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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1568/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Soncino Viale dello Sport 32, rappresentata e difesa dagli Avv. ti PAOLA CHIODA (C.f.
) del Foro di Lodi e (C.f. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Lodi, C.so Roma 26;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con Sede Legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. _1 P.IVA_1
1, e per essa, (C.F. , con sede legale in AR P.IVA_2
Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FELICITA FENAROLI (C.F. ) del Foro di Milano, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo Studio della stessa, sito in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso precetto notificatole in data Parte_1
18/7/2023 da e per essa chiedendo accogliersi le Controparte_1 AR seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare: – in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- Sempre in via preliminare di rito: - Dichiararsi il difetto del titolo esecutivo per difetto di forma dell'atto modificato, così come meglio indicato in narrativa;
- Nella denegata ipotesi in cui si voglia considerare l'atto modificato quale titolo esecutivo, dichiararsi la nullità del precetto per preventiva mancata notifica del
pagina 1 di 9 titolo esecutivo e mancata indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva;
-
Dichiararsi la carenza di legittimazione della e per essa di _1 AR
, in quanto non è stata provata la sua titolarità del credito qui azionato;
- nel merito, accertare e
[...] dichiarare che la e per essa la non ha diritto a procedere _1 AR ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi tutti svolti in narrativa;
- In ogni caso accertare e dichiarare la signora liberata da ogni e qualsiasi obbligazione nei Parte_1 confronti dell'opposta per i motivi svolti in narrativa, con ogni statuizione di legge - In via subordinata alla luce di quanto esposto in atti, si chiede che in caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande dell'opposta, l'odierna opponente sia tenuta a corrispondere al e per _1 essa di esclusivamente le eventuali somme nella misura effettivamente AR provata dall'opposta, con ogni statuizione di legge - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa in persona del Controparte_1 AR legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: -
Rigettare la chiesta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: - Rigettare l'eccezione di difetto di forma del titolo esecutivo, in quanto mai modificato e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dello stesso. - Accertare e dichiarare che la concessione di un accordo di moratoria non costituisce modifica del titolo esecutivo, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui si discute. - Rigettare l'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato. - Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e, _1 per l'effetto, accertare e dichiarare la sua piena legittimazione attiva. Nel merito, in via principale: -
Accertare e dichiarare il diritto di IN a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra
, garante per fideiussione sino alla concorrenza di € 2.278.696,43 in relazione al Parte_1 contratto di mutuo per cui è causa. In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso: -
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per Legge”.
Con ordinanza del 13/2/2025, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parte i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
All'udienza del 3/6/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. L'opposizione promossa da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
L'opponente ha invero eccepito: a) la nullità del precetto notificato, derivante: dalla mancata notifica del titolo esecutivo e dalla mancata indicazione della data in cui sarebbe stata emessa la formula esecutiva, dal difetto del titolo esecutivo posto alla sua base;
b) il difetto di legittimazione (rectius, di titolarità attiva) del creditore precettante, non avendo egli provato l'inclusione del credito azionato nella cessione intervenuta in data 6/6/2020; c) la nullità di varie clausole contrattuali (del contratto di pagina 2 di 9 mutuo fondiario e della fideiussione in esso inserita) in quanto vessatorie ai sensi del codice del consumo.
Orbene, in ordine ai lamentati vizi del precetto e del titolo esecutivo azionato (motivi che vanno ricondotti all'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.), essi sono infondati. In primo luogo, infatti, ai sensi dell'art. 41 TUB, “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Tale privilegio – in quanto dettante una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario (ed anche dal suo cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB), in deroga alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. – è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche qualora l'esecuzione sia proposta non solo nei confronti del debitore originario, ma anche nei confronti di un soggetto diverso dal debitore contrattuale, in particolare nei confronti del terzo proprietario (v. Cass. sent. n. 27848/2022; v. anche, come obiter dictum, Cass. sent. n. 11191/2022), e anche nei confronti degli eredi del debitore.
Ciò si ritiene derivante dalla circostanza che sia il debitore (in quanto partecipante all'atto di mutuo) sia il terzo proprietario (in quanto datore di ipoteca) sia gli eredi del debitore (in quanto appunto aventi causa dallo stesso) siano in possesso del titolo da loro (o dai loro danti causa) sottoscritto, e ciò dunque giustifica l'esclusione dell'obbligo della notificazione di un atto che già si suppone essere nelle mani del destinatario, avendo lo stesso partecipato alla sua formazione.
In virtù di ciò, oltre che della circostanza relativa all'ampio contenuto letterale della norma (che non specifica che l'esecuzione così intrapresa sia rivolta esclusivamente nei confronti del debitore), fa ritenere che tale privilegio del creditore vada senz'altro esteso anche all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'odierno fideiussore, e ciò in quanto nel caso in esame i fideiussori (tra cui l'opponente) hanno partecipato all'atto di mutuo innanzi al notaio rogante, pattuendo all'interno dello stesso atto di mutuo il proprio impegno in garanzia di quella obbligazione.
I fideiussori dunque non sono – nel caso di specie – soggetti terzi rispetto alla stipula del contratto e non hanno assunto obblighi in relazione ad un titolo diverso, accessorio al contratto fondiario.
In secondo luogo, con riferimento alla “mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva”, si rileva che l'atto di precetto impugnato è stato notificato in data 18/7/2023, ossia successivamente all'entrata in vigore del nuovo disposto degli artt. 474-475 c.p.c., con cui è stata eliminata la necessità dell'apposizione della formula esecutiva.
Tale novella si applica ai precetti notificati dopo il 1/3/2023 (Cfr. art. 35 c. 1 e 8 d.lgs. 149/2022 come mod. dall'1 c 380 L. 197/2022) e dunque – giocoforza – successivamente a tale data viene meno l'onere per il creditore precettante di ottenere il rilascio della formula esecutiva sul titolo (ancorchè formatosi anteriormente al 1/3/2023) e dunque anche l'obbligo di indicarla nel precetto. Peraltro, l'esigenza di indicare la data di apposizione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del titolo deriva dall'art. 654 c.p.c., applicabile tuttavia solo al caso in cui il titolo azionato sia un decreto ingiuntivo.
Al contrario, il contratto di mutuo fondiario, essendo regolato da una normativa del tutto speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, costituisce ab origine titolo esecutivo poiché ha natura contrattuale e, come espressamente indicato dall'art. 41, comma 1, TUB, è esente dalla notificazione al pagina 3 di 9 debitore (v. Cass. n. 11242/2022) o, in questo caso, al fideiussore, che ha anche lui partecipato e sottoscritto il contratto di mutuo.
Ancora, è infondato ed in ogni caso è rimasto indimostrato il dedotto (contenuto solo nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 39 TUB, che nella prospettiva dell'opponente priverebbe del suddetto privilegio fondiario l'odierno creditore.
Infatti: a) non è stato né dedotto né dimostrato il valore dei beni sui quali è stata concessa ipoteca di primo grado, rispetto al valore del finanziamento;
b) neppure è stato dedotto e dimostrato che l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, risulti superiore all'80% del valore dei beni;
c) in ogni caso, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., sent. 33719/2022) ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” ed inoltre “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In terzo luogo, non può dirsi inesistente il titolo esecutivo azionato in quanto nel 2012 sarebbe stata concessa – tramite una mera scrittura privata – una moratoria/modifica contrattuale del mutuo originario che “toglie valore al titolo modificato”.
Il titolo azionabile – anche in presenza della moratoria concessa, che ha peraltro riguardato meramente i termini relativi alla restituzione dell'importo mutuato e quindi alla scadenza delle rate – rimane il mutuo fondiario originario e l'eventuale invalidità della moratoria concessa (perché non vi ha partecipato l'odierna opponente o perché vi sarebbe un difetto di forma) comporterebbe unicamente la conseguenza per cui tale modifica non sarebbe opponibile all'odierna opponente, la quale non potrebbe beneficiare della moratoria ai tempi concessa al debitore (in suo favore).
In altre parole, invocare l'inefficacia dell'atto modificativo non si traduce nella nullità totale del precetto fondato (in larghissima parte) sul mutuo, ma semmai – a tutto voler concedere – nella pagina 4 di 9 inefficacia parziale del precetto con riferimento a quanto preteso in applicazione della modifica e dunque, in concreto, nella impossibilità per il creditore (e per l'opponente) di applicare tale atto modificativo, senza dubbio favorevole alla parte debitrice (essendo stato sospeso il rimborso del capitale per un certo periodo): l'opponente peraltro non ha dedotto e dimostrato che l'inoperatività della modifica contrattuale comporterebbe una maggiorazione del credito ingiunto con il precetto
(essendo invece verosimile l'esatto contrario).
Infine, la dedotta (contenuta ancora una volta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) indeterminatezza dell'importo precettato è eccezione generica ed infondata, in quanto: a) il titolo/mutuo azionato contiene in sé tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto (peraltro, non essendovi obbligo del creditore di notificare il titolo, non vi era neppure l'obbligo di produrre il piano di ammortamento delle rate) e quindi la possibilità del debitore di ricostruire il debito dovuto, ricadendo al contrario sull'opponente l'onere di dimostrare che il creditore non si sarebbe attenuto alle condizioni pattuite;
b) la creditrice ha chiarito e dimostrato che quanto incassato in virtù della garanzia UNIFIDI pattuita è stato contabilizzato e tenuto in conto (doc. 11) nell'importo precettato.
Quanto poi alla titolarità attiva del credito, va premesso che sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo
“costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua
"minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2
TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118
pagina 5 di 9 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che laddove, come nel caso di specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie, si ritiene che parte opposta abbia in ogni caso compiutamente dimostrato di essere titolare del credito ingiunto, avendo all'uopo prodotto: a) Copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/06/2020, Parte II n. 66 (doc. 5 opposta), da cui si evince che “le Banche
Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti con allegata la lista dei crediti ceduti”; b) la suddetta lista dei crediti ceduti (doc. 8 opposta) da cui si evince il numero (NDG) della posizione, che corrisponde a quello indicato nella dichiarazione di cessione redatta dalla cedente (doc. 9 opposta); c) la CP_3 dichiarazione con cui la Banca cedente attesta l'avvenuta inclusione nella cessione suddetta del credito in esame (doc. 9 citato), elemento documentale considerato "rilevante, potenzialmente decisivo" già in
Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Pertanto, è fuor di dubbio che nella suddetta cessione fosse incluso il credito in esame.
Infine, non può condividersi la tesi di parte opponente per cui la stessa ricoprirebbe, in relazione al debito in esame, la qualifica di consumatore, ovvero di persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale.
Infatti, può essere riconosciuta la qualifica di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presti una fideiussione a garanzia di soggetto professionale, qualora vi sia prova che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale: ciò si verifica quando, non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione nel suo capitale sociale.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che , all'epoca della sottoscrizione del mutuo e Parte_1 della fideiussione, fosse in possesso di quote (pari al 15% del totale) della società debitrice Alsenese salumi s.r.l. e che – inoltre – fosse coniugata con , possessore di una ulteriore quota Controparte_4 del 15% delle partecipazioni societarie.
La quota del 15% posseduta dall'opponente non può certo dirsi trascurabile, specialmente se aggiuntiva a quella posseduta dal marito, facente parte dunque del medesimo nucleo familiare.
L'opponente, peraltro, ha prestato anche fideiussione in favore della suddetta società, con ciò a voler aumentare il vincolo funzionale e l'interesse economico proprio nell'andamento della società.
pagina 6 di 9 E' peraltro del tutto irrilevante: a) il motivo (del tutto personale) per cui la avrebbe acquistato Pt_1 le quote sociali – avendo al contrario peraltro ella ammesso (a pag. 6 della citazione) che si trattava di fare un piccolo “investimento” (ossia di investire un capitale nella società Alsenese, confidando dunque nel positivo progredire della stessa in modo da poter ricevere ricavi dalla suddetta partecipazione, e dunque anche l'interesse a che la società potesse ottenere il finanziamento); b) la circostanza per cui l'opponente lavorasse per altra società, non essendo affatto vietato o anomalo interessarsi di più ambiti professionali, effettuando appunto investimenti in altri campi;
c) la circostanza per cui ella fosse convinta che l'ulteriore obbligo fideiussorio fosse “una mera formalità”, essendovi ulteriori garanzie.
A nulla rileva poi che il tempo di detenzione delle quote sia stato limitato nel tempo, ciò che rileva è il momento nel quale la garanzia è stata rilasciata.
Non può dunque negarsi il coinvolgimento professionale ed economico della nell'andamento Pt_1 della società debitrice principale, il che esclude in nuce la possibilità di qualificarla quale consumatore.
In ogni caso, anche peraltro a voler considerare l'odierna opponente come consumatrice, non potrebbe applicarsi al caso di specie la normativa consumeristica relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali.
Il contratto (di mutuo e di fideiussione) è stato redatto con rogito notarile innanzi ad un Notaio – che ha appunto lui stesso, fino a prova contraria, redatto l'atto e che viceversa non risulta dimostrato che sia stato predisposto dal professionista.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti: a) “il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs, spettando viceversa al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005” (v. Cass. sent. n. 24262/2008; Cass. ord. n. 4140/2024); b) “allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato
o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti” (v. Cass. ord. n. 4140/2024).
In altre parole, il consumatore deve allegare e provare che il contratto sia stato predisposto dal professionista (e nel caso in cui sia stato redatto da un Notaio, deve anche allegare di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto), e ciò è il presupposto senza il quale non si può procedere all'accertamento della vessatorietà e dello squilibrio delle clausole (e quindi non può attivarsi l'opposto onere della prova, ricadente sul professionista, relativo alle circostanze per cui vi è stata su ogni clausola trattativa specifica e che non sussista lo squilibrio contrattuale paventato).
Nel caso di specie, l'opponente non ha né tempestivamente dedotto (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale) né dimostrato che il contratto sia stato predisposto dalla Banca (e neppure dal
Notaio su incarico della banca), né tantomeno che la non abbia avuto la possibilità di Pt_1 concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti.
pagina 7 di 9 Si è limitata ad allegare che la trattativa ha certamente coinvolto la clausola sulla variabilità del tasso di interesse, deducendo che viceversa non vi sia stata trattativa sulle altre clausole: ma si tratta di due profili diversi! Spettava infatti al convenuto professionista l'onere di dimostrare la trattativa, solo dopo tuttavia che il consumatore avesse allegato e provato che il contratto fosse stato predisposto unicamente dal professionista e allegato di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto.
Ciò in quanto la clausola non potrebbe comunque dirsi vessatoria – o comunque non occorre accertarne l'avvenuta trattativa specifica o l'assenza di squilibrio contrattuale – qualora l'atto non sia stato redatto dal professionista (che non ha quindi imposto il suo potere contrattuale maggiore) e qualora il consumatore abbia potuto incidere sul contenuto contrattuale (pur non volendolo in concreto fare).
Peraltro, val la pena di osservare che tale difetto di allegazione e prova (del consumatore) non può essere neppure superato ragionando per presunzioni, dal momento che la L. (c.d. Legge Notarile) prescrive al notaio, nella redazione degli atti notarili, di indagare la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità di curare la compilazione integrale dell'atto (art. 47), di leggere l'atto alle parti (art. 51 n. 8, obbligo peraltro sanzionato con la nullità dell'atto ex art. 58 n. 6), nonché che “Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione” (art. 52).
Secondo il Codice Dentologico Notarile (pubblicato in G.U. 177 del 30 luglio 2008), “compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti” (art. 1 Capo II – Sez I) ed inoltre egli è tenuto a “informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione”, a “dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa In sintesi, tra i compiti principali del notaio c'è quindi quello di accertarsi che l'atto da questi sottoscritto corrisponda pedissequamente alla volontà dei firmatari” (art. 42 Capo II Sez. II).
Si deve quindi presumere, in assenza di allegazione e prova contraria, che il Notaio rogante si sia conformato a tali obblighi normativi e deontologici.
Dall'inapplicabilità della tutela consumeristica, discende l'infondatezza delle eccezioni di vessatorietà delle clausole contrattuali che da tale tutela dipendono.
Da ultimo, è inammissibile perché tardiva (in quanto proposta solo in sede di comparsa conclusionale, tranne per la clausola derogativa del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non consentendo alla controparte pagina 8 di 9 adeguato diritto di difesa sul punto) la deduzione per cui “Molte clausole peraltro riproducono pedissequamente il contenuto delle clausole 2 – 6- 8 dello schema uniforme ABI già sanzionate come nulle con l'arcinoto provvedimento 55/2005 su parere conforme dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e dichiarate nulle dalla Cass. S.U. n. 41194/2021 in diretta applicazione dei principi fondanti della UE, in quanto frutto di manovre distorsive della concorrenza e del mercato e contrastanti con la normativa antitrust (l. 287/1990)”. In ogni caso, essa appare anche sfornita del tutto di prova, non avendo l'opponente prodotto né lo schema ABI sanzionato né il provvedimento dell'Autorità Garante citato, lacuna certamente non superabile, non essendo gli stessi atti normativi o pronunce giurisprudenziali, tramite il principio iura novit curia né tantomeno considerando tali accertamenti quali “fatto notorio”.
Il titolo azionato con il precetto, ed in esso richiamato, infatti, contiene tutte le condizioni economiche applicabili al concesso mutuo, e non è necessario che tali indicazioni siano riportate nell'atto di precetto, dove è indicato quanto dovuto dal debitore in conformità all'ammortamento del mutuo sottoscritto. E' onere semmai del debitore che svolga opposizione al precetto e/o all'esecuzione – secondo gli ordinari criteri dell'onere della prova, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'assenza nel precetto dell'intera ricostruzione del rapporto – dimostrare che il credito si è estinto per adempimento o per altra causa o dimostrare che la somma precettata non deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali concordate.
Quanto da ultimo alla deduzione per cui la concessione della moratoria del mutuo non sarebbe stata
“autorizzata” dal fideiussore, nella consapevolezza da parte della banca “del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore e del rischio che potesse non essere in grado di soddisfare le proprie obbligazioni” (circostanza quest'ultima di cui, peraltro, vi è allegazione generica e non vi è prova, per cui l'eccezione è altresì infondata nel merito), si rileva che l'odierno fideiussore peraltro ha pattuito (art. 6 lett. l del contratto e della fideiussione, clausola di cui come detto non può saggiarsi la vessatorietà nel caso di specie) che eventuali proroghe e dilazioni del credito non avrebbero richiesto il consenso dei garanti, in deroga espressa al disposto di cui all'art. 1956 c.c.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1568/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 29.154,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1568/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Soncino Viale dello Sport 32, rappresentata e difesa dagli Avv. ti PAOLA CHIODA (C.f.
) del Foro di Lodi e (C.f. ) C.F._2 Parte_2 C.F._3
del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Lodi, C.so Roma 26;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con Sede Legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. _1 P.IVA_1
1, e per essa, (C.F. , con sede legale in AR P.IVA_2
Milano, Via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FELICITA FENAROLI (C.F. ) del Foro di Milano, elettivamente C.F._4
domiciliata presso lo Studio della stessa, sito in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11;
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso precetto notificatole in data Parte_1
18/7/2023 da e per essa chiedendo accogliersi le Controparte_1 AR seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare: – in via preliminare e cautelare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
- Sempre in via preliminare di rito: - Dichiararsi il difetto del titolo esecutivo per difetto di forma dell'atto modificato, così come meglio indicato in narrativa;
- Nella denegata ipotesi in cui si voglia considerare l'atto modificato quale titolo esecutivo, dichiararsi la nullità del precetto per preventiva mancata notifica del
pagina 1 di 9 titolo esecutivo e mancata indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva;
-
Dichiararsi la carenza di legittimazione della e per essa di _1 AR
, in quanto non è stata provata la sua titolarità del credito qui azionato;
- nel merito, accertare e
[...] dichiarare che la e per essa la non ha diritto a procedere _1 AR ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, per i motivi tutti svolti in narrativa;
- In ogni caso accertare e dichiarare la signora liberata da ogni e qualsiasi obbligazione nei Parte_1 confronti dell'opposta per i motivi svolti in narrativa, con ogni statuizione di legge - In via subordinata alla luce di quanto esposto in atti, si chiede che in caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande dell'opposta, l'odierna opponente sia tenuta a corrispondere al e per _1 essa di esclusivamente le eventuali somme nella misura effettivamente AR provata dall'opposta, con ogni statuizione di legge - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si è costituita in giudizio e per essa in persona del Controparte_1 AR legale rappresentante pro tempore, chiedendo a sua volta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: -
Rigettare la chiesta istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto infondata in fatto e in diritto. In via preliminare di rito: - Rigettare l'eccezione di difetto di forma del titolo esecutivo, in quanto mai modificato e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dello stesso. - Accertare e dichiarare che la concessione di un accordo di moratoria non costituisce modifica del titolo esecutivo, e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo per cui si discute. - Rigettare l'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato. - Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e, _1 per l'effetto, accertare e dichiarare la sua piena legittimazione attiva. Nel merito, in via principale: -
Accertare e dichiarare il diritto di IN a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra
, garante per fideiussione sino alla concorrenza di € 2.278.696,43 in relazione al Parte_1 contratto di mutuo per cui è causa. In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre;
In ogni caso: -
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per Legge”.
Con ordinanza del 13/2/2025, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parte i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
All'udienza del 3/6/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. L'opposizione promossa da non può essere accolta, per le ragioni che seguono. Parte_1
L'opponente ha invero eccepito: a) la nullità del precetto notificato, derivante: dalla mancata notifica del titolo esecutivo e dalla mancata indicazione della data in cui sarebbe stata emessa la formula esecutiva, dal difetto del titolo esecutivo posto alla sua base;
b) il difetto di legittimazione (rectius, di titolarità attiva) del creditore precettante, non avendo egli provato l'inclusione del credito azionato nella cessione intervenuta in data 6/6/2020; c) la nullità di varie clausole contrattuali (del contratto di pagina 2 di 9 mutuo fondiario e della fideiussione in esso inserita) in quanto vessatorie ai sensi del codice del consumo.
Orbene, in ordine ai lamentati vizi del precetto e del titolo esecutivo azionato (motivi che vanno ricondotti all'opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.), essi sono infondati. In primo luogo, infatti, ai sensi dell'art. 41 TUB, “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”.
Tale privilegio – in quanto dettante una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario (ed anche dal suo cessionario ai sensi dell'art. 58 TUB), in deroga alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. – è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza anche qualora l'esecuzione sia proposta non solo nei confronti del debitore originario, ma anche nei confronti di un soggetto diverso dal debitore contrattuale, in particolare nei confronti del terzo proprietario (v. Cass. sent. n. 27848/2022; v. anche, come obiter dictum, Cass. sent. n. 11191/2022), e anche nei confronti degli eredi del debitore.
Ciò si ritiene derivante dalla circostanza che sia il debitore (in quanto partecipante all'atto di mutuo) sia il terzo proprietario (in quanto datore di ipoteca) sia gli eredi del debitore (in quanto appunto aventi causa dallo stesso) siano in possesso del titolo da loro (o dai loro danti causa) sottoscritto, e ciò dunque giustifica l'esclusione dell'obbligo della notificazione di un atto che già si suppone essere nelle mani del destinatario, avendo lo stesso partecipato alla sua formazione.
In virtù di ciò, oltre che della circostanza relativa all'ampio contenuto letterale della norma (che non specifica che l'esecuzione così intrapresa sia rivolta esclusivamente nei confronti del debitore), fa ritenere che tale privilegio del creditore vada senz'altro esteso anche all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'odierno fideiussore, e ciò in quanto nel caso in esame i fideiussori (tra cui l'opponente) hanno partecipato all'atto di mutuo innanzi al notaio rogante, pattuendo all'interno dello stesso atto di mutuo il proprio impegno in garanzia di quella obbligazione.
I fideiussori dunque non sono – nel caso di specie – soggetti terzi rispetto alla stipula del contratto e non hanno assunto obblighi in relazione ad un titolo diverso, accessorio al contratto fondiario.
In secondo luogo, con riferimento alla “mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva”, si rileva che l'atto di precetto impugnato è stato notificato in data 18/7/2023, ossia successivamente all'entrata in vigore del nuovo disposto degli artt. 474-475 c.p.c., con cui è stata eliminata la necessità dell'apposizione della formula esecutiva.
Tale novella si applica ai precetti notificati dopo il 1/3/2023 (Cfr. art. 35 c. 1 e 8 d.lgs. 149/2022 come mod. dall'1 c 380 L. 197/2022) e dunque – giocoforza – successivamente a tale data viene meno l'onere per il creditore precettante di ottenere il rilascio della formula esecutiva sul titolo (ancorchè formatosi anteriormente al 1/3/2023) e dunque anche l'obbligo di indicarla nel precetto. Peraltro, l'esigenza di indicare la data di apposizione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del titolo deriva dall'art. 654 c.p.c., applicabile tuttavia solo al caso in cui il titolo azionato sia un decreto ingiuntivo.
Al contrario, il contratto di mutuo fondiario, essendo regolato da una normativa del tutto speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, costituisce ab origine titolo esecutivo poiché ha natura contrattuale e, come espressamente indicato dall'art. 41, comma 1, TUB, è esente dalla notificazione al pagina 3 di 9 debitore (v. Cass. n. 11242/2022) o, in questo caso, al fideiussore, che ha anche lui partecipato e sottoscritto il contratto di mutuo.
Ancora, è infondato ed in ogni caso è rimasto indimostrato il dedotto (contenuto solo nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) mancato rispetto del limite di finanziabilità ex art. 39 TUB, che nella prospettiva dell'opponente priverebbe del suddetto privilegio fondiario l'odierno creditore.
Infatti: a) non è stato né dedotto né dimostrato il valore dei beni sui quali è stata concessa ipoteca di primo grado, rispetto al valore del finanziamento;
b) neppure è stato dedotto e dimostrato che l'importo erogato dal mutuo fondiario, sommato al capitale residuo dei mutui garantiti da ipoteche precedenti, risulti superiore all'80% del valore dei beni;
c) in ogni caso, la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U., sent. 33719/2022) ha recentemente affermato i seguenti principi di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito” ed inoltre “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
In terzo luogo, non può dirsi inesistente il titolo esecutivo azionato in quanto nel 2012 sarebbe stata concessa – tramite una mera scrittura privata – una moratoria/modifica contrattuale del mutuo originario che “toglie valore al titolo modificato”.
Il titolo azionabile – anche in presenza della moratoria concessa, che ha peraltro riguardato meramente i termini relativi alla restituzione dell'importo mutuato e quindi alla scadenza delle rate – rimane il mutuo fondiario originario e l'eventuale invalidità della moratoria concessa (perché non vi ha partecipato l'odierna opponente o perché vi sarebbe un difetto di forma) comporterebbe unicamente la conseguenza per cui tale modifica non sarebbe opponibile all'odierna opponente, la quale non potrebbe beneficiare della moratoria ai tempi concessa al debitore (in suo favore).
In altre parole, invocare l'inefficacia dell'atto modificativo non si traduce nella nullità totale del precetto fondato (in larghissima parte) sul mutuo, ma semmai – a tutto voler concedere – nella pagina 4 di 9 inefficacia parziale del precetto con riferimento a quanto preteso in applicazione della modifica e dunque, in concreto, nella impossibilità per il creditore (e per l'opponente) di applicare tale atto modificativo, senza dubbio favorevole alla parte debitrice (essendo stato sospeso il rimborso del capitale per un certo periodo): l'opponente peraltro non ha dedotto e dimostrato che l'inoperatività della modifica contrattuale comporterebbe una maggiorazione del credito ingiunto con il precetto
(essendo invece verosimile l'esatto contrario).
Infine, la dedotta (contenuta ancora una volta nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1) indeterminatezza dell'importo precettato è eccezione generica ed infondata, in quanto: a) il titolo/mutuo azionato contiene in sé tutte le condizioni economiche applicabili al rapporto (peraltro, non essendovi obbligo del creditore di notificare il titolo, non vi era neppure l'obbligo di produrre il piano di ammortamento delle rate) e quindi la possibilità del debitore di ricostruire il debito dovuto, ricadendo al contrario sull'opponente l'onere di dimostrare che il creditore non si sarebbe attenuto alle condizioni pattuite;
b) la creditrice ha chiarito e dimostrato che quanto incassato in virtù della garanzia UNIFIDI pattuita è stato contabilizzato e tenuto in conto (doc. 11) nell'importo precettato.
Quanto poi alla titolarità attiva del credito, va premesso che sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2 TUB, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa”, potendo
“costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo” senza dare “contezza - in questa sua
"minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” ha comunque chiarito che, tuttavia, “la norma dell'art. 58, comma 2
TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)” (c.f.r. Cass., sez. I, sent. 5617/2020).
Anche recentemente, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118
pagina 5 di 9 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). Ne deriva che, qualora l'avviso pubblicato in G.U. contenga i criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti (o comunque venga raggiunta in giudizio, in altro modo, la dimostrazione che il credito per cui è causa facesse parte della cessione) tale circostanza deve considerarsi provata” (c.f.r. Cass. sent. 4277/2023; v. anche
Cass., ord. n. 21821/2023).
La Suprema Corte ha altresì precisato che laddove, come nel caso di specie, non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. 17944/2023).
Nel caso di specie, si ritiene che parte opposta abbia in ogni caso compiutamente dimostrato di essere titolare del credito ingiunto, avendo all'uopo prodotto: a) Copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06/06/2020, Parte II n. 66 (doc. 5 opposta), da cui si evince che “le Banche
Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti con allegata la lista dei crediti ceduti”; b) la suddetta lista dei crediti ceduti (doc. 8 opposta) da cui si evince il numero (NDG) della posizione, che corrisponde a quello indicato nella dichiarazione di cessione redatta dalla cedente (doc. 9 opposta); c) la CP_3 dichiarazione con cui la Banca cedente attesta l'avvenuta inclusione nella cessione suddetta del credito in esame (doc. 9 citato), elemento documentale considerato "rilevante, potenzialmente decisivo" già in
Cass. Civile, sez. III, ord. 10200/2021.
Pertanto, è fuor di dubbio che nella suddetta cessione fosse incluso il credito in esame.
Infine, non può condividersi la tesi di parte opponente per cui la stessa ricoprirebbe, in relazione al debito in esame, la qualifica di consumatore, ovvero di persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale.
Infatti, può essere riconosciuta la qualifica di consumatore alla persona fisica che, fuori dall'ambito della propria attività professionale eventualmente svolta, presti una fideiussione a garanzia di soggetto professionale, qualora vi sia prova che il contratto sia stato stipulato dal fideiussore per finalità non inerenti l'attività professionale: ciò si verifica quando, non sussistano collegamenti funzionali con la società garantita, che possono individuarsi nel ricoprire la carica di amministratore o di avere una importante partecipazione nel suo capitale sociale.
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che , all'epoca della sottoscrizione del mutuo e Parte_1 della fideiussione, fosse in possesso di quote (pari al 15% del totale) della società debitrice Alsenese salumi s.r.l. e che – inoltre – fosse coniugata con , possessore di una ulteriore quota Controparte_4 del 15% delle partecipazioni societarie.
La quota del 15% posseduta dall'opponente non può certo dirsi trascurabile, specialmente se aggiuntiva a quella posseduta dal marito, facente parte dunque del medesimo nucleo familiare.
L'opponente, peraltro, ha prestato anche fideiussione in favore della suddetta società, con ciò a voler aumentare il vincolo funzionale e l'interesse economico proprio nell'andamento della società.
pagina 6 di 9 E' peraltro del tutto irrilevante: a) il motivo (del tutto personale) per cui la avrebbe acquistato Pt_1 le quote sociali – avendo al contrario peraltro ella ammesso (a pag. 6 della citazione) che si trattava di fare un piccolo “investimento” (ossia di investire un capitale nella società Alsenese, confidando dunque nel positivo progredire della stessa in modo da poter ricevere ricavi dalla suddetta partecipazione, e dunque anche l'interesse a che la società potesse ottenere il finanziamento); b) la circostanza per cui l'opponente lavorasse per altra società, non essendo affatto vietato o anomalo interessarsi di più ambiti professionali, effettuando appunto investimenti in altri campi;
c) la circostanza per cui ella fosse convinta che l'ulteriore obbligo fideiussorio fosse “una mera formalità”, essendovi ulteriori garanzie.
A nulla rileva poi che il tempo di detenzione delle quote sia stato limitato nel tempo, ciò che rileva è il momento nel quale la garanzia è stata rilasciata.
Non può dunque negarsi il coinvolgimento professionale ed economico della nell'andamento Pt_1 della società debitrice principale, il che esclude in nuce la possibilità di qualificarla quale consumatore.
In ogni caso, anche peraltro a voler considerare l'odierna opponente come consumatrice, non potrebbe applicarsi al caso di specie la normativa consumeristica relativa alla vessatorietà delle clausole contrattuali.
Il contratto (di mutuo e di fideiussione) è stato redatto con rogito notarile innanzi ad un Notaio – che ha appunto lui stesso, fino a prova contraria, redatto l'atto e che viceversa non risulta dimostrato che sia stato predisposto dal professionista.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti: a) “il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs, spettando viceversa al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005” (v. Cass. sent. n. 24262/2008; Cass. ord. n. 4140/2024); b) “allorquando il testo contrattuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri professionisti (quali ad esempio un avvocato
o un commercialista) l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti” (v. Cass. ord. n. 4140/2024).
In altre parole, il consumatore deve allegare e provare che il contratto sia stato predisposto dal professionista (e nel caso in cui sia stato redatto da un Notaio, deve anche allegare di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto), e ciò è il presupposto senza il quale non si può procedere all'accertamento della vessatorietà e dello squilibrio delle clausole (e quindi non può attivarsi l'opposto onere della prova, ricadente sul professionista, relativo alle circostanze per cui vi è stata su ogni clausola trattativa specifica e che non sussista lo squilibrio contrattuale paventato).
Nel caso di specie, l'opponente non ha né tempestivamente dedotto (se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale) né dimostrato che il contratto sia stato predisposto dalla Banca (e neppure dal
Notaio su incarico della banca), né tantomeno che la non abbia avuto la possibilità di Pt_1 concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto su incarico di una o di entrambe le parti.
pagina 7 di 9 Si è limitata ad allegare che la trattativa ha certamente coinvolto la clausola sulla variabilità del tasso di interesse, deducendo che viceversa non vi sia stata trattativa sulle altre clausole: ma si tratta di due profili diversi! Spettava infatti al convenuto professionista l'onere di dimostrare la trattativa, solo dopo tuttavia che il consumatore avesse allegato e provato che il contratto fosse stato predisposto unicamente dal professionista e allegato di non aver avuto la concreta possibilità di incidere sul suo contenuto.
Ciò in quanto la clausola non potrebbe comunque dirsi vessatoria – o comunque non occorre accertarne l'avvenuta trattativa specifica o l'assenza di squilibrio contrattuale – qualora l'atto non sia stato redatto dal professionista (che non ha quindi imposto il suo potere contrattuale maggiore) e qualora il consumatore abbia potuto incidere sul contenuto contrattuale (pur non volendolo in concreto fare).
Peraltro, val la pena di osservare che tale difetto di allegazione e prova (del consumatore) non può essere neppure superato ragionando per presunzioni, dal momento che la L. (c.d. Legge Notarile) prescrive al notaio, nella redazione degli atti notarili, di indagare la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità di curare la compilazione integrale dell'atto (art. 47), di leggere l'atto alle parti (art. 51 n. 8, obbligo peraltro sanzionato con la nullità dell'atto ex art. 58 n. 6), nonché che “Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione” (art. 52).
Secondo il Codice Dentologico Notarile (pubblicato in G.U. 177 del 30 luglio 2008), “compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti” (art. 1 Capo II – Sez I) ed inoltre egli è tenuto a “informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione”, a “dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa In sintesi, tra i compiti principali del notaio c'è quindi quello di accertarsi che l'atto da questi sottoscritto corrisponda pedissequamente alla volontà dei firmatari” (art. 42 Capo II Sez. II).
Si deve quindi presumere, in assenza di allegazione e prova contraria, che il Notaio rogante si sia conformato a tali obblighi normativi e deontologici.
Dall'inapplicabilità della tutela consumeristica, discende l'infondatezza delle eccezioni di vessatorietà delle clausole contrattuali che da tale tutela dipendono.
Da ultimo, è inammissibile perché tardiva (in quanto proposta solo in sede di comparsa conclusionale, tranne per la clausola derogativa del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non consentendo alla controparte pagina 8 di 9 adeguato diritto di difesa sul punto) la deduzione per cui “Molte clausole peraltro riproducono pedissequamente il contenuto delle clausole 2 – 6- 8 dello schema uniforme ABI già sanzionate come nulle con l'arcinoto provvedimento 55/2005 su parere conforme dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato e dichiarate nulle dalla Cass. S.U. n. 41194/2021 in diretta applicazione dei principi fondanti della UE, in quanto frutto di manovre distorsive della concorrenza e del mercato e contrastanti con la normativa antitrust (l. 287/1990)”. In ogni caso, essa appare anche sfornita del tutto di prova, non avendo l'opponente prodotto né lo schema ABI sanzionato né il provvedimento dell'Autorità Garante citato, lacuna certamente non superabile, non essendo gli stessi atti normativi o pronunce giurisprudenziali, tramite il principio iura novit curia né tantomeno considerando tali accertamenti quali “fatto notorio”.
Il titolo azionato con il precetto, ed in esso richiamato, infatti, contiene tutte le condizioni economiche applicabili al concesso mutuo, e non è necessario che tali indicazioni siano riportate nell'atto di precetto, dove è indicato quanto dovuto dal debitore in conformità all'ammortamento del mutuo sottoscritto. E' onere semmai del debitore che svolga opposizione al precetto e/o all'esecuzione – secondo gli ordinari criteri dell'onere della prova, non essendo sufficiente lamentare genericamente l'assenza nel precetto dell'intera ricostruzione del rapporto – dimostrare che il credito si è estinto per adempimento o per altra causa o dimostrare che la somma precettata non deriva dall'applicazione delle clausole contrattuali concordate.
Quanto da ultimo alla deduzione per cui la concessione della moratoria del mutuo non sarebbe stata
“autorizzata” dal fideiussore, nella consapevolezza da parte della banca “del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore e del rischio che potesse non essere in grado di soddisfare le proprie obbligazioni” (circostanza quest'ultima di cui, peraltro, vi è allegazione generica e non vi è prova, per cui l'eccezione è altresì infondata nel merito), si rileva che l'odierno fideiussore peraltro ha pattuito (art. 6 lett. l del contratto e della fideiussione, clausola di cui come detto non può saggiarsi la vessatorietà nel caso di specie) che eventuali proroghe e dilazioni del credito non avrebbero richiesto il consenso dei garanti, in deroga espressa al disposto di cui all'art. 1956 c.c.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1568/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da . Parte_1
CONDANNA parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio, che si liquidano in euro 29.154,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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