Articolo 204 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 203Articolo 205
Versione
20 settembre 1975
Art. 204.
L' articolo 741 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attivita' produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975