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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 13398/2025 R.G. promosso da
) (avv. BORTOLOTTI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. BORTOLOTTI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con permanenza presso Per_1 la abitazione di proprietà della madre in Via Maestro Luigi Antonioli n. 254, Desenzano del Garda,
25015 (BS).
3) I genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi Per_1 alla settimana, dei quali uno dall'uscita di scuola con pernotto presso la casa del padre fino al mattino successivo, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Le vacanza estive ed invernali verranno concordate tra i genitori nel rispetto del benessere del minore ed al fine di garantire la continuità della frequentazione con il genitore non collocatario.
4) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio il padre verserà alla Sig.ra Per_1 Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT nazionali oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
5) La casa coniugale, di proprietà del Sig. , resterà nella disponibilità dello stesso Parte_2 atteso con tutti gli arredi nella stessa esistenti e la Sig.ra si trasferirà con il figlio Pt_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Via Maestro Luigi Antonioli n. 254, Desenzano del
Garda, 25015 (BS).
6) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo autosufficienti e dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico relativo alla pregressa vita coniugale;
7) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto per motivi di lavoro o vacanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.4.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Medole (atto n.15 parte II serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione e divorzio consensuale n. 13398/2025 R.G. promosso da
) (avv. BORTOLOTTI CHIARA) Parte_1 C.F._1
e
(avv. BORTOLOTTI CHIARA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con permanenza presso Per_1 la abitazione di proprietà della madre in Via Maestro Luigi Antonioli n. 254, Desenzano del Garda,
25015 (BS).
3) I genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi Per_1 alla settimana, dei quali uno dall'uscita di scuola con pernotto presso la casa del padre fino al mattino successivo, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Le vacanza estive ed invernali verranno concordate tra i genitori nel rispetto del benessere del minore ed al fine di garantire la continuità della frequentazione con il genitore non collocatario.
4) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio il padre verserà alla Sig.ra Per_1 Pt_1
l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT nazionali oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia;
5) La casa coniugale, di proprietà del Sig. , resterà nella disponibilità dello stesso Parte_2 atteso con tutti gli arredi nella stessa esistenti e la Sig.ra si trasferirà con il figlio Pt_1 nell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Via Maestro Luigi Antonioli n. 254, Desenzano del
Garda, 25015 (BS).
6) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo autosufficienti e dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico relativo alla pregressa vita coniugale;
7) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto per motivi di lavoro o vacanza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.4.2016, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Medole (atto n.15 parte II serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma/modifica delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
RE NE