Art. 6.
E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.
La Commissione e' composta da:
il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanita';
il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
il direttore generale dell'Orientamento e addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanita';
due rappresentanti dei mutilati ed invalidi civili, designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
La Commissione e' presieduta di volta in volta da uno dei direttori generali indicati nel comma precedente, avuto riguardo alle materie da esaminare.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto e' nominato un membro supplente per ciascuno dei direttori generali di cui al secondo comma.
E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle questioni relative alla assistenza in favore dei mutilati e invalidi civili, di compiere studi e formulare proposte al fine di assicurare l'efficiente svolgimento delle iniziative nei settori della riabilitazione, dell'addestramento professionale e del collocamento al lavoro.
La Commissione e' composta da:
il direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanita';
il direttore generale dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
il direttore generale dell'Orientamento e addestramento professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanita';
due rappresentanti dei mutilati ed invalidi civili, designati dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili.
La Commissione e' presieduta di volta in volta da uno dei direttori generali indicati nel comma precedente, avuto riguardo alle materie da esaminare.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto e' nominato un membro supplente per ciascuno dei direttori generali di cui al secondo comma.