Sentenza 5 agosto 2022
Improcedibile
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2025REG.PROV.COLL.
N. 07909/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7909 del 2022, proposto dal Comune di San Bartolomeo al Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Marco Gardin in Roma, via San Vincenzo de' Paoli 13/14;
contro
ECO.S.E.I.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fianchino, Salvatore Molé, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione II, n. 693/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ECO.S.E.I.B. s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Liguria, Sez. II, ha accolto in parte il ricorso di primo grado proposto dalla società ECO.S.E.I.B. s.r.l. (affidataria del servizio di Igiene Ambientale nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare), e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento 28 gennaio 2021, n. 1157 del Comune di San Bartolomeo al Mare e ha accertato il diritto della predetta società alla revisione del corrispettivo contrattuale, demandando al predetto Comune la proposta della liquidazione delle somme dovute alla controparte.
Il giudice di primo grado ha condannato il Comune di San Bartolomeo al Mare al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato.
2. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
2.1. In via pregiudiziale, ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata per aver implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
2.2. In via preliminare, ha sostenuto che, anche a voler ritenere in ipotesi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, comunque, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse.
2.3. Nel merito, ha contestato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, per difetto di motivazione (anche in relazione all’art. 97 Cost.), per erronea valutazione delle risultanze documentali e probatorie, per perplessità e per travisamento.
2.4. In via subordinata, ha contestato il quantum della pretesa azionata dalla società ECO.S.E.I.B. s.r.l., per violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 (anche in relazione all’art. 97 Cost.).
2.5. Infine, il Comune di San Bartolomeo al Mare ha contestato anche il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
3. Si è costituita in giudizio per resistere al proposto gravame la società appellata.
4. In data 24 settembre 2024, la società ECO.S.E.I.B. s.r.l. ha depositato una nota a firma dei difensori di entrambe le parti costituite, nella quale si evidenzia che nelle more della definizione del giudizio di appello “ a seguito di interlocuzioni tra le parti, è stato raggiunto un accordo sulla revisione dei corrispettivi in misura ritenuta satisfattiva da parte di ECO.S.E.I.B. s.r.l. e che ha consentito di comporre la vertenza, previo riconoscimento del diritto al compenso revisionale da parte del Comune giusta Determina n. 782 del 01.08.2024, con espressa rinuncia da parte di ECO.S.E.I.B. Srl al ricorso e agli effetti della sentenza di primo grado ”; sulla base di questa premessa, la società ECO.S.E.I.B. s.r.l. ha dichiarato “ di rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza del TAR della Liguria 5 agosto 2022 n. 693, in ragione dell’accordo raggiunto sul diritto al compenso revisionale giusta Determina n. 782 del 01.08.2024 e conseguentemente il Comune di San Bartolomeo al Mare e ECO.S.E.I.B. Srl, come rappresentati e difesi, chiedono congiuntamente che l’appello in epigrafe sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ex art. 35, co.1, lett. c), c.p.a., con presa d’atto della espressa rinuncia da parte di ECO.S.E.I.B. Srl al ricorso e agli effetti della sentenza del TAR della Liguria 5 agosto 2022 n. 693. Spese compensate ”.
5. Una nota di analogo tenore è stata depositata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in data 25 settembre 2024.
6. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Al Collegio non resta che prendere atto di quanto dichiarato dalle parti costituite in appello nelle note depositate nelle date del 24 e del 25 settembre 2024; conseguentemente, va dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio di cui al ricorso di primo grado e va annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata. L’appello di conseguenza diviene improcedibile.
8. Conformemente alla richiesta formulata dalle parti le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, vista la conforme richiesta delle parti lo dichiara improcedibile e dichiara estinto, per rinuncia, il giudizio di cui al ricorso di primo grado, con l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO