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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3274/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024902366425 ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024902366425 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: DE insiste e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023664625000, notificata in data 24/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo vizi relativi alla mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e contestando la fondatezza della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione di pagamento è atto impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa, che andava eventualmente dedotto avverso le cartelle di pagamento, regolarmente notificate. Produce documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. V, n. 220/2009;
Cass. civ., sez. V, n. 14669/2005; Cass. civ., sez. V, n. 4833/2022), l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 è atto meramente sollecitatorio, privo di autonoma capacità impositiva, e può essere impugnata solo per vizi propri (ad esempio, difetto di sottoscrizione, mancanza degli elementi essenziali, decadenza dell'efficacia dell'avviso). Non è consentito, in tale sede, contestare la debenza del tributo o la legittimità degli atti presupposti, che sono autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione sono state regolarmente notificate entro i termini decadenziali alla società Società_1 S.R.L. (C.F./P.IVA P.IVA_2), società da cui trae origine l'odierna società Ricorrente_1 in forza di atto di scissione del 12/04/2021. Legittimamente, dunque, ha agito AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 ha dato impulso all'attività di riscossione dei debiti erariali della società Società_1 S.R.L. (c.f./P. IVA: P.IVA_2) nei confronti del coobbligato solidale Ricorrente_1 S.R.L. (c.f./P. IVA: P.IVA_1), in qualità di beneficiaria dell'operazione di scissione effettuata nel 2020 per il recupero del debito erariale già iscritto a ruolo a carico della Società_1 S.R.L. .
Dalla visura camerale e dagli atti del Registro è emerso che la società Società_1 S.R.L. in data 10 settembre 2020 ha posto in essere un'operazione di scissione a favore della Ricorrente_1 S.R.L. a cui ha trasferito un patrimonio netto contabile pari a euro 934.990,30. Secondo l'articolo 2506-quater del c.c. ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa sorti antecedentemente all'operazione di scissione. Parte del debito iscritto a ruolo nei confronti della scissa (Società_1 S.R.L.) era già sorto antecedentemente alla data di efficacia della scissione. Ciò determina che la Ricorrente_1 S.R.L., in qualità di società beneficiaria, è solidalmente responsabile dei debiti non soddisfatti e sorti antecedentemente all'operazione di scissione. In particolare il debito già maturato alla data della scissione - e dunque con la solidarietà della società beneficiaria - è di oltre 2 milioni di euro, trattandosi di imposte relative ad anni antecedenti la data di efficacia della scissione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata il 13.10.25, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente euro 2.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Palermo 10.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3274/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024902366425 ALTRO 2024
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2962024902366425 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2930/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: DE insiste e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620249023664625000, notificata in data 24/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo vizi relativi alla mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e contestando la fondatezza della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'intimazione di pagamento è atto impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per contestare il merito della pretesa, che andava eventualmente dedotto avverso le cartelle di pagamento, regolarmente notificate. Produce documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. civ., sez. V, n. 220/2009;
Cass. civ., sez. V, n. 14669/2005; Cass. civ., sez. V, n. 4833/2022), l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 è atto meramente sollecitatorio, privo di autonoma capacità impositiva, e può essere impugnata solo per vizi propri (ad esempio, difetto di sottoscrizione, mancanza degli elementi essenziali, decadenza dell'efficacia dell'avviso). Non è consentito, in tale sede, contestare la debenza del tributo o la legittimità degli atti presupposti, che sono autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione sono state regolarmente notificate entro i termini decadenziali alla società Società_1 S.R.L. (C.F./P.IVA P.IVA_2), società da cui trae origine l'odierna società Ricorrente_1 in forza di atto di scissione del 12/04/2021. Legittimamente, dunque, ha agito AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 ha dato impulso all'attività di riscossione dei debiti erariali della società Società_1 S.R.L. (c.f./P. IVA: P.IVA_2) nei confronti del coobbligato solidale Ricorrente_1 S.R.L. (c.f./P. IVA: P.IVA_1), in qualità di beneficiaria dell'operazione di scissione effettuata nel 2020 per il recupero del debito erariale già iscritto a ruolo a carico della Società_1 S.R.L. .
Dalla visura camerale e dagli atti del Registro è emerso che la società Società_1 S.R.L. in data 10 settembre 2020 ha posto in essere un'operazione di scissione a favore della Ricorrente_1 S.R.L. a cui ha trasferito un patrimonio netto contabile pari a euro 934.990,30. Secondo l'articolo 2506-quater del c.c. ciascuna società beneficiaria è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa sorti antecedentemente all'operazione di scissione. Parte del debito iscritto a ruolo nei confronti della scissa (Società_1 S.R.L.) era già sorto antecedentemente alla data di efficacia della scissione. Ciò determina che la Ricorrente_1 S.R.L., in qualità di società beneficiaria, è solidalmente responsabile dei debiti non soddisfatti e sorti antecedentemente all'operazione di scissione. In particolare il debito già maturato alla data della scissione - e dunque con la solidarietà della società beneficiaria - è di oltre 2 milioni di euro, trattandosi di imposte relative ad anni antecedenti la data di efficacia della scissione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva formulata il 13.10.25, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente euro 2.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Palermo 10.11.25 IL PRESIDENTE