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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 341/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Vico Giuseppe Di Gregorio n. 12, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv.
Maria Rosa Rubulotta;
-Ricorrente- contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Concetta
Cusmano;
-Resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole in data
13/01/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7.01.2025 all'esito del deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/02/2020, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Regalbuto in data 20/10/1984, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al numero 33, parte II, serie A, anno 1984, dal quale sono nati i figli (nata Persona_1
a Catania il 20/05/1985), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] l' 8/03/1998).
La ricorrente, nello specifico, ha dedotto la definitiva ed irrimediabile rottura del vincolo matrimoniale a causa del comportamento del resistente oramai divenuto intollerabile, chiedendo quindi al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi da addebitarsi al marito e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
non economicamente indipendente in quanto ancora impegnata negli studi universitari.
[...]
Si è costituito il resistente, che ha confermato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma si è opposto alla corresponsione di qualsivoglia forma di contribuzione economica, deducendo di essere in cassa integrazione e dichiarando che la ricorrente gode di ulteriori proventi economici oltre al suo stipendio mensile.
Il resistente ha infine chiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Regalbuto in
Via Antonio Gramsci n.
5. A quest'ultima domanda la ricorrente non si è opposta.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 10.06.2020 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e non è stato posto alcun assegno di mantenimento a carico del resistente;
quindi la causa è proseguita nel merito.
In data 13/09/2024 le parti hanno dato del raggiungimento di un accordo di separazione, che è stato prodotto in pari data, sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
All'udienza del 4/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 12.09.2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 13/01/2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le pattuizioni raggiunte sono conformi alla vigente disciplina legislativa;
con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene, trattandosi di materia disponibile, che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all' accordo sottoscritto dalle parti il 12/09/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, come da ultimo chiesto dalle parti anche con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate congiuntamente dalle parti entro il termine perentorio del 04/12/2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/08/1966 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/03/1966 (C.F.: ), alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti C.F._2
il 12/09/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Regalbuto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Cristina Russo Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Vico Giuseppe Di Gregorio n. 12, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv.
Maria Rosa Rubulotta;
-Ricorrente- contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente a[...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Concetta
Cusmano;
-Resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole in data
13/01/2025.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 7.01.2025 all'esito del deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/02/2020, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da , con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in Regalbuto in data 20/10/1984, trascritto nei registri dello stato civile del predetto
Comune al numero 33, parte II, serie A, anno 1984, dal quale sono nati i figli (nata Persona_1
a Catania il 20/05/1985), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] l' 8/03/1998).
La ricorrente, nello specifico, ha dedotto la definitiva ed irrimediabile rottura del vincolo matrimoniale a causa del comportamento del resistente oramai divenuto intollerabile, chiedendo quindi al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi da addebitarsi al marito e di porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
non economicamente indipendente in quanto ancora impegnata negli studi universitari.
[...]
Si è costituito il resistente, che ha confermato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma si è opposto alla corresponsione di qualsivoglia forma di contribuzione economica, deducendo di essere in cassa integrazione e dichiarando che la ricorrente gode di ulteriori proventi economici oltre al suo stipendio mensile.
Il resistente ha infine chiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale sita a Regalbuto in
Via Antonio Gramsci n.
5. A quest'ultima domanda la ricorrente non si è opposta.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 10.06.2020 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e non è stato posto alcun assegno di mantenimento a carico del resistente;
quindi la causa è proseguita nel merito.
In data 13/09/2024 le parti hanno dato del raggiungimento di un accordo di separazione, che è stato prodotto in pari data, sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
All'udienza del 4/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti il 12.09.2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole in data 13/01/2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le pattuizioni raggiunte sono conformi alla vigente disciplina legislativa;
con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene, trattandosi di materia disponibile, che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all' accordo sottoscritto dalle parti il 12/09/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte, come da ultimo chiesto dalle parti anche con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate congiuntamente dalle parti entro il termine perentorio del 04/12/2024.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/08/1966 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
26/03/1966 (C.F.: ), alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti C.F._2
il 12/09/2024 e depositato nel fascicolo telematico in data 13/09/2024, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Regalbuto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Cristina Russo