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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1086/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 07.01.2025
promossa da:
con l'avvocato BERGAMIN ELISA con domicilio eletto in VIA SAN Parte_1
PIETRO 87 PADOVA
- appellante –
contro con l'avvocato CACIAGLI Controparte_1
CLAUDIO e con domicilio eletto in VIA GARIBALDI 5 47838 RICCIONE
- appellata – contro in punto di: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini in R.G.
1314/2021 in data 10.12.2021
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva ricorso ex art 702 bis c.p.c. nei confronti di Parte_1 [...]
e hiedendo di: Controparte_1 Controparte_2
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile al vizio occulto individuato dal CTU, ing. e comunque alla violazione degli obblighi Per_1
contrattualmente assunti dai resistenti e per l'effetto condannare questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente nella misura di €
18.000,00, salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché delle spese di CTU e CTP sostenute nel presente giudizio e nel procedimento n. 1762/2018 R.G.;
- In via subordinata, ove ritenuta inoperante la garanzia del venditore, accertata la responsabilità condannare la Controparte_1 stessa al risarcimento dell'intero danno patrimoniale, quantificato in € 18.000,00 ovvero diversa somma ritenuta di giustizia, subito da a seguito della violazione degli Pt_1
obblighi professionali, nonché delle spese di CTU e CTP sostenute nel presente giudizio e nel procedimento n. 1762/2018 R.
Deduceva l'esistenza di vizi dell'imbarcazione Mochi 14, denominata “Nina Bella” immatricolata nel 1996 di proprietà della società di Rimini, oggetto Controparte_2
della compravendita avvenuta in data 13.07.2017 con l'intermediazione della e previa consulenza sullo stato Controparte_3 dell'imbarcazione della Controparte_4
In particolare, a seguito di perizia di parte, emergeva il vizio strutturale di “allagamento di una vasta porzione del sandwich dell'imbarcazione”, vizio occulto tempestivamente denunciato al venditore.
Agiva altresì nei confronti di deducendone la responsabilità Controparte_1
per violazione degli obblighi contrattuali a fronte della incompletezza e delle manchevolezze dell' indagine peritale avente ad oggetto lo stato dell'imbarcazione, come da incarico conferitole, così come emero in corso di ATP RG 1762/2018, evidenziando come il consenso della ricorrente a procedere alla compravendita per il prezzo indicato dal
2 venditore si sia formato sulla conferma circa il buono stato di conservazione dell'imbarcazione.
Si costituiva contestando la Controparte_1
domanda, deducendo che l'incarico ricevuto dal ricorrente era limitato allo svolgimento della prova a mare, e comunque non aveva ad oggetto la verifica dello scafo dell'imbarcazione.
Si costituiva contestando la domanda, deducendo la facile Controparte_2
rilevabilità del vizio contestato.
Veniva svolta ctu tecnica.
Con ordinanza in data 10.12.2021 il Tribunale di Rimini ha rigettato la domanda, con compensazione delle spese di lite.
L'ordinanza del Tribunale di Rimini che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie. Motivazione contraddittoria. Travisamento dei presupposti di fatto;
2 - Motivazione contraddittoria e apparente. Travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze istruttorie;
3 - Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver posto a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere. Motivazione apparente e illogica. Travisamento dei presupposti di fatto e delle risultanze probatorie.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
del gravame;
formulava appello incidentale in tema di erronea regolamentazione delle spese processuali, nonché chiedendo la condanna dell'appellante ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 06.02.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 07.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze probatorie. Motivazione contraddittoria. Travisamento dei presupposti di fatto.
3 Va preliminarmente osservato che all'esito dell'istruttoria è stata accertata l'esistenza del vizio occulto relativo alla presenza di liquido all'interno del sandwich dell'opera morta in entrambe le murate, emerso in seguito all'indagine peritale svolta in sede di ATP.
Tale circostanza rende la domanda meritevole di accoglimento nei confronti di in punto di an debeatur, risultando prive di pregio le Controparte_2
argomentazioni della convenuta in punto di agevole riconoscibilità del vizio, sconfessate dalla realtà dei fatti.
La domanda risulta fondata anche in punto di quantum debeatur, attesa la mancata specifica contestazione sul punto.
Quanto alla responsabilità di , dagli atti emerge che la stessa sia Controparte_1
stata incaricata di eseguire una valutazione peritale dello stato dell'imbarcazione, così come dal rapporto di visita di imbarcazione di data 06.06.201, con esito di “stato dell'imbarcazione ottimo”.
Da tale documento si evince che l'esame svolto non comprende l'opera viva, incarico peraltro che non risulta espressamente contemplato in sede di conferimento.
Nondimeno, in detto documento si legge “Stato di integrità e conformità alle norme dei mezzi di chiusura stagna (portellini. finestrini, boccaportelli e porte) e del passaggi a paratia stagna: ”.
Tale indicazione, rende meritevoli le doglianze dell'odierno appellante circa la non corrispondenza al vero di tale indicazione, atteso che in sede peritale è emerso che le infiltrazioni all'interno del sandwich sono riconducibili alla penetrazione di acqua dagli oblò posti sulla parte superiore di entrambe le murate.
Le considerazioni che precedono rendono configurabile la responsabilità contrattuale di ex artt. 1176 e 1375 c.c. , per il danno lamentato dalla Controparte_1
ricorrente.
Il motivo è meritevole di accoglimento e va accolto, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini in R.G. 1314/2021 in data
[...]
10.12.2021, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
4 - Accoglie l'appello principale, e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza:
- Accertata la riconducibilità del danno lamentato da al vizio occulto Parte_1
individuato dal CTU, ing. e comunque alla violazione degli obblighi Per_1
contrattualmente assunti da;
Controparte_1
- Condanna al pagamento a favore Controparte_1
di della somma di € 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda Parte_1
al saldo;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Condanna al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 2.540,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge, e alle spese di CTU come liquidate in primo grado, e alle spese di ATP;
quanto al secondo grado, liquidate in € 1.984,00 , oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 4 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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