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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice o della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. 1923/2022
R.G.
TRA
(C.F. ), con sede in Piazza Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Margherita, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore
Avv. Nicola Merlino, elettivamente domiciliato in Messina alla via Pietro
Castelli n. 216 presso lo studio dell'Avv. Francesco Genovese (C.F.
[...]
) che lo rappresenta e difende. C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Messina alla via Dogali n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Santoro
( ) che la rappresenta e difende C.F._3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a in data 11.04.2022, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 237/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Messina il 14.02.2022, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , di €. 30.200,56, oltre interessi come Controparte_1
in domanda fino al soddisfo e le spese legali del procedimento, liquidate in
1 euro 286,00 per spese vive, euro 1.305,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e cassa. Parte opponente eccepiva, come unico motivo di opposizione,
l'intervenuta prescrizione del diritto, essendo decorsi più di 10 anni dall'insorgenza del credito con Determina Dirigenziale n. 127 del
11/03/2010, che disponeva la definitiva “approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo dei lavori di consolidamento del versante est del centro abitato di . In conclusione l'opponente chiedeva Pt_1
l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione che “non è debitore di alcuna somma nei confronti della creditrice opposta in virtù della maturata prescrizione”.
Costituitasi in giudizio, contestava le domande di parte Controparte_1
opponente e ne chiedeva i rigetto.
All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
**********
Parte opposta ha fornito prova che l'incarico professionale affidatole dal non si è esaurito con la determina dell'11.03.2010, Parte_1 essendo intervenute successivamente integrazioni con le quali si è chiesto all'ing. “di procedere all'adeguamento della progettazione”, mediante CP_1
una serie di adempimenti dettagliatamente elencati nella lettera del
12.12.2016 (prodotta in atti), trasmessa alla stessa L'opposta, CP_1
inoltre, ha prodotto lettera del 23.01.2017, con la quale il Parte_1
ha riassunto “i principali adeguamenti ed aggiornamenti da apportare”
[...]
e richiesto all'ing. che “la progettazione esecutiva 1° lotto dovrà essere CP_1 aggiornata nel più breve tempo possibile … dovrà essere prodotta entro 30 giorni dal ricevimento della presente”. È di tutta evidenza, pertanto, che l'incarico professionale si è protratto quantomeno fino al 2017, data in cui la CP_1 doveva depositare gli elaborati progettuali, elaborati che, in mancanza di contestazioni, si presume siano stati depositati, anche alla luce della nota,
2 prodotta in atti, dell'11.01.2018, con la quale l'ing. ha comunicato di CP_1
avere provveduto ad effettuare gli adeguamenti tecnici richiesti, nonché della convocazione per il 5.07.2018 del ad un tavolo Parte_1
tecnico, anch'essa depositata in atti, riguardante l'attività svolta dai professionisti.
Per quanto detto, l'eccezione di prescrizione del diritto di credito è infondata e l'opposizione deve essere rigettata, posto che il termine prescrizionale deve farsi decorrere dalla conclusione dell'incarico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano in €. 3.809,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Messina, 29.05.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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