 ;
d) contratto di adeguamento fido del 24 giugno 2009; dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso che: per il conto corrente ordinario n.
10076321 per nessuno dei contratti sopra riportati si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996; per il conto anticipi n. 10678994 si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 per il contratto di apertura sottoscritto in data 18 settembre 2006 (cfr. consulenza del dr. del Persona_1
20.2.2025).
Pertanto, il consulente per il conto anticipi n. 10678994, ai sensi dell'articolo 1815
c.c., ha azzerato gli interessi, la commissione di massimo scoperto e qualunque altro onere collegato all'erogazione del credito (quindi rientrante nel computo del T.A.E.G.) per l'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente (dal 18 settembre 2006 al 27 marzo 2012).
Relativamente allo ius variandi il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che si è verificato il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996 per il conto corrente ordinario n. 10076321 per il primo trimestre 2008 e dal quarto trimestre 2010 al primo trimestre 2012; pertanto, per i trimestri in cui è stato accertato tale superamento, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 1815 c.c., secondo comma, ad azzerare gli interessi, la commissione di massimo scoperto e qualunque altro onere collegato all'erogazione del credito.
Il nominato consulente tecnico d'ufficio ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi, procedendo al ricalcalo del debito per il saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi con operazioni immuni da errori e da vizi logici e ha accertato che alla data del 27.3.20124 il conto corrente ordinario n. 10076321 presentava un saldo attivo a credito del cliente pari a euro 14.977,37, il conto anticipi n. 10678994 presentava un saldo passivo a debito del cliente pari a euro
99.430,71. Con conseguente saldo complessivo a debito del correntista pari adeuuro
84.453,34, oltre interessi nella misura del saggio legale a decorrere dal 27 marzo
2012 sino al soddisfo (cfr. consulenza del dr. del 20.2.2025). Persona_1
Conclusioni
Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato ma parte opponente va condannata al pagamento della somma di euro 169.284,96, oltre interessi al tasso legale dal
27.3.2012 al soddisfo.
Quanto alle spese, quelle della fase monitoria restano a carico di parte opponente;
per le spese dell'opposizione, parte opponente va condannata al rimborso dei tre quarti delle spese del procedimento, in applicazione dei principi di causalità della lite e di soccombenza, con la compensazione del residuo, attesa la parziale - commisurata in proporzione al rapporto tra quanto preteso in monitorio e quanto riconosciuto nella presente fase di merito- fondatezza della proposta opposizione.
Alla luce del d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate: fase di studio € 2.552,00 fase introduttiva € 1.628,00 fase istruttoria € 5.670,00 fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 14.103,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%, di cui solo i tre quarti gravano su parte opponente.
Le spese di c.t.u. seguono, invece, nella loro totalità la sostanziale soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara
Di Paolo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 666/2013 del Tribunale di Potenza, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n.
4666/2013 del Tribunale di Potenza e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di € 169.284,96, oltre interessi al tasso legale dal 27.3.2012 al soddisfo;
2. pone le spese della fase monitoria a carico di parte opponente;
3. condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese processuali della fase di opposizione – nei limiti di tre quarti – liquidate complessivamente in € 14.103,00 per compenso professionale oltre i.v.a., c.p.a.
e rimborso forfetario al 15%;
4. pone le spese di ctu a carico di parte opponente.
Così deciso in camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo