Articolo 1 della Legge 27 settembre 2002, n. 230
Articolo 2
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24 ottobre 2002
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.
Entrata in vigore il 24 ottobre 2002
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