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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2113/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BULGARELLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BULGARELLI Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta, in data 05/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Ciascun coniuge può fissare liberamente la propria residenza in qualsiasi luogo preferisca, con il solo obbligo, ex art. 337-sexies, 2° co. c.c., di darne avviso all'altro coniuge a mezzo di lettera raccomandata a. r., WhattsApp o mail.
2. I genitori condividono l'affidamento della figlia minora ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 Per_1
c.c.; la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, per cui gli stessi assumono congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, alla istruzione e alla salute, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa.
I genitori precisano che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che pertanto verranno assunte autonomamente dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé; al contrario, i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della medesima.
3. Ai soli fini anagrafici, la minore avrà la propria residenza insieme alla madre sino al raggiungimento della propria indipendenza economica presso l'appartamento, già adibito a casa coniugale ed assegnato alla sig.ra sito in Formigine (Mo) - fraz. Bertola di Casinalbo, via Pt_1
Giardini Nord n. 462, di proprietà del sig. il sig. ha residenza attuale in Modena CP_1 CP_1
Via Mantegna n. 133.
Le parti precisano che le spese condominiali relative all'immobile, assegnato come casa coniugale, sito in Formigine (Mo) - fraz. Bertola di Casinalbo, via Giardini Nord n. 462, verranno così suddivise: quanto alle spese ordinarie, saranno pagate esclusivamente dalla sig. ra Pt_1 quanto alla tassa sui rifiuti (TARI), sarà pagata dalla sig. ra Pt_1 quanto all'assicurazione sulla casa, sarà pagata dal sig. e quanto alle spese straordinarie, CP_1 saranno di volta in volta concordate tra le parti.
4. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , studentessa, il padre dovrà Per_1 versare la somma di €. 300,00 (trecento/00) mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita a pagina 2 di 6 decorrere dal mese di Dicembre 2024 e da corrispondersi per dodici mensilità annue, mediante le seguenti modalità: fino al mese di aprile 2025 compreso, versamento mensile di €. 100,00 (cento/00) sul conto corrente bancario del quale la sig. ra indicherà gli estremi e prelievo mensile di €. 200,00 Pt_1
(duecento/00), da parte della sig. ra sul conto corrente cointestato tra le parti ed acceso presso Pt_1
Bper Banca S. p. A., codice IBAN: [...] 000002328975;
a far data dal mese di maggio 2025 compreso, versamento mensile di €. 300,00 (trecento/00) sul conto corrente bancario del quale la sig. ra indicherà gli estremi. Pt_1
Le parti danno atto e riconoscono che nella quantificazione degli importi stabiliti a titolo di contributo di mantenimento si sono considerate le attuali esigenze della minore, la attuale situazione reddituale dei genitori e la conseguente capacità contributiva di ciascuno di essi.
5. I coniugi concordano di concorrere nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per la figlia indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena con le modalità di accordo ivi indicate ed i correttivi, in ordine all'individuazione delle voci di spesa, già in vigore tra le parti dalla intervenuta separazione, Protocollo che qui di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese sopra indicate dovranno essere preventivamente concordate, salvo le medico-sanitarie urgenti, quelle per l'acquisto dei testi scolastici e per tasse di iscrizione scolastiche.
Al fine di provvedere al pagamento delle spese predette, uno dei coniugi potrà anticipare l'esborso e successivamente richiedere il 50% all'altro coniuge, purché sia debitamente giustificato dall'esibizione di fatture od altri documenti certificanti la spesa sostenuta.
Si concorda tra le parti che le spese straordinarie saranno rifuse tramite bonifico sul conto corrente utilizzato per il contributo al mantenimento o su altro conto corrente comunicato dalla sig. ra Pt_1
6. Sulla base di quanto concordato tra i genitori, si stabiliscono le seguenti modalità di frequentazione della figlia:
A. nelle giornate di martedì e giovedì la figlia sarà presso il padre dall'uscita da scuola (ore 14.00 circa) sino alle ore 21.00 circa, il fine settimana - uno alternato alla madre - sarà presso il padre dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa, quando verrà accompagnata dal padre stesso presso l'abitazione materna.
B. Durante le vacanze scolastiche invernali, ad anni alternati trascorrerà la Vigilia di Natale presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre;
l'anno successivo la Vigilia di Natale presso il padre ed il giorno di Natale presso la madre.
C. Durante le vacanze pasquali, ad anni alternati trascorrerà il giorno di Pasqua presso la madre ed il
Lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo presso la madre ed il giorno di Pasqua presso il padre.
D. Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno n. 3 settimane, anche non consecutive ed anche in località di villeggiatura, da concordarsi preventivamente entro il
31.05 di ogni anno;
i coniugi si autorizzano espressamente a far sì che la figlia possa trascorrere il tempo a ciascuno attribuito con i rispettivi nonni, che sono altresì autorizzati ad accompagnarla ed a prenderla da scuola.
In caso di particolari necessità, determinate dall'attività lavorativa dei ricorrenti, gli stessi coopereranno fattivamente, ove necessario, per consentire l'uno all'altro di ottemperare alle rispettive esigenze, senza che ciò possa comportare violazioni della regolamentazione come sopra precisata.
pagina 4 di 6 7. Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti, godendo entrambe di redditi adeguati al soddisfacimento delle loro personali esigenze di vita e pertanto nessun assegno divorzile viene determinato tra le stesse;
altresì i sigg. ri e dichiarano di aver già diviso i beni mobili di proprietà comune e di Pt_1 CP_1 aver regolamentato definitivamente ogni questione economico-patrimoniale intercorrente tra loro, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni tutte scaturenti dal presente atto.
8. Le parti dichiarano espressamente di rilasciare reciproco assenso all'espatrio sia singolarmente che con la figlia e si obbligano a perfezionare i relativi atti / certificati presso i competenti uffici. Per_1
9. Le parti intendono rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. Le parti convengono che le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
11. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 19/10/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modena il
02/06/2007 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 80 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2113/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BULGARELLI Parte_1 C.F._1
DAVIDE,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BULGARELLI Controparte_1 C.F._2
DAVIDE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta, in data 05/01/2023, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Ciascun coniuge può fissare liberamente la propria residenza in qualsiasi luogo preferisca, con il solo obbligo, ex art. 337-sexies, 2° co. c.c., di darne avviso all'altro coniuge a mezzo di lettera raccomandata a. r., WhattsApp o mail.
2. I genitori condividono l'affidamento della figlia minora ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 Per_1
c.c.; la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi, per cui gli stessi assumono congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, alla istruzione e alla salute, tenendo conto della capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della stessa.
I genitori precisano che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che pertanto verranno assunte autonomamente dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé; al contrario, i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della medesima.
3. Ai soli fini anagrafici, la minore avrà la propria residenza insieme alla madre sino al raggiungimento della propria indipendenza economica presso l'appartamento, già adibito a casa coniugale ed assegnato alla sig.ra sito in Formigine (Mo) - fraz. Bertola di Casinalbo, via Pt_1
Giardini Nord n. 462, di proprietà del sig. il sig. ha residenza attuale in Modena CP_1 CP_1
Via Mantegna n. 133.
Le parti precisano che le spese condominiali relative all'immobile, assegnato come casa coniugale, sito in Formigine (Mo) - fraz. Bertola di Casinalbo, via Giardini Nord n. 462, verranno così suddivise: quanto alle spese ordinarie, saranno pagate esclusivamente dalla sig. ra Pt_1 quanto alla tassa sui rifiuti (TARI), sarà pagata dalla sig. ra Pt_1 quanto all'assicurazione sulla casa, sarà pagata dal sig. e quanto alle spese straordinarie, CP_1 saranno di volta in volta concordate tra le parti.
4. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , studentessa, il padre dovrà Per_1 versare la somma di €. 300,00 (trecento/00) mensili sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT sul costo della vita a pagina 2 di 6 decorrere dal mese di Dicembre 2024 e da corrispondersi per dodici mensilità annue, mediante le seguenti modalità: fino al mese di aprile 2025 compreso, versamento mensile di €. 100,00 (cento/00) sul conto corrente bancario del quale la sig. ra indicherà gli estremi e prelievo mensile di €. 200,00 Pt_1
(duecento/00), da parte della sig. ra sul conto corrente cointestato tra le parti ed acceso presso Pt_1
Bper Banca S. p. A., codice IBAN: [...] 000002328975;
a far data dal mese di maggio 2025 compreso, versamento mensile di €. 300,00 (trecento/00) sul conto corrente bancario del quale la sig. ra indicherà gli estremi. Pt_1
Le parti danno atto e riconoscono che nella quantificazione degli importi stabiliti a titolo di contributo di mantenimento si sono considerate le attuali esigenze della minore, la attuale situazione reddituale dei genitori e la conseguente capacità contributiva di ciascuno di essi.
5. I coniugi concordano di concorrere nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese straordinarie per la figlia indicate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena con le modalità di accordo ivi indicate ed i correttivi, in ordine all'individuazione delle voci di spesa, già in vigore tra le parti dalla intervenuta separazione, Protocollo che qui di seguito si riporta:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 6 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese sopra indicate dovranno essere preventivamente concordate, salvo le medico-sanitarie urgenti, quelle per l'acquisto dei testi scolastici e per tasse di iscrizione scolastiche.
Al fine di provvedere al pagamento delle spese predette, uno dei coniugi potrà anticipare l'esborso e successivamente richiedere il 50% all'altro coniuge, purché sia debitamente giustificato dall'esibizione di fatture od altri documenti certificanti la spesa sostenuta.
Si concorda tra le parti che le spese straordinarie saranno rifuse tramite bonifico sul conto corrente utilizzato per il contributo al mantenimento o su altro conto corrente comunicato dalla sig. ra Pt_1
6. Sulla base di quanto concordato tra i genitori, si stabiliscono le seguenti modalità di frequentazione della figlia:
A. nelle giornate di martedì e giovedì la figlia sarà presso il padre dall'uscita da scuola (ore 14.00 circa) sino alle ore 21.00 circa, il fine settimana - uno alternato alla madre - sarà presso il padre dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa, quando verrà accompagnata dal padre stesso presso l'abitazione materna.
B. Durante le vacanze scolastiche invernali, ad anni alternati trascorrerà la Vigilia di Natale presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre;
l'anno successivo la Vigilia di Natale presso il padre ed il giorno di Natale presso la madre.
C. Durante le vacanze pasquali, ad anni alternati trascorrerà il giorno di Pasqua presso la madre ed il
Lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo presso la madre ed il giorno di Pasqua presso il padre.
D. Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno n. 3 settimane, anche non consecutive ed anche in località di villeggiatura, da concordarsi preventivamente entro il
31.05 di ogni anno;
i coniugi si autorizzano espressamente a far sì che la figlia possa trascorrere il tempo a ciascuno attribuito con i rispettivi nonni, che sono altresì autorizzati ad accompagnarla ed a prenderla da scuola.
In caso di particolari necessità, determinate dall'attività lavorativa dei ricorrenti, gli stessi coopereranno fattivamente, ove necessario, per consentire l'uno all'altro di ottemperare alle rispettive esigenze, senza che ciò possa comportare violazioni della regolamentazione come sopra precisata.
pagina 4 di 6 7. Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti, godendo entrambe di redditi adeguati al soddisfacimento delle loro personali esigenze di vita e pertanto nessun assegno divorzile viene determinato tra le stesse;
altresì i sigg. ri e dichiarano di aver già diviso i beni mobili di proprietà comune e di Pt_1 CP_1 aver regolamentato definitivamente ogni questione economico-patrimoniale intercorrente tra loro, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni tutte scaturenti dal presente atto.
8. Le parti dichiarano espressamente di rilasciare reciproco assenso all'espatrio sia singolarmente che con la figlia e si obbligano a perfezionare i relativi atti / certificati presso i competenti uffici. Per_1
9. Le parti intendono rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. Le parti convengono che le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
11. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 19/10/2009; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modena il
02/06/2007 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...] intendersi qui integralmente riportato;
pagina 5 di 6 II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2007 - Atto n. 80 - Parte II
Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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