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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MM LO, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siena
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420259000989863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420259000989863000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 01.07.2025, il sig. Ricorrente_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rappresentante_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 104 2025 90009898 63/000 con riferimento alla seguente cartella n. 10420070007373845000 emessa dalla Direzione Provinciale di Siena, per un importo totale di euro 40.368, notificata in data 04.05.2025. In data 26.09.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena. In data 08.01.2026 il ricorrente sig. NI MA deposita atto di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese firmata per accettazione dal legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al giudizio depositata in data 08.01.2026, firmata per accettazione dall'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MM LO, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siena
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420259000989863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420259000989863000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 01.07.2025, il sig. Ricorrente_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rappresentante_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 104 2025 90009898 63/000 con riferimento alla seguente cartella n. 10420070007373845000 emessa dalla Direzione Provinciale di Siena, per un importo totale di euro 40.368, notificata in data 04.05.2025. In data 26.09.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siena. In data 08.01.2026 il ricorrente sig. NI MA deposita atto di rinuncia al giudizio con compensazione delle spese firmata per accettazione dal legale rappresentante dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al giudizio depositata in data 08.01.2026, firmata per accettazione dall'Agenzia delle Entrate
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia e compensa le spese.