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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2226 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BRIUGLIA MARIA , giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.FOTI MICHELA;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 102 giornate, nel 2012 per 78 giornate e nel 2013 per 51 giornate annue alle dipendenze della ditta “AT DO TO”.
Lamentava che l' con tre note del 22/3/2024 le aveva comunicato di aver proceduto alla CP_1
cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1
suddetto anno.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la sospensione del disconoscimento e di dichiarare la nullità di eventuali indebiti e provvedimenti di ripetizione somme;
nel merito insisteva per il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad effettuare la suddetta reiscrizione, e per CP_1
l'annullamento di eventuali provvedimenti di indebito e di ripetizione somme, infine invocava la prescrizione delle pretesa creditoria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. L' si costituiva in giudizio evidenziando come la cancellazione del rapporto lavorativo CP_1
della ricorrente traesse origine dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
2022009272/DDL del 30/09/2023, reso a seguito di accertamento ispettivo;
contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2011, 2012 e 2013, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura nel 2011 per 102 giornate, nel 2012 per 78 giornate e nel 2013 per
51 giornate annue alle dipendenze della ditta “AT DO TO”.
Preliminarmente occorre precisare che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni;
Invero, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n.
2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Lo stesso può dirsi della domanda rivolta alla sospensione o all'annullamento di eventuali provvedimenti di indebito o di ripetizione somme, in quanto si tratta di atti non ancora venuti in essere.
La parte ricorrente, che non ha mai ricevuto alcun atto di tal natura, non può agire per contestare un atto meramente potenziale, né può eccepire la prescrizione di un credito non ancora azionato dall'Istituto Previdenziale.
Ne consegue che tali domande sono inammissibili.
Va a questo punto dato atto della tempestività del presente ricorso.
Dalla documentazione in atti, invero, non risultano essere presentati nei termini di legge i ricorsi amministrativi avverso la competente commissione CISOA, ma comunque risulta rispettato il termine decadenziale di 120 giorni per l'iscrizione a ruolo ricorso giudiziale, tempestivamente depositato in data 16/07/2024 .
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta AT DO TO al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 30.09.2023, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e . CP_1 Per_1 Per_2
Invero gli Ispettori verbalizzanti, a conclusione degli accertamenti, hanno accertato che la manodopera denunciata, negli anni esaminati, è notevolmente sproporzionata in eccesso rispetto al verificato effettivo fabbisogno occupazionale, specie in considerazione del fatto che sino all'anno
2013 l'attività principale dell'azienda è consistita nella conduzione di un allevamento suinicolo e che marginale è risultata essere, invece, l'attività di coltivazione, peraltro eseguita su una porzione di terreno poco estesa sita in località Grazia nel territorio di Naso.
A ciò sono pervenuti sulla base dei seguenti elementi:
- la documentazione previdenziale rilevata dagli archivi automatizzati dell'Istituto e di altre
Pubbliche Amministrazioni, le cui risultanze sono sopra compendiate;
- i sopralluoghi effettuati sui terreni condotti dal sig. AT DO TO;
- le dichiarazioni raccolte dai presunti lavoratori assunti e dei presunti acquirenti;
- la documentazione aziendale esibita nonché dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori.
Conseguentemente, è stato disposto il disconoscimento ed annullamento ai fini previdenziali, avendone accertato la loro fittizia costituzione, di tutti i rapporti di lavoro denunciati all' da CP_1 parte della ditta ispezionata a decorrere dall'anno 2010, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
In quel periodo, in effetti, risultava documentata l'attività di coltivazione e di allevamento suini ma, il fabbisogno, così determinato, nei vari anni è stato soddisfatto esclusivamente dal lavoro manuale e personale del titolare, Sig. AT DO TO, con l'aiuto di qualche familiare;
peraltro, il suddetto lavoro non soddisfa il requisito richiesto ai fini della contribuzione quale coltivatore diretto: per cui è risultata assolutamente ingiustificata la manodopera bracciantile assunta per soddisfare una minima attività che, come si è potuto appurare, è dedita alla produzione di prodotti destinati all'autoconsumo.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Parte ricorrente, ha omesso di dare adeguata prova dell'attività lavorativa espletata in favore della , omettendo altresì di articolare prova testimoniale, dai cui esiti si Controparte_2 sarebbe potuta evincere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Parte_1
alle dipendenze della Ditta in questione.
Invero, la documentazione prodotta dal ricorrente, come il modello UNILAV, non può essere ritenuta sufficiente a superare le circostanze riportate nei verbali ispettivi prodotti dall' CP_1
resistente, i quali godono di fede privilegiata.
Risulta di tutta evidenza la preponderanza, nel quadro istruttorio complessivo, degli elementi che consentono di ritenere non esistente il rapporto di lavoro di alle Parte_1
dipendenze della DO TO, rispetto alle puntuali allegazioni e alla produzione CP_2 documentale dell' la quale, invero, consente di trarre elementi significativi per poter escludere CP_1
la effettiva esistenza del rapporto di lavoro in oggetto.
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro- con tutti i caratteri tipici della subordinazione- alle dipendenze della
[...]
. Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, la domanda della ricorrente è infondata e va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152 disp att c.p.c.
Ciò nondimeno, questo Tribunale è conscio del proprio precedente orientamento secondo cui la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. veniva ritenuta valida e produttiva dell'effetto di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite indipendentemente dall'oggetto della controversia di natura previdenziale o assistenziale.
Al riguardo si rileva in via generale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la tutela accordata in casi di c.d. prospective overruling, istituto finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente sconfessato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, presuppone la configurabilità di un affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali e come tale meritevole di tutela, che è ravvisabile <solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni
Unite, i quali soltanto assumono il valore di 'communis opinio' tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere
a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un 'diritto vivente'>> (Cass. s.u. 12 febbraio 2019, n. 4135 che si colloca nel solco segnato da plurime precedenti pronunzie uniformi).
Ebbene, nel dare atto dell'adeguamento dell'Ufficio all'orientamento delle superiori Corti in materia di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese devono seguire le normali regole sulla soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 16/07/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
€1.312,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 11/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena