Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Mirko Intravaia Giudice dott. Simona Monforte Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5852 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
del Mela (ME) il 21.04.1966 e residente in [...], elettivamente domiciliata in Rho (MI), via Filippo Meda, n. 01, 20017, presso lo studio legale dell'Avv. Antonella Brigante, che la rappresenta e difende per procura in atti;
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.09.1965 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Messina, via Università n. 1, presso lo studio dell'Avv. Antonino Domenico Gullo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19.12.2022, nata in [...] il Parte_1
21.04.1966, premesso:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 23.09.1991 nel
Comune di Pace del Mela (ME), con , [...] a [...] in Controparte_1
ME (ME) il 02.09.1965, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Pace del Mela Atto n. 15 p. II serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata in Persona_1
BA PO di TO (ME) il 30.07.1992, e , nato in [...] Persona_2
(ME) il 12.10.1998;
- che tra le parti era intervenuto decreto n. 9470/2020 del 22.05.2020 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e alla veniva concessa la Pt_1
possibilità di continuare a vivere all'interno della casa familiare;
- che, successivamente, per diverse motivazioni, la ricorrente si vedeva costretta a lasciare la casa familiare e, per questo motivo, pertanto veniva presentato congiuntamente ricorso per la modifica delle condizioni di separazione;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Pag. 2 di 6 Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 14.02.2023.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, il quale aderiva alla richiesta di scioglimento del matrimonio e CP_1
contestava nel merito le deduzioni di parte avversa.
All'udienza del 19.05.2023, si dava atto che il resistente non poteva comparire personalmente per documentati problemi di salute e si procedeva all'audizione della ricorrente, dopodiché la causa veniva rinviata all'udienza del 9.10.2023.
A tale data si procedeva all'audizione del , all'esito della quale il CP_1
Giudice riservava di adottare i provvedimenti provvisori, che venivano disposti con ordinanza del 25.10.2023, in cui il Giudice, rivedendo le condizioni della separazione consensuale, alla luce di quanto esposto dalle parti, revocava l'obbligo di contribuzione paterno a favore della figlia e Persona_1
confermava nel resto le condizioni di separazione, quindi rinviava la causa all'udienza del 21.02.2024, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
Alla successiva udienza del 21.02.2024, parte resistente chiedeva un ulteriore termine per controdedurre alla memoria integrativa di controparte in quanto acquisita tardivamente al fascicolo telematico e il Giudice concedeva detto termine, nonché i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 19.06.2024.
A tale udienza, il Giudice riservava di disporre sull'ammissione dei mezzi istruttori, cui provvedeva con ordinanza del 30.06.2024 e rimetteva le
Pag. 3 di 6 parti per l'assunzione della prova all'udienza del 6.02.2025 davanti al GOP tabellarmente competente.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa veniva rimessa allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nella titolarità del ruolo, che fissava l'udienza del 24.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 18.02.2025, in riscontro all'istanza depositata dalle parti, le quali chiedevano emettersi sentenza anticipata sullo status – in ragione delle gravi condizioni di salute della ricorrente - per poi proseguire il giudizio sulle statuizioni economiche, il Giudice disponeva l'anticipazione dell'udienza al
24.02.2025.
Alla tale udienza, dunque, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
Precisate quindi le conclusioni in ordine allo status coniugale, il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., per la decisione sulla domanda di stato.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione
Pag. 4 di 6 consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con decreto n. 9470/2020 del 22.05.2020 ed ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo prescritto per la procedibilità dell'azione.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda va accolta.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, dovendo il processo proseguire per la loro definizione.
Occorre di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice relatore all'udienza già fissata del 24 marzo 2025, ore
12,30 per l'ulteriore corso della causa, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle ulteriori domande e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19.12.2022, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.09.1991 nel Comune di Pace del Mela (ME), tra nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a nato in [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
Pag. 5 di 6 registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di Pace del
Mela Atto n. 15 p. II serie A;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Pace del Mela (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) Rimette le parti davanti al Giudice relatore all'udienza già fissata del
24 marzo 2025, ore 12,30.
4) riserva di pronunciare sulle spese all'emissione della sentenza definitiva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Pag. 6 di 6