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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5744/2022; promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corigliano;
Parte_1
- attore – contro
Controparte_1
- convenuto -
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare de Baggis CP_2
- convenuta -
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Taranto e l' per sentirli condannare Controparte_1 CP_2 in solido al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti, per un ammontare di € 26.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 06.12.2021 alle ore 17,00 circa, asseritamente verificatosi per responsabilità esclusiva di Controparte_1
In particolare, l'attore assumeva che nella predetta circostanza temporale percorreva alla guida della propria autovettura NC MU targata DW038ZZ, assicurata per la r.c.a. con CP_3
la strada provinciale 114 tratto Lizzano/Roccaforzata, con direzione verso quest'ultima
[...]
località, quando, giunto in corrispondenza di una curva destrorsa all'altezza della contrada
Asca Rossa, precisamente nei pressi di un impianto di pannelli solari ivi esistente, veniva costretto a sterzare bruscamente verso destra per evitare di collidere con l'autovettura Citroen
1 C3 targato CC162BJ (anch'essa assicurata per la r.c.a. con polizza ) di proprietà CP_2
e condotta da il quale, provenendo dall'opposta direzione di marcia, Controparte_1 invadeva la corsia di pertinenza dell'attore. A seguito della manovra di emergenza messa in atto, l'attore perdeva il controllo del proprio veicolo che, acquisendo velocità, terminava la corsa in un fondo adiacente alla corsia di marcia percorsa e si ribaltava.
Nell'occorso, erano derivati danni al veicolo e lesioni personali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea sia nell'an che nel CP_2
quantum debeatur. Chiedeva quindi: in via principale, di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata, salvo gravame, di contenere e ridurre il risarcimento secondo l'accertando grado di responsabilità dello stesso attore nella determinazione del sinistro e nei limiti di quanto effettivamente dovuto.
Istruita a mezzo produzione documentale delle parti, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e CTU medica, la causa veniva infine rinviata alla udienza odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento solo nei termini di seguito precisati.
Va in primo luogo evidenziato che il verificarsi dell'evento dannoso de quo e le modalità con cui lo stesso si è verificato possono dirsi adeguatamente provati per mezzo della escussione del teste , nelle cui dichiarazioni non si rinvengono elementi di inattendibilità, Testimone_1
per essere le stesse sufficientemente chiare, precise e concordanti.
Il teste ha infatti riferito che, nell'occorso, percorreva la strada che da Lizzano conduce a
Roccaforzata alla guida del proprio veicolo e ad un tratto vedeva che dalla corsia di marcia opposta sopraggiungeva un veicolo, una Citroen C3 di colore grigio, che invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso contrario, occupandola per una buona metà. Ha aggiunto il teste che l'invasione di corsia avveniva in una curva destrorsa rispetto al tenuto suo senso di marcia e che nell'occasione lo precedeva di una decina di metri un altro veicolo, una
NC MU di colore oro-champagne, il quale sterzava verso destra per evitare l'impatto frontale;
non vi era quindi collisione tra la macchina che lo precedeva e quella che sopraggiungeva in senso opposto di marcia. Ha esposto ancora il teste di aver visto che (la
2 macchina che lo precedeva), subito dopo aver sterzato, roteava su se stessa, tenendosi sempre all'interno della sua corsia di marcia e, dopo 4/5 metri dal punto in cui aveva sterzato, finiva fuori strada nel limitrofo piano di campagna, capottandosi e arrestandosi riversa sulla sua fiancata sinistra.
Ciò posto, si rende opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che la presunzione di corresponsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, anche al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili e sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 19197/2018; Cass. n.
3764/2021; Cass. n. 19282/2022).
Nel caso di specie, le risultanze della prova testimoniale espletata fanno fondatamente presumere come (pur in assenza di urto fra i veicoli) non vi sia dubbio circa il contributo causale effettivo della condotta di guida del veicolo del convenuto nella CP_1
determinazione del sinistro a seguito della sua invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Tuttavia, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro si deve parimenti procedere all'accertamento del fatto che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, essendo suo onere quello di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi altrimenti presumere anche un suo colpevole concorso (Cass. n. 124/2016). Detto in altri termini, il superamento della presunzione del concorso di colpa dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito tale prova liberatoria e che, anzi, secondo quanto emerso dalla già vista deposizione del teste ((la macchina dell'attore, Tes_1
dopo la brusca sterzata verso destra, roteava su se stessa e proseguiva ancora la corsa per altri
4/5 metri, finendo fuori strada e infine ribaltandosi), nell'occorso abbia tenuto una velocità eccessiva rispetto alle caratteristiche della strada e non abbia comunque adeguato la propria condotta di guida in modo da evitare possibili interferenze provenienti da altrui non
3 regolamentari condotte di guida. Ne deriva che la responsabilità dell'attore nella causazione dell'accadimento dannoso, ad esso imputabile in via presuntiva, deve essere determinata in misura pari al 30% e gli importi riconoscibili in suo favore a titolo di risarcimento danni e come di seguito quantificati devono essere ridotti dello stesso grado percentuale.
Venendo dunque al quantum, i danni al veicolo dell'attore vanno determinati in € 2.300,00, pari alla differenza fra il valore commerciale del veicolo (€ 2.500,00) e il valore del relitto (€
200,00), tanto secondo le risultanze della perizia che la compagnia convenuta ha esibito in giudizio, accettate dall'attore, mentre, per quel che concerne le lesioni personali, il CTU medico
- le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizi logico-giuridici - ha accertato che nell'occorso l'attore riportava lesioni consistite in un trauma della mano sinistra con fratture scomposte della base del II e III metacarpo e del terzo distale del IV metacarpo, compatibili con la dinamica del sinistro e comportanti una IP del 7%, una ITT di gg. 3, una ITP
75% di gg. 30, ITP 50% di gg. 30 822,00 e una ITP 25% gg. 30. Ne consegue che, tenendo conto degli importi di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) come aggiornati dal D.M. Sviluppo economico 16/07/2024, nonché dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 49), il danno biologico dallo stesso subito va determinato in complessivi €
12.793,79 (di cui € 10.142,27 per IP, € 165,72 per ITT, € 1.242,90 per ITP al 75%, € 828,60 per ITP al 50% e € 414,30 per ITP al 25%). Non ricorrono le condizioni per l'aumento dell'ammontare del risarcimento del danno biologico previsto dal comma 3 del citato art. 139 del Codice delle Assicurazioni, non avendo l'attore allegato né tantomeno dimostrato che la menomazione accertata gli abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Congrue infine le spese mediche per un ammontare di € 2.234,04.
In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento danni in favore dell'attore per la somma di € 10.519,48, oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo.
L'accoglimento della domanda dell'attore nei termini di cui sopra giustifica infine la compensazione parziale nella misura di un terzo delle spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività giudiziale svolta in concreto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido
[...]
e l' , a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 10.519,48, oltre interessi legali dal dì del sinistro al Parte_1
soddisfo.
2) Compensa per un terzo fra le parti le spese e i compensi di lite, liquidati per l'intero in €
3.800,00, condannando in solido e l' al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
di dei restanti due terzi, pari a € 2.533,33, con distrazione in favore del Parte_1
suo difensore dichiaratosi antistatario.
3) Pone definitivamente a carico dell'attore per il 30% e a carico dei convenuti in solido per il restante 70% il pagamento delle spese della espletata CTU medica, come liquidate in separato decreto.
Taranto, 06.05.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5744/2022; promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Corigliano;
Parte_1
- attore – contro
Controparte_1
- convenuto -
, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare de Baggis CP_2
- convenuta -
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Taranto e l' per sentirli condannare Controparte_1 CP_2 in solido al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti, per un ammontare di € 26.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 06.12.2021 alle ore 17,00 circa, asseritamente verificatosi per responsabilità esclusiva di Controparte_1
In particolare, l'attore assumeva che nella predetta circostanza temporale percorreva alla guida della propria autovettura NC MU targata DW038ZZ, assicurata per la r.c.a. con CP_3
la strada provinciale 114 tratto Lizzano/Roccaforzata, con direzione verso quest'ultima
[...]
località, quando, giunto in corrispondenza di una curva destrorsa all'altezza della contrada
Asca Rossa, precisamente nei pressi di un impianto di pannelli solari ivi esistente, veniva costretto a sterzare bruscamente verso destra per evitare di collidere con l'autovettura Citroen
1 C3 targato CC162BJ (anch'essa assicurata per la r.c.a. con polizza ) di proprietà CP_2
e condotta da il quale, provenendo dall'opposta direzione di marcia, Controparte_1 invadeva la corsia di pertinenza dell'attore. A seguito della manovra di emergenza messa in atto, l'attore perdeva il controllo del proprio veicolo che, acquisendo velocità, terminava la corsa in un fondo adiacente alla corsia di marcia percorsa e si ribaltava.
Nell'occorso, erano derivati danni al veicolo e lesioni personali.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea sia nell'an che nel CP_2
quantum debeatur. Chiedeva quindi: in via principale, di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e/o, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata, salvo gravame, di contenere e ridurre il risarcimento secondo l'accertando grado di responsabilità dello stesso attore nella determinazione del sinistro e nei limiti di quanto effettivamente dovuto.
Istruita a mezzo produzione documentale delle parti, interrogatorio formale dell'attore, prova testimoniale e CTU medica, la causa veniva infine rinviata alla udienza odierna per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
* * *
La domanda è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento solo nei termini di seguito precisati.
Va in primo luogo evidenziato che il verificarsi dell'evento dannoso de quo e le modalità con cui lo stesso si è verificato possono dirsi adeguatamente provati per mezzo della escussione del teste , nelle cui dichiarazioni non si rinvengono elementi di inattendibilità, Testimone_1
per essere le stesse sufficientemente chiare, precise e concordanti.
Il teste ha infatti riferito che, nell'occorso, percorreva la strada che da Lizzano conduce a
Roccaforzata alla guida del proprio veicolo e ad un tratto vedeva che dalla corsia di marcia opposta sopraggiungeva un veicolo, una Citroen C3 di colore grigio, che invadeva la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso contrario, occupandola per una buona metà. Ha aggiunto il teste che l'invasione di corsia avveniva in una curva destrorsa rispetto al tenuto suo senso di marcia e che nell'occasione lo precedeva di una decina di metri un altro veicolo, una
NC MU di colore oro-champagne, il quale sterzava verso destra per evitare l'impatto frontale;
non vi era quindi collisione tra la macchina che lo precedeva e quella che sopraggiungeva in senso opposto di marcia. Ha esposto ancora il teste di aver visto che (la
2 macchina che lo precedeva), subito dopo aver sterzato, roteava su se stessa, tenendosi sempre all'interno della sua corsia di marcia e, dopo 4/5 metri dal punto in cui aveva sterzato, finiva fuori strada nel limitrofo piano di campagna, capottandosi e arrestandosi riversa sulla sua fiancata sinistra.
Ciò posto, si rende opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che la presunzione di corresponsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2 in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, anche al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili e sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. n. 19197/2018; Cass. n.
3764/2021; Cass. n. 19282/2022).
Nel caso di specie, le risultanze della prova testimoniale espletata fanno fondatamente presumere come (pur in assenza di urto fra i veicoli) non vi sia dubbio circa il contributo causale effettivo della condotta di guida del veicolo del convenuto nella CP_1
determinazione del sinistro a seguito della sua invasione della corsia riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta.
Tuttavia, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro si deve parimenti procedere all'accertamento del fatto che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, essendo suo onere quello di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi altrimenti presumere anche un suo colpevole concorso (Cass. n. 124/2016). Detto in altri termini, il superamento della presunzione del concorso di colpa dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia fornito tale prova liberatoria e che, anzi, secondo quanto emerso dalla già vista deposizione del teste ((la macchina dell'attore, Tes_1
dopo la brusca sterzata verso destra, roteava su se stessa e proseguiva ancora la corsa per altri
4/5 metri, finendo fuori strada e infine ribaltandosi), nell'occorso abbia tenuto una velocità eccessiva rispetto alle caratteristiche della strada e non abbia comunque adeguato la propria condotta di guida in modo da evitare possibili interferenze provenienti da altrui non
3 regolamentari condotte di guida. Ne deriva che la responsabilità dell'attore nella causazione dell'accadimento dannoso, ad esso imputabile in via presuntiva, deve essere determinata in misura pari al 30% e gli importi riconoscibili in suo favore a titolo di risarcimento danni e come di seguito quantificati devono essere ridotti dello stesso grado percentuale.
Venendo dunque al quantum, i danni al veicolo dell'attore vanno determinati in € 2.300,00, pari alla differenza fra il valore commerciale del veicolo (€ 2.500,00) e il valore del relitto (€
200,00), tanto secondo le risultanze della perizia che la compagnia convenuta ha esibito in giudizio, accettate dall'attore, mentre, per quel che concerne le lesioni personali, il CTU medico
- le cui conclusioni vanno condivise in quanto immuni da vizi logico-giuridici - ha accertato che nell'occorso l'attore riportava lesioni consistite in un trauma della mano sinistra con fratture scomposte della base del II e III metacarpo e del terzo distale del IV metacarpo, compatibili con la dinamica del sinistro e comportanti una IP del 7%, una ITT di gg. 3, una ITP
75% di gg. 30, ITP 50% di gg. 30 822,00 e una ITP 25% gg. 30. Ne consegue che, tenendo conto degli importi di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) come aggiornati dal D.M. Sviluppo economico 16/07/2024, nonché dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 49), il danno biologico dallo stesso subito va determinato in complessivi €
12.793,79 (di cui € 10.142,27 per IP, € 165,72 per ITT, € 1.242,90 per ITP al 75%, € 828,60 per ITP al 50% e € 414,30 per ITP al 25%). Non ricorrono le condizioni per l'aumento dell'ammontare del risarcimento del danno biologico previsto dal comma 3 del citato art. 139 del Codice delle Assicurazioni, non avendo l'attore allegato né tantomeno dimostrato che la menomazione accertata gli abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Congrue infine le spese mediche per un ammontare di € 2.234,04.
In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento danni in favore dell'attore per la somma di € 10.519,48, oltre interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo.
L'accoglimento della domanda dell'attore nei termini di cui sopra giustifica infine la compensazione parziale nella misura di un terzo delle spese e compensi di lite, liquidati come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività giudiziale svolta in concreto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido
[...]
e l' , a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore di Controparte_1 CP_2
della somma di € 10.519,48, oltre interessi legali dal dì del sinistro al Parte_1
soddisfo.
2) Compensa per un terzo fra le parti le spese e i compensi di lite, liquidati per l'intero in €
3.800,00, condannando in solido e l' al pagamento in favore Controparte_1 CP_2
di dei restanti due terzi, pari a € 2.533,33, con distrazione in favore del Parte_1
suo difensore dichiaratosi antistatario.
3) Pone definitivamente a carico dell'attore per il 30% e a carico dei convenuti in solido per il restante 70% il pagamento delle spese della espletata CTU medica, come liquidate in separato decreto.
Taranto, 06.05.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli
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