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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 318/2025 R.G. promosso con ricorso in data 10 febbraio 2025 da parte di:
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e assistita, giusta delega apposta su foglio separato ex art. 83 III c. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Elisa
Cavedagna ( e nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), via Kenia n. 6 è C.F._2
elettivamente domiciliata (si indica per le notificazioni e le comunicazioni di cui al presente procedimento la seguente PEC: ) Email_1
e
IZ DR ), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._3
residente in [...], rappresentato e assistito, giusta delega apposta su foglio separato ex art. 83 III c. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Sara Barbieri e dall'Avv.
Francesco Tampieri, nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), C.so Vittorio Emanuele II n. 16 è elettivamente domiciliato (si indica per le notificazioni e le comunicazioni di cui al presente procedimento la seguente PEC: e Email_2
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Portomaggiore (FE), Strada Paglioni n. 3, di proprietà esclusiva del IG.
LI AN, rimarrà a quest'ultimo e la IG.ra , unitamente ad entrambi i Parte_1
figli che continueranno a vivere con lei, trasferirà altrove la propria residenza.
3) La figlia minorenne , pur nel regime di affido condiviso, rimarrà a vivere con la madre. Il Per_1
padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
4) Il IG. LI verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 200,00 (duecento/00) cadauno e così per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e sino all'autosufficienza degli stessi. Le parti concordano tra loro che la predetta somma verrà aumentata ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) nel momento in cui il IG. LI venderà l'immobile che oggi è la casa coniugale ovvero al momento della cessazione del pagamento del mutuo oggi esistente sulla stessa (considerando valida la condizione che prima delle due si avvera).
5) Il IG. LI inoltre verserà alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie, come Parte_1
individuate da Protocollo del Tribunale di Ferrara. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dal IG. LI AN rinunciando la IG.ra a percepirne la sua quota. Parte_1
7) I coniugi si danno atto sin da ora di voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto e ciò anche per i figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
2 All'udienza in data 12 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Portomaggiore (FE) il 03/06/1986, e IZ DR, nato a [...] il
16/08/1976, unitisi in matrimonio a Portomaggiore (FE) il 4 settembre 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Portomaggiore: Atto n. 11 Parte II Serie A - Anno 2005).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portomaggiore perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 318/2025 R.G. promosso con ricorso in data 10 febbraio 2025 da parte di:
( ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e assistita, giusta delega apposta su foglio separato ex art. 83 III c. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Elisa
Cavedagna ( e nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), via Kenia n. 6 è C.F._2
elettivamente domiciliata (si indica per le notificazioni e le comunicazioni di cui al presente procedimento la seguente PEC: ) Email_1
e
IZ DR ), nato a [...] il [...] ed ivi C.F._3
residente in [...], rappresentato e assistito, giusta delega apposta su foglio separato ex art. 83 III c. c.p.c., da intendersi in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Sara Barbieri e dall'Avv.
Francesco Tampieri, nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), C.so Vittorio Emanuele II n. 16 è elettivamente domiciliato (si indica per le notificazioni e le comunicazioni di cui al presente procedimento la seguente PEC: e Email_2
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Portomaggiore (FE), Strada Paglioni n. 3, di proprietà esclusiva del IG.
LI AN, rimarrà a quest'ultimo e la IG.ra , unitamente ad entrambi i Parte_1
figli che continueranno a vivere con lei, trasferirà altrove la propria residenza.
3) La figlia minorenne , pur nel regime di affido condiviso, rimarrà a vivere con la madre. Il Per_1
padre potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
4) Il IG. LI verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 200,00 (duecento/00) cadauno e così per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e sino all'autosufficienza degli stessi. Le parti concordano tra loro che la predetta somma verrà aumentata ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlio (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat) nel momento in cui il IG. LI venderà l'immobile che oggi è la casa coniugale ovvero al momento della cessazione del pagamento del mutuo oggi esistente sulla stessa (considerando valida la condizione che prima delle due si avvera).
5) Il IG. LI inoltre verserà alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie, come Parte_1
individuate da Protocollo del Tribunale di Ferrara. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta.
6) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dal IG. LI AN rinunciando la IG.ra a percepirne la sua quota. Parte_1
7) I coniugi si danno atto sin da ora di voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto e ciò anche per i figli minori.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
2 All'udienza in data 12 marzo 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Portomaggiore (FE) il 03/06/1986, e IZ DR, nato a [...] il
16/08/1976, unitisi in matrimonio a Portomaggiore (FE) il 4 settembre 2005 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Portomaggiore: Atto n. 11 Parte II Serie A - Anno 2005).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portomaggiore perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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