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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/07/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 399 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
in proprio e nella qualità di genitori del minore C.F._2 Persona_1
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario
[...] C.F._3
Maletta;
-Attori-
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesca Stancati;
-Convenuta-
Oggetto: azione risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , in proprio Parte_1 Parte_2 ed in qualità di genitori del minore , premesso che in data Persona_1
16/05/2016 nasceva presso l'Ospedale Civile di il piccolo , CP_1 Persona_1 prematuramente e per parto spontaneo, che il neonato pesava 900 grammi e necessitava di intubazione, che per tali ragioni veniva trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale del medesimo nosocomio e collegato al respiratore, che nel reparto di neonatologia veniva stabilizzato e nei primi giorni di vita, gradualmente, anche estubato e posto in ventilazione non invasiva, che in data 30/05/2016, le condizioni cliniche del piccolo peggioravano, dovendosi procedere necessariamente ad intubarlo, per Per_1
1 poi estubarlo a distanza di due giorni, sottoponendolo a ventilazione non invasiva, che in data 07/06/2016, i neonatologi constatavano il mancato miglioramento delle sue condizioni rilevando la presenza di un edema scrotale e di un'ernia inguinale sinistra, che per tali ragioni veniva richiesta consulenza al chirurgo pediatrico dell'Ospedale di
Cosenza, il quale, nella stessa giornata, confermava la presenza di un edema nella regione inguino scrotale escludendo l'ernia inguinale, senza sottoporre così il neonato ad alcun intervento, che le condizioni cliniche del piccolo subivano un graduale peggioramento, che in data 10/07/2016, la tumefazione in sede scrotale era divenuta dura, con comparsa di vomito in data 13/07/2016, che il neonato era rimasto sempre ricoverato nel reparto di neonatologia e veniva richiesto, nuovamente, un approfondimento diagnostico-specialistico al chirurgo pediatrico, il quale, nel sospetto di un'occlusione intestinale, faceva eseguire una radiografia standard diretta dell'addome, rilevando la presenza di livelli idro-aerei, segno di occlusione e, contestualmente, l'assenza di aria libera in addome, che solo in questa occasione veniva confermata l'ipotesi diagnostica dei neonatologi di ernia inguinale, ormai però strozzata e perforata, che sempre nella giornata del 13/07/2016, il minore veniva immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra strozzata e perforata, che a seguito dell'intervento veniva eseguita una resezione ileale e confezionata un'anastomosi termino terminale, che nei giorni successivi le condizioni del bambino venivano definitive gravi e precarie ma, nonostante ciò, veniva dimesso in data
26/07/2016, che in data 14 – 19 agosto 2016, il bambino veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di per la persistenza dell'edema ai genitali e per CP_1 problemi legati alla immaturità, che in data 11/09/2016, veniva ricoverato nel reparto di
Chirurgia Pediatrica per stipsi ed edema dei genitali esterni e dimesso in data
16/09/2016 con la diagnosi di “Stipsi ed edema dei genitali esterni”, che il quadro clinico migliorava solo a seguito di nursing infermieristico quotidiano e con l'assunzione di integratore alimentare Nostip, che in data 08/10/2016 veniva nuovamente portato in Pronto Soccorso per costipazione, risolta con clisteri, che l'episodio si era ripetuto anche il giorno successivo e risolto con la stessa metodologia, nonché in data 13/10/2016, giorno in cui veniva praticata biopsia rettale per suzione con diagnosi di una displasia neuronale intestinale, che dal 04/11/2016 al 10/11/2016, veniva ricoverato nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale per CP_1
2 subocclusione e sospetta occlusione intestinale, che veniva predisposta una nuova biopsia rettale per l'esecuzione di una ileostomia, che all'esito di questi eventi i genitori in data 11/11/2016 decidevano di trasferire il piccolo presso Persona_1
l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, che nel corso di tale ricovero, attraverso accertamenti clinico-strumentali, con sonda Nelaton, veniva riscontrata in sede d'ispezione rettale un'occlusione a circa 1,5 cm dall'ano, smentendo così la diagnosi di displasia neuronale intestinale per come rilevata invero dai sanitari dell'Ospedale di
Cosenza, che in data 22/11/2016, veniva eseguita un'endoscopia con video endoscopico pediatrico, con cui si riscontrava, a circa 15-20 cm dal retto sigma, una serrata stenosi cicatriziale in corrispondenza della pregressa anastomosi, tanto che neanche il filo della sonda riusciva a passare, che in data 24/11/2016, il piccolo veniva nuovamente operato di resezione del sigma, comprendente la stenosi, con anastomosi colo-colica termino- terminale ed appendicectomia profilattica, che il decorso post-operatorio non era favorevole ed il bambino manifestava un quadro infettivo con distensione delle anse, che gli esami contrastografici evidenziavano perforazione con fistola a livello della anastomosi colo-colica, per cui il piccolo, in data 05/12/2016, veniva nuovamente operato, che nel corso dell'intervento si repertava “un quadro di perforazione coperta a livello della precedente anastomosi forse indotta dal sondaggio rettale”, che tale perforazione induceva una raccolta saccata che aveva prodotto anche danni all'intestino tenue in due punti, allorché si procedeva a duplice resezione anastomosi del tenue, sutura della fistola e confezione di ileostomia a 50-50 cm dal , che il bambino CP_2 continuava ad essere occluso e le radiografie di controllo mostravano dilatazione delle anse intestinali, che nonostante le procedure conservative, in data 30/12/2016, veniva nuovamente operato (terzalaparotomia xifo-pubica) con riscontro, all'esito, di una peritonite incapsulante e stenosi della ileostomia, che i chirurghi procedevano a sbrigliamento completo della intera matassa intestinale, smontaggio della ileostomia ed anastomosi ileo-ideale latero-laterale, che il decorso post-operatorio procedeva favorevolmente ed il bambino, in data 12/01/2017, veniva dimesso in buone condizioni, che in data 26/10/2017, veniva predisposto un nuovo ricovero del piccolo
[...]
sempre presso l'Ospedale Bambino Gesù per mancata discesa del testicolo Per_1 sinistro, che dall'ecografia il testicolo appariva ipotrofico ed in sede inguinale, pertanto, veniva eseguita orchifunicolectomia sinistra ed orchidopessi a destra, con dimissioni
3 alla data del 27/10/2017, che la situazione clinica del minore veniva sottoposta alla valutazione del consulente di parte dott. il quale, nella propria relazione Per_2 datata 20/07/2018, evidenziava una responsabilità riconducibile al chirurgo pediatra dell'Ospedale di Cosenza in fase pre-operatoria – intra-operatoria e post operatoria, per comportamento connotato da negligenza, imprudenza ed imperizia, che in data
14/10/2018, veniva proposto ricorso ex art 699 bis cpc (RG 4705/2018) come condizione di procedibilità, al fine di accertare la natura e l'effettiva entità delle lesioni subite dal piccolo , che il nominato collegio peritale riscontrava una Per_1 responsabilità professionale medico-chirurgica da parte dello specialista chirurgo pediatra dell'Ospedale allorquando non aveva diagnosticato CP_1 tempestivamente la presenza dell'ernia inguinale sinistra basandosi superficialmente sulla indagine ecografica che la escludeva e senza rivalutare a breve il quadro clinico, in concorso con lo specialista neonatologo che non lo aveva più richiamato in consulenza, che la predetta condotta non aveva arrestato l'evoluzione verso lo strozzamento e la perforazione dell'ernia, conducendo al successivo intervento in urgenza con resezione ed anastomosi del colon perforato e che tale anastomosi, evolutasi successivamente in stenosi serrata, non era stata riconosciuta dai chirurghi pediatri ma da quelli del
Bambino Gesù, costretti ad intervenire per resecare il tratto di colon stenotico e che tutto ciò si sarebbe dovuto evitare attraverso una corretta diagnosi ed un tempestivo intervento sulla ernia prima della perforazione, riconoscendo un periodo di ITA per 37 gg., un periodo di ITP mediamente valutabile al 50% per 90 gg. ed un danno biologico con valutazione complessiva al 12%, che seppur gli attori ritenevano condivisibili le conclusioni in sede di ATP in merito alle cause delle lesioni ed alla loro imputabilità ai sanitari del nosocomio di tanto non poteva dirsi in relazione alla CP_1 quantificazione del danno biologico, non essendo stato specificato sulla base di quale elemento scientifico si era giunti a tale valutazione, tenuto conto dei singoli riferimenti tabellari nonché del fatto che non era stata considerata la perdita del testicolo sinistro, considerando del pari errato il periodo di inabilità temporanea riconosciuto, che solo a fini transattivi gli istanti avevano inoltrato richiesta di risarcimento danni all'
[...]
, rimasta però inevasa, cosicché, ritenuta la responsabilità contrattuale della CP_1 resistente, ricorrevano all'intestato Tribunale per sentire accertare il denunciato comportamento colposo riconducibile ai sanitari della Parte_3
[...] e riscontrabile nelle omesse ed errate cure ai danni del Controparte_3 piccolo , le lesioni subite dal minore in termini d'invalidità Persona_1 temporanea totale e parziale nonché dell'invalidità permanente, la sussistenza del nesso causale tra l'evento colposo e le lesioni riscontrate, con condanna della resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non a favore del minore, nonché al risarcimento del danno parentale e/o riflesso a favore dei genitori, da quantificarsi prendendo in riferimento le Tabelle del Tribunale di Milano del 2017-18 per la liquidazione del danno non patrimoniale e/o al disposto dell'art. 1226 c.c., oltre agli interessi legali ex art. 1284, c.4, c.c. e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno dalla data dell'evento sino a quella di effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda di cui chiedeva il rigetto, poiché infondata e non provata, evidenziando la carenza dell'ATP sotto ogni aspetto formale e sostanziale, fattuale e giuridico, la mancata indicazione del ricorso come condizione di procedibilità della domanda ai sensi della legge Gelli-Bianco n.24 del 2017 e del valore che avrebbe assunto la CTU quale strumento di conciliazione tra le parti ed eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità ed astrattezza, atteso che i ricorrenti riportavano una serie di fatti senza alcuna allegazione documentale che individuasse il presunto errore medico a supporto, che la CTU in sede di ATP avrebbe dovuto dirimere la questione in punto di quantum, senza prendere posizione sulla responsabilità, sul nesso causale, sulla ricostruzione dell'accaduto, dando vita ad una consulenza esplorativa, non ammessa, piuttosto che conciliativa, chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare la carenza di responsabilità in capo all' non essendo di Controparte_1 fatto responsabile del danno subito dagli istanti e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande, accertare con rigore il danno patito dagli istanti direttamente dipendente dall'operato dei sanitari dell'Ospedale di Cosenza, anche in considerazione delle deduzioni svolte, il tutto evitando ingiustificate duplicazioni di danno e negando il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo per come sancito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte.
Disposto il mutamento di rito e concessi i termini ex art 183, c.6, c.p.c., in sede di prima memoria, i ricorrenti, opponendosi alle difese spiegate dalla resistente,
5 precisavano così le proprie conclusioni: “1. Accertare il denunciato comportamento colposo riconducibile ai sanitari della Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Civile di
Cosenza e riscontrabile nelle omesse ed errate cure ai danni del piccolo
[...]
per come sopra esposto;
2. Accertare la sussistenza del nesso causale Persona_1 tra l'evento colposo denunciato e le lesioni riscontrate;
3. Accertare le lesioni subite dal minore in termini d'invalidità temporanea totale pari a 37 e Persona_1 parziale al 50% pari a 90 gg per come quantificata in sede di atp nonché dell'invalidità permanente nella misura del 12% valutata sempre in sede di atp sopra indicata e/o nella diversa maggiore e/o minore misura che verrà accertata come sussistente in corso di causa;
4. Condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non per come sopra esposto a favore del minore nella misura che verrà Persona_1 accertata in corso di causa e facendo riferimento quanto alla liquidazione alle Tabelle del Tribunale di Milano;
5. Condannare sempre la convenuta a risarcire il danno parentale e/o riflesso a favore dei genitori per le sofferenze dagli stessi sofferte in ragione del danno causato al figlio nella misura che verrà accertata e ritenuta di giustizia facendo riferimento sempre ai criteri indicati dalle Tabelle del Tribunale di Milano del
2017-18 per la liquidazione del danno non patrimoniale e/o al disposto dell'art. 1226
c.c.; 6. Condannare altresì al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 4° comma cc e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno dalla data dell'evento, giugno 2016 e sino a quella di effettivo pagamento”.
Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di nullità del ricorso non può trovare accoglimento, atteso che lo stesso contiene specificamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, nonché la specifica allegazione relativa agli addebiti mossi ai sanitari del nosocomio cosentino, tanto che la convenuta, per come si evince dal tenore della comparsa di costituzione e risposta, ha inteso le richieste degli attori, difendendosi in ordine alle stesse.
Ancora in via preliminare, occorre evidenziare che perché sia ritenuta procedibile la domanda, non è necessario che nel ricorso venga ricondotto il procedimento di ATP al successivo, risultando, vieppiù irrilevanti i presupposti per la nomina dei c.t.u. in detta sede e le competenze loro spettanti.
Nel merito, la domanda è fondata, per quanto di ragione.
6 Infatti, e hanno prodotto agli atti documentazione da Parte_1 Parte_2 cui emerge una degenza presso del piccolo presso l'Ospedale di Persona_1 per il trattamento di un infortunio con lesioni agli arti ed ha allegato CP_1
l'inadempimento, invocando “la responsabilità riconducibile al Controparte_4 dell'Ospedale di Cosenza per comportamento connotato da negligenza ed imperizia perché: • non diagnosticò l'ernia inguinale sinistra attraverso la quale si erniò il colon sinistro;
• sottovalutò la corretta diagnosi di ernia inguinale fatta dai Neonatologi;
• non praticò manovre di riduzione dell'ernia; • non dispose azioni per il contenimento della stessa ed evitarne l'erniazione, lo strozzamento e la perforazione;
• non pose indicazione all'intervento chirurgico nella fase in cui l'ernia non si era ancora strozzata e non si era realizzata la perforazione intestinale”.
Per contro, il resistente, su cui grava la responsabilità per l'inadempimento ovvero inesatto adempimento dovuto in base al contratto c.d. atipico di spedalità, inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c (ex plurimis, Cass. civ., sez. III,
n. 18392/2017), ha omesso di fornire la prova liberatoria in ordine alla non imputabilità
a sé delle condotte e del danno conseguente, che, peraltro, per come allegati dalla ricorrente, hanno trovato debito riscontro nella relazione dei c.t.u..
Infatti, i consulenti hanno riscontrato che “quando i neonatologi sospettano la presenza di una ernia inguinale sinistra (il 7/72016 a circa 2 mesi dalla nascita) lo fanno per la comparsa il giorno prima di edema duro dello scroto. Tale condizione patologica erniaria nel neonato pretermine (così come cospicua letteratura medica al riguardo descrive) è frequente anche perché la immaturità non consente la normale chiusura del dotto peritoneo-vaginale, lungo il quale i testicoli discendono, e che rimanendo pervia questa “strada” in essa facilmente discendono le anse formando l'ernia inguinale.
Orbene, il chirurgo pediatrico, a cui si chiede la consulenza al fine di valutare la presenza o meno dell'ernia, la esclude sulla base di una ecografia eseguita prontamente, ma manca un rilievo di esame obbiettivo con descrizione del canale inguinale.
L'ecografia è un esame “operatore-dipendente”, che risente quindi notevolmente delle difficoltà legate alla esperienza dell'operatore ed alle condizioni fisiche del soggetto
(bambino piccolissimo). In questi casi l'esame obbiettivo, scrupoloso, per quanto difficoltoso nel caso specifico, e la conoscenza della elevata frequenza della patologia sono prevalenti sul dato strumentale che non è, come si è sopraddetto, così obbiettivo.
7 Inoltre prudenza avrebbe comunque voluto che, perdurando nei giorni seguenti l'edema genitale ed il gonfiore inguinale, (come è accaduto), ci fosse un ulteriore controllo ravvicinato per raggiungere una diagnosi corretta prima dell'evento di strozzamento. È altamente verosimile che l'ernia sia comparsa il 7/7/2016 e che nei giorni seguenti si sia strozzata e perforata senza alcun controllo da parte del chirurgo, peraltro non allertato dai neonatologi se non quando i sintomi occlusivi (vomito ed assenza di alvo) sono diventati tali da indurre i neonatologi a richiedere nuovamente consulenza chirurgica pediatrica, che a quel momento, 13/7/2016 sera (ben 6 giorni dopo la prima consulenza), anche in conseguenza di un esame Rx diretta addome, che dimostra la presenza di livelli idroaerei (chiaro segno di occlusione), consente la corretta diagnosi di ernia strozzata con il conseguente intervento d'urgenza. L'intervento chirurgico è consistito
(correttamente) nella resezione-anastomosi del tratto intestinale perforato (per fortuna non in addome libero ma tamponato dal sacco erniario) e nella plastica erniaria. Il bimbo è guarito da tale patologia ed ha ripreso peso fino alla dimissione dal reparto di
Neonatologia, avvenuta il 26/7/2016.
Nei mesi seguenti non ha, purtroppo, presentato una evoluzione favorevole della sua condizione patologica complessiva;
lo attestano gli accessi ripetuti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cosenza con conseguente consulenze di Chirurgia Pediatrica e
Neonatologica, sempre per motivi legati a crisi subocclusive etichettate come stipsi;
i due ricoveri in Ospedale (dal 11/9 al 16/9 e dal 4/11 al 10/11) sempre per vomito e stipsi, che hanno condotto alla fuorviante ipotesi diagnostica di un sospetto megacolon, avvalorata dal diagnosi istologica di alterazioni dei plessi neurali della parete del retto, eseguita su campione prelevato per suzione (peraltro verosimile come elemento del quadro di immaturità connesso alla condizione patologica di fondo). Il bimbo è stato sempre trattato con terapia medica (clisteri, Nostip e quanto altro) ma non migliora;
gli episodi di vomito e stipsi si ripresentano ed i genitori il 10/11/2016 decidono di firmare la cartella, riprendersi il bambino e portarlo c/o la Chirurgia pediatrica del Bambino
Gesù di Roma.
In questa sede, dopo vari accertamenti clinico-strumentali, tra cui una dirimente colonscopia viene finalmente accertata la causa di tali sintomi: una stenosi cicatriziale della anastomosi colo-colica a livello della giunzione rettosigmoidea. In sostanza,
l'anastomosi eseguita nell'intervento per la perforazione dell'ernia (13/7/2016)
8 (erroneamente descritta come perforazione di ansa ileale, in realtà è colon) è esitata in stenosi che blocca il passaggio delle feci e determina la stipsi ed i quadri subocclusivi con vomito. Tale stenosi si era nel tempo (mesi) resa talmente serrata da essere ormai invalicabile anche ad una sonda di piccolo calibro. Resosi necessario, a questo punto,
l'intervento, questo viene effettuato dai Chirurghi pediatri del Bambino Gesù il
24/11/2016 con resezione del tratto stentino ed anastomosi colo-colica termino- terminale” (cfr. pag. 8 e 9 della relazione di perizia).
I c.t.u. hanno rilevato che una scelta prudente, ovvero la necessità che “perdurando nei giorni seguenti l'edema genitale ed il gonfiore inguinale, (come è accaduto), ci fosse un ulteriore controllo ravvicinato per raggiungere una diagnosi corretta prima dell'evento di strozzamento” (cfr. pag. 8 della relazione di perizia) avrebbe ridotto le complicanze e limitato gli esiti permanenti, con ciò dovendosi ritenere inapplicabile, al caso di specie,
l'art. 2236 c.c., considerato che è ius receptum che, nell'ipotesi d'imprudenza, non è applicabile l'art. 2236 c.c., e la limitazione della responsabilità alla colpa grave non opera (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 11/09/2023) 11/12/2023, n. 34516, Cass.,
10/05/2000, n. 5945, Cass., 19/04/2006, n. 9085).
Gli ausiliari del giudice hanno concluso valutando che è affetto da esiti di Persona_1 una ernia inguinale sinistra strozzata con ansa intestinale incarcerata e necessità di resezione della porzione dell'ansa perforata ed anastomosi termino-terminale, evoluta in serrata stenosi cicatriziale in corrispondenza della pregressa anastomosi, che viene individuata a livello della giunzione retto-sigmoidea a circa 20 cm dall'ano. Questa condizione ha richiesto intervento chirurgico di laparatomia xifo-ombelicale e resezione del sigma (comprendente la stenosi) con anastomosi colo-colica termino-terminale ed appendicectomia profilattica, riconoscendo un'invalidità permanente del 21%, riconducibile in egual misura alla preesistente condizione fisica e alla responsabilità professionale dei Sanitari dell' valutando la quota di danno che l'attore Controparte_5 avrebbe comunque riportato, in assenza della condotta erronea dei sanitari, secondo un ragionamento controfattuale, nella misura del 9%, avendo ritenuto il danno biologico complessivo correlato a responsabilità professionale medica nella fattispecie in oggetto nella misura del 12%, oltre a 37 giorni di ITT, 90 di ITP al 50%, precisando che le ulteriori problematiche, insorte a seguito del ricovero in altra struttura ospedaliera non sono da ricondurre alla responsabilità dell' CP_5
9 Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti.
Infatti, per quanto concerne le considerazioni spese dalla convenuta nella memoria conclusiva, deve evidenziarsi che, ut supra rilevato, che vi è stata una condotta imperita dei sanitari del nosocomio cosentino, che, proprio in ragione della severa prematurità del bambino, tenuto conto, in ragione di ciò, della difficoltà nell'esecuzione della necessaria ecografia, avrebbero dovuto operare un ulteriore controllo ravvicinato per raggiungere una diagnosi corretta prima dell'evento di strozzamento, considerato che
“Tale condizione patologica erniaria nel neonato pretermine (così come cospicua letteratura medica al riguardo descrive) è frequente anche perché la immaturità non consente la normale chiusura del dotto peritoneo-vaginale, lungo il quale i testicoli discendono, e che rimanendo pervia questa “strada” in essa facilmente discendono le anse formando l'ernia inguinale” (cfr. pag. 8 della relazione di perizia). Si tratta di considerazioni rispetto alle quali la convenuta non si confronta, limitandosi a sostenere che “i sanitari dell' non hanno posto in essere nessuna Controparte_1 condotta asseritamente omissiva, commissiva, negligente, imperita o colposa, essendosi gli stessi adoperati nel rispetto dei protocolli medici e le procedure mediche richieste nel caso concreto” e che “il presunto evento dannoso, potrebbe ben essere frutto di una delle più classiche “complicanze” prevedibili ma non prevenibili, del tipo di pratica medica effettuata su un neonato già con complicanze alla nascita”, aggiungendo che
“Dato fondamentale da tenere in debito conto è che tale condizione rese difficoltosa l'ecografia, che non consentì di rilevare l'ernia (quindi non per colpa dei sanitari), per cui non vi fu indicazione ad intervenire, fino a quando la successiva Rx addome non dimostrò la presenza di livelli idroaerei, che invece indirizzarono all'intervento chirurgico” (cfr. pag. 7 della comparsa conclusiva della convenuta). Oltretutto, il fatto che il successivo intervento sia stato correttamente eseguito, non esclude che debbano essere imputate alla convenuta anche le conseguenze dovute alla stenosi legata all'intervento di ernia inguinale strozzata, definita dalla convenuta come “una complicanza prevedibile ma non prevenibile, nonostante la corretta esecuzione dell'intervento”, atteso che con una condotta più prudente dei sanitari si sarebbe potuto intervenire prima dell'evento di strozzamento, tanto più che i nominati c.t.u. hanno chiarito che “il ritardo diagnostico e terapeutico determina direttamente la necessità
10 della resezione chirurgica, che svela l'eventuale risposta cicatriziale esuberante del soggetto passivo, che conduce alla stenosi ed alla necessità di ulteriore intervento chirurgico” (cfr. pag. 21 della relazione di perizia).
Di conseguenza, per la liquidazione del danno, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, il danno biologico di moltiplicando la percentuale di invalidità così come accertata con il Persona_1 valore del punto rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto (1) in €
113.064,00, decurtando da detto importo quello corrispondente al 9%, quale percentuale di invalidità comunque ineliminabile, pari ad euro 27.430,00, con la conseguenza che il danno biologico imputabile al convenuto va determinato in euro 85.634,00, cui devono aggiungersi gli importi per i 37 giorni di ITT (calcolati in euro 115,00 al giorno), per euro 4.255,00, i 90 giorni di ITP al 50% (calcolati in euro 57,50 al giorno) per euro
5.175,00.
Conclusivamente l' deve essere condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 95.064,00, all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Venendo al danno patrimoniale, occorre considerare che “la ATP preventiva di cui al novellato art. 696- bis cod. proc. civ., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è sempre finalizzata al componimento della lite o alla precostituzione di un accertamento probatorio eventualmente non più ripetibile, non potendosi pertanto tecnicamente intendere come una fase giudiziale. Pertanto, il procedimento instaurato dalle parti ai suddetti fini non dà luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando le spese sostenute dalle parti nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
22/10/2018, n. 26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975). Di questa stregua, una volta promossa la lite da una delle parti, le spese che attengono alla fase stragiudiziale vanno liquidate come "danno emergente", purché provate e documentate (Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 30854 del 06/11/2023; Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass.,
Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017). 12. In conformità a tali principi, pertanto, le spese stragiudiziali sopportate nel corso della ATP, non essendo assimilabili alle spese giudiziali, costituiscono pur sempre una voce di danno emergente per chi le sostiene a
11 causa dell'altrui iniziativa, con conseguente interesse ad agire per ottenerne il relativo risarcimento ai sensi della normativa sopra citata ove la pretesa sia coltivata dall'altra parte, fermi gli oneri di domanda, allegazione e prova” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/03/2025) 20/05/2025, n. 13385), conseguentemente, andranno riconosciute le spese sostenute e documentate per gli onorari dei c.t.u. di cui al procedimento di a.t.p., per euro 2.328,00, oltre euro 600,00 già versati in sede di operazioni peritali (cfr. doc. n.
37 del fascicolo di parte attrice) non risultando documentati gli ulteriori esborsi, considerato che la fattura del c.t.p. non riscontra il pagamento e che nulla è prodotto in ordine alle ulteriori voci. Conseguentemente, vanno rifuse, a , che le ha Parte_1 sostenute, le spese per gli onorari dei c.t.u., ammontanti ad euro 2.928,00.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Passando a valutare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli in relazione alle domande proposte, va osservato che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, “a prescindere dal fatto che l'invocato art. 139 Cod. Ass. determina come massimo livello delle microlesioni il 9%, è del tutto evidente che non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v.
p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez. 3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale” (cfr. Cass. 1752/2023).
Orbene, nel caso di specie, va osservato che i nominati c.t.u. hanno rilevato che il piccolo presentava, già prima dell'operato dei sanitari, “prematurità estrema, Per_1 grave depressione alla nascita, sindrome da distress respiratorio, pervietà del dotto di
Botallo, sepsi da Candida, piastrinopenia, ipocalcemia, broncodisplasia di grado moderato, retinopatia da pretermine (stadio I-II), ittero neonatale, anemia” (cfr. pag. 12 della relazione di perizia), ed anche che “la perdita del testicolo sinistro è totalmente
12 ascrivibile alle problematiche connesse all'immaturità del bimbo” (cfr. pag. 11 della relazione di perizia), per cui deve inferirsi che già solo la prematurità estrema del bambino, nato di soli 900 grammi per 35 cm di lunghezza, con le patologie inevitabilmente connesse, potesse essere foriera di patema d'animo per i genitori, non essendo emerso, all'esito dell'istruttoria, alcuna specifica conseguenza rispetto alla prospettata responsabilità dei sanitari nella gestione delle patologie del minore, con la conseguenza che il danno parentale riflesso non può essere risarcito, così come quello patrimoniale relativo ai cinque mesi in cui ha usufruito della Parte_2 astensione facoltativa con conseguente riduzione dello stipendio, non essendo emerso alcun elemento caratterizzante rispetto alla specifica condizione del bambino a seguito della presa in carico dei sanitari cosentini.
Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., che si liquidano sulla scorta del decisum, devono essere poste per i 2/3 a carico della convenuta soccombente, dovendosi compensare il restante 1/3 in ragione del rigetto della domanda di in proprio e del Parte_2 limitato accoglimento di quella di in proprio, mentre le spese della Parte_4
c.t.u. espletata nel presente procedimento e liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della convenuta, quale onere processuale causalmente connesso a quest'ultima.
P.Q.M.
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e Parte_1
nella qualità di genitori del minore e, per Parte_2 Persona_1
l'effetto, condanna l' in p.l.r.p.t., a risarcire il danno Controparte_1 cagionato che liquida in complessivi euro 95.064,00, oltre interessi come in motivazione;
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da in proprio e, Parte_1 per l'effetto, condanna l' in p.l.r.p.t., a risarcire il Controparte_1 danno cagionato che liquida in complessivi euro 2.928,00, oltre interessi come in motivazione, rigettando quella proposta da in proprio;
Parte_2
- condanna l' in p.l.r.p.t., alla refusione delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 190,68 per spese ed euro 9.402,50 per compensi, già operata la compensazione di cui in parte motiva, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Maletta, antistatario, che ne ha fatto richiesta, ponendo
13 definitivamente a carico della convenuta le spese della c.t.u. espletata nel presente procedimento e liquidate con separato decreto.
Cosenza, 17.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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