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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1221/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2455/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze N. 19 89100 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COOBLIG IN SOLI n. 12678 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, ha impugnato la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 12678/2025 del 13/01/2025, notificata in data 17/01/2025, riferita alla TASI per l'anno d'imposta 2014 del Comune di Melito Porto Salvo (complessivo importo di € 733,36).
Parte ricorrente deduce la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché la decadenza dalla potestà di riscossione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006; gradatamente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1295 e 752 c.c., in ragione dell'esclusione della solidarietà passiva dei coeredi per debiti del de cuius.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo che la de cuius è deceduta in data 24.12.2020, avendo precedentemente ricevuto l'avviso di accertamento Tasi 2014 n. 1059 del
10/12/2019, notificato per compiuta giacenza.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, precisando, innanzi tutto, che l'avviso a coobbligato, oggetto del ricorso, riporta il carico tributario ascritto alla dante causa del ricorrente Nominativo_1.
Quindi deduce, come già il Comune, la regolare notifica del presupposto avviso di accertamento, con successiva notifica dell'ingiunzione n. 348860 all'altro coerede Nominativo_2 in data 24.11.2024, perciò tempestivamente, dovendosi anche considerare la sopravvenuta normativa emergenziale;
infatti, dopo l'avviso, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023, ma, dovendosi posticipare il termine di 542 giorni, la notifica è tempestiva.
Parte resistente ha poi depositato la sentenza di questa Corte n. 4516/2025, riferita ad omologo atto di coobbligazione per la medesima imposta, con riferimento all'anno 2016; poi, con successive memorie, ha fatto riferimento ad altra sentenza intanto intervenuta di questa Corte (n. 8080/25), con la quale veniva rigettato altro ricorso, proposto dal coerede, prima citato, Nominativo_2.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti, per le distinte competenze, hanno idoneamente dimostrato la notifica degli atti presupposti alla comunicazione opposta, in particolare facendo anche concorrentemente rilevare la tempestività degli stessi, progressivamente portati a legale conoscenza dapprima della de cuius e poi degli eredi.
Le produzioni delle resistenti non sono state poi contestate da parte ricorrente. Inoltre va rilevato che questa Corte, con le decisioni prima citate, ha esaminato e deciso gravami analoghi a quello in trattazione, con decisioni di rigetto del tutto condivisibili (alle quali, essendo state prodotte nel presente giudizio, pure si si rimanda).
Spese per come in dicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2455/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo - Viale Rimembranze N. 19 89100 Melito Di Porto Salvo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COOBLIG IN SOLI n. 12678 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, ha impugnato la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 12678/2025 del 13/01/2025, notificata in data 17/01/2025, riferita alla TASI per l'anno d'imposta 2014 del Comune di Melito Porto Salvo (complessivo importo di € 733,36).
Parte ricorrente deduce la mancata notifica dell'atto presupposto e la conseguente estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale, nonché la decadenza dalla potestà di riscossione per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006; gradatamente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1295 e 752 c.c., in ragione dell'esclusione della solidarietà passiva dei coeredi per debiti del de cuius.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Melito Porto Salvo, eccependo che la de cuius è deceduta in data 24.12.2020, avendo precedentemente ricevuto l'avviso di accertamento Tasi 2014 n. 1059 del
10/12/2019, notificato per compiuta giacenza.
Ha presentato controdeduzioni Soget SpA, precisando, innanzi tutto, che l'avviso a coobbligato, oggetto del ricorso, riporta il carico tributario ascritto alla dante causa del ricorrente Nominativo_1.
Quindi deduce, come già il Comune, la regolare notifica del presupposto avviso di accertamento, con successiva notifica dell'ingiunzione n. 348860 all'altro coerede Nominativo_2 in data 24.11.2024, perciò tempestivamente, dovendosi anche considerare la sopravvenuta normativa emergenziale;
infatti, dopo l'avviso, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023, ma, dovendosi posticipare il termine di 542 giorni, la notifica è tempestiva.
Parte resistente ha poi depositato la sentenza di questa Corte n. 4516/2025, riferita ad omologo atto di coobbligazione per la medesima imposta, con riferimento all'anno 2016; poi, con successive memorie, ha fatto riferimento ad altra sentenza intanto intervenuta di questa Corte (n. 8080/25), con la quale veniva rigettato altro ricorso, proposto dal coerede, prima citato, Nominativo_2.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti, per le distinte competenze, hanno idoneamente dimostrato la notifica degli atti presupposti alla comunicazione opposta, in particolare facendo anche concorrentemente rilevare la tempestività degli stessi, progressivamente portati a legale conoscenza dapprima della de cuius e poi degli eredi.
Le produzioni delle resistenti non sono state poi contestate da parte ricorrente. Inoltre va rilevato che questa Corte, con le decisioni prima citate, ha esaminato e deciso gravami analoghi a quello in trattazione, con decisioni di rigetto del tutto condivisibili (alle quali, essendo state prodotte nel presente giudizio, pure si si rimanda).
Spese per come in dicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.