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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona del giudice designato
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 10491 /2024 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 CodiceFiscale_1
ANTICA ROMANA OCC. 46 16039 SESTRI LEVANTE presso l'Avvocato BERNARDELLO
IDA che la/lo rappresenta e difende;
c.f. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 CodiceFiscale_2
ANTICA ROMANA OCC. 46 16039 SESTRI LEVANTE presso l'Avvocato BERNARDELLO
IDA che la/lo rappresenta e difende;
Ricorrenti Contro
AVV. , c.f. , in proprio;
Controparte_1 CodiceFiscale_3
c.f. , elettivamente domiciliata presso Parte_3 CodiceFiscale_4
l'Avvocato che la rappresenta e difende;
Controparte_1
elettivamente domiciliato Parte_4 C.F._5 P.IVA_1 in presso l'Avvocato PAOLO CALZOLARI che lo rappresenta e difende;
Resistenti con
elettivamente domiciliato presso l'Avvocato MONICA Controparte_2
PIANA che la rappresenta e difende;
Terza chiamata
***** Sciogliendo la riserva assunta in data 16/4/2025; esaminati gli atti introduttivi del giudizio;
vista la relazione del c.t.u.; sentiti i difensori delle parti;
OSSERVA
Con ricorso per denuncia di danno temuto ex articolo 1172 c.c., 669 bis e 688 c.p.c., Parte_1
e hanno convenuto in giudizio il ,
[...] Parte_2 Controparte_3
l'avvocato ed esponendo: Controparte_1 Parte_3
- di essere comproprietari dell'immobile sito in Genova, piazza Colombo n. 2A nero int. 16, identificato con i seguenti dati catastali: Catasto Fabbricati di Genova alla Sezione GeA, foglio 106, particella 462, sub. 54, zona censuaria 1, cat. A/2, classe 4, consistenza vani 5,5, superficie mq. 107, totale escluse aree scoperte mq. 107, rendita catastale euro 1.193,02;
- che tale immobile è sito all'interno di un più ampio edificio Parte_4 Pt_4
” gestito quale amministratore di condominio dalla società
[...] Parte_5
[...]
- che l'immobile di proprietà dei ricorrenti è immediatamente sottostante l'appartamento posto all'ultimo piano del palazzo di proprietà dell'avv. e di Controparte_1 Parte_3
[...]
- che, in particolare, i vani adibiti a cucina e zona giorno dell'appartamento – Pt_1 Pt_2 sono collocati in parte sotto al terrazzo di proprietà dell'immobile Bressler - Cavalleri;
- che nel 2020 si erano verificate infiltrazioni nel soffitto dell'immobile dei ricorrenti, problematica mai risolta dalla proprietà soprastante;
- che da circa due mesi si è ripresentato lo stesso problema con una grave accentuazione delle conseguenze;
- che il gocciolamento è ripetuto e costante nel tempo e apporta una discreta quantità di acqua;
- che non si conosce la causa di tale fenomeno, che proviene dall'area soprastante il soffitto dell'immobile;
- che si suppone che possa essere determinato da difetti o usura della copertura del terrazzo, da canalizzazioni dell'acqua piovana non funzionanti o erose, da difetti degli infissi soprastanti, da scarichi pluviali del o da tubature di altro genere eventualmente Parte_4
di interesse anche del;
Parte_4
- di aver inviato, in data 19.09.2024, comunicazione di messa in mora indirizzata al all'avv. Blesser, nonché a Controparte_3 Parte_3 richiedendo l'attivazione di tutti gli interventi e le verifiche utili a far cessare i fenomeni infiltrativi verificatesi nell'appartamento dei ricorrenti;
- che, successivamente all'invio di tale comunicazione, è stata effettuata una prova di allagamento del terrazzo dell'appartamento soprastante quello dei ricorrenti, ma che tale prova non ha evidenziato in maniera chiara la provenienza dell'infiltrazione;
- che, in data 18.10.2024, si è svolto un sopralluogo alla presenza dell'architetto CP_4
- che, a seguito di tale sopralluogo, l'architetto ha redatto una perizia nella quale CP_4
afferma che le cause di infiltrazioni potrebbero essere molteplici;
- che i fenomeni infiltrativi e di stillicidio all'interno dell'immobile dei ricorrenti persistono e si stanno aggravando anche a causa delle insistenti piogge;
- che ogni tentativo di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza è risultato vano;
- che sussistono i presupposti dell'azione di cui all'articolo 1172 c.c., in quanto i soffitti dell'immobile di proprietà e sono imbevuti di acqua, presentano Pt_2 Pt_1 infiltrazioni e stillicidio di acqua, rendendo l'abitazione insalubre;
- che vi è la prossimità del danno, in quanto esso coinvolge la casa ove ha la Parte_2
propria residenza anagrafica;
- che sussiste il periculum in mora, in quanto il perpetrarsi dello stillicidio di acqua impregna progressivamente il cemento del soffitto dell'appartamento dei ricorrenti, rendendolo soggetto a sgretolamento e distacco con pericolo alle persone e danni agli oggetti sottostanti.
Per tali ragioni, i ricorrenti hanno chiesto che venga ordinato all'avv. a Controparte_5 Parte_3
e/o al 2-2A, in persona dell'amministratore di Condominio
[...] Parte_4 di provvedere all'accertamento e alla verifica delle cause delle infiltrazioni e dello stillicidio di acqua, nonché all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e a ripristinare l'immobile di proprietà dei ricorrenti e che venga ordinato ai resistenti di prestare idonea garanzia ex articolo 1172 secondo comma c.c. per eventuali danni subiti dai ricorrenti.
Si sono costituiti in giudizio l'avv. in proprio ed eccependo: Controparte_5 Parte_3
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa la causa delle lamentate infiltrazioni e della riconducibilità delle stesse agli resistenti;
- che l'articolo 10 del regolamento di Condominio prevede che le spese relative alla copertura condominiale sono a carico di tutti i condomini e le spese relative alla copertura piana adibita a terrazza ad uso esclusivo sono per un terzo, a carico di chi ne ha l'uso esclusivo e in proporzione ai millesimi di proprietà delle singole terrazze e per i due terzi a carico di tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà escluse le quote delle sole terrazze quali lastrico solare;
- che il è l'unico legittimato passivo in ordine ai fatti e alle domande prospettati Parte_4 in ricorso, in ragione degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ex art. 1130, comma 1, n.
4, Cod. Civ. nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, Cod. Civ., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
- che i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento probatorio da cui si possa desumere la provenienza dello stillicidio dal terrazzo ovvero da altre parti dell'appartamento interno 20;
- che, per tali ragioni, i resistenti hanno chiesto la loro immediata estromissione dal procedimento;
- che, con riferimento alla perdita avvenuta nel 2020, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuati dal tecnico del Condominio e da quello dei ricorrenti era emerso che le infiltrazioni non erano riconducibili all'appartamento dei ricorrenti, ma al tetto dell'edificio;
- di non essere rimasti “inerti” alle richieste di sopralluogo avanzate dai ricorrenti;
- che, in data 26.09.2024, è stata eseguita una prova di allagamento nel terrazzo di proprietà degli esponenti per valutare le cause dei fenomeni lamentati dai ricorrenti;
- che, nonostante tale prova di allagamento, non è stato possibile accertare le cause delle infiltrazioni;
- che non sono stati provati i requisiti richiesti dall'articolo 1172 c.c.;
- che non è stato provato il requisito della gravità del danno asseritamente subito dai ricorrenti, dal momento che gli stessi si sono limitati ad affermare che l'abitazione sarebbe insalubre, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale affermazione;
- che non sussiste neppure il requisito della prossimità del danno, in quanto il sig. pur Pt_2 essendo residente nell'appartamento oggetto di causa, in realtà abita in Genova via Michele
Novaro 9; mentre, la sig.ra è residente a [...]. Pt_1
Per tali ragioni, i resistenti hanno chiesto che, in via preliminare, sia dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva e/o la loro estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e che venga disposta la loro estromissione dal giudizio, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese legali in loro favore e al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.
