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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2240/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Bonora presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Dozza
(Bologna) via Don Minzoni n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa e respinta: In via principale e di merito;
- che, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
pagina 1 di 3 -dichiarare i coniugi sono economicamente indipendenti e con ciò nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e con sentenza esecutiva come per legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con celebrato a Camaguey (Cuba) il Controparte_1
2.07.2007 come da certificato del Comune di Castel Guelfo di Bologna del 14.06.2017 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace Controparte_1
in data 6.02.25.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n.1213/24 pubblicata il
22.04.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2749/23 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (CF Parte_2
) e (CF ), celebrato a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Camaguey (Cuba), il 2.07.2007 come da certificato del Comune di Castel Guelfo di Bologna del
14.06.2017;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Guelfo di Bologna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
pagina 2 di 3 - condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso oltre 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2240/2024 R.G., avente ad oggetto “divorzio – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Irene Bonora presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Dozza
(Bologna) via Don Minzoni n. 10, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
(CF ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa e respinta: In via principale e di merito;
- che, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario
pagina 1 di 3 -dichiarare i coniugi sono economicamente indipendenti e con ciò nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e con sentenza esecutiva come per legge”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con celebrato a Camaguey (Cuba) il Controparte_1
2.07.2007 come da certificato del Comune di Castel Guelfo di Bologna del 14.06.2017 alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione non erano nati figli.
Nessuno si è costituito in giudizio per che è stato dichiarato contumace Controparte_1
in data 6.02.25.
Tanto premesso, il Collegio osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di (ri)conciliazione stante la contumacia del resistente ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla ricorrente.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015, atteso che dalla documentazione in atti si evince che con sentenza n.1213/24 pubblicata il
22.04.2024, il Tribunale di Ravenna pronunciò la separazione personale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 12 mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente contumace secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2749/23 R.G., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (CF Parte_2
) e (CF ), celebrato a C.F._1 Controparte_1 C.F._2
Camaguey (Cuba), il 2.07.2007 come da certificato del Comune di Castel Guelfo di Bologna del
14.06.2017;
- dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel Guelfo di Bologna, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
pagina 2 di 3 - condanna a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso oltre 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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