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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 16,00, all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 10.03.2025, al termine della stessa alle ore 19,30, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2553 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
P.IVA con sede in Partinico via Parte_1 P.IVA_1
Pescara n. 6 in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in Partinico (PA), nella Via V.E. Orlando n. 52, presso lo studio dell'avvocato Gioacchino Lupo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(OPPONENTE)
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1 titolare, sig. nato a [...] il [...], con sede legale in Naro (AG), via CP_1
Tardio, 18, partita iva elettivamente domiciliato in Canicattì, via Senatore P.IVA_2
Sammartino, 80, presso lo studio dell'avv. Luigi Reale del foro di Agrigento, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(OPPOSTO)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.09.2021 la società ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2021, r. g. n. 1524/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Agrigento in data 9.07.2021 e contestualmente, notificato a mezzo pec con cui si ingiungeva all'attore - opponente il pagamento in favore della della somma complessiva di euro Controparte_1
22.388,30 oltre gli interessi, le spese del procedimento, come quantificati nel decreto impugnato.
Articola i motivi di opposizione fondati essenzialmente su due argomenti, ovvero il difetto di competenza per territorio del Giudice adito e l'inesistenza della prova del credito-difetto dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c..
A tal fine cita in giudizio l'opposto al fine di chiedere ed ottenere: Preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo ex art. 19 c.p.c. territorialmente competente a conoscere il procedimento monitorio. Nel merito accogliere la opposizione per le ragioni esposte ed annullare il decreto ingiuntivo opposto con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito.
Si è costituito l'opposto con comparsa dell'01.07.2022, versando gli atti del processo monitorio e depositando fascicolo di parte, per contestare il contenuto della opposizione al fine di chiederne il rigetto.
Dopo avere argomentato i motivi di diritto alla base della richiesta di rigetto della opposizione, chiede la ditta convenuta in via preliminare di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per le motivazioni dedotte in narrativa;
− Sempre in via preliminare di ritenere e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, pertanto chiede al Giudicante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'importo di € 22.388,30; − Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, chiede il rigetto dell'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 719/2021 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
− chiede ancora la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Controparte_2 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese documentate e compensi, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario, e successive spese occorrende.
Istruita la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI cpc, assunti i testi, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e poi discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 10.03.2025, che si è svolta ex art 127 ter cpc, con la concessione di termini per il deposito di note conclusive.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente di difetto di competenza per territorio del Giudice adito. Deduce sul punto la società opponente che, quando convenuta sia una persona giuridica, la competenza territoriale del giudice deve essere quella del luogo in cui questa ha sede, salvo che la legge non abbia espressamente attribuito la competenza ad un giudice diverso. E pertanto, atteso che la società ha sede in Partinico (Pa) e quindi nella Controparte_2 circoscrizione della Corte di Appello di Palermo, la competenza per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Palermo in base alla regola generale dettata dall'art. 19 c.p.c. “foro generale delle persone
Pag. 2 di 6 giuridiche e delle associazioni non riconosciute”. Chiede, pertanto, l'accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo territorialmente competente ex lege.
L'eccezione si rivela tuttavia destituita di fondamento alla luce del principio secondo cui la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco. (in tal senso Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989).
Sul punto è stato altresì precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza;
ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass.
n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di
Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989).
Nel caso che occupa, nella specie, deve osservarsi che la difesa dell'opponente, senza contestare specificamente l'importo delle somme asseritamente dovute alla creditrice in base al rapporto di vendita né la debenza delle somme, ha contestato la sola prova del credito nell'ambito del processo monitorio.
Sul punto la Cassazione è tornata ad esprimersi ritenendo, per un caso analogo a quello che occupa, che “Avuto quindi riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, profilo del quale, peraltro, non fanno neanche menzione le difese delle parti, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati dalla richiama
Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989 le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore” (Cassazione civile sez. VI - 15/12/2022, n. 36835)
Pertanto, potendosi nel caso di specie ritenere il credito liquido ed esigibile, l'eccezione di incompetenza formulata dalla società opponente risulta infondata e la competenza del
Tribunale di Agrigento, scelta in base alla sede della ditta del creditore e luogo nel quale
Pag. 3 di 6 è sorta l'obbligazione pecuniaria (come confermato dalle prove per testi su cui si tornerà infra), conseguentemente è stata correttamente radicata.
Entrando poi nel merito della opposizione, alla luce della istruzione probatoria, essa risulta infondata e merita di essere respinta in base alle seguenti succinte motivazioni.
Eccepisce l'opponente l'inidoneità della fattura a provare il credito nella fase del giudizio di opposizione.
Ebbene, a tale proposito occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n.
7020).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Ed è in osservanza del suddetto principio che il creditore sia nel processo monitorio sia nel processo di opposizione ha versato in atti tutta la documentazione contabile e fiscale afferente al rapporto sostanziale e relativa alla attività svolta in favore del debitore, descritta analiticamente sia nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa di costituzione e risposta. Attività confermata anche in sede processuale con l'escussione testimoniale.
Le fatture alla base del procedimento monitorio traggono origine dalla compravendita d'uva nera da mosto di cui 75 qq merlot doc Sicilia, 150 qq rosso sangiovese IGP, 26 qq uva bianca trebbiano, a seguito della quale la società si è Parte_3 obbligata a corrispondere quale corrispettivo la somma complessiva di euro € 22.388,3; ciò risulta documentato con l'allegata fattura commerciale n. 4 del 30/11/2020 e dai documenti di trasporto sottoscritti allegati al ricorso monitorio da cui si evince la consegna della merca alla società Parte_3
Documenti questi tutti non contestati.
Al riguardo si osserva che secondo giurisprudenza consolidata, la fattura, pur essendo un documento di formazione unilaterale, costituisce una prova scritta idonea ai sensi
Pag. 4 di 6 dell'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione di un decreto ingiuntivo (in tal senso cfr Corte di Cassazione n. 15383 del 2010; sent. n. 26048/2024; sent. n. 1140/2021).
Quanto alla fattura elettronica, essa costituisce un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;
nota all'autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI); si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le
P.A.).
Nel caso di specie il creditore ha depositato agli atti del processo monitorio oltre alla fattura altresì gli estratti autentici delle scritture contabili da cui si evince il credito.
Ed ancora nel corso del giudizio di merito il teste , ammesso dal GI, Testimone_1 nel corso della escussione avvenuta all'udienza del 29.09.2023, ha confermato tutte le circostanze da cui è sorto il credito per cui è causa, ovvero che agli inizi del mese di settembre 2020 a Naro si era trovato ad assistere alle trattative per l'acquisto del frutto uva da mosto tra l'impresa agricola del sig. e la CP_1 Parte_3
che l'accordo di vendita fu raggiunto ed il prezzo pattuito in quell'occasione
[...] fu di € 76,20 al quintale per l'uva rossa merlot, di € 52,00 al quintale per l'uva Parte_4
e di € 26,30 al quintale per l'uva bianca oltre iva;
e che l'uva fu raccolta e
[...] trasportata alla Cantine Prime Luci srls nel mese di settembre 2020, precisando che la trattativa era avvenuta a Naro.
E nel corso della medesima udienza il secondo teste ammesso, sig. Testimone_2 aggiungeva che l'uva fu venduta alla cantina perché aveva visto i camion Parte_1 che venivano caricati di uva.
Alla luce di quanto dimostrato, la ditta individuale ha fornito in comunicazione unitamente al ricorso copiosa documentazione idonea a costituire la prova scritta del credito vantato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 633 cpc. Prova confermata in giudizio attraverso l'escussione dei testi ammessi. Anche sotto il suddetto profilo, il motivo di opposizione relativo è infondato e va respinto.
Per tutti i motivi sopra esposti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, si rigetta l'opposizione. Le spese legali seguono la soccombenza, tenendo in considerazione l'attività difensiva svolta da entrambe le parti. Rigetta invece la richiesta di condanna aggravata formulata dalla dall'opposta per insussistenza dei presupposti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione; conferma il
Pag. 5 di 6 decreto ingiuntivo n. 719/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 09.07.2021, che diventa in tal modo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore del convenuto e pari ad
€ 2.540,00, oltre spese generali, cpa e IVA se dovuta.
Rigetta le altre domande.
Agrigento, 10/03/2025
Il Gop
Sonia Spallitta
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 16,00, all'esito della udienza svoltasi ex art 127 ter cpc in data 10.03.2025, al termine della stessa alle ore 19,30, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N 2553 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2021
TRA
P.IVA con sede in Partinico via Parte_1 P.IVA_1
Pescara n. 6 in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliato in Partinico (PA), nella Via V.E. Orlando n. 52, presso lo studio dell'avvocato Gioacchino Lupo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(OPPONENTE)
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1 titolare, sig. nato a [...] il [...], con sede legale in Naro (AG), via CP_1
Tardio, 18, partita iva elettivamente domiciliato in Canicattì, via Senatore P.IVA_2
Sammartino, 80, presso lo studio dell'avv. Luigi Reale del foro di Agrigento, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
(OPPOSTO)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.09.2021 la società ha Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2021, r. g. n. 1524/2021 emesso dal Tribunale Ordinario di Agrigento in data 9.07.2021 e contestualmente, notificato a mezzo pec con cui si ingiungeva all'attore - opponente il pagamento in favore della della somma complessiva di euro Controparte_1
22.388,30 oltre gli interessi, le spese del procedimento, come quantificati nel decreto impugnato.
Articola i motivi di opposizione fondati essenzialmente su due argomenti, ovvero il difetto di competenza per territorio del Giudice adito e l'inesistenza della prova del credito-difetto dei requisiti previsti ex art. 633 c.p.c..
A tal fine cita in giudizio l'opposto al fine di chiedere ed ottenere: Preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo ex art. 19 c.p.c. territorialmente competente a conoscere il procedimento monitorio. Nel merito accogliere la opposizione per le ragioni esposte ed annullare il decreto ingiuntivo opposto con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito.
Si è costituito l'opposto con comparsa dell'01.07.2022, versando gli atti del processo monitorio e depositando fascicolo di parte, per contestare il contenuto della opposizione al fine di chiederne il rigetto.
Dopo avere argomentato i motivi di diritto alla base della richiesta di rigetto della opposizione, chiede la ditta convenuta in via preliminare di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per le motivazioni dedotte in narrativa;
− Sempre in via preliminare di ritenere e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, pertanto chiede al Giudicante la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per l'importo di € 22.388,30; − Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, chiede il rigetto dell'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 719/2021 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
− chiede ancora la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Controparte_2 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese documentate e compensi, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario, e successive spese occorrende.
Istruita la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI cpc, assunti i testi, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e poi discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 10.03.2025, che si è svolta ex art 127 ter cpc, con la concessione di termini per il deposito di note conclusive.
In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata da parte opponente di difetto di competenza per territorio del Giudice adito. Deduce sul punto la società opponente che, quando convenuta sia una persona giuridica, la competenza territoriale del giudice deve essere quella del luogo in cui questa ha sede, salvo che la legge non abbia espressamente attribuito la competenza ad un giudice diverso. E pertanto, atteso che la società ha sede in Partinico (Pa) e quindi nella Controparte_2 circoscrizione della Corte di Appello di Palermo, la competenza per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo si sarebbe dovuta radicare presso il Tribunale di Palermo in base alla regola generale dettata dall'art. 19 c.p.c. “foro generale delle persone
Pag. 2 di 6 giuridiche e delle associazioni non riconosciute”. Chiede, pertanto, l'accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo territorialmente competente ex lege.
L'eccezione si rivela tuttavia destituita di fondamento alla luce del principio secondo cui la competenza territoriale si può radicare presso il foro del domicilio del creditore, ai sensi combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco. (in tal senso Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989).
Sul punto è stato altresì precisato che (Cass. 2 settembre 2020, n. 18236) il collegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alla domanda;
ciò comporta che i criteri di applicazione dell'art. 20 c.p.c. vanno desunti a prescindere dalla fondatezza della domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da esso avanzate, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza;
ne consegue che sulla determinazione del forum destinate solutionis in riferimento all'art. 1182 c.c. non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza dell'obbligazione, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass.
n. 10226/2001; conf. n. 22382/2006; n. 8189/2012; in tal senso si veda anche il p. 3 di
Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989).
Nel caso che occupa, nella specie, deve osservarsi che la difesa dell'opponente, senza contestare specificamente l'importo delle somme asseritamente dovute alla creditrice in base al rapporto di vendita né la debenza delle somme, ha contestato la sola prova del credito nell'ambito del processo monitorio.
Sul punto la Cassazione è tornata ad esprimersi ritenendo, per un caso analogo a quello che occupa, che “Avuto quindi riguardo al contenuto della domanda monitoria, ed esclusa in essa ogni rappresentazione artificiosa, profilo del quale, peraltro, non fanno neanche menzione le difese delle parti, diviene rilevante la circostanza che l'importo fatturato non risulta specificamente oggetto di contestazione in merito al suo ammontare, e ciò mancando una specifica deduzione circa la non corrispondenza tra la somma indicata nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti. Deve quindi reputarsi che, proprio alla luce dei principi affermati dalla richiama
Cass. Sez. Un. 13 settembre 2016, n. 17989 le obbligazioni pecuniarie oggetto di causa possano essere reputate come liquide, con l'attrazione della controversia presso il foro del creditore” (Cassazione civile sez. VI - 15/12/2022, n. 36835)
Pertanto, potendosi nel caso di specie ritenere il credito liquido ed esigibile, l'eccezione di incompetenza formulata dalla società opponente risulta infondata e la competenza del
Tribunale di Agrigento, scelta in base alla sede della ditta del creditore e luogo nel quale
Pag. 3 di 6 è sorta l'obbligazione pecuniaria (come confermato dalle prove per testi su cui si tornerà infra), conseguentemente è stata correttamente radicata.
Entrando poi nel merito della opposizione, alla luce della istruzione probatoria, essa risulta infondata e merita di essere respinta in base alle seguenti succinte motivazioni.
Eccepisce l'opponente l'inidoneità della fattura a provare il credito nella fase del giudizio di opposizione.
Ebbene, a tale proposito occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume le vesti dell'attore da un punto di vista sostanziale tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 marzo 2019, n.
7020).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si distribuisce in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e se solleva delle eccezioni, volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornirne la prova.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale.
Ed è in osservanza del suddetto principio che il creditore sia nel processo monitorio sia nel processo di opposizione ha versato in atti tutta la documentazione contabile e fiscale afferente al rapporto sostanziale e relativa alla attività svolta in favore del debitore, descritta analiticamente sia nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, sia nella comparsa di costituzione e risposta. Attività confermata anche in sede processuale con l'escussione testimoniale.
Le fatture alla base del procedimento monitorio traggono origine dalla compravendita d'uva nera da mosto di cui 75 qq merlot doc Sicilia, 150 qq rosso sangiovese IGP, 26 qq uva bianca trebbiano, a seguito della quale la società si è Parte_3 obbligata a corrispondere quale corrispettivo la somma complessiva di euro € 22.388,3; ciò risulta documentato con l'allegata fattura commerciale n. 4 del 30/11/2020 e dai documenti di trasporto sottoscritti allegati al ricorso monitorio da cui si evince la consegna della merca alla società Parte_3
Documenti questi tutti non contestati.
Al riguardo si osserva che secondo giurisprudenza consolidata, la fattura, pur essendo un documento di formazione unilaterale, costituisce una prova scritta idonea ai sensi
Pag. 4 di 6 dell'art. 633 cod. proc. civ. per l'emissione di un decreto ingiuntivo (in tal senso cfr Corte di Cassazione n. 15383 del 2010; sent. n. 26048/2024; sent. n. 1140/2021).
Quanto alla fattura elettronica, essa costituisce un documento fiscale elettronico munito di firma digitale, come tale immodificabile;
comprova con certezza la sua avvenuta emissione;
nota all'autorità fiscale dato che transita attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI); si può dimostrare con certezza la sua emissione e la sua avvenuta ricezione attraverso il deposito dei duplicati informatici della fattura e di tutte le ricevute di posta elettronica certificata di consegna (tre per i privati o quattro per le
P.A.).
Nel caso di specie il creditore ha depositato agli atti del processo monitorio oltre alla fattura altresì gli estratti autentici delle scritture contabili da cui si evince il credito.
Ed ancora nel corso del giudizio di merito il teste , ammesso dal GI, Testimone_1 nel corso della escussione avvenuta all'udienza del 29.09.2023, ha confermato tutte le circostanze da cui è sorto il credito per cui è causa, ovvero che agli inizi del mese di settembre 2020 a Naro si era trovato ad assistere alle trattative per l'acquisto del frutto uva da mosto tra l'impresa agricola del sig. e la CP_1 Parte_3
che l'accordo di vendita fu raggiunto ed il prezzo pattuito in quell'occasione
[...] fu di € 76,20 al quintale per l'uva rossa merlot, di € 52,00 al quintale per l'uva Parte_4
e di € 26,30 al quintale per l'uva bianca oltre iva;
e che l'uva fu raccolta e
[...] trasportata alla Cantine Prime Luci srls nel mese di settembre 2020, precisando che la trattativa era avvenuta a Naro.
E nel corso della medesima udienza il secondo teste ammesso, sig. Testimone_2 aggiungeva che l'uva fu venduta alla cantina perché aveva visto i camion Parte_1 che venivano caricati di uva.
Alla luce di quanto dimostrato, la ditta individuale ha fornito in comunicazione unitamente al ricorso copiosa documentazione idonea a costituire la prova scritta del credito vantato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 633 cpc. Prova confermata in giudizio attraverso l'escussione dei testi ammessi. Anche sotto il suddetto profilo, il motivo di opposizione relativo è infondato e va respinto.
Per tutti i motivi sopra esposti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, si rigetta l'opposizione. Le spese legali seguono la soccombenza, tenendo in considerazione l'attività difensiva svolta da entrambe le parti. Rigetta invece la richiesta di condanna aggravata formulata dalla dall'opposta per insussistenza dei presupposti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta l'opposizione; conferma il
Pag. 5 di 6 decreto ingiuntivo n. 719/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 09.07.2021, che diventa in tal modo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore del convenuto e pari ad
€ 2.540,00, oltre spese generali, cpa e IVA se dovuta.
Rigetta le altre domande.
Agrigento, 10/03/2025
Il Gop
Sonia Spallitta
Pag. 6 di 6