In via subordinata e qualora non dovesse essere disposta l'estromissione, hanno chiesto che il
, sito in Genova sia condannato a manlevarli da qualunque Controparte_3
spesa e attività che gli stessi siano chiamati a sostenere. In via ulteriormente subordinata, hanno chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avversario e che i ricorrenti siano condannati al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il , sito in Genova, eccependo: Controparte_3
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non è stato allegato alcun elemento dal quale risulti che le parti comuni siano la causa o la concausa delle lamentate infiltrazioni;
- che il ricorso non reca alcun elemento probatorio atto a sostenere le doglianze in esso contenute;
- che non vi sarebbe alcuna certezza neppure sui tempi di verificazione dei fenomeni lamentati dai ricorrenti, dal momento che questi ultimi affermano che le infiltrazioni persisterebbero da quasi un lustro, essendosi verificate nel 2020;
- che non sarebbero stati dimostrati i requisiti richiesti dall'articolo 1172 c.c.
Sulla base di tali argomentazioni, il Condominio ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in manleva e garanzia In via principale, ha chiesto che siano Controparte_2
rigettate tutte le domande formulate dai ricorrenti ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di istruzione del presente procedimento, che venga integrato il quesito peritale come a pagina 9 della comparsa di costituzione.
All'udienza del 20 novembre 2024, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e ha rinviato all'udienza del 12 dicembre 2024.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata eccependo:
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto dalla lettura della polizza invocata dal la stessa non è tenuta a sostenere i costi per l'esecuzione dei lavori di rimessa Parte_4
in pristino;
- che la polizza Tutela Globale Fabbricati n. 2024/80/2470388 stipulata dal Parte_4
non opera nel caso di specie, dal momento che per Parte_6 ammissione di tutte le parti in causa l'evento infiltrativo risale al 2020 e dunque non ricade nel periodo di efficacia della polizza;
- che le domande formulate dai ricorrenti devono essere rigettate in quanto non è stata fornita la prova in merito all'origine dei fenomeni lamentati. Sulla base di tali argomentazioni, ha chiesto che, in via preliminare, Controparte_2
venga accertata la propria carenza di legittimazione passiva e che, nel merito, vengano respinte le domande proposte dal convenuto nei suoi confronti. Nella denegata ipotesi in cui le Parte_4
domande attoree vengano accolte, la terza chiamata ha chiesto che venga respinta la domanda di garanzia e manleva formulata nei suoi confronti dal convenuto. Infine, la terza Parte_4
chiamata ha chiesto, nella denegata ipotesi in cui le domande attoree vengano accolte in tutto o in parte con conseguente accoglimento totale o parziale della domanda di manleva, che la condanna pronunciata nei suoi confronti sia contenuta nei limiti della quota di responsabilità eventualmente accertata a carico dell'assicurato, nonché nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, in attuazione del combinato disposto degli articoli 1227, 1914 e 1915 c.c.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
In esito al deposito della c.t.u. le parti hanno formulato diverse istanze – in particolare parte ricorrente ha insistito come in ricorso opponendosi a rinvii per consentire al condominio di deliberare in merito alla luce della c.t.u. -. e il Giudice si è riservato la decisione.
*****
Il ricorso può essere accolto per le ragioni di seguito esposte:
In esito alle complesse indagini compiute dal c.t.u. è stato possibile accertare quanto segue:
“le prove condotte hanno accertato la mancanza di tenuta impermeabile del terrazzo piano e del nodo soglia davanzale. Ciò è stato reso evidente dalle infiltrazioni quasi immediate rilevate nei due giorni di prove in relazione ai punti 1 e 2 e complessivamente si sono rilevati rialzi dei valori igrometrici in buona parte dei punti oggetto di osservazione. Tali evidenze confermano la mancanza di tenuta impermeabile degli elementi sottoposti a test e rendono inutili la ricerca di ulteriori elementi (es. parte bassa muratura) poiché inevitabilmente coinvolti nel processo di manutenzione degli elementi testati. Si evidenzia come vi siano elementi macroscopici quali fonte di infiltrazione certa quale ad esempio la tubazione disconnessa dalla muratura presente sul fronte esterno del terrazzino.
La sovrapposizione grafica evidenzia come il terrazzo int. 20 sovrasti il soggiorno int. 16 ed in particolare come la muratura perimetrale esterna del salottino int. 20 di fatto non abbia continuità al piano sottostante e non trovi alcun elemento di continuità, così come la travatura presente a soffitto tra soggiorno e cucina dell'int. 16 non abbia alcuna corrispondenza presso l'int. 20.
Si segnala il fatto che il terrazzino presenta pendenze errate verso la facciata dell'edificio e verso il terrazzino contiguo lato Via Galata.1 Sul varco di collegamento tra il salottino e il terrazzo è presente porta finestra con telaio di alluminio e vetro semplice, con apertura a doppio battente con ante di simile dimensione con apertura verso l'interno, con persiana esterna in alluminio a doppio battente. La finestra presenta una sola guarnizione in battuta su anta mobile, le sigillature in silicone a perimetro tra telaio e muratura presentano evidenza di degrado e segni di vetustà.
L'infisso è posto su un raddoppio di soglia che non occlude il vecchio scarico condensa presente negli infissi in legno presenti all'origine della costruzione dell'edificio, scarico costituito da forometria passante all'interno della soglia in marmo “originaria” in diretto collegamento con l'interno anche se non visibile ad occhio nudo
Interno 16: Presenti aloni e tracce di infiltrazione nella zone a soffitto evidenziate nella planimetria allegata ed in particolare nella zona soggiorno e zona di confine tra cucina e soggiorno. Rilevabile
a vista lesione capillare a soffitto con andamento longitudinale coerente con l'armatura del solaio in cemento armato, con contestuale distacco dell'intonaco e molto probabilmente del fondello pignatta sottostante
Int. 16: La zona soggetta ad ammaloramenti presenta vistose alonature con colorazione giallastro- bruna tipica delle infiltrazioni da acque meteoriche estese sul soffitto della zona di passaggio tra cucina e soggiorno laddove è presente travatura e nella zona a soggiorno con particolare concentrazione in prossimità dell'inizio corridoio e un singolo punto verso la parete di sfondato verso la confinante abitazione. A vista è percepibile la presenza di una lesione con andamento longitudinale coerente con l'armatura del solaio in travetti-pignatte, con evidenze alla battitura delle superfici di intonaco circostante la lesione in fase di distacco e molta probabilità il distacco del fondello della pignatta sottostante. Presenza di iniziali sviluppi di muffe sulle superfici ammalorate nella zona di passaggio tra soggiorno/cucina.
Le prove di allagamento condotte hanno confermato la mancanza di protezione impermeabile sia del terrazzino, inteso come parte piana a pavimento, sia della zona piana davanzale della porta finestra dell'appartamento int. 20. Infatti, in entrambi i test condotti, i valori igrometrici rilevati vedono un complessivo rialzo in alcuni casi di notevole portata, quali ad esempio l'infiltrazione diretta ed immediata derivante dal foro presente nella piana davanzale. La porta finestra presente sul varco di accesso al terrazzino int. 20, anche senza prove che ne testino l'efficacia, considerate le caratteristiche e lo stato di conservazione, con tutta evidenza non è in grado di garantire tenuta impermeabile specie alla pioggia battente. Sono state infatti rilevate le seguenti condizioni della porta finestra: la presenza nell'infisso di una sola guarnizione;
il fatto che la guarnizione risulti rigida ed invecchiata dal tempo e non più in grado di garantire tenuta il degrado o addirittura l'assenza delle sigillature in silicone a perimetro da telaio a murare e parte muraria/soglia. Trova pertanto ampia conferma quanto prospettato in ricorso di parte attrice in relazione alle infiltrazioni sui soffitti laddove viene indicato in Ricorso: pag. 3: ...un'infiltrazione di acqua nel soffitto con stillicidio in corrispondenza della zona giorno e corridoio ingresso.
Esiste pertanto un pericolo attuale di danno grave e prossimo ai beni dei ricorrenti secondo quanto indicato in ricorso a cui si aggiunge anche il pericolo di crollo delle porzioni di intonaco/fondelli pignatte (c.d. Sfondellamento) della zona soffitto in corrispondenza della lesione capillare con una estensione che coinvolge circa 2 m lineari in senso longitudinale e circa 30/40 cm in senso trasversale. Lo sfondellamento delle pignatte infatti è da considerarsi quale conseguenza diretta dell'ossidazione dei ferri di armatura dei travetti solaio a sua volta derivante dalle infiltrazioni del piano soprastante. Considerato quanto accertato esiste un pregiudizio alle condizioni di salubrità e sicurezza degli immobili con pericolo per la sicurezza/salute degli occupanti l'abitazione int. 16.
Inoltre si segnala che, benchè sia in stata riscontrata solo in fase iniziale, è in corso presso
l'abitazione int. 16 infestazione di muffe proliferate grazie alle condizioni di insalubrità generate dalle infiltrazioni e che tale fenomeno senza gli adeguati trattamenti è destinato ad aumentare, anche dopo la cessazione delle cause infiltrative.
Per l'eliminazione delle cause infiltrative, considerato lo stato di conservazione del terrazzo e del serramenti int. 20, e valutato l'impossibilità di interventi puntuali dettati dalla vetustà dei manufatti, si prevede il completo rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo completo dei risvolti impermeabili laterali/verticali, il rifacimento del nodo soglia davanzale e la sostituzione della porta finestra dell'int. 20.
Interventi su terrazzo int. 20 e opere correlate: Si specifica che, viste le attuali quote del terrazzo e della relativa pavimentazione è altamente probabile che vi stata una sovrapposizione nel tempo di vari strati di pavimentazione, per cui l'intervento necessario deve inevitabilmente prevedere la demolizione degli strati attuali fino allo strato impermeabile “originario”, la ricostituzione del massetto pendenze coerente con quanto presente ed in linea con le tre bocche di deflusso rilevate, la fornitura e posa di nuova impermeabilizzazione in doppio strato di guaina bituminosa e la posa di nuova pavimentazione su sottofondo. Solo a demolizioni ultimate potrà essere fissata la costruzione del nuovo nodo soglia davanzale che possa prevedere adeguato salto di quota tra quota soglia e quota pavimentazione terrazzo e di conseguenza la prosecuzione anche al di sotto della nuova piana in marmo dello strato impermeabile.
Trattandosi di opera limitata ad una porzione di terrazzo che in continuità vede a monte ed a valle altri terrazzi di abitazioni confinanti non oggetto della presente vertenza, si ritiene che l'intervento debba necessariamente prevedere anche raccordo con i terrazzi adiacenti per la corretta saldatura impermeabile con quanto esistente, con intervento tipo “cuci-scuci”, così come dovrà essere verificata l'applicazione delle condizioni normative dettate dal Decreto requisiti minimi
26/06/2015.
Per tali motivi si ritiene che possa essere necessaria accurata progettazione specifica che contempli gli aspetti legati a: – determinazione preliminare della stratigrafia e spessori attualmente esistenti (medianti saggi puntuali), – definizione dello strato impermeabile in raccordo con il deflusso consolidato attraverso il terrazzo lato Via Galata adiacente, – la definizione delle quote derivate, – l'esame della stratigrafia migliore per soddisfare le esigenze normative e le esigenze dettate dal contesto a dal manufatto oggetto di intervento, – la scelta dei materiali ritenuti più idonei, – verifica rispetto Requisiti minimi ex DM 26/06/2015. Solo a valle della determinazione di quanto sopra vi sarà la definizione dell'elenco opere che per priorità di argomenti dovrà obbligatoriamente prevedere le opere legate alla nuova impermeabilizzazione ed attività correlate.
Fanno parte delle opere di rifacimento del terrazzo anche l'esecuzione delle nuove risvolte impermeabili e la corretta predisposizione di cassetta a tenuta stagna da esterni per i raccordi impianti TV.
Si suggerisce inoltre di provvedere periodicamente (almeno 2 volte/anno) alla verifica delle condizioni di pervietà e pulizia dei fori di deflusso e del confinante terrazzo nelle zone immediatamente contigue al parapetto.3
Porta finestra int. 20: Si prevede la integrale sostituzione dell'infisso presente a chiusura del varco di accesso al terrazzo int. 20 per impossibilità di riparazione e considerata la remota datazione di realizzazione/installazione dello stesso. Il nuovo infisso, con telaio in PVC/legno/metallo dovrà necessariamente prevedere anche il telaio a murare di nuova fornitura e posa, dovrà avere specifica di tenuta alla pioggia battente e resistenza al vento, oltre che le adeguate caratteristiche di trasmittanza (Uw). Le opere di installazione conterranno anche le opere accessorie quali le sigillature perimetrali con silicone ad alto riempimento e di finitura, le schiumature sui raccordi e opere murarie necessarie
Nel dettaglio riferito all'int. 16 in via urgente si prevede la rimozione degli strati di soffitto soggetti
a distacco ( intonaci e fondelli ) e il conseguente rifacimento, con puntuale verifica delle condizioni del solaio una volta effettuate le rimozioni di intonaco e la verifica a vista delle condizioni dei travetti e delle pignatte”.
Ne consegue che:
sono state confermate le infiltrazioni a danno dell'abitazione int. 16 derivanti dalle zone soprastanti, parte piana a terrazzo, piana davanzale int. 20;
sono presenti nell' abitazione int. 16 vistose alonature riconducibili ad infiltrazioni;
è presente nell'abitazione int. 16 lesione a soffitto con elementi in fase di distacco ( intonaco, fondello pignatta );
esiste pericolo attuale di danno grave e prossimo ai beni dei ricorrenti derivante dalle infiltrazioni a soffitto a cui si aggiunge il pericolo di crollo di intonaco/fondelli pignatte;
esiste pregiudizio della salubrità e sicurezza degli ambienti dell'abitazione int. 16;
esiste iniziale proliferazione di muffe presso l'appartamento int. 16.
per l'eliminazione completa delle cause infiltrative è necessario il completo rifacimento del terrazzo int. 20, compresa la zona dei risvolti impermeabili, il rifacimento del nodo soglia davanzale e la sostituzione della porta finestra;
presso l'abitazione int. 16 è necessario in via di urgenza un intervento di rimozione parti in distacco.
Sussiste quanto alle opere di rifacimento del terrazzo annesso all' interno 20 la concorrente responsabilità del e dei proprietari dell' interno 20 alla luce della costante Parte_4 giurisprudenza della Suprema Corte sul punto:
“In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051
c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico ( o della terrazza ) e per i restanti due terzi a carico del ” ( in senso conforme Cass. sez. un. n. 9449/2016; Cass. n. 3239/2017; Cass. Parte_4 ord. n. 516/2022; Cass. ord. n. 19779/2017 )
Quanto alle opere di rifacimento del nodo soglia davanzale e alla sostituzione della porta finestra la legittimazione spetta unicamente a e Controparte_1 Parte_3
Deve essere altresì ordinato a , e Controparte_1 Parte_3
A quanto all' interno 16 di proprietà dei ricorrenti di Controparte_3
procedere alla rimozione degli strati di soffitto soggetti a distacco ( intonaci e fondelli ) e al conseguente rifacimento, con puntuale verifica delle condizioni del solaio una volta effettuate le rimozioni di intonaco e la verifica a vista delle condizioni dei travetti e delle pignatte.
Quanto alla compagnia di assicurazione terzo chiamata sussiste come ritualmente eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto dalla lettura della polizza invocata dal Condominio si evince: che la compagnia non è tenuta a nessun obbligo di fare né tanto meno a sostenere i costi per l'esecuzione di dette lavorazioni di rimessa in pristino.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e del nei confronti della terza Parte_4 chiamata e sono liquidate come segue
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.985,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.213,00
Le spese di ctu devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo dei resistenti
PQM
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione monocratica così provvede
ORDINA
a , e Controparte_1 Parte_3 Controparte_3
A di eseguire il completo rifacimento del terrazzo annesso all' int. 20, compresa la
[...] zona dei risvolti impermeabili, mediante la realizzazione delle seguenti opere:
“la demolizione degli strati attuali fino allo strato impermeabile “originario”, la ricostituzione del massetto pendenze coerente con quanto presente ed in linea con le tre bocche di deflusso rilevate, la fornitura e posa di nuova impermeabilizzazione in doppio strato di guaina bituminosa e la posa di nuova pavimentazione su sottofondo. Solo a demolizioni ultimate potrà essere fissata la costruzione del nuovo nodo soglia davanzale che possa prevedere adeguato salto di quota tra quota soglia e quota pavimentazione terrazzo e di conseguenza la prosecuzione anche al di sotto della nuova piana in marmo dello strato impermeabile. Trattandosi di opera limitata ad una porzione di terrazzo che in continuità vede a monte ed a valle altri terrazzi di abitazioni confinanti non oggetto della presente vertenza, si ritiene che l'intervento debba necessariamente prevedere anche raccordo con i terrazzi adiacenti per la corretta saldatura impermeabile con quanto esistente, con intervento tipo “cuci-scuci”, così come dovrà essere verificata l'applicazione delle condizioni normative dettate dal Decreto requisiti minimi 26/06/2015.
Per tali motivi si ritiene necessaria accurata progettazione specifica che contempli gli aspetti legati a: – determinazione preliminare della stratigrafia e spessori attualmente esistenti (medianti saggi puntuali), – definizione dello strato impermeabile in raccordo con il deflusso consolidato attraverso il terrazzo lato Via Galata adiacente, – la definizione delle quote derivate, – l'esame della stratigrafia migliore per soddisfare le esigenze normative e le esigenze dettate dal contesto a dal manufatto oggetto di intervento, – la scelta dei materiali ritenuti più idonei, – verifica rispetto Requisiti minimi ex DM 26/06/2015. Solo a valle della determinazione di quanto sopra vi sarà la definizione dell'elenco opere che per priorità di argomenti dovrà obbligatoriamente prevedere le opere legate alla nuova impermeabilizzazione ed attività correlate. Fanno parte delle opere di rifacimento del terrazzo anche l'esecuzione delle nuove risvolte impermeabili e la corretta predisposizione di cassetta a tenuta stagna da esterni per i raccordi impianti TV”
con costi delle opere da ripartirsi nei rapporti interni per 1/3 a carico di ed Controparte_1
e per 2/3 a carico del ai Parte_3 Controparte_6 sensi dell' art. 1126 c.c.;
ORDINA
a e di eseguire il rifacimento del nodo soglia Controparte_1 Parte_3 davanzale e la sostituzione della porta finestra mediante la realizzazione delle seguenti opere:
“l' integrale sostituzione dell'infisso presente a chiusura del varco di accesso al terrazzo int. 20. Il nuovo infisso, con telaio in PVC/legno/metallo dovrà necessariamente prevedere anche il telaio a murare di nuova fornitura e posa, dovrà avere specifica di tenuta alla pioggia battente e resistenza al vento, oltre che le adeguate caratteristiche di trasmittanza (Uw). Le opere di installazione conterranno anche le opere accessorie quali le sigillature perimetrali con silicone ad alto riempimento e di finitura, le schiumature sui raccordi e le opere murarie necessarie”;
ORDINA
a , 2- Controparte_1 Parte_3 Controparte_3 2 A quanto all' interno 16 di proprietà dei ricorrenti di procedere alla rimozione degli strati di Controparte_3 soffitto soggetti a distacco ( intonaci e fondelli ) e al conseguente rifacimento, con puntuale verifica delle condizioni del solaio una volta effettuate le rimozioni di intonaco e la verifica a vista delle condizioni dei travetti e delle pignatte;
PONE
le spese della c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo e solidale dei resistenti;
CONDANNA
, Controparte_1 Parte_3 Controparte_6 A, in via tra loro solidale, a rimborsare ai ricorrenti le spese legali del procedimento liquidate in €
[...] 298,80 per esborsi ed € 5.213,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge;
CONDANNA
Il a rimborsare alla terza chiamata le spese legali del Controparte_6 procedimento liquidate in € 5.213,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria
Così deciso in Genova il 18 Aprile 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino