Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Versione
3 gennaio 1991
3 gennaio 1991