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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.05.2024; da
, nata a [...], il [...] Controparte_1
e
, nato a [...], il [...] CP_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Polimeni, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza particolari condizioni, come già concordato per la pronuncia di separazione, non avendo previsto alcuna somma a titolo di assegno di divorzio e non avendo figli.
A tal fine le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione, nel ricorso depositato in data
06.05.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto, come da attestazione di cancelleria.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (16.10.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 22.10.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 29.10.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 19.05.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta, oltre che in ragione della circostanza del conferimento del mandato collettivo in favore dell'unico procuratore costituito, nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario tra e , in Perdaxius, il Controparte_1 CP_2
12.07.2019 (trascritto nei registri degli atti dello Stato civile, sotto il n. 1, parte II, sezione A, per l'anno 2019), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato
06.05.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla per le spesse;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perdaxius perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.9.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.05.2024; da
, nata a [...], il [...] Controparte_1
e
, nato a [...], il [...] CP_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Polimeni, in virtù di procura alle liti in atti;
- ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza particolari condizioni, come già concordato per la pronuncia di separazione, non avendo previsto alcuna somma a titolo di assegno di divorzio e non avendo figli.
A tal fine le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione, nel ricorso depositato in data
06.05.2024.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto, come da attestazione di cancelleria.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (16.10.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 22.10.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani il 29.10.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 19.05.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non essendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
Quanto alle spese di lite, trattandosi di procedimento su domanda congiunta, oltre che in ragione della circostanza del conferimento del mandato collettivo in favore dell'unico procuratore costituito, nulla si dispone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto con rito concordatario tra e , in Perdaxius, il Controparte_1 CP_2
12.07.2019 (trascritto nei registri degli atti dello Stato civile, sotto il n. 1, parte II, sezione A, per l'anno 2019), alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato
06.05.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla per le spesse;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perdaxius perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 30.9.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia