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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, all'udienza del 14 novembre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 5246/2022 a cui è riunita la causa R.G. n. 3556/2023
vertente tra
C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, C.F. , elettivamente domiciliati presso e Pt_2 CodiceFiscale_2
nello studio dell'Avv. Agatino Dalmazio, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTI- contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Raffaella Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alberto
Di Mario.
-OPPOSTA- Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 comma primo c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e hanno proposto opposizione avverso atto di Parte_1 Parte_2
precetto, notificato in data 7.11.2022, con cui la intimava agli Controparte_1
opponenti il pagamento della somma di € 20.409,06, in forza del decreto ingiuntivo n. 1883/11 emesso dal Tribunale di MESSINA il 1.12.2011, notificato il 1.2.2012 e non opposto.
Citava in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
legittimata dalla prima mandataria Controparte_2 Controparte_3
[...]
Questi i motivi di opposizione:
I° Inesistenza del diritto. Inesistenza del titolo esecutivo
II° Prescrizione del diritto fatto valere
III° Nullità e inesistenza dell'atto di precetto
Chiedeva pertanto:
1) in via preliminare sospendere per i motivi esposti in narrativa l'efficacia esecutiva del DI 1883/2011 emesso dal Tribunale di Messina;
2) nel merito accogliere la presente opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata;
3) accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono all'opposta in virtù ed esecuzione del DI 1883/2011 Tribunale di
Messina per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità ed inesistenza dell'atto di precetto;
5) condannare controparte al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il procedimento portava il numero di registro contenzioso 5246/2022. Alla prima udienza, nella contumacia della convenuta, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 5 febbraio 2024 si costituiva in giudizio la e per Controparte_1
essa la procuratrice a tanto legittimata dalla prima Controparte_2
mandataria rilevando in via preliminare di Controparte_3
essere subentrata nella titolarità del credito in forza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, opponibile in virtù dell'avviso in Gazzetta Ufficiale che deposita. Rilevava, inoltre che l'opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. sarebbe stata irritualmente formulata.
Contestava la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa, dopo aver subito alcuni rinvii per carico di ruolo, veniva rinviata per la discussione orale, ai sensi dell'art, 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14 novembre
2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; indi, nella stessa udienza, veniva riunito il procedimento n. 3556/2023, per connessione soggettiva e oggettiva, tenuto conto che il procedimento di più recente iscrizione a ruolo aveva ad oggetto opposizione a precetto notificato in data 4.9.2023, con il quale la Controparte_1
u.s. intimava a e il pagamento della somma di Parte_1 Parte_2
€ 20.409,06 in forza del medesimo decreto ingiuntivo.
Entrambe le opposizioni vanno accolte.
L'opposizione di cui al procedimento n. 5246/2022 è fondata.
La Corte di Cassazione, con orientamento risalente, mai smentito e di recente ribadito – sulla premessa che di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione,
l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e che tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso –, ha affermato, in relazione all'onere della prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., che questa, concretando un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, deve essere dimostrata, ove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, dal creditore opposto (n. 51/2023).
Ciò, tenuto conto non solo della regola generale che pone in capo all'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ma anche in ragione della considerazione che il debitore ingiunto opponente si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della inesistenza della notificazione, asseritamente mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso (cfr. Cass. 16/03/1977, n. 1045; Cass. 18/05/2020, n. 9050).
Orbene, occorre premettere che nel procedimento in esame, parte opposta si è costituita in giudizio tardivamente, in data 5 febbraio 2024, dopo la prima udienza del 31 marzo 2023, in cui gli opponenti, rinunziando ai termini di cui all'art. 183
c.p.c., hanno richiesto che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni;
parte opposta non ha richiesto la rimessione in termini adducendo fatti alla stessa non imputabili.
Pertanto, la predetta tardività ha travolto inevitabilmente anche i documenti depositati unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in quanto, se è vero che l'art. 293, co. 2 c.p.c., prevede che il contumace possa costituirsi mediante il deposito di una comparsa, della procura e di documenti, cionondimeno tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Va da sé che il primo motivo di opposizione è fondato, giacchè non vi è prova della rituale notifica del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 1883/2011).
Peraltro, dalla stessa documentazione indicata nella comparsa di costituzione è di tutta evidenza che la notifica a – debitore principale – non si è Parte_1
perfezionata, tenuto conto che la relata di notifica indica il destinatario irreperibile e non vi è prova che l'opposta abbia proceduto a una notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Anche l'opposizione di cui al proc. n. 3556/2023 va rigettata poiché parte opposta non ha sufficientemente dimostrato di aver notificato un secondo atto di precetto - il cui titolo era pur sempre il Decreto ingiuntivo n. 1883/2011 - nell'erronea convinzione che gli opponenti, dopo aver notificato l'opposizione, non avessero iscritto a ruolo il procedimento n. 5246/2022.
A questo riguardo occorreva provare che l'errore fosse dipeso da cause non imputabili all'opposta, nello specifico, a causa – per come dedotto dalla convenuta
– di un errore del sistema, depositando a tal scopo una attestazione della Cancelleria.
Pertanto, non vi erano i presupposti per notificare un secondo atto di precetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. R.G. n.
5246/2022 a cui è riunita la causa R.G. n. 3556/2023, così provvede:
A) Accoglie entrambe le opposizioni.
B) Condanna l'opposta alle spese processuali per entrambi i giudizi, che liquida in euro 3.200.00 a titolo di compensi e € 500,00, a titolo di spese, oltre spese generali e accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione.
Così deciso in MESSINA il 14 novembre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO