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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/12/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
e
UC AB (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
condizioni che di seguito si riportano:
di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come modificato con l'Istanza di modifica del ricorso, entrambi sottoscritti anche personalmente dai medesimi ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte, insistendo per il loro accoglimento:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra ET CI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra CI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, CONTRI e UC Pt_1
AB hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 13.2.1999 e trascritto presso il comune di ARCIDOSSO, alla serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999.
Per_ Dall'unione nascevano i figli l'8.7.1999 e , il 9.12.2002. Per_1
In seguito al parere contrario del P.M. (“
1. la clausola n. 4 va eliminata, essendo i figli maggiorenni;
2. il contributo del padre deve essere quantificato, prevedendo anche la rivalutazione annuale ISTAT, dato che i figli vivono con la madre”), le parti private hanno provveduto alla modifica delle condizioni di separazione prevedendo: “-
Eliminazione della clausola n. 4 del ricorso;
- Modifica della clausola n. 5 del ricorso con il seguente testo “Stabilire che il padre, sig.
parteciperà al mantenimento dei figli con un contributo mensile per Parte_1 spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%”.
Su tale presupposto occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
In ragione di quanto precede si deve riscontrare la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, in tal senso evidenziando che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi e che le stesse non contrastano con alcuna norma di legge e risultano corrispondere al miglior l'interesse dei figli.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 24/09/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ARCIDOSSO, alla serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999, contratto tra e UC AB, Parte_1 in data 13.2.1999, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 24/09/2024, che di seguito si riportano:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra ET CI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra CI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 6 maggio 2025, ore 9.30 per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il 6 maggio 2025, ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 473BIS 49 C.P.C.
nel procedimento a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
e
UC AB (C.F. ), con l'assistenza degli C.F._2
Avv.ti CAROLLO MARCO e ONETO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente modificate all'udienza del 24.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte;
condizioni che di seguito si riportano:
di confermare la propria volontà di separarsi consensualmente alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come modificato con l'Istanza di modifica del ricorso, entrambi sottoscritti anche personalmente dai medesimi ricorrenti, di seguito integralmente riprodotte, insistendo per il loro accoglimento:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra ET CI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra CI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, CONTRI e UC Pt_1
AB hanno adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia cumulativa di separazione e divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data 13.2.1999 e trascritto presso il comune di ARCIDOSSO, alla serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999.
Per_ Dall'unione nascevano i figli l'8.7.1999 e , il 9.12.2002. Per_1
In seguito al parere contrario del P.M. (“
1. la clausola n. 4 va eliminata, essendo i figli maggiorenni;
2. il contributo del padre deve essere quantificato, prevedendo anche la rivalutazione annuale ISTAT, dato che i figli vivono con la madre”), le parti private hanno provveduto alla modifica delle condizioni di separazione prevedendo: “-
Eliminazione della clausola n. 4 del ricorso;
- Modifica della clausola n. 5 del ricorso con il seguente testo “Stabilire che il padre, sig.
parteciperà al mantenimento dei figli con un contributo mensile per Parte_1 spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%”.
Su tale presupposto occorre osservare che anche in assenza di specifica pattuizione delle parti in tal senso, la rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT dell'assegno di mantenimento dei figli discende ex lege dell'articolo 337 ter c.c., a norma del quale “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”; tale mancata indicazione non fa dunque venir meno la corrispondenza delle condizioni indicate dai genitori rispetto all'interesse dei figli.
In ragione di quanto precede si deve riscontrare la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, in tal senso evidenziando che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti indicano compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici dei coniugi e che le stesse non contrastano con alcuna norma di legge e risultano corrispondere al miglior l'interesse dei figli.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del vincolo, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (6 mesi, atteso il ricorso congiunto, decorrenti dalla scadenza del termine per le note, e quindi dal 24/09/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ARCIDOSSO, alla serie A, Parte II, atto n. 1, anno 1999, contratto tra e UC AB, Parte_1 in data 13.2.1999, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza del 24/09/2024, che di seguito si riportano:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4. Stabilire che il padre, sig. parteciperà al mantenimento dei figli con Parte_1 un contributo mensile per spese ordinarie pari ad € 300,00 per la figlia ancora studente ed € 200,00 per il figlio lavoratore, non ancora economicamente autosufficiente, mentre per le spese straordinarie espressamente concordate, ciascun genitore provvederà al mantenimento di entrambi i figli concorrendo nella misura del 50%.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in Località Case D'orifile n. 46, Arcidosso (GR) è assegnata alla sig.ra ET CI, la quale ivi manterrà la propria residenza, con gli arredi e corredi dell'abitazione, affinché la stessa possa viverci insieme ai figli finché essi non saranno economicamente autosufficienti. Il sig. asporterà indumenti ed Pt_1 effetti personali in accordo con la sig.ra CI e stabilirà la propria residenza presso
l'immobile sito in Località Fornaci n. 127 di proprietà dei genitori;
6. Dichiarare le spese per l'assistenza e la rappresentanza legale delle parti compensate.”.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, visto che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio, deve essere fissata nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c.;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett.
b) Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 6 maggio 2025, ore 9.30 per la prosecuzione del giudizio,
DISPONENDONE la sostituzione con il deposito di note scritte, sottoscritte personalmente anche dalle parti, con le quali i coniugi confermeranno le condizioni di divorzio già formulate, confermando di non volersi riconciliare e precisando l'eventuale rinuncia all'appello della sentenza divorzile, assegnando il termine perentorio per il deposito delle predette note entro il 6 maggio 2025, ore 9.00;
3) AVVERTE le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
4) AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note nel termine assegnato, previa verifica della rituale comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fissata udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con declaratoria di estinzione del processo.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo