CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 248/2023, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 degli avv.ti PIETRO CRISTIANO CACCIAPAGLIA, MARCO CORNARO, GIUSEPPE LANOTTE elettivamente domiciliati alla VIA PASQUALE FIORE n. 37, BARI, presso lo studio dell'avv.
MARCO CORNARO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Controparte_1 CodiceFiscale_4
ALBOREO, elettivamente domiciliato alla VIA BEBIO n. 86, TRANI (BAT), presso lo studio del difensore avv. PATRIZIA ALBOREO
Appellato avverso pagina 1 di 13 la sentenza n. 168/2023, pubblicata il 31.01.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 6503/2019.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà, in comunione con gli Parte_1 altri proprietari, utilizzatori di uno stradone interpoderale di accesso al fondo rustico di sua esclusiva titolarità.
Deduceva che lo stradone interpoderale attraversava i fondi di proprietà dei convenuti e su di esso insistevano alcuni alberi di olivo che, aventi chiome abnormi, ne ostacolavano il passaggio unitamente ad alcuni blocchi di cemento posti dagli stessi convenuti al margine della carreggiata determinandone il restringimento.
Pertanto chiedeva la condanna degli stessi alla potatura delle chiome degli alberi di olivo presenti sui loro terreni e invadenti il tratturo interpoderale e a provvedere alla rimozione dei blocchi di cemento, illegittimamente posizionati sui bordi dello stradone e restrittivi della carreggiata.
A sostegno della fondatezza di quanto domandato, esponeva di essere proprietario del fondo CP_1 rustico sito in agro di Barletta alla Contrada Grottone o DO (censito in catasto al foglio 80, particelle 69, 74, 120, 122 e 125) il cui accesso avveniva percorrendo un tratturo interpoderale che partiva dalla strada Grottone e terminava nel terreno dello stesso e nei terreni di altri proprietari.
Tale tratturo veniva da sempre utilizzato per il passaggio di mezzi meccanici agricoli necessari per la coltivazione del fondo e la raccolta del prodotto.
Il passaggio però risultava illegittimamente ostacolato dalle chiome degli alberi di olivo piantati sui terreni dei convenuti sporgenti verso lo stradone interpoderale e da blocchi di cemento apposti sul bordo del tratturo che ne riducevano la carreggiata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_2 Parte_1
quali proprietari del fondo rustico sito in agro di Barletta alla contrada "DO"
[...]
(censito in catasto al fg. 80, p.lla 67 e 72) attraversato dallo stradone interpoderale oggetto di causa.
I convenuti chiedevano l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sullo stradone interpoderale nello stato di fatto in cui si trovava e l'accertamento della conformità dello pagina 2 di 13 stato dei luoghi alla destinazione del padre di famiglia per via del frazionamento, risalente al 1946, del fondo da parte dell'originario unico proprietario (sig. ). CP_3
Concludevano per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e nel caso di accoglimento della domanda degli attori, chiedevano la condanna di questi ultimi alla corresponsione di una somma di denaro volta ad indennizzare i convenuti dell'esborso economico, sostenuto per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Controparte_1 contro e così decideva: “- accoglie la domanda di Controparte_2 Parte_1
; - per l'effetto, condanna e alla potatura delle Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 piante prospicenti lo stradone interpoderale e alla rimozione dei blocchi di cemento posti ai bordi della carreggiata;
- condanna e , in solido, al pagamento in Controparte_2 Parte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in euro 3.809,00, oltre Iva e Cpa e Controparte_1 spese forfettarie al 15%, se e come per legge. - pone le spese di CIU definitivamente a carico dei convenuti.”.
Preliminarmente qualificava l'azione promossa dall'attore quale azione ripristinatoria (di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente, sul presupposto di un'alterazione dello stato dei luoghi che pregiudicava l'utile esercizio del diritto) volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione degli ostacoli che ostruivano l'agevole passaggio dei mezzi agricoli sulla strada interpoderale di accesso al fondo di sua proprietà.
Il Giudice di prime cure partendo dal presupposto che non risultava in contestazione né il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo costitutivo dello stesso riteneva sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria ed in particolare dalle risultanze della consulenza peritale che sussistevano le denunziate limitazioni al passaggio carrabile per effetto degli ostacoli di cui l'attore pretendeva la rimozione.
Concludeva ordinando ai convenuti di provvedere alla cessazione della turbativa nei confronti del titolare della servitù e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi prospicenti lo stradone interpoderale e alla rimozione dei blocchi di cemento posti ai bordi della carreggiata.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ex artt. Parte_3
283 e 351 c.p.c., disporre, anche inaudita altera parte, fissando apposita udienza da celebrarsi prima pagina 3 di 13 di quella di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ove nelle more fosse intervenuta l'esecuzione, ordinare la sospensione del relativo procedimento;
B. Nel merito
1. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza per l'omessa integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.;
2. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché la fattispecie dedotta esula dall'ambito applicativo dell'azione esercitata;
3. Dichiarare la nullità, l'invalidità e
l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché pronunciata ultra e/o extra petita;
Dichiarare la nullità,
l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché il diritto azionato è infondato e carente di prova;
5. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché ammette una illegittima innovazione ed un aggravamento della servitù;
6. Dichiarare la nullità, l'invalidità e
l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché grava il titolare del fondo servente di oneri ricadenti su quello del fondo dominante;
6.1 In via gradata, ma salvo gravame, attribuire ai convenuti un indennizzo per le attività che fossero costretti a compiere;
7. Accertare e dichiarare che la servitù, così come oggi configurata, è così esercitata e posseduta sin dalla propria costituzione e, comunque, da oltre un ventennio, di tal che infondate ed illegittime sono le avverse pretese di modificazione;
8. Col favore delle spese processuali ed i connessi accessori di legge e tariffa, ivi comprese le spese generali e forfetarie, per il doppio grado del giudizio, con riserva di domandare la restituzione di quanto fosse eventualmente pagato in esecuzione della gravata sentenza e il risarcimento dei pregiudizi che per tale causa si subissero.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito invocando il rigetto del Controparte_1 gravame e la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
3. in proprio e quale erede di e Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
quali eredi di hanno impugnato la sentenza di primo grado per i
[...] Parte_2 seguenti motivi (rubricati sotto la voce “
3. Le violazioni di legge che si lamentano”, cfr. testualmente dall'atto di appello).
pagina 4 di 13 Con il primo motivo di appello essi lamentano la violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 101, 102 e 132 c.p.c., per essere stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri contitolari della servitù.
A giudizio degli odierni appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di integrare il contraddittorio evitando di coinvolgere nel giudizio gli altri comproprietari e/o contitolari della servitù di passaggio oggetto di causa, con riguardo alla quale, sia l'attore, sia i convenuti avrebbero avanzato domande suscettibili di spiegare efficacia anche nei loro riguardi.
Con il secondo motivo di appello, denunciano la violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1079
c.c., per essere stata ammessa l'azione confessoria a tutela della servitù malgrado il relativo diritto non fosse controverso.
Essi ritengono che l'azione esercitata, qualificata dal giudice di prime cure come azione di riduzione in pristino non sarebbe stata esperibile nel caso di specie, poiché l'azione confessoria a tutela delle servitù, di cui all'art. 1079 c.c., sarebbe esercitabile solo allorché sorgano contestazioni sull'esistenza del diritto in questione e non quando vi siano solo molestie di fatto, ovvero condotte lesive tali da ostacolare o turbare l'esercizio della servitù senza mettere in discussione l'esistenza e l'appartenenza al suo titolare.
Con il terzo motivo di appello deducono sulla violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 99, 101, 112 e 132 cpc, per avere, la sentenza in esame, adottato un provvedimento a tutela della servitù, malgrado la domanda attorea invocasse la tutela della proprietà.
Rilevano ancora gli appellanti che a mente degli artt. 1168 e ss. c.c. sarebbe stata esperibile solo la tutela possessoria e giammai l'azione confessoria ciò in virtù del seguente arresto giurisprudenziale secondo cui “L'actio confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità dell'esercizio del diritto servitù, laddove se si è in presenza di turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1079 c.c. e al titolare della servitù spetta, oltre alla tutela possessoria, l'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 ovvero, ai fini della riduzione in pristino con
l'eliminazione delle turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica prevista dall'art.
2058 dello stesso codice”.
pagina 5 di 13 Inoltre gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza per essere “…andata ultra e/o extra petita” e, richiamate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, affermano che la domanda doveva essere qualificata come azione a difesa della proprietà e non come azione confessoria a tutela della servitù: in tal modo il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cpc.
Nel merito, a parere degli appellanti il provvedimento impugnato sarebbe suscettibile di riforma, non essendo stato provato il diritto di comproprietà sullo stradone in questione ed essendo, all'opposto, positivamente accertato che si tratta di una servitù prediale comunque riconosciuta anche dalla sentenza gravata.
In conclusione, al diniego della pronuncia di accertamento del diritto, ritengono gli appellanti, dovrà seguire anche il rigetto dell'invocata riduzione in pristino.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti si dolgono per la violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 115, 116, 132, 191 e ss. c.p.c.,
2721 e ss., 2727 e ss. e 2697 c.c., per avere ritenuto alterato lo stato dei luoghi (con comportamenti molesti) malgrado tanto fosse contestato e non risultasse nulla dalle emergenze processuali.
Con il quinto motivo di appello argomentano in merito alla violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 132 c.c., per la contraddittorietà, l'illogicità e la carente motivazione della sentenza, che ha ritenuto mutato lo stato dei luoghi, malgrado tali eventi fossero contestati e non risultasse alcunché dalle emergenze processuali.
Con riguardo al quarto e quinto motivo di appello, gli appellanti deducono che la sentenza oggetto di gravame sarebbe erronea perché dagli accertamenti processuali compiuti si deduce solamente una fotografia dello stato attuale dei luoghi, ma nulla è stato compiuto per provare che tale situazione sia diversa da quella originaria pertanto la tesi attorea secondo cui i convenuti avrebbero posto in essere degli accorgimenti quali l'omessa potatura e la sistemazione dei blocchi di cemento per ostacolare l'esercizio della servitù sarebbe priva di idoneo supporto probatorio ne deriva che mancando tale accertamento, non può ritenersi provata l'asserita e contestata molestia, ragione per cui l'avversa azione dovrà essere rigettata.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti ritengono che la sentenza gravata sia erronea per violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1067 c.c. per non avere riconosciuto l'esistenza di innovazioni vietate che aggravano illegittimamente la servitù: essi osservano che le modifiche colturali pagina 6 di 13 operate negli ultimi tempi dall'attore costituiscano un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067 c.c. A giudizio degli appellanti quindi la destinazione catastale dei terreni in questione prevede che gli stessi possono essere adibiti solo ad uliveto, pertanto gli impianti di vigneto costituiscono un palese abuso.
A ciò aggiungasi anche che le nuove esigenze agricole dell'attore, richiedono l'impiego di mezzi carrabili più pesanti e voluminosi, tendendo di fatto, a rendere più gravoso il peso per il fondo servente.
In definitiva le innovazioni risulterebbero a parere degli appellanti incompatibili con il contenuto della servitù e, quindi, vietate, poiché non si risolverebbero in un mero aggravamento del peso preesistente, ma in un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.
Con il settimo motivo di appello invocano l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame per violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1069 c.c. per avere gravato il titolare del fondo servente di lavori necessari alla gestione ed al mantenimento della servitù.
La pronuncia secondo gli appellanti sarebbe meritevole di censura poiché in spregio al disposto di cui all'art. 1069 c.c., avrebbe attribuito al proprietario del fondo servente gli obblighi e le spese necessarie per conservare la servitù consistente nella potatura degli alberi di ulivo, onere gravante al contrario solo sul proprietario del fondo dominante.
Con l'ottavo motivo di appello rilevano la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1158 e ss. c.c. per non avere rilevato l'intervenuta usucapione della servitù oggetto di causa secondo modalità diverse da quelle originarie.
In conclusione gli appellanti osservano che la legittimazione all'esercizio dell'innovazione da cui è conseguito il rigetto della domanda di usucapione invocata dai convenuti sarebbe meritevole di censura poiché non vi sarebbe alcuna connessione tra i due istituti poiché anche se si dovesse considerare l'innovazione legittima, “ciò non porterebbe necessariamente ad escludere che le concrete modalità di esercizio della servitù (senza potatura degli ulivi posti lungo il tratturo e con l'apposizione di blocchi di cemento sul relativo bordo), consolidatesi per oltre un ventennio (ciò che non è in contestazione), abbiano modificato, a titolo originario (per usucapione), il contenuto della servitù prediale.”.
5. Il primo motivo di appello, a tenore del quale andrebbe disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo servente o, comunque, dei contitolari della servitù, non può trovare accoglimento. Giova rammentare che il Tribunale, nel qualificare la domanda, ha chiarito che “non risulta in contestazione il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo pagina 7 di 13 costitutivo dello stesso, rappresentato dall'atto di compravendita del 25.3.1946 firma del notaio
[...]
sicché appare superfluo accertare l'esistenza della servitù in suo favore e in favore degli Per_1 altri comproprietari, trattandosi di fatto pacifico.
Ciò detto, va comunque richiamato il principio costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione confessoria di servitù non implica la sussistenza del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo dominante o servente, a meno che la controversia non riguardi l'accertamento della titolarità del diritto reale o un intervento costitutivo che incida necessariamente su tutti i soggetti coinvolti, da escludersi a giudizio della Corte nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. II, 12.02.2000, n.
1565; Cass. civ., sez. II, 14.02.2013, n. 3707). La Cassazione ha sul punto chiarito che l'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio. (Cass. Sez. 2, 22/05/2019, n. 13818, Rv. 654077 - 01)
Infatti, , per quanto già detto nel precedente paragrafo, ha promosso un'azione avente ad CP_1 oggetto l'accertamento delle turbative di fatto e dell'invasione del tratturo da parte delle chiome di ulivo non potate e dai blocchi di cemento posti sul bordo della carreggiata, fatti che aggravano l'esercizio della servitù.
Questi comportamenti, all'esito delle risultanze processuali, sono ascrivibili esclusivamente al dante causa degli odierni appellanti e alla coniuge, comproprietari del fondo servente, e non a soggetti terzi, né è stata allegata alcuna condotta concorrente da parte di altri comproprietari o contitolari della servitù.
Non sussiste, infatti, una richiesta di tipo costitutivo che implichi l'accertamento della titolarità esclusiva o condivisa del diritto in capo a più soggetti, ma una semplice domanda che produca un effetto ripristinatorio per porre fine ad una turbativa concreta.
La domanda attorea è dunque stata legittimamente diretta verso i soli autori della turbativa, e la sentenza emessa nei loro confronti non incide sui diritti altrui.
Di conseguenza il primo motivo di appello è respinto.
6. Quanto agli altri motivi di gravame, si inverte l'ordine di trattazione perché le censure prospettate con il secondo, terzo e settimo motivo vanno prioritariamente e unitariamente scrutinate dal collegio pagina 8 di 13 attesa la intima connessione degli argomenti con esse trattati e in ragione del loro evidente legame logico.
Trattasi di censure comunque infondate.
Come insegna la Corte di legittimità, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (cfr. fra le molte Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 9909, Rv. 674676 - 01).
Circa il caso in esame, v'è da dire che la domanda del , è stata qualificata dal Tribunale quale CP_1 azione ripristinatoria “…per aggravamento di servitù esistente, sul presupposto di un'alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica l'utile esercizio del diritto”, poichè volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione degli ostacoli che ostruiscono il passaggio dei mezzi agricoli sulla strada interpoderale. Si tratta di una interpretazione corretta della domanda come evincibile da tutti gli atti di primo grado e dai fatti così come dedotti dall'attore. Il Tribunale ha invero chiarito che l'attore, odierno appellato, “…ha fornito la prova del titolo di proprietà del proprio fondo (contratto di compravendita del 30.6.1994 a firma del notaio ), allegando la circostanza per cui l'accesso allo Persona_2 stesso avviene tramite un tratturo interpoderale, il cui passaggio carrabile risulta ostacolato dalla presenza di rami di alberi sporgenti dalla proprietà dei convenuti e da blocchi di cemento posizionati ai bordi della carreggiata restrittivi della sua originaria ampiezza. Dall'esame delle deduzioni avanzate dalle parti, non risulta in contestazione il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo costitutivo dello stesso, rappresentato dall'atto di compravendita del 25.3.1946 firma del notaio
, all'interno del quale, a seguito del frazionamento dell'originario unico fondo e Persona_1 dell'alienazione a diversi acquirenti delle sue diverse parti, si prevede che “Lo stradone carreggiabile distinto nell'allegata pianta a trattini rossi tra le lettere AB-C-D-E rimane comune a tutte le zone innanzi descritte, per cui il proprietario di ciascuna zona se ne servirà fino al limite estremo della propria zona senza diritto di andare oltre”.
Gli appellanti contestano l'ammissibilità dell'azione confessoria proposta dall'attore, sostenendo che la servitù di passaggio non fosse stata contestata e che, pertanto, l'unico rimedio esperibile in quanto fondato su molestie di fatto sarebbe stata la tutela di cui all'art. 1168 c.c.
pagina 9 di 13 Tale lettura, tuttavia, non trova riscontro sia nelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza, sia nelle dinamiche emerse nel corso del presente giudizio.
La Corte rammenta che la natura reale dell'azione confessoria ex art. 1079 c.c. implica che essa sia esperibile non solo quando si contesta l'esistenza del diritto di servitù, ma anche quando si discute della sua estensione, del suo contenuto o delle modalità con cui il titolare del fondo servente può opporvisi.
Ed infatti “…il (singolo) proprietario del fondo dominante può direttamente agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale (confessoria servitutis ex art. 1079 c.c.) per chiedere ed ottenere la rinnessione in pristino ed il risarcimento del danno, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c. (Cass. n. 11948 del 1993).” (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 15.09.2021, n.
24940).
È sufficiente, pertanto, a giudizio della Corte che vi sia uno stato di incertezza o una opposizione concreta all'esercizio del diritto, anche se non formalmente negato.
Nel caso di specie, risulta agli atti che i convenuti abbiano contestato la larghezza del tratturo, sostenendo che essa non sia di 3 metri, come invece rivendicato dall'attore, abbiano apposto blocchi di cemento e omesso la potatura delle chiome che sporgono sul tracciato, come si ricava dalle fotografie in atti e dalle conclusioni della C.T.U. espletata in prime cure che ha accertato l'invasione del tratturo e la necessità della riduzione in pristino mediante potatura degli alberi per il regolare esercizio della servitù di passaggio (cfr. conclusioni C.T.U. in atti).
Gli elementi emersi configurano una turbativa dell'esercizio del diritto, che giustifica pienamente la proposizione dell'azione confessoria.
Del resto, la richiesta di riduzione in pristino quale potenziale domanda accessoria espressamente prevista dall'art. 1079 c.c. si propone l'effetto di ripristinare l'assetto funzionale della servitù, nei limiti di tolleranza e di equilibrio tra il fondo dominante e quello servente.
In definitiva la domanda proposta dal , sostanzialmente, si configura come una domanda di CP_1 riduzione in pristino della servitù esistente, ciò perché di fatto v'è stata un'alterazione dello stato dei luoghi tale da pregiudicare il libero esercizio del diritto.
Ne deriva il rigetto del secondo, terzo e settimo motivo di appello, quest'ultimo da intendersi assorbito poiché nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1069 c.c. come erroneamente sostenuto dagli pagina 10 di 13 odierni appellanti, il ripristino invece, da imputarsi a carico di quest'ultimi costituisce l'epilogo naturale della previsione normativa contenuta nell'art. 1079 del codice civile.
7. Con riguardo al quarto e quinto motivo di appello la Corte, ritiene di non condividere le doglianze degli odierni appellanti alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Dall'elaborato peritale si ricava chiaramente che la strada interpoderale, in corrispondenza della proprietà degli odierni appellanti, presenta un visibile ed esagerato stato vegetativo degli alberi i cui rami rendono ictu oculi difficoltoso il passaggio dei mezzi meccanici agricoli utilizzati per la coltivazione dei fondi.
Pertanto, si condividono sul punto le conclusioni a cui è giunto il consulente di ufficio e da cui si desume la difficoltà oggettiva nel transitare sulla strada interpoderale e cioè: “ … al fine di consentire un regolare passaggio dei mezzi meccanici agricoli è doveroso che la parte convenuta attui una potatura idonea delle piante prospicienti lo stradone interpoderale, lasciando così libero tutto lo spazio, compresa anche la parte superiore degli alberi, e spostando la crescita della vegetazione verso il lato opposto al transito” (cfr. C.T.U. cit.).
Anche per quanto riguarda i blocchi di cemento armato si ritiene che gli stessi abbiano di fatto comportato un'alterazione dello stato dei luoghi: a tal riguardo corre l'obbligo di precisare che le contestazioni sollevate dagli odierni appellanti sul punto rimangono prive di specificità e del tutto generiche e che non può sottacersi che la presenza dei blocchi costituisca per coloro che transitano sul tratturo un serio rischio per la sicurezza.
Dunque anche tali motivi di appello devono ritenersi respinti.
8. Con il sesto motivo di appello, gli odierni appellanti lamentano un aggravamento della servitù a causa delle scelte colturali del che avrebbe convertito in spregio alla sua destinazione la CP_1 coltura di olivo in vigneto con conseguente necessità di passaggio di mezzi agricoli più grandi.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che a mente dell'art. 1067 c.c. è pur vero che l'utilizzo della servitù debba avvenire nei limiti della tollerabilità e senza aggravare l'onere del fondo servente e che quando il titolare del fondo dominante modifica le colture o le tecniche agricole in modo da richiedere un passaggio più intensivo o invasivo, ciò può comportare un aggravamento, ma la circostanza va valutata caso per caso.
pagina 11 di 13 Nella vicenda che ci occupa, l'esigenza di transito con mezzi agricoli meccanici non appare sproporzionata, alla luce del titolo costitutivo e della finalità agricola del fondo.
Infatti la C.T.U. ha accertato che il tratturo è stato sempre utilizzato anche per il transito di mezzi agricoli, e l'adeguamento alla moderna meccanizzazione agricola non configura, a giudizio della Corte, un aggravamento vietato, ma piuttosto una modalità di uso conforme alla destinazione naturale della servitù anche in considerazione del fatto che all'attualità i fondi vengono coltivati pressocché prevalentemente con l'ausilio di mezzi agricoli. Né vi è stata prova del passaggio di mezzi agricoli di dimensioni abnormi e tali da essere incompatibile con il tratturo esistente, ove opportunamente manutenuto. Invero risulta chiaro che il tratturo è invaso da folte e prospicienti chiome di alberi di ulivo ed è occupato da travetti di cemento. A tal proposito appare corretta la conclusione del C.T.U., condivisa dal Tribunale e dalla Corte, secondo cui “al fine di consentire un regolare passaggio dei mezzi meccanici agricoli è doveroso che la parte convenuta attui una potatura idonea delle piante prospicenti lo stradone interpoderale, lasciando così libero tutto lo spazio compreso la parte superiore degli alberi e spostando la crescita della vegetazione verso il lato opposto del transito” (cfr. C.T.U. cit.).
Il motivo è quindi respinto.
9. Con riguardo all'ultimo motivo di appello, va chiarito che quella di usucapione è domanda inammissibile visto che i proprietari del fondo dominante, gli appellanti, non possono usucapire la servitù esercitata sul loro fondo, neppure con modalità diverse da quelle originarie dal momento che essi sono già proprietari del fondo su cui viene esercitata la servitù.
Circa la prescrizione del diritto dell'appellato di esercitare la servitù nei termini pretesi, trattandosi di eccezione riservata che non ha trovato ingresso entro i limiti delle preclusioni assertive, essa è inammissibile: di essa, infatti, si ha menzione solo nella comparsa conclusionale depositata dagli appellanti/convenuti nel contesto del primo grado di giudizio.
Anche tale motivo di appello è dunque respinto.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa indeterminabile complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022. Esse sono parametrate ai valori minimi vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 12 di 13 versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, contro , avverso la Parte_2 Parte_3 Controparte_1 sentenza n. 168/2023, pubblicata il 31.01.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G.
n. 6503/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
e per questi al procuratore costituito perché dichiaratosi antistatario, spese che
[...] liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 248/2023, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ) con il patrocinio C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 degli avv.ti PIETRO CRISTIANO CACCIAPAGLIA, MARCO CORNARO, GIUSEPPE LANOTTE elettivamente domiciliati alla VIA PASQUALE FIORE n. 37, BARI, presso lo studio dell'avv.
MARCO CORNARO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA Controparte_1 CodiceFiscale_4
ALBOREO, elettivamente domiciliato alla VIA BEBIO n. 86, TRANI (BAT), presso lo studio del difensore avv. PATRIZIA ALBOREO
Appellato avverso pagina 1 di 13 la sentenza n. 168/2023, pubblicata il 31.01.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al
R.G. n. 6503/2019.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, conveniva in giudizio i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto di proprietà, in comunione con gli Parte_1 altri proprietari, utilizzatori di uno stradone interpoderale di accesso al fondo rustico di sua esclusiva titolarità.
Deduceva che lo stradone interpoderale attraversava i fondi di proprietà dei convenuti e su di esso insistevano alcuni alberi di olivo che, aventi chiome abnormi, ne ostacolavano il passaggio unitamente ad alcuni blocchi di cemento posti dagli stessi convenuti al margine della carreggiata determinandone il restringimento.
Pertanto chiedeva la condanna degli stessi alla potatura delle chiome degli alberi di olivo presenti sui loro terreni e invadenti il tratturo interpoderale e a provvedere alla rimozione dei blocchi di cemento, illegittimamente posizionati sui bordi dello stradone e restrittivi della carreggiata.
A sostegno della fondatezza di quanto domandato, esponeva di essere proprietario del fondo CP_1 rustico sito in agro di Barletta alla Contrada Grottone o DO (censito in catasto al foglio 80, particelle 69, 74, 120, 122 e 125) il cui accesso avveniva percorrendo un tratturo interpoderale che partiva dalla strada Grottone e terminava nel terreno dello stesso e nei terreni di altri proprietari.
Tale tratturo veniva da sempre utilizzato per il passaggio di mezzi meccanici agricoli necessari per la coltivazione del fondo e la raccolta del prodotto.
Il passaggio però risultava illegittimamente ostacolato dalle chiome degli alberi di olivo piantati sui terreni dei convenuti sporgenti verso lo stradone interpoderale e da blocchi di cemento apposti sul bordo del tratturo che ne riducevano la carreggiata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_2 Parte_1
quali proprietari del fondo rustico sito in agro di Barletta alla contrada "DO"
[...]
(censito in catasto al fg. 80, p.lla 67 e 72) attraversato dallo stradone interpoderale oggetto di causa.
I convenuti chiedevano l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio sullo stradone interpoderale nello stato di fatto in cui si trovava e l'accertamento della conformità dello pagina 2 di 13 stato dei luoghi alla destinazione del padre di famiglia per via del frazionamento, risalente al 1946, del fondo da parte dell'originario unico proprietario (sig. ). CP_3
Concludevano per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e nel caso di accoglimento della domanda degli attori, chiedevano la condanna di questi ultimi alla corresponsione di una somma di denaro volta ad indennizzare i convenuti dell'esborso economico, sostenuto per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Controparte_1 contro e così decideva: “- accoglie la domanda di Controparte_2 Parte_1
; - per l'effetto, condanna e alla potatura delle Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 piante prospicenti lo stradone interpoderale e alla rimozione dei blocchi di cemento posti ai bordi della carreggiata;
- condanna e , in solido, al pagamento in Controparte_2 Parte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in euro 3.809,00, oltre Iva e Cpa e Controparte_1 spese forfettarie al 15%, se e come per legge. - pone le spese di CIU definitivamente a carico dei convenuti.”.
Preliminarmente qualificava l'azione promossa dall'attore quale azione ripristinatoria (di riduzione in pristino per aggravamento di servitù esistente, sul presupposto di un'alterazione dello stato dei luoghi che pregiudicava l'utile esercizio del diritto) volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione degli ostacoli che ostruivano l'agevole passaggio dei mezzi agricoli sulla strada interpoderale di accesso al fondo di sua proprietà.
Il Giudice di prime cure partendo dal presupposto che non risultava in contestazione né il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo costitutivo dello stesso riteneva sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria ed in particolare dalle risultanze della consulenza peritale che sussistevano le denunziate limitazioni al passaggio carrabile per effetto degli ostacoli di cui l'attore pretendeva la rimozione.
Concludeva ordinando ai convenuti di provvedere alla cessazione della turbativa nei confronti del titolare della servitù e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi prospicenti lo stradone interpoderale e alla rimozione dei blocchi di cemento posti ai bordi della carreggiata.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, ex artt. Parte_3
283 e 351 c.p.c., disporre, anche inaudita altera parte, fissando apposita udienza da celebrarsi prima pagina 3 di 13 di quella di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ove nelle more fosse intervenuta l'esecuzione, ordinare la sospensione del relativo procedimento;
B. Nel merito
1. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza per l'omessa integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c.;
2. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché la fattispecie dedotta esula dall'ambito applicativo dell'azione esercitata;
3. Dichiarare la nullità, l'invalidità e
l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché pronunciata ultra e/o extra petita;
Dichiarare la nullità,
l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché il diritto azionato è infondato e carente di prova;
5. Dichiarare la nullità, l'invalidità e l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché ammette una illegittima innovazione ed un aggravamento della servitù;
6. Dichiarare la nullità, l'invalidità e
l'illegittimità dell'impugnata sentenza perché grava il titolare del fondo servente di oneri ricadenti su quello del fondo dominante;
6.1 In via gradata, ma salvo gravame, attribuire ai convenuti un indennizzo per le attività che fossero costretti a compiere;
7. Accertare e dichiarare che la servitù, così come oggi configurata, è così esercitata e posseduta sin dalla propria costituzione e, comunque, da oltre un ventennio, di tal che infondate ed illegittime sono le avverse pretese di modificazione;
8. Col favore delle spese processuali ed i connessi accessori di legge e tariffa, ivi comprese le spese generali e forfetarie, per il doppio grado del giudizio, con riserva di domandare la restituzione di quanto fosse eventualmente pagato in esecuzione della gravata sentenza e il risarcimento dei pregiudizi che per tale causa si subissero.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito invocando il rigetto del Controparte_1 gravame e la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado.
All'esito dell'udienza collegiale del 04.02.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
3. in proprio e quale erede di e Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_3
quali eredi di hanno impugnato la sentenza di primo grado per i
[...] Parte_2 seguenti motivi (rubricati sotto la voce “
3. Le violazioni di legge che si lamentano”, cfr. testualmente dall'atto di appello).
pagina 4 di 13 Con il primo motivo di appello essi lamentano la violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 101, 102 e 132 c.p.c., per essere stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli altri contitolari della servitù.
A giudizio degli odierni appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di integrare il contraddittorio evitando di coinvolgere nel giudizio gli altri comproprietari e/o contitolari della servitù di passaggio oggetto di causa, con riguardo alla quale, sia l'attore, sia i convenuti avrebbero avanzato domande suscettibili di spiegare efficacia anche nei loro riguardi.
Con il secondo motivo di appello, denunciano la violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1079
c.c., per essere stata ammessa l'azione confessoria a tutela della servitù malgrado il relativo diritto non fosse controverso.
Essi ritengono che l'azione esercitata, qualificata dal giudice di prime cure come azione di riduzione in pristino non sarebbe stata esperibile nel caso di specie, poiché l'azione confessoria a tutela delle servitù, di cui all'art. 1079 c.c., sarebbe esercitabile solo allorché sorgano contestazioni sull'esistenza del diritto in questione e non quando vi siano solo molestie di fatto, ovvero condotte lesive tali da ostacolare o turbare l'esercizio della servitù senza mettere in discussione l'esistenza e l'appartenenza al suo titolare.
Con il terzo motivo di appello deducono sulla violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 99, 101, 112 e 132 cpc, per avere, la sentenza in esame, adottato un provvedimento a tutela della servitù, malgrado la domanda attorea invocasse la tutela della proprietà.
Rilevano ancora gli appellanti che a mente degli artt. 1168 e ss. c.c. sarebbe stata esperibile solo la tutela possessoria e giammai l'azione confessoria ciò in virtù del seguente arresto giurisprudenziale secondo cui “L'actio confessoria, come azione reale a difesa della servitù, trova il suo fondamento solo se vi siano contestazioni sulla legittimità dell'esercizio del diritto servitù, laddove se si è in presenza di turbative o minacce che non implichino la contestazione della servitù, si è fuori dell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 1079 c.c. e al titolare della servitù spetta, oltre alla tutela possessoria, l'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 ovvero, ai fini della riduzione in pristino con
l'eliminazione delle turbative o molestie, quella di reintegrazione in forma specifica prevista dall'art.
2058 dello stesso codice”.
pagina 5 di 13 Inoltre gli appellanti lamentano l'illegittimità della sentenza per essere “…andata ultra e/o extra petita” e, richiamate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, affermano che la domanda doveva essere qualificata come azione a difesa della proprietà e non come azione confessoria a tutela della servitù: in tal modo il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cpc.
Nel merito, a parere degli appellanti il provvedimento impugnato sarebbe suscettibile di riforma, non essendo stato provato il diritto di comproprietà sullo stradone in questione ed essendo, all'opposto, positivamente accertato che si tratta di una servitù prediale comunque riconosciuta anche dalla sentenza gravata.
In conclusione, al diniego della pronuncia di accertamento del diritto, ritengono gli appellanti, dovrà seguire anche il rigetto dell'invocata riduzione in pristino.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti si dolgono per la violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 115, 116, 132, 191 e ss. c.p.c.,
2721 e ss., 2727 e ss. e 2697 c.c., per avere ritenuto alterato lo stato dei luoghi (con comportamenti molesti) malgrado tanto fosse contestato e non risultasse nulla dalle emergenze processuali.
Con il quinto motivo di appello argomentano in merito alla violazione delle norme sul procedimento e/o la violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 132 c.c., per la contraddittorietà, l'illogicità e la carente motivazione della sentenza, che ha ritenuto mutato lo stato dei luoghi, malgrado tali eventi fossero contestati e non risultasse alcunché dalle emergenze processuali.
Con riguardo al quarto e quinto motivo di appello, gli appellanti deducono che la sentenza oggetto di gravame sarebbe erronea perché dagli accertamenti processuali compiuti si deduce solamente una fotografia dello stato attuale dei luoghi, ma nulla è stato compiuto per provare che tale situazione sia diversa da quella originaria pertanto la tesi attorea secondo cui i convenuti avrebbero posto in essere degli accorgimenti quali l'omessa potatura e la sistemazione dei blocchi di cemento per ostacolare l'esercizio della servitù sarebbe priva di idoneo supporto probatorio ne deriva che mancando tale accertamento, non può ritenersi provata l'asserita e contestata molestia, ragione per cui l'avversa azione dovrà essere rigettata.
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti ritengono che la sentenza gravata sia erronea per violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1067 c.c. per non avere riconosciuto l'esistenza di innovazioni vietate che aggravano illegittimamente la servitù: essi osservano che le modifiche colturali pagina 6 di 13 operate negli ultimi tempi dall'attore costituiscano un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1067 c.c. A giudizio degli appellanti quindi la destinazione catastale dei terreni in questione prevede che gli stessi possono essere adibiti solo ad uliveto, pertanto gli impianti di vigneto costituiscono un palese abuso.
A ciò aggiungasi anche che le nuove esigenze agricole dell'attore, richiedono l'impiego di mezzi carrabili più pesanti e voluminosi, tendendo di fatto, a rendere più gravoso il peso per il fondo servente.
In definitiva le innovazioni risulterebbero a parere degli appellanti incompatibili con il contenuto della servitù e, quindi, vietate, poiché non si risolverebbero in un mero aggravamento del peso preesistente, ma in un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originariamente costituito.
Con il settimo motivo di appello invocano l'erroneità della pronuncia oggetto di gravame per violazione e/o la falsa interpretazione dell'art. 1069 c.c. per avere gravato il titolare del fondo servente di lavori necessari alla gestione ed al mantenimento della servitù.
La pronuncia secondo gli appellanti sarebbe meritevole di censura poiché in spregio al disposto di cui all'art. 1069 c.c., avrebbe attribuito al proprietario del fondo servente gli obblighi e le spese necessarie per conservare la servitù consistente nella potatura degli alberi di ulivo, onere gravante al contrario solo sul proprietario del fondo dominante.
Con l'ottavo motivo di appello rilevano la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 1158 e ss. c.c. per non avere rilevato l'intervenuta usucapione della servitù oggetto di causa secondo modalità diverse da quelle originarie.
In conclusione gli appellanti osservano che la legittimazione all'esercizio dell'innovazione da cui è conseguito il rigetto della domanda di usucapione invocata dai convenuti sarebbe meritevole di censura poiché non vi sarebbe alcuna connessione tra i due istituti poiché anche se si dovesse considerare l'innovazione legittima, “ciò non porterebbe necessariamente ad escludere che le concrete modalità di esercizio della servitù (senza potatura degli ulivi posti lungo il tratturo e con l'apposizione di blocchi di cemento sul relativo bordo), consolidatesi per oltre un ventennio (ciò che non è in contestazione), abbiano modificato, a titolo originario (per usucapione), il contenuto della servitù prediale.”.
5. Il primo motivo di appello, a tenore del quale andrebbe disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo servente o, comunque, dei contitolari della servitù, non può trovare accoglimento. Giova rammentare che il Tribunale, nel qualificare la domanda, ha chiarito che “non risulta in contestazione il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo pagina 7 di 13 costitutivo dello stesso, rappresentato dall'atto di compravendita del 25.3.1946 firma del notaio
[...]
sicché appare superfluo accertare l'esistenza della servitù in suo favore e in favore degli Per_1 altri comproprietari, trattandosi di fatto pacifico.
Ciò detto, va comunque richiamato il principio costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione confessoria di servitù non implica la sussistenza del litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari del fondo dominante o servente, a meno che la controversia non riguardi l'accertamento della titolarità del diritto reale o un intervento costitutivo che incida necessariamente su tutti i soggetti coinvolti, da escludersi a giudizio della Corte nel caso di specie (cfr. Cass. civ., sez. II, 12.02.2000, n.
1565; Cass. civ., sez. II, 14.02.2013, n. 3707). La Cassazione ha sul punto chiarito che l'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio. (Cass. Sez. 2, 22/05/2019, n. 13818, Rv. 654077 - 01)
Infatti, , per quanto già detto nel precedente paragrafo, ha promosso un'azione avente ad CP_1 oggetto l'accertamento delle turbative di fatto e dell'invasione del tratturo da parte delle chiome di ulivo non potate e dai blocchi di cemento posti sul bordo della carreggiata, fatti che aggravano l'esercizio della servitù.
Questi comportamenti, all'esito delle risultanze processuali, sono ascrivibili esclusivamente al dante causa degli odierni appellanti e alla coniuge, comproprietari del fondo servente, e non a soggetti terzi, né è stata allegata alcuna condotta concorrente da parte di altri comproprietari o contitolari della servitù.
Non sussiste, infatti, una richiesta di tipo costitutivo che implichi l'accertamento della titolarità esclusiva o condivisa del diritto in capo a più soggetti, ma una semplice domanda che produca un effetto ripristinatorio per porre fine ad una turbativa concreta.
La domanda attorea è dunque stata legittimamente diretta verso i soli autori della turbativa, e la sentenza emessa nei loro confronti non incide sui diritti altrui.
Di conseguenza il primo motivo di appello è respinto.
6. Quanto agli altri motivi di gravame, si inverte l'ordine di trattazione perché le censure prospettate con il secondo, terzo e settimo motivo vanno prioritariamente e unitariamente scrutinate dal collegio pagina 8 di 13 attesa la intima connessione degli argomenti con esse trattati e in ragione del loro evidente legame logico.
Trattasi di censure comunque infondate.
Come insegna la Corte di legittimità, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. (cfr. fra le molte Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 9909, Rv. 674676 - 01).
Circa il caso in esame, v'è da dire che la domanda del , è stata qualificata dal Tribunale quale CP_1 azione ripristinatoria “…per aggravamento di servitù esistente, sul presupposto di un'alterazione dello stato dei luoghi che pregiudica l'utile esercizio del diritto”, poichè volta ad ottenere la condanna dei convenuti alla rimozione degli ostacoli che ostruiscono il passaggio dei mezzi agricoli sulla strada interpoderale. Si tratta di una interpretazione corretta della domanda come evincibile da tutti gli atti di primo grado e dai fatti così come dedotti dall'attore. Il Tribunale ha invero chiarito che l'attore, odierno appellato, “…ha fornito la prova del titolo di proprietà del proprio fondo (contratto di compravendita del 30.6.1994 a firma del notaio ), allegando la circostanza per cui l'accesso allo Persona_2 stesso avviene tramite un tratturo interpoderale, il cui passaggio carrabile risulta ostacolato dalla presenza di rami di alberi sporgenti dalla proprietà dei convenuti e da blocchi di cemento posizionati ai bordi della carreggiata restrittivi della sua originaria ampiezza. Dall'esame delle deduzioni avanzate dalle parti, non risulta in contestazione il diritto di passaggio rivendicato dall'istante né il titolo costitutivo dello stesso, rappresentato dall'atto di compravendita del 25.3.1946 firma del notaio
, all'interno del quale, a seguito del frazionamento dell'originario unico fondo e Persona_1 dell'alienazione a diversi acquirenti delle sue diverse parti, si prevede che “Lo stradone carreggiabile distinto nell'allegata pianta a trattini rossi tra le lettere AB-C-D-E rimane comune a tutte le zone innanzi descritte, per cui il proprietario di ciascuna zona se ne servirà fino al limite estremo della propria zona senza diritto di andare oltre”.
Gli appellanti contestano l'ammissibilità dell'azione confessoria proposta dall'attore, sostenendo che la servitù di passaggio non fosse stata contestata e che, pertanto, l'unico rimedio esperibile in quanto fondato su molestie di fatto sarebbe stata la tutela di cui all'art. 1168 c.c.
pagina 9 di 13 Tale lettura, tuttavia, non trova riscontro sia nelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza, sia nelle dinamiche emerse nel corso del presente giudizio.
La Corte rammenta che la natura reale dell'azione confessoria ex art. 1079 c.c. implica che essa sia esperibile non solo quando si contesta l'esistenza del diritto di servitù, ma anche quando si discute della sua estensione, del suo contenuto o delle modalità con cui il titolare del fondo servente può opporvisi.
Ed infatti “…il (singolo) proprietario del fondo dominante può direttamente agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale (confessoria servitutis ex art. 1079 c.c.) per chiedere ed ottenere la rinnessione in pristino ed il risarcimento del danno, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c. (Cass. n. 11948 del 1993).” (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 15.09.2021, n.
24940).
È sufficiente, pertanto, a giudizio della Corte che vi sia uno stato di incertezza o una opposizione concreta all'esercizio del diritto, anche se non formalmente negato.
Nel caso di specie, risulta agli atti che i convenuti abbiano contestato la larghezza del tratturo, sostenendo che essa non sia di 3 metri, come invece rivendicato dall'attore, abbiano apposto blocchi di cemento e omesso la potatura delle chiome che sporgono sul tracciato, come si ricava dalle fotografie in atti e dalle conclusioni della C.T.U. espletata in prime cure che ha accertato l'invasione del tratturo e la necessità della riduzione in pristino mediante potatura degli alberi per il regolare esercizio della servitù di passaggio (cfr. conclusioni C.T.U. in atti).
Gli elementi emersi configurano una turbativa dell'esercizio del diritto, che giustifica pienamente la proposizione dell'azione confessoria.
Del resto, la richiesta di riduzione in pristino quale potenziale domanda accessoria espressamente prevista dall'art. 1079 c.c. si propone l'effetto di ripristinare l'assetto funzionale della servitù, nei limiti di tolleranza e di equilibrio tra il fondo dominante e quello servente.
In definitiva la domanda proposta dal , sostanzialmente, si configura come una domanda di CP_1 riduzione in pristino della servitù esistente, ciò perché di fatto v'è stata un'alterazione dello stato dei luoghi tale da pregiudicare il libero esercizio del diritto.
Ne deriva il rigetto del secondo, terzo e settimo motivo di appello, quest'ultimo da intendersi assorbito poiché nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1069 c.c. come erroneamente sostenuto dagli pagina 10 di 13 odierni appellanti, il ripristino invece, da imputarsi a carico di quest'ultimi costituisce l'epilogo naturale della previsione normativa contenuta nell'art. 1079 del codice civile.
7. Con riguardo al quarto e quinto motivo di appello la Corte, ritiene di non condividere le doglianze degli odierni appellanti alla luce delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Dall'elaborato peritale si ricava chiaramente che la strada interpoderale, in corrispondenza della proprietà degli odierni appellanti, presenta un visibile ed esagerato stato vegetativo degli alberi i cui rami rendono ictu oculi difficoltoso il passaggio dei mezzi meccanici agricoli utilizzati per la coltivazione dei fondi.
Pertanto, si condividono sul punto le conclusioni a cui è giunto il consulente di ufficio e da cui si desume la difficoltà oggettiva nel transitare sulla strada interpoderale e cioè: “ … al fine di consentire un regolare passaggio dei mezzi meccanici agricoli è doveroso che la parte convenuta attui una potatura idonea delle piante prospicienti lo stradone interpoderale, lasciando così libero tutto lo spazio, compresa anche la parte superiore degli alberi, e spostando la crescita della vegetazione verso il lato opposto al transito” (cfr. C.T.U. cit.).
Anche per quanto riguarda i blocchi di cemento armato si ritiene che gli stessi abbiano di fatto comportato un'alterazione dello stato dei luoghi: a tal riguardo corre l'obbligo di precisare che le contestazioni sollevate dagli odierni appellanti sul punto rimangono prive di specificità e del tutto generiche e che non può sottacersi che la presenza dei blocchi costituisca per coloro che transitano sul tratturo un serio rischio per la sicurezza.
Dunque anche tali motivi di appello devono ritenersi respinti.
8. Con il sesto motivo di appello, gli odierni appellanti lamentano un aggravamento della servitù a causa delle scelte colturali del che avrebbe convertito in spregio alla sua destinazione la CP_1 coltura di olivo in vigneto con conseguente necessità di passaggio di mezzi agricoli più grandi.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che a mente dell'art. 1067 c.c. è pur vero che l'utilizzo della servitù debba avvenire nei limiti della tollerabilità e senza aggravare l'onere del fondo servente e che quando il titolare del fondo dominante modifica le colture o le tecniche agricole in modo da richiedere un passaggio più intensivo o invasivo, ciò può comportare un aggravamento, ma la circostanza va valutata caso per caso.
pagina 11 di 13 Nella vicenda che ci occupa, l'esigenza di transito con mezzi agricoli meccanici non appare sproporzionata, alla luce del titolo costitutivo e della finalità agricola del fondo.
Infatti la C.T.U. ha accertato che il tratturo è stato sempre utilizzato anche per il transito di mezzi agricoli, e l'adeguamento alla moderna meccanizzazione agricola non configura, a giudizio della Corte, un aggravamento vietato, ma piuttosto una modalità di uso conforme alla destinazione naturale della servitù anche in considerazione del fatto che all'attualità i fondi vengono coltivati pressocché prevalentemente con l'ausilio di mezzi agricoli. Né vi è stata prova del passaggio di mezzi agricoli di dimensioni abnormi e tali da essere incompatibile con il tratturo esistente, ove opportunamente manutenuto. Invero risulta chiaro che il tratturo è invaso da folte e prospicienti chiome di alberi di ulivo ed è occupato da travetti di cemento. A tal proposito appare corretta la conclusione del C.T.U., condivisa dal Tribunale e dalla Corte, secondo cui “al fine di consentire un regolare passaggio dei mezzi meccanici agricoli è doveroso che la parte convenuta attui una potatura idonea delle piante prospicenti lo stradone interpoderale, lasciando così libero tutto lo spazio compreso la parte superiore degli alberi e spostando la crescita della vegetazione verso il lato opposto del transito” (cfr. C.T.U. cit.).
Il motivo è quindi respinto.
9. Con riguardo all'ultimo motivo di appello, va chiarito che quella di usucapione è domanda inammissibile visto che i proprietari del fondo dominante, gli appellanti, non possono usucapire la servitù esercitata sul loro fondo, neppure con modalità diverse da quelle originarie dal momento che essi sono già proprietari del fondo su cui viene esercitata la servitù.
Circa la prescrizione del diritto dell'appellato di esercitare la servitù nei termini pretesi, trattandosi di eccezione riservata che non ha trovato ingresso entro i limiti delle preclusioni assertive, essa è inammissibile: di essa, infatti, si ha menzione solo nella comparsa conclusionale depositata dagli appellanti/convenuti nel contesto del primo grado di giudizio.
Anche tale motivo di appello è dunque respinto.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa indeterminabile complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022. Esse sono parametrate ai valori minimi vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagina 12 di 13 versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, contro , avverso la Parte_2 Parte_3 Controparte_1 sentenza n. 168/2023, pubblicata il 31.01.2023, resa dal Tribunale di Trani nella causa iscritta al R.G.
n. 6503/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
e per questi al procuratore costituito perché dichiaratosi antistatario, spese che
[...] liquida in euro 4.996,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 13 di 13