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Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1990, n. 417
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Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Versione
3 gennaio 1991
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1991
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