Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 12/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 651/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. OIENI DANIELA;
Parte_1
contro
– con Avv. PEREGO Controparte_1
NADIA; oggi 12/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. OIENI DANIELA, per la parte resistente l' Avv. PEREGO NADIA;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi atti.
L'Avv. OIENI DANIELA conclude come da ricorso e ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/1981, facendo presente che dalla documentazione prodotta dall risulta comunque non regolare la notifica degli atti di CP_1
accertamento, che peraltro, anche se fossero regolari, non sarebbero notificati nel rispetto del termine decadenziale. Insiste pertanto nell'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in proprio favore.
L'avv. PEREGO NADIA conclude come da memoria difensiva.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice
1
Il Giudice Federica Trovò
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 651/2024, avente per oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione”, promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA OIENI parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22/10/2024 , ha interposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze ingiunzione:
- n. OI-000486562, con la quale è stato intimato il pagamento della sanzione di € 5.162,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei mesi di dicembre 2018 e da maggio a novembre 2019;
- n. OI-002413104, con la quale è stato intimato il pagamento della sanzione di € 7.000,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dei mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020.
A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto la decadenza dell ex art. 14 L. CP_1
689/1981, la nullità delle ordinanze impugnate, nonché l'omissione della motivazione circa la
3 quantificazione degli importi comminati, chiedendo pertanto l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti sanzionatori.
Si è costituito in giudizio l , il Controparte_2
quale ha contestato tutte le deduzioni avversarie e ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 14 L.
689/1981. Pertanto, ha chiesto la conferma delle ordinanze impugnate.
La causa è stata istruita documentalmente e quindi rinviata all'odierna udienza di discussione.
2. Il principio della “ragione più liquida” consente di analizzare una questione che si presenti di agevole soluzione, purché idonea a definire il giudizio, indipendentemente dal fatto che essa debba logicamente essere esaminata previamente o successivamente rispetto ad altre. Va quindi considerato che, nell'odierna controversia, la censura di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981, sollevata dalla ricorrente, appare dirimente ed è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Anzitutto, l'articolo in parola deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame: sia perché
l'art. 6 d.lgs. 8/2016 stabilisce che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; sia perché il recente art. 23 co. 2 D.L. 48/2023, come modificato dalla legge di conversione n. 85/2023 prevede che “per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1 gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, ciò presupponendo che per le violazioni riferite ai periodi precedenti (quali sono quelle oggetto del presente giudizio) il citato art. 14 sia applicabile.
In altri termini, la specifica deroga prevista dall'art. 23 d.l. 48/2023 non avrebbe ragion d'essere, laddove si fosse ritenuto inapplicabile l'articolo in esame alle violazioni di obblighi contributivi
(in tal senso, cfr. Corte d'Appello Brescia, sent. 217/2023; Corte d'Appello Torino, sent.
89/2023; Trib. Milano, sez. Lav., sent. 2732/2022; Trib. Milano, sez. Lav., sent. 1772/2023).
4 L'introduzione dell'art. 23 D.L. 48/23 si è quindi resa necessaria proprio per il carattere generale dell'art. 14 e per la sua compatibilità con la materia de qua.
Con riferimento all'applicabilità dell'art. 9 D. lgs. 8/2016, invocato dall si evidenzia CP_1
in proposito che, nel caso di specie, gli illeciti di omesso versamento delle ritenute contributive, per come contestati, risalgono agli anni 2018, 2019 e 2020, ossia a periodi successivi alla depenalizzazione disposta dall'art. 3 d.lgs. 15 gennaio 2016 n.
8. Da ciò consegue l'inapplicabilità della norma in parola. Infatti, anche prescindendo dalla questione se il termine stabilito dall'art. 9, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 invocato dall abbia natura CP_1
acceleratoria o perentoria, ciò che risulta dirimente è che la norma non sia applicabile all'odierna controversia. L'art. 9, infatti, è rubricato “trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” e disciplina i casi previsti dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, ossia i casi di “violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, per le quali soltanto si pone la questione della trasmissione degli atti, relativi ai procedimenti penali per i reati trasformati in illeciti amministrativi, dall'autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa e dei successivi incombenti (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 582 del 5/6/2024).
Pertanto, l'art. 14 L. 689/1981 è pienamente operante nel caso di specie.
2.2. Tale norma sancisce la regola dell'immediata contestazione della violazione, pur riconoscendo la possibilità di notificarne gli estremi entro novanta giorni (o trecentosessanta in caso di soggetto residente all'estero), nei casi in cui la contestazione non sia avvenuta nell'immediatezza. In assenza di notifica nel termine prescritto, il comma 6 sancisce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Ciò posto, sebbene il primo comma della citata norma richieda la contestazione immediata (ove essa sia possibile), secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la contestualità prevista dalla disposizione deve intendersi in senso relativo, ossia quale tempestività, finalizzata a garantire l'esercizio delle difese dei trasgressori.
Pertanto, l'obbligazione sanzionatoria permane ed il relativo procedimento resta valido non solo in caso di contestuale notifica degli estremi della violazione, ma anche ove essa sia effettuata nel termine prescritto dal secondo comma dell'art. 14 L. 689/1981.
5 Il decorso dei novanta giorni si calcola poi non dalla data di commissione della violazione, ma da quella di conclusione del procedimento di accertamento, dove per accertamento si intende l'avvenuta conoscenza del fatto illecito da parte della P.A., ossia la sequenza di atti e attività previsti (ispezioni, rilievi, ecc.), coincidenti non con la generica e approssimativa percezione del fatto, bensì con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria (sent. Cass. n. 3254/2003).
Pertanto, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni, entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, deve essere inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (sentt. Cass. nn. 7681/2015,
8456/2006).
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta -o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie- l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (sentt. Cass. nn. 17724/2019, 6359/2020).
Sulla individuazione di tale momento, non può tuttavia incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione (sent. Cass n. 5467/2008, conf. sentt. Cass. nn. 9316/2009, 33032/2018). Conseguentemente, la protrazione dell'accertamento nel tempo è legittima solo nel caso in cui sia volta a realizzare l'attività istruttoria necessaria ad acclarare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo e tale profilo deve essere valutato dal giudice di merito (ord. Cass. n. 27405/2019, sent. Cass. n. 21171/2019).
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito; tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non
6 può consistere in un'attività meramente dilatoria o strumentale, tenuto conto che la strumentalità dell'azione non può che essere valutata in ragione del singolo accertamento.
3. Applicando tali principi alla specifica fattispecie in esame, occorre considerare che l'omesso versamento delle ritenute contributive non necessita di alcuna attività istruttoria o di indagine:
l scaduto il termine per il versamento, deve effettuare la mera ricognizione CP_1
dell'adempimento o meno dell'obbligo di pagamento, il cui ammontare si ricava direttamente dalla documentazione trasmessagli dall'onerato. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione sono nella disponibilità dell resistente dal giorno di scadenza CP_2
dell'obbligazione che, come noto, cade il 16 del mese successivo a quello di maturazione delle ritenute: già dal giorno seguente, quindi, l è in grado di contestare la violazione del CP_1
mancato versamento, avendo a disposizione tutti gli elementi utili per accertare l'adempimento o meno dell'obbligo.
In aggiunta, è condivisibile l'argomentazione della Corte d'Appello di Milano, sent. n.
930/2023, la quale evidenzia che “con le moderne dotazioni informatiche anche quantità rilevanti di dati possono essere velocemente processati ed ogni eventuale ritardo nell'elaborazione di tali dati non può andare a detrimento del contribuente;
diversamente ragionando, poiché non è previsto che il procedimento sanzionatorio debba comunque essere definito entro un termine, questo potrebbe essere procrastinato sine die solo sulla base di considerazioni di ordine organizzativo interno dell'Istituto”.
3.1. Del resto, nel presente giudizio, l si è limitato a dedurre il completamento delle CP_2
indagini necessarie al fine dell'accertamento della violazione “solo a ridosso della notificazione”, senza specificare né in cosa siano consistiti questi approfondimenti, né in quale data -almeno indicativa- siano giunti al termine. È evidente che una ricostruzione tanto generica ed indefinita, carente di specifiche allegazioni relative all'attività istruttoria svolta e alla sua durata, si contrappone all'esigenza di certezza giuridica, intesa come tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della situazione giuridica individuale di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione e non costituisce elemento di prova sufficiente a giustificare il superamento del termine di decadenza (cfr. in tal senso la sentenza della Corte Cost. n. 151/2021, nella quale tra l'altro si legge: “la fissazione di un termine per la
7 conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.).
3.2. Non appare poi conferente il richiamo fatto dalla difesa dell alla sentenza della CP_1
Corte di Cassazione n. 7042/2008, che verte in materia di violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo), il cui art. 4 prevede che la notificazione del relativo processo verbale debba avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni. Trattasi di fattispecie in cui è prevista una norma speciale, da intendersi derogatoria della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
Nella fattispecie in esame, invece, non è dettata una norma speciale sul termine di contestazione e vi è, per contro, un richiamo generale delle norme della legge 689/1981, in quanto compatibili.
Tanto premesso, non si ravvisa ragione alcuna per cui l'art. 14 legge 689/1981 debba ritenersi non compatibile con la materia delle omesse ritenute previdenziali, né invero l adduce CP_2
motivi che escludano tale compatibilità, la quale è peraltro oggi corroborata dal tenore del citato art. 23 D.L. 48/23.
4. Va allora considerato che, nella vicenda oggetto di giudizio:
- gli importi relativi all'anno 2019 (oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI-000486562) dovevano essere versati entro il 16/12/2019, sicché le notifiche delle violazioni avrebbero dovuto essere effettuate al più tardi entro il 16/03/2020. Invece, è pacifico che l'avviso di accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione in parola rechi la data del 29/10/2021 (doc.1)
e che quindi la notifica di tali atti non possa essere antecedente alla data indicata, quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento della sanzione è irrimediabilmente estinta;
- gli importi relativi all'anno 2020 (oggetto dell'ordinanza ingiunzione OI-002413104) dovevano essere versati entro il 16/12/2020, mentre le notifiche delle violazioni avrebbero dovuto essere effettuate al più tardi entro il 16/03/2021. Invece, è pacifico che l'avviso di
8 accertamento relativo all'ordinanza ingiunzione in parola rechi la data del 20/06/2022 (doc.2)
e che quindi la notifica di tali atti non possa essere antecedente alle date indicate, quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento della sanzione è irrimediabilmente estinta.
Le ordinanze impugnate vanno, pertanto, annullate.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e l resistente va condannato a rifonderle alla CP_2
ricorrente nell'importo liquidato in dispositivo, sulla base del valore della domanda e tenuto conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti dell
[...] Controparte_2
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
annulla le ordinanze ingiunzione impugnate, nn. OI-000486562 e OI-002413104, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagare le somme intimate per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981; condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.900,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Federica Trovò
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