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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Carlo Puddu e Silvia Barbara Diana, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede residente in [...]ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Marco Mereto, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
In via preliminare
1) Rigettare la domanda di inammissibilità a pag. 5 della comparsa della “Nuova domanda di accertamento dell'appellante” perché infondata in fatto e in diritto poiché la domanda formulata al capo primo dell'atto d'appello ha trovato unico motivo e ragione nella stessa sentenza giacché nel primo grado di giudizio non ha mai trattato o istruito il merito, avendo dichiarato unicamente ed esclusivamente il difetto di giurisdizione.
2) Rigettare la domanda di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, proposta dalla nei CP_1
confronti dell'ing. perché infondata in fatto e in diritto poiché la sentenza del Tribunale Pt_1
impugnata non ha “statuito” il difetto della legittimazione passiva della , ma Controparte_1
avendo, ed esclusivamente e soltanto, trattato e argomentato sulla legittimazione passiva nella parte motiva in merito alla quale è stato proposto l'odierno appello ed infine condannando il , nel Pt_1
capo VI della stessa, alla rifusione delle spese della lite a favore dell'odierna appellata;
3) Accertare e dichiarare il carattere confessorio della dichiarazione di cui alle pagg. 9 e 10 della comparsa di controparte ove si conferma che la non aveva mai svolto il ruolo di Controparte_1
broker ed aveva invece assunto il ruolo di “coverholder o Lloyd's corrispondent” e per l'effetto accogliere l'appello, quanto alla condanna dell'ing. al pagamento delle spese e competenze Pt_1
della per quel grado di giudizio;
Controparte_1
In via principale e nel merito
4) In riforma del capo VI della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 805/2024, revocare la condanna dell'odierno appellante e oggi convenuto ing. alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore della per i motivi di cui ai capi 1 “Sull'eccezione del difetto di Controparte_1
legittimazione passiva” e 2 “Sulla pronuncia in merito alla titolarità passiva” dell'atto d'appello.
5) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento d'appello delle quali si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti avvocati.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza disattese:
- dichiarare inammissibili le produzioni depositate dall'appellante all'udienza del 4.10.2024;
- respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dall'ing. per le ragioni Pt_1
meglio esposte nella narrativa in comparsa di costituzione, integralmente confermando la sentenza impugnata, anche in punto di liquidazione delle spese in favore della . Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' convenne in giudizio, Parte_2
davanti al Tribunale di Cagliari, la quale Controparte_2
capogruppo mandataria dell e CP_3 CP_4 Parte_1 Controparte_5
esponendo quanto segue.
- nell'anno 2012 il Direttore generale, in occasione di un sopralluogo finalizzato a prendere cognizione dei lavori in corso per la realizzazione di un nuovo blocco, costituito da quattro sale operatorie al terzo piano dell'edificio del nosocomio, aveva riscontrato talune anomalie negli infissi facenti parte delle superfici vetrate;
- dalla documentazione, contrattuale e tecnica, relativa a detto intervento, era emerso che detti lavori erano stati aggiudicati all'ATI di tipo orizzontale, composta dalle società e CP_2 [...]
per un corrispettivo di € 3.474.898,24 oltre Iva;
la direzione dei lavori, fino Controparte_6
al collaudo, era stata affidata all'ing. mentre le funzioni di responsabile del procedimento CP_4
erano state affidate all'ing. ; per il collaudo era stato nominato l'ing. Pt_1 CP_5
- la relazione di collaudo aveva avuto esito positivo, e tuttavia i riscontri effettuati avevano consentito di accertare una serie di gravi inadempimenti ed omissioni da parte dei convenuti, con conseguente inidoneità dell'opera eseguita a conseguire l'obiettivo del contenimento dei consumi energetici.
Tanto esposto, l'attrice dedusse che dette omissioni e/o inadempienze erano ascrivibili a tutte le parti convenute, nei rispettivi ruoli, e chiese la condanna di tutti al risarcimento dei danni.
Per la parte qui di interesse, l'ing. , costituitosi, dichiarò di associarsi all'eccezione Pt_1
pregiudiziale, sollevata dagli altri convenuti e di difetto di giurisdizione del CP_4 CP_5
Tribunale ordinario, dovendo ritenersi la cognizione della lite riservata alla Corte dei Conti;
dedusse di aver stipulato una polizza per la responsabilità professionale, quale dirigente e responsabile del procedimento, con la Compagnia Lloyd's Ltd, e per essa la corrispondente in Italia CP_1
chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del proprio assicuratore al fine di essere
[...]
tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attrice.
Gli costituitisi, esposero di essere i sottoscrittori delle polizze nn. Parte_3 1749452, 1820677 e 1982017, stipulate dal;
dedussero che la chiamata in giudizio, per come Pt_1
effettuata dal , non era corretta, in quanto “La compagnia assicurativa Lloyd's Ltd non esiste Pt_1
e la non è il corrispondente per l'Italia dei Lloyd's”, ma comunque di costituirsi non avendo CP_1
interesse a proporre strategie processuali dilatorie;
sollevarono, quindi, eccezioni preliminari di nullità per indeterminatezza della domanda formulata dall'attrice, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la Corte dei Conti, la prescrizione e decadenza dell'azione;
nel merito, contestarono il fondamento della domanda formulata nei confronti del , e in ogni Pt_1
caso eccepirono la perdita di questi del diritto all'indennizzo per omessa denuncia del sinistro nei termini prescritti, l'inoperatività della polizza e, in subordine, il limite del massimale di polizza.
La società costituitasi, eccepì la nullità della propria chiamata in giudizio, Controparte_1
assumendo di non aver mai assunto alcun obbligo di indennizzo nei confronti del , ma di Pt_1
essere soltanto il soggetto incaricato di gestire le polizze stipulate con i Lloyd's; sostenne, pertanto,
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, con sentenza parziale definitiva n. 1104/24 il
Tribunale adito, rilevata l'esistenza di una relazione funzionale - rapporto di impiego in senso proprio e/o rapporto di servizio – tra l'ente pubblico e i convenuti e asseriti CP_4 Pt_1 CP_5
autori dell'illecito, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per essere la lite riservata alla cognizione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 R.D. 1214/1934.
Per quanto ancora qui di rilievo, il primo giudice condannò il alla rifusione delle spese di lite Pt_1
in favore della ritenendo la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in Controparte_1
relazione alla pretesa azionata nei suoi confronti dall'ing. , trattandosi di società di Pt_1
brokeraggio alla quale era riservata la sola gestione delle polizze stipulate con gli Parte_3
[...]
Di conseguenza, detta società non poteva essere chiamata in giudizio per far valere nei suoi confronti le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati, per il suo tramite, con le compagnie assicurative, cosicché l'iniziativa dell'ing. doveva essere considerata "arbitraria". Pt_1
Il ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione con la quale era stata condannata alla rifusione delle spese in favore della assumendo di non Controparte_1
averla chiamata in giudizio direttamente ed in proprio, né tanto meno di aver spiegato domande di condanna nei confronti di detta società; in particolare, ha dedotto che l'atto di citazione per chiamata in causa era stato effettuato nei confronti della Compagnia Lloyd Ltd, e per essa alla alla quale dovevano essere notificati gli atti quale corrispondente per l'Italia, come peraltro CP_1
espressamente indicato nella polizza assicurativa.
Pertanto, la costituzione in giudizio della era frutto di una speculazione processuale della CP_1
stessa, non potendo esservi dubbio che la domanda di manleva era stata formulata nei confronti della Lloyd's.
La costituitasi, ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1
contenente la domanda, nuova, di accertamento della legittimità della chiamata in causa della
Lloyd's.
In data 4.10.2024, anteriormente alla prima udienza, il ha depositato telematicamente un c.d. Pt_1
preverbale, con il quale ha chiesto l'autorizzazione a produrre alcuni documenti, peraltro contestualmente allegati a detta nota, segnatamente due Delibere del 2009 assunte dall'
[...]
, asserendo che le stesse erano state “ritrovate solo a seguito di riproduzione a Parte_2
causa dell'incendio occorso al deposito della Società detentrice della documentazione dell'
[...]
”. Parte_2
La censura è ammissibile e fondata, restando così assorbito il secondo motivo di gravame.
Anzitutto, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla va rilevato CP_1
che, con il proposto gravame, l'appellante ha sostenuto di non aver mai formulato una domanda di condanna direttamente ed in proprio nei confronti della avuto riguardo al contenuto CP_1
sostanziale della censura, peraltro più che chiaro, è evidente che siffatte prospettazioni vanno oltre una specifica, necessaria, pronuncia di accertamento della legittimazione passiva della Lloyd's.
Per altro verso, non può essere accolta la istanza di produzione documentale effettuata dall'appellante, della quale l'appellata ha eccepito la tardività. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel grado di appello la parte non può produrre nuovi documenti, salvo che dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lei non imputabile.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa documentazione allegata dal alla propria istanza, Pt_1
questi aveva fatto “Richiesta delibere riguardanti la società assicurativa ” all CP_1 [...]
in data 18 luglio 2024, ossia in data successiva alla pubblicazione della sentenza Parte_2
del Tribunale. Non solo;
non può neppure ritenersi che in data precedente detta documentazione non fosse disponibile a causa di un incendio occorso presso i locali ove la stessa era custodita,
atteso che, come emerge dalla documentazione parimenti allegata dall'appellante, detto evento,
occorso nel febbraio 2022, aveva riguardato i locali deposito ove la società Sisar s.a.s., alla quale era stato affidato il compito di gestire e conservare le cartelle cliniche dei pazienti, custodiva appunto la “documentazione amministrativa relativa ai pazienti dell'azienda”; quindi, documentazione ben diversa dalle delibere assunte dall' Pt_2
Ciò posto, venendo al motivo di gravame, va rilevato che l'obbligo del rimborso delle spese processuali risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite.
L'individuazione del soccombente si effettua in base al principio di causalità, e segnatamente va richiamato il principio secondo cui “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando
una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al
processo o alla sua protrazione” (ex plurimis Cass. n. 7625 del 2010). In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che “al fine di individuare la parte alla quale siano
imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una
valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di
causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale
compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la
proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non
sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale
compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione
della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di
cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo
temporalmente vigente (in tal senso Cass., Sez. III, 22.02.2016, n. 3438).
Nel caso in esame, pertanto, si tratta di accertare se il abbia effettuato la chiamata in giudizio Pt_1
anche della in proprio, e soprattutto se ne abbia chiesto la condanna alla manleva, in CP_1
forza del contratto di assicurazione.
Dalla polizza assicurativa in atti risulta che il contratto di assicurazione era stato stipulato dal Pt_1
con i Lloyd's per il tramite della che aveva sottoscritto detta polizza quale Controparte_1
“Corrispondente dei Lloyd's”; dalle condizioni contrattuali, inoltre, emerge in termini chiari che assicuratore è la compagnia dei Lloyd's, e che la era incaricata di gestire il contratto di CP_1
assicurazione (art. 3 Gestione della polizza); gestione che, peraltro, non contempla il pagamento dell'indennizzo.
In tale veste, quindi, il le aveva notificato l'atto di chiamata in giudizio, indirizzato alla Pt_1
“Compagnia Assicurativa Lloyd's LTD, e per essa la corrispondente in Italia, la società
[...]
”; la domanda di condanna era stata formulata dal in termini analoghi a quelli CP_1 Pt_1
riportati nella notifica.
Ebbene, sia dalla relata di notifica che dalla domanda, e considerato il ruolo contrattuale di gestore del contratto assunto dalla si rileva che il soggetto destinatario della domanda di manleva CP_1
erano i quali, infatti, pur rilevando che la notifica della chiamata in Parte_4
causa, effettuata presso la nella indicata qualità, era erroneamente indirizzata alla Lloyd's CP_1
“Ltd”, si erano costituiti, formulando tutte le difese sia in punto di eccezioni preliminari che nel merito;
a riprova che ben avevano inteso di essere la parte destinataria della domanda formulata dal
. Pt_1
Al riguardo, tuttavia, va osservato che tale domanda del , per come formulata “porre a carico Pt_1
della società Lloyd's Ltd, e per essa la rappresentante per l'Italia, la società possa CP_1 aver ingenerato in detta società il dubbio, non del tutto peregrino, di essere stata essa stessa, in proprio e direttamente, chiamata al pagamento dell'indennizzo assicurativo;
la sua costituzione in giudizio, dunque, più che un “sopruso processuale”, come allegato dall'appellante, è da ritenersi frutto di una esigenza di chiarezza, e quindi effettuato in via del tutto precauzionale.
In ogni caso, non si ritiene di poter qualificare la domanda formulata dal con la chiamata in Pt_1
causa come volta ad ottenere la condanna, in proprio, della e, di conseguenza, non può CP_1
neppure configurarsi una soccombenza del nei confronti di detta società, venendo così meno Pt_1
ogni presupposto per la sua condanna alle spese.
Di conseguenza, considerata anche la peculiarità della vicenda, si ritiene sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese del primo grado tra il e la Pt_1 CP_1
Per lo stesso ordine di argomentazioni, avuto altresì riguardo all'esito globale del giudizio, debbono essere compensate tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 1104/24 del Tribunale di
Cagliari, che nel resto conferma:
1. Dichiara interamente compensate tra e la le spese del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 190 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Carlo Puddu e Silvia Barbara Diana, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
in persona del legale rappresentante, con sede residente in [...]ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Marco Mereto, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale in atti
appellata
la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
In via preliminare
1) Rigettare la domanda di inammissibilità a pag. 5 della comparsa della “Nuova domanda di accertamento dell'appellante” perché infondata in fatto e in diritto poiché la domanda formulata al capo primo dell'atto d'appello ha trovato unico motivo e ragione nella stessa sentenza giacché nel primo grado di giudizio non ha mai trattato o istruito il merito, avendo dichiarato unicamente ed esclusivamente il difetto di giurisdizione.
2) Rigettare la domanda di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, proposta dalla nei CP_1
confronti dell'ing. perché infondata in fatto e in diritto poiché la sentenza del Tribunale Pt_1
impugnata non ha “statuito” il difetto della legittimazione passiva della , ma Controparte_1
avendo, ed esclusivamente e soltanto, trattato e argomentato sulla legittimazione passiva nella parte motiva in merito alla quale è stato proposto l'odierno appello ed infine condannando il , nel Pt_1
capo VI della stessa, alla rifusione delle spese della lite a favore dell'odierna appellata;
3) Accertare e dichiarare il carattere confessorio della dichiarazione di cui alle pagg. 9 e 10 della comparsa di controparte ove si conferma che la non aveva mai svolto il ruolo di Controparte_1
broker ed aveva invece assunto il ruolo di “coverholder o Lloyd's corrispondent” e per l'effetto accogliere l'appello, quanto alla condanna dell'ing. al pagamento delle spese e competenze Pt_1
della per quel grado di giudizio;
Controparte_1
In via principale e nel merito
4) In riforma del capo VI della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 805/2024, revocare la condanna dell'odierno appellante e oggi convenuto ing. alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore della per i motivi di cui ai capi 1 “Sull'eccezione del difetto di Controparte_1
legittimazione passiva” e 2 “Sulla pronuncia in merito alla titolarità passiva” dell'atto d'appello.
5) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento d'appello delle quali si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti avvocati.
Nell'interesse dell'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, ogni contraria domanda,
eccezione ed istanza disattese:
- dichiarare inammissibili le produzioni depositate dall'appellante all'udienza del 4.10.2024;
- respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dall'ing. per le ragioni Pt_1
meglio esposte nella narrativa in comparsa di costituzione, integralmente confermando la sentenza impugnata, anche in punto di liquidazione delle spese in favore della . Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l' convenne in giudizio, Parte_2
davanti al Tribunale di Cagliari, la quale Controparte_2
capogruppo mandataria dell e CP_3 CP_4 Parte_1 Controparte_5
esponendo quanto segue.
- nell'anno 2012 il Direttore generale, in occasione di un sopralluogo finalizzato a prendere cognizione dei lavori in corso per la realizzazione di un nuovo blocco, costituito da quattro sale operatorie al terzo piano dell'edificio del nosocomio, aveva riscontrato talune anomalie negli infissi facenti parte delle superfici vetrate;
- dalla documentazione, contrattuale e tecnica, relativa a detto intervento, era emerso che detti lavori erano stati aggiudicati all'ATI di tipo orizzontale, composta dalle società e CP_2 [...]
per un corrispettivo di € 3.474.898,24 oltre Iva;
la direzione dei lavori, fino Controparte_6
al collaudo, era stata affidata all'ing. mentre le funzioni di responsabile del procedimento CP_4
erano state affidate all'ing. ; per il collaudo era stato nominato l'ing. Pt_1 CP_5
- la relazione di collaudo aveva avuto esito positivo, e tuttavia i riscontri effettuati avevano consentito di accertare una serie di gravi inadempimenti ed omissioni da parte dei convenuti, con conseguente inidoneità dell'opera eseguita a conseguire l'obiettivo del contenimento dei consumi energetici.
Tanto esposto, l'attrice dedusse che dette omissioni e/o inadempienze erano ascrivibili a tutte le parti convenute, nei rispettivi ruoli, e chiese la condanna di tutti al risarcimento dei danni.
Per la parte qui di interesse, l'ing. , costituitosi, dichiarò di associarsi all'eccezione Pt_1
pregiudiziale, sollevata dagli altri convenuti e di difetto di giurisdizione del CP_4 CP_5
Tribunale ordinario, dovendo ritenersi la cognizione della lite riservata alla Corte dei Conti;
dedusse di aver stipulato una polizza per la responsabilità professionale, quale dirigente e responsabile del procedimento, con la Compagnia Lloyd's Ltd, e per essa la corrispondente in Italia CP_1
chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio del proprio assicuratore al fine di essere
[...]
tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attrice.
Gli costituitisi, esposero di essere i sottoscrittori delle polizze nn. Parte_3 1749452, 1820677 e 1982017, stipulate dal;
dedussero che la chiamata in giudizio, per come Pt_1
effettuata dal , non era corretta, in quanto “La compagnia assicurativa Lloyd's Ltd non esiste Pt_1
e la non è il corrispondente per l'Italia dei Lloyd's”, ma comunque di costituirsi non avendo CP_1
interesse a proporre strategie processuali dilatorie;
sollevarono, quindi, eccezioni preliminari di nullità per indeterminatezza della domanda formulata dall'attrice, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere competente la Corte dei Conti, la prescrizione e decadenza dell'azione;
nel merito, contestarono il fondamento della domanda formulata nei confronti del , e in ogni Pt_1
caso eccepirono la perdita di questi del diritto all'indennizzo per omessa denuncia del sinistro nei termini prescritti, l'inoperatività della polizza e, in subordine, il limite del massimale di polizza.
La società costituitasi, eccepì la nullità della propria chiamata in giudizio, Controparte_1
assumendo di non aver mai assunto alcun obbligo di indennizzo nei confronti del , ma di Pt_1
essere soltanto il soggetto incaricato di gestire le polizze stipulate con i Lloyd's; sostenne, pertanto,
il proprio difetto di legittimazione passiva.
Istruita la causa mediante produzioni documentali, con sentenza parziale definitiva n. 1104/24 il
Tribunale adito, rilevata l'esistenza di una relazione funzionale - rapporto di impiego in senso proprio e/o rapporto di servizio – tra l'ente pubblico e i convenuti e asseriti CP_4 Pt_1 CP_5
autori dell'illecito, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione per essere la lite riservata alla cognizione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 52 R.D. 1214/1934.
Per quanto ancora qui di rilievo, il primo giudice condannò il alla rifusione delle spese di lite Pt_1
in favore della ritenendo la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in Controparte_1
relazione alla pretesa azionata nei suoi confronti dall'ing. , trattandosi di società di Pt_1
brokeraggio alla quale era riservata la sola gestione delle polizze stipulate con gli Parte_3
[...]
Di conseguenza, detta società non poteva essere chiamata in giudizio per far valere nei suoi confronti le obbligazioni nascenti dai contratti stipulati, per il suo tramite, con le compagnie assicurative, cosicché l'iniziativa dell'ing. doveva essere considerata "arbitraria". Pt_1
Il ha proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto la riforma della statuizione con la quale era stata condannata alla rifusione delle spese in favore della assumendo di non Controparte_1
averla chiamata in giudizio direttamente ed in proprio, né tanto meno di aver spiegato domande di condanna nei confronti di detta società; in particolare, ha dedotto che l'atto di citazione per chiamata in causa era stato effettuato nei confronti della Compagnia Lloyd Ltd, e per essa alla alla quale dovevano essere notificati gli atti quale corrispondente per l'Italia, come peraltro CP_1
espressamente indicato nella polizza assicurativa.
Pertanto, la costituzione in giudizio della era frutto di una speculazione processuale della CP_1
stessa, non potendo esservi dubbio che la domanda di manleva era stata formulata nei confronti della Lloyd's.
La costituitasi, ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1
contenente la domanda, nuova, di accertamento della legittimità della chiamata in causa della
Lloyd's.
In data 4.10.2024, anteriormente alla prima udienza, il ha depositato telematicamente un c.d. Pt_1
preverbale, con il quale ha chiesto l'autorizzazione a produrre alcuni documenti, peraltro contestualmente allegati a detta nota, segnatamente due Delibere del 2009 assunte dall'
[...]
, asserendo che le stesse erano state “ritrovate solo a seguito di riproduzione a Parte_2
causa dell'incendio occorso al deposito della Società detentrice della documentazione dell'
[...]
”. Parte_2
La censura è ammissibile e fondata, restando così assorbito il secondo motivo di gravame.
Anzitutto, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla va rilevato CP_1
che, con il proposto gravame, l'appellante ha sostenuto di non aver mai formulato una domanda di condanna direttamente ed in proprio nei confronti della avuto riguardo al contenuto CP_1
sostanziale della censura, peraltro più che chiaro, è evidente che siffatte prospettazioni vanno oltre una specifica, necessaria, pronuncia di accertamento della legittimazione passiva della Lloyd's.
Per altro verso, non può essere accolta la istanza di produzione documentale effettuata dall'appellante, della quale l'appellata ha eccepito la tardività. Ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel grado di appello la parte non può produrre nuovi documenti, salvo che dimostri di non averli potuti produrre in primo grado per causa a lei non imputabile.
Nel caso in esame, come risulta dalla stessa documentazione allegata dal alla propria istanza, Pt_1
questi aveva fatto “Richiesta delibere riguardanti la società assicurativa ” all CP_1 [...]
in data 18 luglio 2024, ossia in data successiva alla pubblicazione della sentenza Parte_2
del Tribunale. Non solo;
non può neppure ritenersi che in data precedente detta documentazione non fosse disponibile a causa di un incendio occorso presso i locali ove la stessa era custodita,
atteso che, come emerge dalla documentazione parimenti allegata dall'appellante, detto evento,
occorso nel febbraio 2022, aveva riguardato i locali deposito ove la società Sisar s.a.s., alla quale era stato affidato il compito di gestire e conservare le cartelle cliniche dei pazienti, custodiva appunto la “documentazione amministrativa relativa ai pazienti dell'azienda”; quindi, documentazione ben diversa dalle delibere assunte dall' Pt_2
Ciò posto, venendo al motivo di gravame, va rilevato che l'obbligo del rimborso delle spese processuali risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa degli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite.
L'individuazione del soccombente si effettua in base al principio di causalità, e segnatamente va richiamato il principio secondo cui “la parte soccombente va individuata in quella che, azionando
una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al
processo o alla sua protrazione” (ex plurimis Cass. n. 7625 del 2010). In proposito la giurisprudenza è costante nell'affermare che “al fine di individuare la parte alla quale siano
imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito deve effettuare una
valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di
causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale
compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la
proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non
sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale
compensazione, o comunque una modifica del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione
della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di
cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo
temporalmente vigente (in tal senso Cass., Sez. III, 22.02.2016, n. 3438).
Nel caso in esame, pertanto, si tratta di accertare se il abbia effettuato la chiamata in giudizio Pt_1
anche della in proprio, e soprattutto se ne abbia chiesto la condanna alla manleva, in CP_1
forza del contratto di assicurazione.
Dalla polizza assicurativa in atti risulta che il contratto di assicurazione era stato stipulato dal Pt_1
con i Lloyd's per il tramite della che aveva sottoscritto detta polizza quale Controparte_1
“Corrispondente dei Lloyd's”; dalle condizioni contrattuali, inoltre, emerge in termini chiari che assicuratore è la compagnia dei Lloyd's, e che la era incaricata di gestire il contratto di CP_1
assicurazione (art. 3 Gestione della polizza); gestione che, peraltro, non contempla il pagamento dell'indennizzo.
In tale veste, quindi, il le aveva notificato l'atto di chiamata in giudizio, indirizzato alla Pt_1
“Compagnia Assicurativa Lloyd's LTD, e per essa la corrispondente in Italia, la società
[...]
”; la domanda di condanna era stata formulata dal in termini analoghi a quelli CP_1 Pt_1
riportati nella notifica.
Ebbene, sia dalla relata di notifica che dalla domanda, e considerato il ruolo contrattuale di gestore del contratto assunto dalla si rileva che il soggetto destinatario della domanda di manleva CP_1
erano i quali, infatti, pur rilevando che la notifica della chiamata in Parte_4
causa, effettuata presso la nella indicata qualità, era erroneamente indirizzata alla Lloyd's CP_1
“Ltd”, si erano costituiti, formulando tutte le difese sia in punto di eccezioni preliminari che nel merito;
a riprova che ben avevano inteso di essere la parte destinataria della domanda formulata dal
. Pt_1
Al riguardo, tuttavia, va osservato che tale domanda del , per come formulata “porre a carico Pt_1
della società Lloyd's Ltd, e per essa la rappresentante per l'Italia, la società possa CP_1 aver ingenerato in detta società il dubbio, non del tutto peregrino, di essere stata essa stessa, in proprio e direttamente, chiamata al pagamento dell'indennizzo assicurativo;
la sua costituzione in giudizio, dunque, più che un “sopruso processuale”, come allegato dall'appellante, è da ritenersi frutto di una esigenza di chiarezza, e quindi effettuato in via del tutto precauzionale.
In ogni caso, non si ritiene di poter qualificare la domanda formulata dal con la chiamata in Pt_1
causa come volta ad ottenere la condanna, in proprio, della e, di conseguenza, non può CP_1
neppure configurarsi una soccombenza del nei confronti di detta società, venendo così meno Pt_1
ogni presupposto per la sua condanna alle spese.
Di conseguenza, considerata anche la peculiarità della vicenda, si ritiene sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese del primo grado tra il e la Pt_1 CP_1
Per lo stesso ordine di argomentazioni, avuto altresì riguardo all'esito globale del giudizio, debbono essere compensate tra le parti anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 1104/24 del Tribunale di
Cagliari, che nel resto conferma:
1. Dichiara interamente compensate tra e la le spese del Parte_1 Controparte_1
primo grado del giudizio;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu