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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11042 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
****
In funzione di Giudice di Appello
In composizione monocratica
****
Il Giudice designato Dott. AN AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 40200 del Ruolo Generale degli Affari
Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 21 maggio 2025 e vertente
TRA
, con l'avv. Sabrina Bernardi;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Daniel Rupeni;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Stefano D'Ercole; CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2685/23 depositata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava, avanti al Giudice di Pace di Roma, affinché fosse Parte_1 CP_2 condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito di un improvviso sbalzo di elettricità verificatosi in data 28.06.2016 nel suo immobile sito in Roma Via Ballarin
1 35, quantificati nella somma di € 2817,64 o in quella diversa acclarata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, parte attrice assumeva di essere titolare di utenza CP_2 per l'erogazione di energia elettrica nel proprio appartamento e che il giorno
28.06.2016, mentre erano in corso lavori di sistemazione della rete elettrica presso la competente cabina elettrica di zona, si era verificato uno sbalzo di energia elettrica a seguito del quale era stata erogata presso tutte le abitazioni una potenza pari a 380 Volts in luogo degli usuali 220 Volts.
Tale sbalzo aveva provocati danni irreparabili alle apparecchiature e agli elettrodomestici dell'attrice allacciati alla rete elettrica che pertanto necessitavano di essere sostituiti.
L'attrice pertanto aveva provveduto a riacquistarne alcuni (macchina da caffè, scheda caldaia elettrice, tv e decoder tv) sostenendo una spesa documentata di € 1122,24, mentre per la sostituzione degli altri (pc desktop, stereo hi fi Sony, Dvd Samsung) allegava una spesa preventivabile di € 1500,00.
L'attrice assumeva che, stante l'infruttuosità della procedura di negoziazione assistita preventivamente avviata, si era vista costretta ad adire le vie giudiziali.
Costituitasi in giudizio contestava la domanda e chiedeva essere autorizzata CP_2 alla chiamata in causa di , in qualità di ente distributore territoriale della CP_1 fornitura di energia elettrica in questione.
Autorizzata la chiamata in causa di , si costituiva in giudizio quale CP_1 CP_1 mandataria di , già , la quale chiedeva il rigetto della CP_1 CP_1 Parte_2 domanda.
Istruita su base documentale e con escussione di testi, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l'improcedibilità della domanda compensando tra le parti le spese di giudizio.
Interpone appello per la riforma integrale della sentenza e Parte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda risarcimento, deducendo: 1) violazione della L.
n. 481/1995, art. 2 co.24 lett.B) e del Codice del Consumo (art. 141 co 6 lett. C) in relazione all'art. 3 di cui all'allegato A) alla deliberazione 209/2016/E/com; 2) la fondatezza nel merito della domanda attrice.
Gli enti appellati si sono costituiti resistendo al gravame.
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La declaratoria di improcedibilità della sentenza gravata è motivata nei termini che seguono: <Rilevato che, con delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e opertori o gestori, nei settori regolati dall'Autorità (Testo integrato Conciliazione –
TICO), contenuto nell'allegato della delibera;
che tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (legge 481/1995, art. 2 co.24 lett.B) e del Codice del
Consumo (art. 141 co 6 lett.C), definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale”; che nella presente fattispecie parte attrice non ha fornito prova documentale, su di lei incombente, di aver dato impulso alla procedura di cui sopra, con conseguente improcedibilità della domanda;
che sussistono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio, atteso che l'improcedibilità può essere rilevata dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio>>.
2. Parte attrice – appellante invoca la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
15502/2022), espressa in tema di telecomunicazioni, ma con esplicitazione di principi processuali che ritiene di immediata e pacifica applicazione anche alla fattispecie in esame, secondo cui il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, avrebbe dovuto indurre ad una pronuncia in rito, in luogo di sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per consentire di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
3. La normativa applicabile nelle controversie tra clienti finali di energia elettrica e operatori o gestori prevede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale.
Nel caso in esame è pacifica l'assenza di prova dell'esperimento del previsto tentativo di conciliazione.
Ulteriore dato non controverso è l'assenza di previsione nella normativa di riferimento della sospensione del processo introdotto senza esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per sanare tale carenza.
3 Tuttavia, anche in materia di telecomunicazioni la normativa di riferimento non prevede espressamente l'istituto della sospensione per la sanatoria della condizione di procedibilità (come invece espressamente previsto in materia di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita),
Si pone, conseguentemente, l'interrogativo se tale carenza possa essere sopperita con un'estensione alla materia di cui si discute della previsione di sospensione del processo per sanare la carenza.
4. Al riguardo, ritiene il giudicante di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità espresso in materia di telecomunicazioni ma elaborato sulla base di una motivazione di valenza generale ed estensibile ad altre fattispecie, individuata nella natura di condizione di procedibilità, da distinguere da quella di proponibilità.
Sebbene la pronuncia di legittimità in esame non chiarisca la distinzione, non sempre netta nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, tra condizione di proponibilità e di procedibilità, alla riconduzione del tentativo di conciliazione alla categoria di improcedibilità discende che non è ravvisabile un impedimento a che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
D'altra parte, depone in tale senso un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui la definitiva improcedibilità della domanda consentirebbe la riproposizione della domanda, con una duplicazione di giudizi ed allungamento dei tempi, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la motivazione della sentenza di primo grado non è condivisibile e va riformata, imponendosi l'obbligo di rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per consentire a parte attrice – appellante l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 a) accoglie l'appello proposto e, in riforma della gravata sentenza, revoca la declaratoria di improcedibilità;
b) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza;
c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma addì 17/07/2025.
Il giudice
(AN De CR AR)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XII SEZIONE
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In funzione di Giudice di Appello
In composizione monocratica
****
Il Giudice designato Dott. AN AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 40200 del Ruolo Generale degli Affari
Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 21 maggio 2025 e vertente
TRA
, con l'avv. Sabrina Bernardi;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Daniel Rupeni;
APPELLATA
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Stefano D'Ercole; CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2685/23 depositata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava, avanti al Giudice di Pace di Roma, affinché fosse Parte_1 CP_2 condannata al risarcimento dei danni subiti a seguito di un improvviso sbalzo di elettricità verificatosi in data 28.06.2016 nel suo immobile sito in Roma Via Ballarin
1 35, quantificati nella somma di € 2817,64 o in quella diversa acclarata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, parte attrice assumeva di essere titolare di utenza CP_2 per l'erogazione di energia elettrica nel proprio appartamento e che il giorno
28.06.2016, mentre erano in corso lavori di sistemazione della rete elettrica presso la competente cabina elettrica di zona, si era verificato uno sbalzo di energia elettrica a seguito del quale era stata erogata presso tutte le abitazioni una potenza pari a 380 Volts in luogo degli usuali 220 Volts.
Tale sbalzo aveva provocati danni irreparabili alle apparecchiature e agli elettrodomestici dell'attrice allacciati alla rete elettrica che pertanto necessitavano di essere sostituiti.
L'attrice pertanto aveva provveduto a riacquistarne alcuni (macchina da caffè, scheda caldaia elettrice, tv e decoder tv) sostenendo una spesa documentata di € 1122,24, mentre per la sostituzione degli altri (pc desktop, stereo hi fi Sony, Dvd Samsung) allegava una spesa preventivabile di € 1500,00.
L'attrice assumeva che, stante l'infruttuosità della procedura di negoziazione assistita preventivamente avviata, si era vista costretta ad adire le vie giudiziali.
Costituitasi in giudizio contestava la domanda e chiedeva essere autorizzata CP_2 alla chiamata in causa di , in qualità di ente distributore territoriale della CP_1 fornitura di energia elettrica in questione.
Autorizzata la chiamata in causa di , si costituiva in giudizio quale CP_1 CP_1 mandataria di , già , la quale chiedeva il rigetto della CP_1 CP_1 Parte_2 domanda.
Istruita su base documentale e con escussione di testi, il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l'improcedibilità della domanda compensando tra le parti le spese di giudizio.
Interpone appello per la riforma integrale della sentenza e Parte_1
l'accoglimento dell'originaria domanda risarcimento, deducendo: 1) violazione della L.
n. 481/1995, art. 2 co.24 lett.B) e del Codice del Consumo (art. 141 co 6 lett. C) in relazione all'art. 3 di cui all'allegato A) alla deliberazione 209/2016/E/com; 2) la fondatezza nel merito della domanda attrice.
Gli enti appellati si sono costituiti resistendo al gravame.
2 Acquisito il fascicolo d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La declaratoria di improcedibilità della sentenza gravata è motivata nei termini che seguono: <Rilevato che, con delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e opertori o gestori, nei settori regolati dall'Autorità (Testo integrato Conciliazione –
TICO), contenuto nell'allegato della delibera;
che tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (legge 481/1995, art. 2 co.24 lett.B) e del Codice del
Consumo (art. 141 co 6 lett.C), definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale”; che nella presente fattispecie parte attrice non ha fornito prova documentale, su di lei incombente, di aver dato impulso alla procedura di cui sopra, con conseguente improcedibilità della domanda;
che sussistono giusti motivi, per compensare tra le parti le spese di giudizio, atteso che l'improcedibilità può essere rilevata dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio>>.
2. Parte attrice – appellante invoca la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
15502/2022), espressa in tema di telecomunicazioni, ma con esplicitazione di principi processuali che ritiene di immediata e pacifica applicazione anche alla fattispecie in esame, secondo cui il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, avrebbe dovuto indurre ad una pronuncia in rito, in luogo di sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per consentire di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
3. La normativa applicabile nelle controversie tra clienti finali di energia elettrica e operatori o gestori prevede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
l'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale.
Nel caso in esame è pacifica l'assenza di prova dell'esperimento del previsto tentativo di conciliazione.
Ulteriore dato non controverso è l'assenza di previsione nella normativa di riferimento della sospensione del processo introdotto senza esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per sanare tale carenza.
3 Tuttavia, anche in materia di telecomunicazioni la normativa di riferimento non prevede espressamente l'istituto della sospensione per la sanatoria della condizione di procedibilità (come invece espressamente previsto in materia di mediazione obbligatoria e negoziazione assistita),
Si pone, conseguentemente, l'interrogativo se tale carenza possa essere sopperita con un'estensione alla materia di cui si discute della previsione di sospensione del processo per sanare la carenza.
4. Al riguardo, ritiene il giudicante di condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità espresso in materia di telecomunicazioni ma elaborato sulla base di una motivazione di valenza generale ed estensibile ad altre fattispecie, individuata nella natura di condizione di procedibilità, da distinguere da quella di proponibilità.
Sebbene la pronuncia di legittimità in esame non chiarisca la distinzione, non sempre netta nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale, tra condizione di proponibilità e di procedibilità, alla riconduzione del tentativo di conciliazione alla categoria di improcedibilità discende che non è ravvisabile un impedimento a che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
D'altra parte, depone in tale senso un'interpretazione costituzionalmente orientata, secondo cui la definitiva improcedibilità della domanda consentirebbe la riproposizione della domanda, con una duplicazione di giudizi ed allungamento dei tempi, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, la motivazione della sentenza di primo grado non è condivisibile e va riformata, imponendosi l'obbligo di rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per consentire a parte attrice – appellante l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 a) accoglie l'appello proposto e, in riforma della gravata sentenza, revoca la declaratoria di improcedibilità;
b) rimette la causa sul ruolo per il prosieguo come da separata ordinanza;
c) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Roma addì 17/07/2025.
Il giudice
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