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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 196/2024 promosso da:
cod. fisc. e Parte_1 C.F._1 [...] cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. ZA- Parte_2 C.F._2
BARONI LETIZIA;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappre- Controparte_1 C.F._1 sentata e difesa dall'avv. NICCOLAI ANDREA;
- parte convenuta–
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni parte attrice: “condannare il sig. al risarcimento Controparte_1 dei danni causati al sigg. e per le causali di cui in Parte_2 Parte_1 narrativa e liquidati in favore del sig. in € 40.000,00 per danno non patrimoniale Parte_2 e € 30.608,450, per danno patrimoniale ed in favore di di € 40.000,00 per danno Pt_1 non patrimoniale ed € 24.608,50 per danno patrimoniale o nella diversa somma maggiore o minor somma che sarà ritemuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite trnuto conto anche della mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita da parte del convenuto
Conclusioni parte convenuta: “chiede il rigetto delle domande avanzate dai Sig.ri e nei confronti del convenuto, poiché inammis- Parte_2 Parte_1 sibili/ improcedibili, proposte dinanzi a Giudice incompetente e comunque infondate, in fat- to ed in diritto, per i motivi esposti in atti. Si chiede che il Tribunale valuti la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3 c.p.c., con ogni consequenziale provvedimento a ca- rico degli attori. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- e , premesso di essere il primo il Parte_2 Parte_1 direttore ed il secondo giornalista e collaboratore della testata “Linea Libera”, hanno dedotto che il proprio giornale si era occupato dal marzo al maggio 2018 e con 13 articoli di , comandante della Polizia Municipale Controparte_1 di Agliana il quale, a seguito dell'annullamento del provvedimento amministrativo con cui era stato immesso nella funzione, ne era stato dichiarato decaduto. Ap- presa la notizia anche grazie ai consiglieri di opposizione, la testata aveva quindi pubblicato gli articoli che ricostruivano tutta la vicenda. Per tutta risposta, il convenuto avrebbe promosso nei confronti degli attori non solo querele in sede penale ma anche esposti al Consiglio dell'ordine dei giornalisti procurando agli stessi danni di cui oggi richiedono il risarcimento.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) il giudice adito non era competente a decidere in quanto le relative que- stioni in tema di refusione delle spese legali e di risarcimento del danno dovevano essere sottoposte al giudice penale ai sensi dell'art. 451 c.p.p.;
b) “perché si possa agire in sede civile è necessario un quid pluris rispetto alla mera assoluzione, ossia che la querela presentasse i caratteri della calunnia, certamente assenti … nel caso di specie”;
c) gli attori intendono richiedere la refusione delle spese per la difesa sulla base di meri preavvisi di notula non sottoscritte dai difensori e senza che fosse provato l'esborso sostenuto;
d) in ogni caso le somme richieste sia per la refusione di spese che per il danno non patrimoniale appaiono sproporzionate.
2.- L'imputato può pretendere il risarcimento del danno da parte di chi lo abbia querelato nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto addebitatogli non costi- tuisce reato in due ipotesi: o nel caso in cui la querela avesse avuto rilevanza pe- nale a titolo di calunnia o, prendendo spunto dal comma 3 dell'art. 427 c.p.p., se il querelante avesse agito con colpa grave che “si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità” (Cass. 16 giugno 2004 n. 31728). Al di fuori di questi limiti, l'ordinamento considera
2 l'assoluzione come il massimo – e quindi, sufficiente - grado di ristoro per la per- dite temporanea dell'onorabilità del soggetto tratto a giudizio.
Occorre rilevare che la sentenza di assoluzione (da quello che si può evin- cere dal documento depositato dalla parte attrice composto da due soli fogli) è stata pronunciata “perché il fatto non costituisce reato” dando applicazione alla scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p.: una simile pronuncia presuppo- ne, come noto, che sia accertato l'esistenza di un fatto di rilevanza penale riferibi- le all'imputato ma che esso, a causa dell'applicazione della scriminante, non sia considerato reato.
Questo significa che si era lamentato di fatti di accertata oggettiva ri- CP_1 levanza penale e ciò è sufficiente per escludere che il convenuto, con la propria querela, abbia calunniato gli attori o che l'abbia proposta con colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per tutte le fasi e secondo il valore indicato in citazione.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice;
- condanna e a rifondere le spese le- Parte_2 Parte_1 gali sostenute da che si liquidano in € 7.052,00 oltre Controparte_1 accessori come per legge.
Pistoia, 30/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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