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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2944/2019 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2944/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1069/2018 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
5/6/2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( , difesi dall'avv. Lorenzo Parte_2 C.F._2
Muscati (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_3
(C.F. , quali eredi di e C.F._6 Persona_1 Per_2
nonché società (P.I. ), in
[...] Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., tutti difesi dall'avv. Antonio De Stefano (C.F.
) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 10/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 2944/2019 2
e la società agivano in giudizio, dinanzi al Persona_1 Controparte_4
Tribunale di Avellino, nei confronti di , chiedendo: Parte_1
- procedersi alla formazione giudiziale delle tabelle millesimali relative all'edificio condominiale sito in Solofra, Via A. Landolfi, realizzato a seguito di ricostruzione postsismica ai sensi della L. n. 219/1981;
- condannarsi il convenuto all'esecuzione dei lavori necessari al completamento delle parti comuni secondo la quota di competenza, ovvero al pagamento del controvalore monetario, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inerzia del convenuto nel dar seguito alla realizzazione delle predette opere, fra cui la perdita di una parte del contributo pubblico già concesso e non erogato.
Si costituivano in giudizio il , nonché, in via d'intervento volontario, la Parte_1 moglie del predetto in regime di comunione legale dei beni, Parte_2 entrambi dichiaravano di non opporsi alla determinazione giudiziale delle tabelle condominiali, né alla realizzazione dei lavori di completamento dell'edificio, chiedendo però il rigetto delle ulteriori domande proposte, assumendo al riguardo che le quote di proprietà spettanti ai singoli già risultavano dall'atto di divisione convenzionale stipulato e che era da imputarsi alla condotta attorea il mancato rispetto dei termini stabiliti per fruire del contributo pubblico.
Il e la inoltre, proponevano domande riconvenzionali volte Parte_1 Pt_2 all'accertamento dell'illegittimità delle seguenti opere realizzate dagli attori in difformità rispetto al progetto di ricostruzione e successiva variante: a) una rampa carrabile di accesso al fabbricato limitrofo di proprietà di e della Persona_1
moglie in comunione legale dei beni, insistente al piano Persona_2
terra del condominio oggetto di causa sulla porzione assegnata ai predetti coniugi con atto notarile di divisione di proprietà superficiarie del 14/2/1991; b) due finestre sul lato obliquo dell'edificio, in corrispondenza del primo e del secondo piano, di proprietà previste da progetto in altra collocazione e Controparte_4
costituenti illegittime servitù di veduta sulla porzione di piano terra assegnata ai convenuti, le quali erano poste a distanza inferiore rispetto a quella minima di legge dal fabbricato frontista di proprietà . Parte_1
I suindicati coniugi inoltre, sempre in via riconvenzionale, Persona_3
agivano in rivalsa nei confronti degli attori e della nei cui confronti Per_2
veniva estesa la lite, secondo le rispettive quote, per il rimborso della somma versata in favore della società Edilmode S.n.c. per la realizzazione del tetto di copertura del fabbricato condominiale, nonché per il risarcimento del danno R.G. n. 2944/2019 3
patrimoniale derivante dal mancato completamento delle opere, da imputarsi esclusivamente agli attori.
Dopo l'espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino così provvedeva:
“a) Determina le tabelle millesimali del condominio Solofra Controparte_5 oggetto di causa come da tabelle A e B allegate alla c.t.u. dell'ing.
[...]
Persona_4
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, ad eliminare le vedute realizzate sul lato obliquo della facciata, ai piani primo e secondo dell'edificio condominiale, aventi introspezione diretta sulla proprietà e;
Parte_1 Parte_2
c) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
d) Pone le spese delle due cc.tt.uu., liquidate rispettivamente con decreti del 16
giugno 2011 e del 30 marzo 2017, a carico delle parti secondo le quote di cui in motivazione”.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, gli eredi dei coniugi nelle more deceduti, signori , Persona_5 Controparte_1
e nonché la società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Detto appello attingeva unicamente la statuizione con cui il Tribunale aveva rigettato il capo di riconvenzionale avente ad oggetto la riduzione in pristino dell'accesso carrabile realizzato da e sulla Persona_1 Persona_2 porzione del piano terra loro assegnata con atto di divisione del 14/2/1991.
A sostegno dell'appello criticavano le ragioni giuridiche poste dal primo Giudice
a sostegno dell'accertata inesistenza di servitù di passaggio, asseritamente costituita a carico dell'area assegnata in proprietà dei suindicati coniugi con il richiamato atto divisionale ed a vantaggio dell'area di proprietà di essi appellanti.
Assumevano gli appellanti che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il suddetto atto negoziale e la volontà dei condividenti, senza dare il giusto peso ai disegni, firmati pagina per pagina per presa visione ed accettazione, allegati allo scopo di rappresentare con maggiore chiarezza quanto in atto pattuito, con funzione integrativa della parte testuale.
Costituitisi in giudizio, gli eredi di e Persona_1 Persona_2 nonché la chiedevano rigettarsi l'appello, in ragione della sua Controparte_4
dedotta infondatezza, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. R.G. n. 2944/2019 4
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, la decisione assunta dal primo Giudice sull'unica questione ancora controversa tra le parti è pienamente da condividere, e ciò tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte:
- hanno ben ragione gli appellati nel dedurre che la prova dell'esistenza di una servitù gravi su colui che ne assuma la titolarità, occorrendo aggiungere che, nel caso di servitù volontarie, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, ovvero l'espressa destinazione dell'atto negoziale alla realizzazione esclusiva di tale finalità, è tuttavia indispensabile che l'intento delle parti sia inequivoco (Cass. 27/4/2018, n. 10169;
Cass. 30/07/2024, n. 21254; Cass. 27/04/2018, n. 10169; 28/04/2011, n. 9475;
Cass. 23/2/2001, n. 2658);
- ebbene, una siffatta prova gli appellanti non sono riusciti a fornire;
- al contrario, vi sono vari profili che inducono a ritenere che le parti, nell'atto di divisione delle proprietà superficiarie del 14/2/1991, non intendevano affatto asservire l'area assegnata al all'accesso alla proprietà Per_1 CP_6
e ;
[...] Controparte_7
- invero, nella richiamata scrittura divisionale veniva assegnata agli odierni appellati “area superficiaria a piano terra nella quale verrà realizzato locale anche per transito oltre cortile scoperto in prosieguo…, con accesso da via
Landolfi …”;
- ora, è pacifico che gli attori avevano realizzato un edificio confinante con quello ricostruito per cui è lite, nel quale vi era, in corrispondenza dell'area loro assegnata, un garage seminterrato;
- nella planimetria allegata alla divisione, l'area loro assegnata, indicata con il numero 1, reca l'indicazione “accesso garage”, con la presenza di una freccetta che descrive l'accesso dalla via Landolfi;
- gli appellanti, invece, sostengono di essere titolari di una servitù di passaggio, gravante sull'area assegnata in proprietà agli appellati, per raggiungere il garage esistente sull'area a piano terra loro assegnata con l'atto divisionale;
- dalla planimetria allegata alla scrittura si evince, però, che tale ultima area ha accesso dalla via Landolfi e nel corpo dell'atto la stessa viene indicata come area sulla quale doveva realizzarsi un vano a piano terra, con annesso cortiletto interno, R.G. n. 2944/2019 5
“il tutto con accesso da porta su via Landolfi…”, il che non può che riferirsi all'accesso diretto dell'area da via Landolfi e certamente non a quell'accesso che dava sulla particella attribuita agli appellati;
- rileva in proposito il Collegio che avrebbe avuto senso, nella prospettiva della costituzione della pretesa servitù, indicare che l'area attribuita agli appellanti fosse munita di due accessi dalla via Landolfi, ossia quello sull'area n. 1 delle controparti e quello diretto sull'area di essi appellanti sempre dalla via Landolfi;
Per_
- tutto quanto sopra descritto risulta ribadito anche nell'atto per Notar del
16/3/1991, con cui, a distanza di un solo mese dalla divisione, Controparte_7
e cedevano le rispettive proprietà superficiarie terranee a Controparte_6
; Parte_1
- nella scrittura privata divisionale, inoltre, veniva previsto anche quanto segue:
“nella variante di assestamento le parti convengono fin da ora che dovrà essere inserita relativamente al locale coperto la cui area è stata assegnata ad essi
[...]
e la chiusura su via Landolfi e sul lato Persona_1 Persona_2 posteriore in confine su cortile scoperto in prosieguo…”, il che non è certamente compatibile con l'intento di costituire una servitù di passaggio sull'area a favore di una proprietà altrui;
- infatti, le predette chiusure, entrambe realizzate dai coniugi sia su via Per_1
Landolfi, sia a confine tra detto locale 1 ed il cortile antistante il locale 5, quest'ultima con il muretto contestato dagli appellanti, impedivano e impediscono, in concreto, ogni accesso a terzi estranei alla proprietà, il che esclude ogni ipotesi di volontà delle parti di costituire a favore degli appellanti un diritto di servitù sul predetto locale 1;
- come correttamente affermato dal primo Giudice, poi, non è dirimente, come invece sostenuto dagli odierni appellanti, che la variante in sanatoria non recasse, fra le modifiche da apportare al progetto iniziale, la realizzazione di una pendenza nella rampa carrabile;
- infatti, l'intento delle parti secondo l'intesa raggiunta nel 1991 era l'adeguamento del progetto del 1988 alle planimetrie sottoscritte in forza dell'accordo del 1991, ma ciò soltanto “con il consenso unanime di tutti i condomini”, mentre invece la variante in sanatoria non veniva presentata da tutte le parti, ma soltanto da CP_6
in qualità di condomino e delegato;
[...] R.G. n. 2944/2019 6
- del resto, è appena il caso di notare come nell'atto di divisione e nella planimetria allegata al medesimo non v'è alcun elemento che denoti che la rampa fosse pianeggiante o in pendenza;
- in definitiva, da quanto stabilito dalle parti nel più volte menzionato atto divisionale in data 14/2/1991, ed avuto riguardo anche alle planimetrie allo stesso allegate, non può desumersi in alcun modo l'esistenza di un'inequivoca volontà delle parti di costituire una servitù di passaggio a carico dell'area al piano terra attribuita in proprietà dei coniugi Persona_5
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, occorrendo precisare che detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato in data 19/6/2019, nei confronti di , e Controparte_1 CP_2
quali eredi di e Controparte_3 Persona_1 Persona_2
nonché nei confronti della società avverso la sentenza n. Controparte_4
1069/2018 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 5/6/2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna e con vincolo di Parte_1 Parte_2
solidarietà, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed €
750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 R.G. n. 2944/2019 7
con vincolo di solidarietà, di un ulteriore importo a Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 18/2/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2944/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1069/2018 del Tribunale di Avellino pubblicata in data
5/6/2018, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
( , difesi dall'avv. Lorenzo Parte_2 C.F._2
Muscati (C.F. ) C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. ),
[...] C.F._5 Controparte_3
(C.F. , quali eredi di e C.F._6 Persona_1 Per_2
nonché società (P.I. ), in
[...] Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., tutti difesi dall'avv. Antonio De Stefano (C.F.
) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 10/9/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO R.G. n. 2944/2019 2
e la società agivano in giudizio, dinanzi al Persona_1 Controparte_4
Tribunale di Avellino, nei confronti di , chiedendo: Parte_1
- procedersi alla formazione giudiziale delle tabelle millesimali relative all'edificio condominiale sito in Solofra, Via A. Landolfi, realizzato a seguito di ricostruzione postsismica ai sensi della L. n. 219/1981;
- condannarsi il convenuto all'esecuzione dei lavori necessari al completamento delle parti comuni secondo la quota di competenza, ovvero al pagamento del controvalore monetario, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa dell'inerzia del convenuto nel dar seguito alla realizzazione delle predette opere, fra cui la perdita di una parte del contributo pubblico già concesso e non erogato.
Si costituivano in giudizio il , nonché, in via d'intervento volontario, la Parte_1 moglie del predetto in regime di comunione legale dei beni, Parte_2 entrambi dichiaravano di non opporsi alla determinazione giudiziale delle tabelle condominiali, né alla realizzazione dei lavori di completamento dell'edificio, chiedendo però il rigetto delle ulteriori domande proposte, assumendo al riguardo che le quote di proprietà spettanti ai singoli già risultavano dall'atto di divisione convenzionale stipulato e che era da imputarsi alla condotta attorea il mancato rispetto dei termini stabiliti per fruire del contributo pubblico.
Il e la inoltre, proponevano domande riconvenzionali volte Parte_1 Pt_2 all'accertamento dell'illegittimità delle seguenti opere realizzate dagli attori in difformità rispetto al progetto di ricostruzione e successiva variante: a) una rampa carrabile di accesso al fabbricato limitrofo di proprietà di e della Persona_1
moglie in comunione legale dei beni, insistente al piano Persona_2
terra del condominio oggetto di causa sulla porzione assegnata ai predetti coniugi con atto notarile di divisione di proprietà superficiarie del 14/2/1991; b) due finestre sul lato obliquo dell'edificio, in corrispondenza del primo e del secondo piano, di proprietà previste da progetto in altra collocazione e Controparte_4
costituenti illegittime servitù di veduta sulla porzione di piano terra assegnata ai convenuti, le quali erano poste a distanza inferiore rispetto a quella minima di legge dal fabbricato frontista di proprietà . Parte_1
I suindicati coniugi inoltre, sempre in via riconvenzionale, Persona_3
agivano in rivalsa nei confronti degli attori e della nei cui confronti Per_2
veniva estesa la lite, secondo le rispettive quote, per il rimborso della somma versata in favore della società Edilmode S.n.c. per la realizzazione del tetto di copertura del fabbricato condominiale, nonché per il risarcimento del danno R.G. n. 2944/2019 3
patrimoniale derivante dal mancato completamento delle opere, da imputarsi esclusivamente agli attori.
Dopo l'espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino così provvedeva:
“a) Determina le tabelle millesimali del condominio Solofra Controparte_5 oggetto di causa come da tabelle A e B allegate alla c.t.u. dell'ing.
[...]
Persona_4
b) Condanna la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4
tempore, ad eliminare le vedute realizzate sul lato obliquo della facciata, ai piani primo e secondo dell'edificio condominiale, aventi introspezione diretta sulla proprietà e;
Parte_1 Parte_2
c) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
d) Pone le spese delle due cc.tt.uu., liquidate rispettivamente con decreti del 16
giugno 2011 e del 30 marzo 2017, a carico delle parti secondo le quote di cui in motivazione”.
e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2
suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte, gli eredi dei coniugi nelle more deceduti, signori , Persona_5 Controparte_1
e nonché la società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Detto appello attingeva unicamente la statuizione con cui il Tribunale aveva rigettato il capo di riconvenzionale avente ad oggetto la riduzione in pristino dell'accesso carrabile realizzato da e sulla Persona_1 Persona_2 porzione del piano terra loro assegnata con atto di divisione del 14/2/1991.
A sostegno dell'appello criticavano le ragioni giuridiche poste dal primo Giudice
a sostegno dell'accertata inesistenza di servitù di passaggio, asseritamente costituita a carico dell'area assegnata in proprietà dei suindicati coniugi con il richiamato atto divisionale ed a vantaggio dell'area di proprietà di essi appellanti.
Assumevano gli appellanti che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il suddetto atto negoziale e la volontà dei condividenti, senza dare il giusto peso ai disegni, firmati pagina per pagina per presa visione ed accettazione, allegati allo scopo di rappresentare con maggiore chiarezza quanto in atto pattuito, con funzione integrativa della parte testuale.
Costituitisi in giudizio, gli eredi di e Persona_1 Persona_2 nonché la chiedevano rigettarsi l'appello, in ragione della sua Controparte_4
dedotta infondatezza, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado. R.G. n. 2944/2019 4
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, la decisione assunta dal primo Giudice sull'unica questione ancora controversa tra le parti è pienamente da condividere, e ciò tenuto conto delle considerazioni di seguito esposte:
- hanno ben ragione gli appellati nel dedurre che la prova dell'esistenza di una servitù gravi su colui che ne assuma la titolarità, occorrendo aggiungere che, nel caso di servitù volontarie, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, pur non essendo necessario l'uso di formule sacramentali, ovvero l'espressa destinazione dell'atto negoziale alla realizzazione esclusiva di tale finalità, è tuttavia indispensabile che l'intento delle parti sia inequivoco (Cass. 27/4/2018, n. 10169;
Cass. 30/07/2024, n. 21254; Cass. 27/04/2018, n. 10169; 28/04/2011, n. 9475;
Cass. 23/2/2001, n. 2658);
- ebbene, una siffatta prova gli appellanti non sono riusciti a fornire;
- al contrario, vi sono vari profili che inducono a ritenere che le parti, nell'atto di divisione delle proprietà superficiarie del 14/2/1991, non intendevano affatto asservire l'area assegnata al all'accesso alla proprietà Per_1 CP_6
e ;
[...] Controparte_7
- invero, nella richiamata scrittura divisionale veniva assegnata agli odierni appellati “area superficiaria a piano terra nella quale verrà realizzato locale anche per transito oltre cortile scoperto in prosieguo…, con accesso da via
Landolfi …”;
- ora, è pacifico che gli attori avevano realizzato un edificio confinante con quello ricostruito per cui è lite, nel quale vi era, in corrispondenza dell'area loro assegnata, un garage seminterrato;
- nella planimetria allegata alla divisione, l'area loro assegnata, indicata con il numero 1, reca l'indicazione “accesso garage”, con la presenza di una freccetta che descrive l'accesso dalla via Landolfi;
- gli appellanti, invece, sostengono di essere titolari di una servitù di passaggio, gravante sull'area assegnata in proprietà agli appellati, per raggiungere il garage esistente sull'area a piano terra loro assegnata con l'atto divisionale;
- dalla planimetria allegata alla scrittura si evince, però, che tale ultima area ha accesso dalla via Landolfi e nel corpo dell'atto la stessa viene indicata come area sulla quale doveva realizzarsi un vano a piano terra, con annesso cortiletto interno, R.G. n. 2944/2019 5
“il tutto con accesso da porta su via Landolfi…”, il che non può che riferirsi all'accesso diretto dell'area da via Landolfi e certamente non a quell'accesso che dava sulla particella attribuita agli appellati;
- rileva in proposito il Collegio che avrebbe avuto senso, nella prospettiva della costituzione della pretesa servitù, indicare che l'area attribuita agli appellanti fosse munita di due accessi dalla via Landolfi, ossia quello sull'area n. 1 delle controparti e quello diretto sull'area di essi appellanti sempre dalla via Landolfi;
Per_
- tutto quanto sopra descritto risulta ribadito anche nell'atto per Notar del
16/3/1991, con cui, a distanza di un solo mese dalla divisione, Controparte_7
e cedevano le rispettive proprietà superficiarie terranee a Controparte_6
; Parte_1
- nella scrittura privata divisionale, inoltre, veniva previsto anche quanto segue:
“nella variante di assestamento le parti convengono fin da ora che dovrà essere inserita relativamente al locale coperto la cui area è stata assegnata ad essi
[...]
e la chiusura su via Landolfi e sul lato Persona_1 Persona_2 posteriore in confine su cortile scoperto in prosieguo…”, il che non è certamente compatibile con l'intento di costituire una servitù di passaggio sull'area a favore di una proprietà altrui;
- infatti, le predette chiusure, entrambe realizzate dai coniugi sia su via Per_1
Landolfi, sia a confine tra detto locale 1 ed il cortile antistante il locale 5, quest'ultima con il muretto contestato dagli appellanti, impedivano e impediscono, in concreto, ogni accesso a terzi estranei alla proprietà, il che esclude ogni ipotesi di volontà delle parti di costituire a favore degli appellanti un diritto di servitù sul predetto locale 1;
- come correttamente affermato dal primo Giudice, poi, non è dirimente, come invece sostenuto dagli odierni appellanti, che la variante in sanatoria non recasse, fra le modifiche da apportare al progetto iniziale, la realizzazione di una pendenza nella rampa carrabile;
- infatti, l'intento delle parti secondo l'intesa raggiunta nel 1991 era l'adeguamento del progetto del 1988 alle planimetrie sottoscritte in forza dell'accordo del 1991, ma ciò soltanto “con il consenso unanime di tutti i condomini”, mentre invece la variante in sanatoria non veniva presentata da tutte le parti, ma soltanto da CP_6
in qualità di condomino e delegato;
[...] R.G. n. 2944/2019 6
- del resto, è appena il caso di notare come nell'atto di divisione e nella planimetria allegata al medesimo non v'è alcun elemento che denoti che la rampa fosse pianeggiante o in pendenza;
- in definitiva, da quanto stabilito dalle parti nel più volte menzionato atto divisionale in data 14/2/1991, ed avuto riguardo anche alle planimetrie allo stesso allegate, non può desumersi in alcun modo l'esistenza di un'inequivoca volontà delle parti di costituire una servitù di passaggio a carico dell'area al piano terra attribuita in proprietà dei coniugi Persona_5
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, occorrendo precisare che detta liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato in data 19/6/2019, nei confronti di , e Controparte_1 CP_2
quali eredi di e Controparte_3 Persona_1 Persona_2
nonché nei confronti della società avverso la sentenza n. Controparte_4
1069/2018 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 5/6/2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna e con vincolo di Parte_1 Parte_2
solidarietà, al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed €
750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 R.G. n. 2944/2019 7
con vincolo di solidarietà, di un ulteriore importo a Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 18/2/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
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